Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5332 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e dife- Parte_1 so per mandato in atti dagli Avv. Di Maria Francesco Paolo e Avv. Ruggieri
Marco;
– ricorrente –
CONTRO
nata a [...] il [...], rappresentata CP_1
e difesa per mandato in atti dall'Avv. Turrisi Gaetano;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/5/2025 celebrata con modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pro- nunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conci- liazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibi- lità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivo- no ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggetti- vamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essen- ziale del rapporto di coniugio.
2. Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente da pre- sente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriori attività istrut- torie in relazione alle altre domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti di- nanzi al Giudice Delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adot- tate dal Giudice Delegato con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473 bis.
22 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudi- ziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronun- ziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Caccamo (PA) il 28/08/1965 e nata a [...] il CP_1
06/02/1977, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo il 16/08/2017, trascritto al n. 67, parte I, del registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2017;
- 2 - dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice Delegato per la pro- secuzione all'udienza già indicata nell'ordinanza emