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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/07/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 624/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuliana Santa Trotta Presidente
dott. Maurizio Ferrara Giudice
dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 624/2016 promossa da:
, (C.F. rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Maurizio SPERA (C.F. ) e Federica SANSONE (C.F. C.F._2
giusta mandato in atti;
C.F._3
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 C.F._4
Eduardo LIMONGI (C.F. ), giusta mandato in atti;
C.F._5
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 16 Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.04.2016, chiedeva che Parte_1 fosse pronunciata la separazione con esponendo, in Controparte_1 particolare:
a. di aver contratto matrimonio il 3.08.1996 in Sala Consilina (Sa) con rito concordatario con parte resistente;
b. che dal matrimonio sono nati due figli, (9.08.2003) e Per_1 Per_2
(9.06.2008);
c. che da tempo, nonostante i tentativi dei coniugi, ricorsi anche ad un precorso di mediazione familiare e sostegno psicologico è venuta meno l'affectio coniugalis, sicchè la prosecuzione del rapporto coniugale è ormai insostenibile;
d. che l'invito alla negoziazione assistita, che pur ha ottenuto la preliminare adesione da parte di , per il tramite dei propri difensori, non ha CP_1 sortito concreti effetti, non essendosi addivenuti alla sottoscrizione della relativa convenzione;
e. che svolge la professione di ragioniere commercialista con reddito mensile netto di circa €.1.000,00;
f. che il svolge la professione di consulente del lavoro, libero CP_1 professionista, percependo un reddito mensile netto di €. 1.300,00 ed è, anche, socio fondatore dell'associazione sportiva dilettantistica “Amici dello sport” con sede in Teggiano, che ha in gestione la struttura sportiva pagina 2 di 16 comunale sita in Teggiano alla frazione Prato Perilli, il campo di calcio ed il campo di calcio a cinque del comune di Sassano;
g. che i coniugi sono proprietari ed hanno in uso esclusivo una Ford Focus, la ricorrente , ed una Fiat Croma, il resistente , i cui costi di Pt_1 CP_1 esercizio, manutenzione ed assicurazione, ciascuno sostiene autonomamente;
h. che inoltre hanno in essere polizza assicurativa vita Bayerische con premio annuo e scadenza al 31.10.2016 che, pur intestata al solo sig. è CP_1 stata alimentata con risparmi comuni ed il cui ricavato, alla scadenza sarà destinato alle esigenze ed a beneficio dei figli e . Per_1 Per_2
2. Pertanto, così concludeva, chiedendo: “1. pronunciare Parte_1 la separazione giudiziale dei coniugi – ;
2. assegnare la casa Pt_1 CP_1 coniugale in Teggiano, via Prato nr. 23, con gli arredi ivi presenti, alla sig.ra
;
3. affidare i figli minori, e , in maniera condivisa ad Pt_1 Per_1 Per_2 entrambi i coniugi, con prevalente collocamento presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sè secondo le seguenti modalità: -
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola, al lunedì all'entrata
a scuola;
- nonché, per due pomeriggi il martedì e il giovedì, previa tempestiva comunicazione alla madre , tenuto conto degli impegni extrascolastici dei bambini durante gli altri giorni feriali, recandosi a prendere i minori all'uscita della scuola e fino alle 21,30, orario in cui provvederà a ricondurli presso l'abitazione materna;
-inoltre il padre potrà vedere ed avere con sé i figli: - sette giorni durante le festività natalizie, alternando negli anni, il periodo dal 24 al 30 dicembre con il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua ad anni alterni;
per 15 giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con il ricorrente entro il 31 maggio di ogni anno.
4. porre a carico del sig. quale CP_1 concorso al mantenimento dei minori l'assegno mensile di €. 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, per ciascuno dei bambini da corrispondere in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
5. disporre che il sig. concorra nella CP_1 misura del 50% per ciascuno dei bambini alle spese straordinarie scolastiche
pagina 3 di 16 (quali, esemplificativamente, iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette e spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter), spese mediche non coperte dal S.S.N., anche ortodontiche ed oculistiche, (quali, esemplificativamente, spese per interventi chirurgici indifferibili, pubblici e privati, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche), di natura ludica o parascolastica (quali corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze senza i genitori, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto), sportive (quali quelle per la pratica di un'attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e, se del caso, di quanto necessario per l'attività agonistica);
6. dare atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
7. dare atto che il ricavato della polizza vita
Bayerishe con scadenza 31.10.2016 intestata al sig. sarà destinato CP_1
a beneficio della prole;
8. dare atto che ciascuno dei coniugi resterà esclusivo utilizzatore dell'autovettura di cui è già intestatario al P.R.A. sostenendone i relativi costi ed oneri anche assicurativi.”. Co
3. si costituiva in data 21.07.2016, aderendo alla richiesta CP_1 di separazione ma contestando le ulteriori pretese. Lo stesso, precisava che:
a. l'appartamento abitato da sempre dalla famiglia – (di mq. CP_1 Pt_1
220) è posto al primo piano del fabbricato di proprietà esclusiva del
[...]
(ricevuto in donazione dai genitori, così come l'intero lotto); al piano CP_1 terra abita da sempre la madre del , ved. La;
il CP_1 CP_2 CP_1 fabbricato è costituito anche da un piano sottotetto e, al piano terra, da ampio locale con ingressi autonomi, anche dal retro, dotato di cucina, bagno, e ampio salone;
il lotto comprende oltre al fabbricato sopra descritto, anche un ampio deposito utilizzato per fienile e quale box per le auto nonché, sul retro del fabbricato principale, ampio fabbricato destinato a deposito auto, attrezzature e masserizie;
nella zona d'ingresso al lotto e antistante i fabbricati vi è ampio giardino, nonché percorso pedonale e carrabile;
tutti tali immobili appartengono al per quanto detto CP_1
pagina 4 di 16 sopra, e sono in usufrutto alla di lui madre (tranne la casa familiare al primo piano e il locale al piano terra);
b. i servizi dell'appartamento familiare, in parte sono autonomi (luce e gasolio per riscaldamento) e in parte comuni (acqua, gas, legna da ardere) al resto del fabbricato: vi contribuisce, quindi, anche la madre del presso la CP_1 cui abitazione, peraltro, i bambini trascorrono gran parte del pomeriggio, atteso che i genitori, stante l'attività professionale di entrambi, spesso sono assenti provvedendo la nonna a predisporre ogni forma di accudienza (dal pomeriggio compresa la cena);
c. della manutenzione dei fabbricati, dei servizi e delle utenze facenti capo all'abitazione familiare si è sempre occupato il per CP_1
l'approvvigionamento di gas, del gasolio per il riscaldamento, della legna da ardere, per il consumo idrico ed elettrico, per il pagamento della Tari, per il servizio ADSL ancorato alla linea telefonica della madre del comparente
(presso cui i due figli sono presenti spesso nei pomeriggi). Il costo annuo è di circa euro 5000,00 in totale. Ugualmente il ha curato e gestisce CP_1 personalmente la manutenzione del giardino circostante le abitazioni e rientranti nel lotto di cui sopra, con l'aiuto di ovvero tramite Per_1 artigiani;
così come il fondo retrostante destinato per coltivazioni ad uso domestico e familiare;
d. i coniugi hanno da sempre fatto parte di uno Studio associato di professionisti, dividendo le spese e i redditi in egual misura;
la disuguaglianza reddituale prospettata – minima peraltro – discende esclusivamente dalla incidenza dei contributi previdenziali, versati, sempre con il reddito comunemente prodotto, ma non ancora dal (e, quindi CP_1 non scomputati);
e. al fine di non coinvolgere l'ambiente lavorativo nella crisi del CP_1 rapporto con la sig.ra ha (anche nel rispetto del primo titolare dello Pt_1
Studio, zio della ricorrente) lasciato lo Studio associato: e aperto uno nuovo;
f. entrambi hanno affrontato un tentativo di mediazione familiare nell'agosto del 2013 in Salerno per scongiurare e venire a capo della crisi coniugale, ma inutilmente;
vivono ormai da separati in casa (il , di recente, ha CP_1
pagina 5 di 16 rinvenuto il proprio abbigliamento al piano sottotetto) e il ricorso a sostegno psicologico è, invece, iniziativa della ricorrente, alla quale il ha CP_1 apprestato iniziale doveroso contributo nell'interesse del coniuge e della famiglia (anche per la crescente difficoltà nei rapporti tra il figlio e Per_1 la madre);
g. i coniugi sono cointestatari di immobile in Sala Consilina e del relativo obbligo di restituzione di un mutuo, la cui rata di euro 540,00 circa è mensilmente addebitata su c.c. cointestato, e scadrà a dicembre 2018.
h. Nel corso dell'ultimo inverno la assidua frequentazione di scuola di ballo e danza della , non consente spesso la permanenza con i figli, anche Pt_1 sino alle ore 22,30/23,00; essi rimangono con il papà sinchè non rincasa la madre;
è, inoltre, accaduto che la piccola (essendo più Per_2 Per_1 autonomo), è tenuta, inspiegabilmente dalla madre con sé, in attesa delle descritte attività, anche fino a sera inoltrata. Inoltre, di recente, la sig.ra
, ha preferito ricorrere – per la piccola – e senza sollecitare la Pt_1 Per_2 presenza del padre, né consultarlo, alla permanenza presso compagni di scuola o centri estivi.
4. Pertanto, così concludeva, chiedendo: “3.1. Alla luce di quanto sopra si chiede che il Sig. Presidente del Tribunale, anche valutando l'opportunità di sentire il figlio di quasi 13 anni, nell'adottare i provvedimenti Per_1 temporanei ed urgenti, consideri la disponibilità qui formalmente rassegnata dall'odierno comparente ad essere, in consonanza alla normativa e all'età raggiunta dai figli, fermo l'insuperabile diritto dei minori consacrato dall'art.
337- sexies cpc, a rimanere nella casa familiare e conservare l'originario habitat domestico, assegnatario dell'appartamento familiare, e, quindi, collocatario dei minori. , a sostegno di detta richiesta, tutte le Pt_2 circostanze sopra esposte in premessa, e il totale asservimento del padre ai bisogni ed esigenze dei figli (dall'accompagnamento di entrambi a scuola e ripresa a tutto quanto segue nella giornata), ma anche quanto emerge dal ricorso avverso. Infatti, non può non rilevarsi la contraddizione della prospettazione avversaria nella quale da un lato si chiede collocarsi i figli con la madre nella casa familiare, e dall'altro si prospetta l'utilizzazione di baby
pagina 6 di 16 sitter: confermandosi l'impossibilità di poter fronteggiare a quanto viene richiesto dalla ricorrente, ma anche (e la cosa preoccupa ancor più)
l'intenzione di sottrarre i figli, alla cura e custodia del padre o presso la contigua casa della nonna paterna /come avvenuto da sempre, nell'emergenza e nell'ordinario).
3.1.1. Di seguito, all'accoglimento della richiesta di cui sopra, si chiede di: - affidare ad entrambi i genitori i figli minori e , permanendo essi nella casa familiare al 1^ piano Per_1 Per_2 del fabbricato ricadente sul lotto con accesso da Via Prato I n. 23, con il padre, - stabilire in euro 150,00 per ciascuno dei figli, il contributo economico della sig.ra al loro mantenimento, oltre al concorso al Pt_1
50% per spese mediche, scolastiche e di svago dei bambini;
- stabilire che i figli rimarranno con la madre, presso la sua residenza, a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'entrata a scuola;
potendo vederli ogni giorno e per un'ora, salve le esigenze dei minori;
e tenerli seco per l'intero mese di Luglio o di Agosto (in tale periodo i minori vedranno il padre con la stessa frequenza degli incontri con la madre nel corso dell'anno); inoltre, rimarranno con la madre 7 gg. durante le feste natalizie (alternando il periodo 24-30 dicembre e 31-12/7-1); alternando la domenica di Pasqua con il lunedì dell'Angelo.
3.2. Gradatamente e nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse appropriata la collocazione con la madre dei figli nella casa familiare al 1^ piano del fabbricato descritto, si chiede: - Affidare ad entrambi i genitori i figli minori e , Per_1 Per_2 permanendo essi presso la casa familiare posta al 1^ piano del fabbricato ricadente sul lotto con accesso da Via Prato I n. 23, ed ivi – SE nel senso che segue è da intendersi la domanda della ricorrente - con la madre con attribuzione anche del piano superiore e con disponibilità ovviamente come sempre del box auto e del parcheggio innanzi la porta d'ingresso; con possibilità per il padre di frequentare l'ultimo piano solo per la manutenzione della caldaia, ed allontanamento dall'appartamento familiare nel termine di gg. 60 (considerato il periodo) dai provvedimenti Presidenziali;
precisandosi, espressamente, che il potrà abitare nel locale presente al piano CP_1 terra (dotato di cucina salone e bagno), con ingresso anche dal retro con
pagina 7 di 16 piccoli interventi eseguibili nel giro di poche settimane (come sopra già descritti) idonei a separarlo e renderlo autonomo dal resto del fabbricato e, anche con il concorso dell'appartamento abitato dalla madre, fruibile anche per la permanenza dei figli.
3.2.1. Gradatamente, laddove la ricorrente avesse richiesto o richiedesse ora, pretestuosamente e senza giustificazione alcuna, l'assegnazione dell'intero fabbricato ove ricade l'abitazione familiare
o addirittura dell'intero lotto con ingresso da Via Prato I n. 23, e
l'allontanamento, quindi, del dal detto lotto, dichiarare l'istanza CP_1 inammissibile in quanto non presente in ricorso, infondata in diritto in quanto non prevista l'assegnazione della casa familiare al genitore se non in relazione alle esigenze e a tutela dei figli e nella misura dei bisogni e necessità di essi (ex art. 337 sexies cpc, come sopra riportato) e sfornita di ogni supporto anche in fatto, temeraria e, persino, inattuabile
(l'allontanamento escluderebbe la permanenza del comparente persino con la madre, che abita l'appartamento al piano terra e l'abbandono della cura dei terreni e fabbricati descritti). Prevedersi inoltre:
3.2.2. Il diritto del padre
(oltre all'accompagnamento di entrambi i figli a scuola e ripresa ogni giorno) di tenerli seco ogni fine settimana, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'entrata a scuola, pernottando con il medesimo;
di vederli e tenerli seco negli altri giorni per un'ora al giorno, salve le esigenze dei figli;
di tenerli seco per l'intero mese di Luglio o di Agosto (in tale periodo i figli rimarranno con la madre con la stessa frequenza prevista per gli incontri con il padre nel corso dell'anno); di tenere, inoltre, i figli 7 gg. durante le feste natalizie (alternando il periodo 24-30.12 e 31.12-7-1); alternando la domenica di Pasqua con il lunedì dell'Angelo.
3.2.3. Porre a carico del padre per il concorso al mantenimento dei figli la somma di euro 150,00 al mese per ciascuno;
a carico di entrambi i coniugi il pagamento delle spese scolastiche, mediche e di quelle per il tempo libero dei figli nella misura del
50%. Rigettare ogni altra avversa richiesta di contenuto patrimoniale e non;
e riserva di ogni ulteriore richiesta anche istruttoria in relazione al comportamento processuale e sostanziale di controparte. Rimettersi le parti per la prosecuzione del giudizio, affinché sia con Sentenza pronunciata la
pagina 8 di 16 separazione coniugale alle condizioni come gradatamente sopra prospettate.
Con vittoria di spese e competenze.”
5. Il Presidente, all'udienza del 21.07.2016, ritenendolo utile ed indispensabile preliminarmente ad ogni decisione, disponeva l'ascolto dei figli minori con l'assistenza della psicologa Dott.ssa La Becca, e rinviava al 22.09.2016.
6. A scioglimento della riserva assunta in tale udienza, il Presidente constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava le parti a vivere separatamente ed emetteva i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708
c.p.c., rimettendo le parti davanti al giudice istruttore. In particolare, considerando le dichiarazioni rese dai figli minori e la loro volontà di continuare a vivere nella casa familiare di Teggiano stabiliva l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso la madre, cui assegnava il primo piano dell'abitazione coniugale disponendo la divisione degli ambienti abitativi;
vista la grave conflittualità dei coniugi e della notevole difficoltà ad esercitare le rispettive responsabilità genitoriali prescriveva un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità con interessamento del
Servizio Sociale e del Piano Sociale di Sala Consilina;
disponeva un obbligo di mantenimento di € 500,00 a carico del per i figli minori, oltre il CP_1
50 % delle spese straordinarie, con diritto di visita senza limitazioni di tempo e di modalità.
7. In data 31.01.2017 il resistente ha depositato memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. in cui dava atto di aver proposto reclamo innanzi la Corte
D'Appello di Potenza, si opponeva all'affidamento della prole presso la ricorrente e ne chiedeva la collocazione presso di sé ritenendo inequivocabili le dichiarazioni rese da parte di entrambe i figli minori all'udienza presidenziale del 22.09.2016 che avevano espresso la preferenza ad essere collocati presso il padre, e chiedeva di stabilire in € 150,00 per ciascuno dei figli, il contributo economico della sig.ra al loro mantenimento, oltre Pt_1 al concorso al 50% per spese mediche, scolastiche e di svago dei bambini.
In via gradata in caso di collocazione dei figli minori con la madre presso l'appartamento familiare al primo piano del fabbricato alla Via Prato I n. 23, disporre, il diritto del resistente all'assegnazione della restante parte del pagina 9 di 16 fabbricato come previsto dal Presidente del Tribunale di Lagonegro nonché porre a suo carico per il concorso al mantenimento dei figli la somma di €
150,00 al mese per ciascuno, ed a carico di entrambi i coniugi il pagamento delle spese scolastiche, mediche e di quelle per il tempo libero dei figli nella misura del 50%. Inoltre, affermava di aver prestato ossequio a tutto quanto disposto nel provvedimento Presidenziale e di essersi traferito al piano terra del fabbricato adibito a casa coniugale predisponendo tutto quanto necessario anche ad accogliere i figli.
8. Con memoria integrativa depositata in data 1.02.2017 la ricorrente dopo aver richiesto la pronuncia di addebito della separazione a carico del resistente a causa di comportamenti posti in violazione dei doveri coniugali
(relazione extraconiugale, mancanza di supporto emotivo), denunciava un
“vero e proprio 'lavoro' sui figli, di scredito della persona del coniuge, tentando di svuotarne pian piano il ruolo genitoriale” con la “complicità” della nonna paterna abitante al pian terreno dell'abitazione familiare, nonché la mancata ottemperanza del provvedimento presidenziale circa la “divisione degli ambienti abitativi” continuando ad abitare il primo piano dell'immobile di famiglia assegnato alla ricorrente e ai bambini, chiedeva pertanto di affidare i figli minori e in maniera condivisa tra i coniugi, con Per_1 Per_2 collocamento degli stessi presso la madre, porre a carico del , quale CP_1 contribuzione al mantenimento dei figli minori, l'assegno mensile di almeno
€ 600,00 concorra nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche, mediche, ludiche, ecc., per ciascuno dei bambini assegnare la casa coniugale sita in Teggiano, in via esclusiva, alla ricorrente dove la medesima vivrà con i figli minori e o, in alternativa, autorizzare la ricorrente a Per_1 Per_2 trasferire altrove la propria residenza unitamente a quella dei propri figli minori, determinando in questo caso un aumento dell'assegno di mantenimento per i bambini in capo al resistente pari almeno ad euro
900,00.
9. Con ordinanza del 30.03.2017 la Corte di Appello di Potenza così provvedeva: “a) accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, dispone che
La possa tenere con è i due figli minori due pomeriggi a CP_1
pagina 10 di 16 settimana per tre ore dalle 16,00 alle 19,00 il martedì ed il giovedì, in difetto di accordo, e tenerli con sé due fine settimana alternati dalle 15,00 del sabato alle 20,00 della domenica successiva. I minori potranno trascorrere con il padre i giorni di Natale, Pasqua e Capodanno che saranno alternati ad anni con le rispettive vigilie e trascorreranno a partire dall'estate prossima due settimane consecutive con il padre a luglio o ad agosto, alternati. In difetto di accordo il giorno del compleanno sarà festeggiato a turni con l'uno
e con l'altro genitore.”
10. In data 8.08.2020 La depositava ricorso per la modifica delle CP_1 condizioni della separazione in corso di causa chiedendo la modifica del provvedimento provvisorio presidenziale (ordinanza del 22.09.2016), come integrato dalla Corte d'Appello, adita con reclamo, con provvedimento del
30.03.2017, al fine di ottenere la collocazione dei figli minori della coppia con il padre, presso la casa familiare posta al 1° piano in Teggiano, con ogni conseguente statuizione economica per il mantenimento degli stessi.
11. In data 16.11.2020 si costituiva chiedendo il rigetto del Parte_1 ricorso e chiedendo ai sensi dell'art 709 ter c.p.c. di ammonire al CP_1 rispetto dei provvedimenti giudiziari.
12. L'odierno giudicante rigettava la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale, non ritenendo sussistenti i presupposti richiesti per la revoca/modifica dell'ordinanza presidenziale, e ammoniva il ricorrente al rispetto dei provvedimenti emessi.
13. La causa è stata istruita in via documentale, a mezzo di CTU e prove testimoniali.
14. Con ordinanza del 10.4.25 la causa è stata riservata in decisione, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
15. Tanto premesso il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
pagina 11 di 16 16. La ricorrente ha domandato inoltre la pronuncia della separazione con addebito al marito, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che la richiesta relativa non può essere accolta.
17. Dal corso dell'istruttoria, infatti, non sono emersi elementi tali da consentire un giudizio di addebitabilità della crisi ad uno dei coniugi. Infatti, non è stato possibile verificare se la violazione dei doveri coniugali da parte di uno dei coniugi sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
18. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre
2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006
- Rv. 589896).
19. Nel caso specifico, la ricorrente non ha fornito questa prova, in quanto, anche considerando attendibile la prova testimoniale resa da Testimone_1
– conoscente della coppia, ma con un rapporto più stretto con la ricorrente – con riferimento alla relazione extraconiugale del , nulla dice né a CP_1 conferma di quanto affermato dalla ricorrente né pare avere avuto alcuna efficacia causale rispetto alla continuazione della convivenza, e, pertanto, la domanda va rigettata.
20. La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
pagina 12 di 16 21. Ritiene, infatti, il Collegio, investito della domanda (che comprende quella di separazione per mera intollerabilità della convivenza, cfr. in proposito Cass.
n. 3249/89), che debba comunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
22. Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e del negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
23. In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale è chiamato a decidere sull'affido e collocazione della minore e sulle modalità di visita, nonché sulla determinazione di un assegno di mantenimento in favore della figlia minore
, considerando che l'altro figlio , nelle more del giudizio è Per_2 Per_1 divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, quindi, nulla va disposto in merito al suo affidamento ed inoltre, con ordinanza del
5.02.2025 è stato già revocato l'assegno di mantenimento in suo favore.
24. Giova solo chiarire, stante la deduzione svolta in sede di comparsa conclusionale dal resistente, che come è noto vige il principio secondo il quale il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo.
25. Sul regime di affido e collocazione della minore, allo stato, il Collegio, in considerazione degli esiti della relazione dei servizi sociali e della CTU, ritiene di confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre, con conferma dell'assegnazione alla stessa dell'appartamento familiare al primo piano del pagina 13 di 16 fabbricato in Teggiano alla Via Prato 1 n. 23, con riconoscimento al La CP_1 di poter abitare i locali posti al piano terra dello stesso immobile. Infatti, tale regime sembra quello preferibile per consentire la ricostruzione del rapporto tra entrambi i genitori e la minore e per evitare che una delle due figure venga totalmente estromessa dalla vita della figlia, a causa dei contrasti tra la coppia che attengono a profili diversi.
26. La figlia, quindi, resterà con il padre nei tempi e nei modi già previsti nel provvedimento provvisorio presidenziale (ordinanza del 22.09.2016), come integrato dalla Corte d'Appello, adita con reclamo, con provvedimento del
30.03.2017, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
27. Per quanto attiene la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e le statuizioni accessorie, va evidenziato che non vi è ragione per modificare il contenuto dell'ordinanza presidenziale con riferimento all'assegno di mantenimento in favore della minore, atteso che il difetto di qualunque ulteriore risultanza istruttoria esclude la necessità e l'opportunità di una qualche modifica.
28. Considerando, altresì, che l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo dell'immobile assegnato ( , sicché la gratuità dell'assegnazione Controparte_1 dell'abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese connesse al suo utilizzo, le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario (Cass. n. 10927/2018; Cass. n.
18476/2005), si pone a carico della ricorrente la contribuzione alle spese nella misura del 50% delle utenze dell'appartamento familiare autonome
(luce e gasolio per riscaldamento) e di 1/3 per le utenze comuni al resto del fabbricato (acqua, gas, legna da ardere).
29. Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e della pronuncia senza addebito della separazione, nonché quelle di consulenza, possono dichiararsi integralmente compensate tra le parti.
pagina 14 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando, così dispone:
I. pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. Parte_1
e (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._4
II. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di SALA CONSILINA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (Anno 1996 Parte II Serie A Numero 19 del comune di SALA CONSILINA);
III. conferma l'assegnazione l'appartamento familiare al primo piano del fabbricato in Teggiano alla Via Prato 1 n. 23 alla ricorrente e pone a carico della stessa la contribuzione alle spese nella misura del 50% delle utenze dell'appartamento familiare autonome e di 1/3 per le utenze comuni al resto del fabbricato;
IV. conferma l'ordinanza presidenziale del 22.09.2016 e pone a carico di
[...]
l'assegno di euro 250,00 mensili, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 Per_2 di ciascun mese in favore di;
Parte_1
V. pone a carico di il pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie, ludiche scolastiche e mediche non coperte da SSN per la figlia minorenne;
VI. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
VII. pone le spese di consulenza, per come liquidate in data 23/6/21 definitivamente a carico delle parti in solido
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 4/7/25
pagina 15 di 16 Il Giudice Relatore dott. Riccardo Sabato
Il Presidente dott.ssa Giuliana Santa Trotta
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuliana Santa Trotta Presidente
dott. Maurizio Ferrara Giudice
dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 624/2016 promossa da:
, (C.F. rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Maurizio SPERA (C.F. ) e Federica SANSONE (C.F. C.F._2
giusta mandato in atti;
C.F._3
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 C.F._4
Eduardo LIMONGI (C.F. ), giusta mandato in atti;
C.F._5
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 16 Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.04.2016, chiedeva che Parte_1 fosse pronunciata la separazione con esponendo, in Controparte_1 particolare:
a. di aver contratto matrimonio il 3.08.1996 in Sala Consilina (Sa) con rito concordatario con parte resistente;
b. che dal matrimonio sono nati due figli, (9.08.2003) e Per_1 Per_2
(9.06.2008);
c. che da tempo, nonostante i tentativi dei coniugi, ricorsi anche ad un precorso di mediazione familiare e sostegno psicologico è venuta meno l'affectio coniugalis, sicchè la prosecuzione del rapporto coniugale è ormai insostenibile;
d. che l'invito alla negoziazione assistita, che pur ha ottenuto la preliminare adesione da parte di , per il tramite dei propri difensori, non ha CP_1 sortito concreti effetti, non essendosi addivenuti alla sottoscrizione della relativa convenzione;
e. che svolge la professione di ragioniere commercialista con reddito mensile netto di circa €.1.000,00;
f. che il svolge la professione di consulente del lavoro, libero CP_1 professionista, percependo un reddito mensile netto di €. 1.300,00 ed è, anche, socio fondatore dell'associazione sportiva dilettantistica “Amici dello sport” con sede in Teggiano, che ha in gestione la struttura sportiva pagina 2 di 16 comunale sita in Teggiano alla frazione Prato Perilli, il campo di calcio ed il campo di calcio a cinque del comune di Sassano;
g. che i coniugi sono proprietari ed hanno in uso esclusivo una Ford Focus, la ricorrente , ed una Fiat Croma, il resistente , i cui costi di Pt_1 CP_1 esercizio, manutenzione ed assicurazione, ciascuno sostiene autonomamente;
h. che inoltre hanno in essere polizza assicurativa vita Bayerische con premio annuo e scadenza al 31.10.2016 che, pur intestata al solo sig. è CP_1 stata alimentata con risparmi comuni ed il cui ricavato, alla scadenza sarà destinato alle esigenze ed a beneficio dei figli e . Per_1 Per_2
2. Pertanto, così concludeva, chiedendo: “1. pronunciare Parte_1 la separazione giudiziale dei coniugi – ;
2. assegnare la casa Pt_1 CP_1 coniugale in Teggiano, via Prato nr. 23, con gli arredi ivi presenti, alla sig.ra
;
3. affidare i figli minori, e , in maniera condivisa ad Pt_1 Per_1 Per_2 entrambi i coniugi, con prevalente collocamento presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sè secondo le seguenti modalità: -
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola, al lunedì all'entrata
a scuola;
- nonché, per due pomeriggi il martedì e il giovedì, previa tempestiva comunicazione alla madre , tenuto conto degli impegni extrascolastici dei bambini durante gli altri giorni feriali, recandosi a prendere i minori all'uscita della scuola e fino alle 21,30, orario in cui provvederà a ricondurli presso l'abitazione materna;
-inoltre il padre potrà vedere ed avere con sé i figli: - sette giorni durante le festività natalizie, alternando negli anni, il periodo dal 24 al 30 dicembre con il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua ad anni alterni;
per 15 giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con il ricorrente entro il 31 maggio di ogni anno.
4. porre a carico del sig. quale CP_1 concorso al mantenimento dei minori l'assegno mensile di €. 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, per ciascuno dei bambini da corrispondere in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
5. disporre che il sig. concorra nella CP_1 misura del 50% per ciascuno dei bambini alle spese straordinarie scolastiche
pagina 3 di 16 (quali, esemplificativamente, iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette e spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter), spese mediche non coperte dal S.S.N., anche ortodontiche ed oculistiche, (quali, esemplificativamente, spese per interventi chirurgici indifferibili, pubblici e privati, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche), di natura ludica o parascolastica (quali corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze senza i genitori, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto), sportive (quali quelle per la pratica di un'attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e, se del caso, di quanto necessario per l'attività agonistica);
6. dare atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
7. dare atto che il ricavato della polizza vita
Bayerishe con scadenza 31.10.2016 intestata al sig. sarà destinato CP_1
a beneficio della prole;
8. dare atto che ciascuno dei coniugi resterà esclusivo utilizzatore dell'autovettura di cui è già intestatario al P.R.A. sostenendone i relativi costi ed oneri anche assicurativi.”. Co
3. si costituiva in data 21.07.2016, aderendo alla richiesta CP_1 di separazione ma contestando le ulteriori pretese. Lo stesso, precisava che:
a. l'appartamento abitato da sempre dalla famiglia – (di mq. CP_1 Pt_1
220) è posto al primo piano del fabbricato di proprietà esclusiva del
[...]
(ricevuto in donazione dai genitori, così come l'intero lotto); al piano CP_1 terra abita da sempre la madre del , ved. La;
il CP_1 CP_2 CP_1 fabbricato è costituito anche da un piano sottotetto e, al piano terra, da ampio locale con ingressi autonomi, anche dal retro, dotato di cucina, bagno, e ampio salone;
il lotto comprende oltre al fabbricato sopra descritto, anche un ampio deposito utilizzato per fienile e quale box per le auto nonché, sul retro del fabbricato principale, ampio fabbricato destinato a deposito auto, attrezzature e masserizie;
nella zona d'ingresso al lotto e antistante i fabbricati vi è ampio giardino, nonché percorso pedonale e carrabile;
tutti tali immobili appartengono al per quanto detto CP_1
pagina 4 di 16 sopra, e sono in usufrutto alla di lui madre (tranne la casa familiare al primo piano e il locale al piano terra);
b. i servizi dell'appartamento familiare, in parte sono autonomi (luce e gasolio per riscaldamento) e in parte comuni (acqua, gas, legna da ardere) al resto del fabbricato: vi contribuisce, quindi, anche la madre del presso la CP_1 cui abitazione, peraltro, i bambini trascorrono gran parte del pomeriggio, atteso che i genitori, stante l'attività professionale di entrambi, spesso sono assenti provvedendo la nonna a predisporre ogni forma di accudienza (dal pomeriggio compresa la cena);
c. della manutenzione dei fabbricati, dei servizi e delle utenze facenti capo all'abitazione familiare si è sempre occupato il per CP_1
l'approvvigionamento di gas, del gasolio per il riscaldamento, della legna da ardere, per il consumo idrico ed elettrico, per il pagamento della Tari, per il servizio ADSL ancorato alla linea telefonica della madre del comparente
(presso cui i due figli sono presenti spesso nei pomeriggi). Il costo annuo è di circa euro 5000,00 in totale. Ugualmente il ha curato e gestisce CP_1 personalmente la manutenzione del giardino circostante le abitazioni e rientranti nel lotto di cui sopra, con l'aiuto di ovvero tramite Per_1 artigiani;
così come il fondo retrostante destinato per coltivazioni ad uso domestico e familiare;
d. i coniugi hanno da sempre fatto parte di uno Studio associato di professionisti, dividendo le spese e i redditi in egual misura;
la disuguaglianza reddituale prospettata – minima peraltro – discende esclusivamente dalla incidenza dei contributi previdenziali, versati, sempre con il reddito comunemente prodotto, ma non ancora dal (e, quindi CP_1 non scomputati);
e. al fine di non coinvolgere l'ambiente lavorativo nella crisi del CP_1 rapporto con la sig.ra ha (anche nel rispetto del primo titolare dello Pt_1
Studio, zio della ricorrente) lasciato lo Studio associato: e aperto uno nuovo;
f. entrambi hanno affrontato un tentativo di mediazione familiare nell'agosto del 2013 in Salerno per scongiurare e venire a capo della crisi coniugale, ma inutilmente;
vivono ormai da separati in casa (il , di recente, ha CP_1
pagina 5 di 16 rinvenuto il proprio abbigliamento al piano sottotetto) e il ricorso a sostegno psicologico è, invece, iniziativa della ricorrente, alla quale il ha CP_1 apprestato iniziale doveroso contributo nell'interesse del coniuge e della famiglia (anche per la crescente difficoltà nei rapporti tra il figlio e Per_1 la madre);
g. i coniugi sono cointestatari di immobile in Sala Consilina e del relativo obbligo di restituzione di un mutuo, la cui rata di euro 540,00 circa è mensilmente addebitata su c.c. cointestato, e scadrà a dicembre 2018.
h. Nel corso dell'ultimo inverno la assidua frequentazione di scuola di ballo e danza della , non consente spesso la permanenza con i figli, anche Pt_1 sino alle ore 22,30/23,00; essi rimangono con il papà sinchè non rincasa la madre;
è, inoltre, accaduto che la piccola (essendo più Per_2 Per_1 autonomo), è tenuta, inspiegabilmente dalla madre con sé, in attesa delle descritte attività, anche fino a sera inoltrata. Inoltre, di recente, la sig.ra
, ha preferito ricorrere – per la piccola – e senza sollecitare la Pt_1 Per_2 presenza del padre, né consultarlo, alla permanenza presso compagni di scuola o centri estivi.
4. Pertanto, così concludeva, chiedendo: “3.1. Alla luce di quanto sopra si chiede che il Sig. Presidente del Tribunale, anche valutando l'opportunità di sentire il figlio di quasi 13 anni, nell'adottare i provvedimenti Per_1 temporanei ed urgenti, consideri la disponibilità qui formalmente rassegnata dall'odierno comparente ad essere, in consonanza alla normativa e all'età raggiunta dai figli, fermo l'insuperabile diritto dei minori consacrato dall'art.
337- sexies cpc, a rimanere nella casa familiare e conservare l'originario habitat domestico, assegnatario dell'appartamento familiare, e, quindi, collocatario dei minori. , a sostegno di detta richiesta, tutte le Pt_2 circostanze sopra esposte in premessa, e il totale asservimento del padre ai bisogni ed esigenze dei figli (dall'accompagnamento di entrambi a scuola e ripresa a tutto quanto segue nella giornata), ma anche quanto emerge dal ricorso avverso. Infatti, non può non rilevarsi la contraddizione della prospettazione avversaria nella quale da un lato si chiede collocarsi i figli con la madre nella casa familiare, e dall'altro si prospetta l'utilizzazione di baby
pagina 6 di 16 sitter: confermandosi l'impossibilità di poter fronteggiare a quanto viene richiesto dalla ricorrente, ma anche (e la cosa preoccupa ancor più)
l'intenzione di sottrarre i figli, alla cura e custodia del padre o presso la contigua casa della nonna paterna /come avvenuto da sempre, nell'emergenza e nell'ordinario).
3.1.1. Di seguito, all'accoglimento della richiesta di cui sopra, si chiede di: - affidare ad entrambi i genitori i figli minori e , permanendo essi nella casa familiare al 1^ piano Per_1 Per_2 del fabbricato ricadente sul lotto con accesso da Via Prato I n. 23, con il padre, - stabilire in euro 150,00 per ciascuno dei figli, il contributo economico della sig.ra al loro mantenimento, oltre al concorso al Pt_1
50% per spese mediche, scolastiche e di svago dei bambini;
- stabilire che i figli rimarranno con la madre, presso la sua residenza, a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'entrata a scuola;
potendo vederli ogni giorno e per un'ora, salve le esigenze dei minori;
e tenerli seco per l'intero mese di Luglio o di Agosto (in tale periodo i minori vedranno il padre con la stessa frequenza degli incontri con la madre nel corso dell'anno); inoltre, rimarranno con la madre 7 gg. durante le feste natalizie (alternando il periodo 24-30 dicembre e 31-12/7-1); alternando la domenica di Pasqua con il lunedì dell'Angelo.
3.2. Gradatamente e nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse appropriata la collocazione con la madre dei figli nella casa familiare al 1^ piano del fabbricato descritto, si chiede: - Affidare ad entrambi i genitori i figli minori e , Per_1 Per_2 permanendo essi presso la casa familiare posta al 1^ piano del fabbricato ricadente sul lotto con accesso da Via Prato I n. 23, ed ivi – SE nel senso che segue è da intendersi la domanda della ricorrente - con la madre con attribuzione anche del piano superiore e con disponibilità ovviamente come sempre del box auto e del parcheggio innanzi la porta d'ingresso; con possibilità per il padre di frequentare l'ultimo piano solo per la manutenzione della caldaia, ed allontanamento dall'appartamento familiare nel termine di gg. 60 (considerato il periodo) dai provvedimenti Presidenziali;
precisandosi, espressamente, che il potrà abitare nel locale presente al piano CP_1 terra (dotato di cucina salone e bagno), con ingresso anche dal retro con
pagina 7 di 16 piccoli interventi eseguibili nel giro di poche settimane (come sopra già descritti) idonei a separarlo e renderlo autonomo dal resto del fabbricato e, anche con il concorso dell'appartamento abitato dalla madre, fruibile anche per la permanenza dei figli.
3.2.1. Gradatamente, laddove la ricorrente avesse richiesto o richiedesse ora, pretestuosamente e senza giustificazione alcuna, l'assegnazione dell'intero fabbricato ove ricade l'abitazione familiare
o addirittura dell'intero lotto con ingresso da Via Prato I n. 23, e
l'allontanamento, quindi, del dal detto lotto, dichiarare l'istanza CP_1 inammissibile in quanto non presente in ricorso, infondata in diritto in quanto non prevista l'assegnazione della casa familiare al genitore se non in relazione alle esigenze e a tutela dei figli e nella misura dei bisogni e necessità di essi (ex art. 337 sexies cpc, come sopra riportato) e sfornita di ogni supporto anche in fatto, temeraria e, persino, inattuabile
(l'allontanamento escluderebbe la permanenza del comparente persino con la madre, che abita l'appartamento al piano terra e l'abbandono della cura dei terreni e fabbricati descritti). Prevedersi inoltre:
3.2.2. Il diritto del padre
(oltre all'accompagnamento di entrambi i figli a scuola e ripresa ogni giorno) di tenerli seco ogni fine settimana, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'entrata a scuola, pernottando con il medesimo;
di vederli e tenerli seco negli altri giorni per un'ora al giorno, salve le esigenze dei figli;
di tenerli seco per l'intero mese di Luglio o di Agosto (in tale periodo i figli rimarranno con la madre con la stessa frequenza prevista per gli incontri con il padre nel corso dell'anno); di tenere, inoltre, i figli 7 gg. durante le feste natalizie (alternando il periodo 24-30.12 e 31.12-7-1); alternando la domenica di Pasqua con il lunedì dell'Angelo.
3.2.3. Porre a carico del padre per il concorso al mantenimento dei figli la somma di euro 150,00 al mese per ciascuno;
a carico di entrambi i coniugi il pagamento delle spese scolastiche, mediche e di quelle per il tempo libero dei figli nella misura del
50%. Rigettare ogni altra avversa richiesta di contenuto patrimoniale e non;
e riserva di ogni ulteriore richiesta anche istruttoria in relazione al comportamento processuale e sostanziale di controparte. Rimettersi le parti per la prosecuzione del giudizio, affinché sia con Sentenza pronunciata la
pagina 8 di 16 separazione coniugale alle condizioni come gradatamente sopra prospettate.
Con vittoria di spese e competenze.”
5. Il Presidente, all'udienza del 21.07.2016, ritenendolo utile ed indispensabile preliminarmente ad ogni decisione, disponeva l'ascolto dei figli minori con l'assistenza della psicologa Dott.ssa La Becca, e rinviava al 22.09.2016.
6. A scioglimento della riserva assunta in tale udienza, il Presidente constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava le parti a vivere separatamente ed emetteva i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708
c.p.c., rimettendo le parti davanti al giudice istruttore. In particolare, considerando le dichiarazioni rese dai figli minori e la loro volontà di continuare a vivere nella casa familiare di Teggiano stabiliva l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso la madre, cui assegnava il primo piano dell'abitazione coniugale disponendo la divisione degli ambienti abitativi;
vista la grave conflittualità dei coniugi e della notevole difficoltà ad esercitare le rispettive responsabilità genitoriali prescriveva un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità con interessamento del
Servizio Sociale e del Piano Sociale di Sala Consilina;
disponeva un obbligo di mantenimento di € 500,00 a carico del per i figli minori, oltre il CP_1
50 % delle spese straordinarie, con diritto di visita senza limitazioni di tempo e di modalità.
7. In data 31.01.2017 il resistente ha depositato memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. in cui dava atto di aver proposto reclamo innanzi la Corte
D'Appello di Potenza, si opponeva all'affidamento della prole presso la ricorrente e ne chiedeva la collocazione presso di sé ritenendo inequivocabili le dichiarazioni rese da parte di entrambe i figli minori all'udienza presidenziale del 22.09.2016 che avevano espresso la preferenza ad essere collocati presso il padre, e chiedeva di stabilire in € 150,00 per ciascuno dei figli, il contributo economico della sig.ra al loro mantenimento, oltre Pt_1 al concorso al 50% per spese mediche, scolastiche e di svago dei bambini.
In via gradata in caso di collocazione dei figli minori con la madre presso l'appartamento familiare al primo piano del fabbricato alla Via Prato I n. 23, disporre, il diritto del resistente all'assegnazione della restante parte del pagina 9 di 16 fabbricato come previsto dal Presidente del Tribunale di Lagonegro nonché porre a suo carico per il concorso al mantenimento dei figli la somma di €
150,00 al mese per ciascuno, ed a carico di entrambi i coniugi il pagamento delle spese scolastiche, mediche e di quelle per il tempo libero dei figli nella misura del 50%. Inoltre, affermava di aver prestato ossequio a tutto quanto disposto nel provvedimento Presidenziale e di essersi traferito al piano terra del fabbricato adibito a casa coniugale predisponendo tutto quanto necessario anche ad accogliere i figli.
8. Con memoria integrativa depositata in data 1.02.2017 la ricorrente dopo aver richiesto la pronuncia di addebito della separazione a carico del resistente a causa di comportamenti posti in violazione dei doveri coniugali
(relazione extraconiugale, mancanza di supporto emotivo), denunciava un
“vero e proprio 'lavoro' sui figli, di scredito della persona del coniuge, tentando di svuotarne pian piano il ruolo genitoriale” con la “complicità” della nonna paterna abitante al pian terreno dell'abitazione familiare, nonché la mancata ottemperanza del provvedimento presidenziale circa la “divisione degli ambienti abitativi” continuando ad abitare il primo piano dell'immobile di famiglia assegnato alla ricorrente e ai bambini, chiedeva pertanto di affidare i figli minori e in maniera condivisa tra i coniugi, con Per_1 Per_2 collocamento degli stessi presso la madre, porre a carico del , quale CP_1 contribuzione al mantenimento dei figli minori, l'assegno mensile di almeno
€ 600,00 concorra nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche, mediche, ludiche, ecc., per ciascuno dei bambini assegnare la casa coniugale sita in Teggiano, in via esclusiva, alla ricorrente dove la medesima vivrà con i figli minori e o, in alternativa, autorizzare la ricorrente a Per_1 Per_2 trasferire altrove la propria residenza unitamente a quella dei propri figli minori, determinando in questo caso un aumento dell'assegno di mantenimento per i bambini in capo al resistente pari almeno ad euro
900,00.
9. Con ordinanza del 30.03.2017 la Corte di Appello di Potenza così provvedeva: “a) accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, dispone che
La possa tenere con è i due figli minori due pomeriggi a CP_1
pagina 10 di 16 settimana per tre ore dalle 16,00 alle 19,00 il martedì ed il giovedì, in difetto di accordo, e tenerli con sé due fine settimana alternati dalle 15,00 del sabato alle 20,00 della domenica successiva. I minori potranno trascorrere con il padre i giorni di Natale, Pasqua e Capodanno che saranno alternati ad anni con le rispettive vigilie e trascorreranno a partire dall'estate prossima due settimane consecutive con il padre a luglio o ad agosto, alternati. In difetto di accordo il giorno del compleanno sarà festeggiato a turni con l'uno
e con l'altro genitore.”
10. In data 8.08.2020 La depositava ricorso per la modifica delle CP_1 condizioni della separazione in corso di causa chiedendo la modifica del provvedimento provvisorio presidenziale (ordinanza del 22.09.2016), come integrato dalla Corte d'Appello, adita con reclamo, con provvedimento del
30.03.2017, al fine di ottenere la collocazione dei figli minori della coppia con il padre, presso la casa familiare posta al 1° piano in Teggiano, con ogni conseguente statuizione economica per il mantenimento degli stessi.
11. In data 16.11.2020 si costituiva chiedendo il rigetto del Parte_1 ricorso e chiedendo ai sensi dell'art 709 ter c.p.c. di ammonire al CP_1 rispetto dei provvedimenti giudiziari.
12. L'odierno giudicante rigettava la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale, non ritenendo sussistenti i presupposti richiesti per la revoca/modifica dell'ordinanza presidenziale, e ammoniva il ricorrente al rispetto dei provvedimenti emessi.
13. La causa è stata istruita in via documentale, a mezzo di CTU e prove testimoniali.
14. Con ordinanza del 10.4.25 la causa è stata riservata in decisione, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
15. Tanto premesso il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
pagina 11 di 16 16. La ricorrente ha domandato inoltre la pronuncia della separazione con addebito al marito, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che la richiesta relativa non può essere accolta.
17. Dal corso dell'istruttoria, infatti, non sono emersi elementi tali da consentire un giudizio di addebitabilità della crisi ad uno dei coniugi. Infatti, non è stato possibile verificare se la violazione dei doveri coniugali da parte di uno dei coniugi sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
18. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre
2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006
- Rv. 589896).
19. Nel caso specifico, la ricorrente non ha fornito questa prova, in quanto, anche considerando attendibile la prova testimoniale resa da Testimone_1
– conoscente della coppia, ma con un rapporto più stretto con la ricorrente – con riferimento alla relazione extraconiugale del , nulla dice né a CP_1 conferma di quanto affermato dalla ricorrente né pare avere avuto alcuna efficacia causale rispetto alla continuazione della convivenza, e, pertanto, la domanda va rigettata.
20. La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
pagina 12 di 16 21. Ritiene, infatti, il Collegio, investito della domanda (che comprende quella di separazione per mera intollerabilità della convivenza, cfr. in proposito Cass.
n. 3249/89), che debba comunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
22. Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e del negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
23. In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale è chiamato a decidere sull'affido e collocazione della minore e sulle modalità di visita, nonché sulla determinazione di un assegno di mantenimento in favore della figlia minore
, considerando che l'altro figlio , nelle more del giudizio è Per_2 Per_1 divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, quindi, nulla va disposto in merito al suo affidamento ed inoltre, con ordinanza del
5.02.2025 è stato già revocato l'assegno di mantenimento in suo favore.
24. Giova solo chiarire, stante la deduzione svolta in sede di comparsa conclusionale dal resistente, che come è noto vige il principio secondo il quale il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo.
25. Sul regime di affido e collocazione della minore, allo stato, il Collegio, in considerazione degli esiti della relazione dei servizi sociali e della CTU, ritiene di confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre, con conferma dell'assegnazione alla stessa dell'appartamento familiare al primo piano del pagina 13 di 16 fabbricato in Teggiano alla Via Prato 1 n. 23, con riconoscimento al La CP_1 di poter abitare i locali posti al piano terra dello stesso immobile. Infatti, tale regime sembra quello preferibile per consentire la ricostruzione del rapporto tra entrambi i genitori e la minore e per evitare che una delle due figure venga totalmente estromessa dalla vita della figlia, a causa dei contrasti tra la coppia che attengono a profili diversi.
26. La figlia, quindi, resterà con il padre nei tempi e nei modi già previsti nel provvedimento provvisorio presidenziale (ordinanza del 22.09.2016), come integrato dalla Corte d'Appello, adita con reclamo, con provvedimento del
30.03.2017, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
27. Per quanto attiene la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e le statuizioni accessorie, va evidenziato che non vi è ragione per modificare il contenuto dell'ordinanza presidenziale con riferimento all'assegno di mantenimento in favore della minore, atteso che il difetto di qualunque ulteriore risultanza istruttoria esclude la necessità e l'opportunità di una qualche modifica.
28. Considerando, altresì, che l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo dell'immobile assegnato ( , sicché la gratuità dell'assegnazione Controparte_1 dell'abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese connesse al suo utilizzo, le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario (Cass. n. 10927/2018; Cass. n.
18476/2005), si pone a carico della ricorrente la contribuzione alle spese nella misura del 50% delle utenze dell'appartamento familiare autonome
(luce e gasolio per riscaldamento) e di 1/3 per le utenze comuni al resto del fabbricato (acqua, gas, legna da ardere).
29. Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e della pronuncia senza addebito della separazione, nonché quelle di consulenza, possono dichiararsi integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando, così dispone:
I. pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. Parte_1
e (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._4
II. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di SALA CONSILINA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (Anno 1996 Parte II Serie A Numero 19 del comune di SALA CONSILINA);
III. conferma l'assegnazione l'appartamento familiare al primo piano del fabbricato in Teggiano alla Via Prato 1 n. 23 alla ricorrente e pone a carico della stessa la contribuzione alle spese nella misura del 50% delle utenze dell'appartamento familiare autonome e di 1/3 per le utenze comuni al resto del fabbricato;
IV. conferma l'ordinanza presidenziale del 22.09.2016 e pone a carico di
[...]
l'assegno di euro 250,00 mensili, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 Per_2 di ciascun mese in favore di;
Parte_1
V. pone a carico di il pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie, ludiche scolastiche e mediche non coperte da SSN per la figlia minorenne;
VI. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
VII. pone le spese di consulenza, per come liquidate in data 23/6/21 definitivamente a carico delle parti in solido
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 4/7/25
pagina 15 di 16 Il Giudice Relatore dott. Riccardo Sabato
Il Presidente dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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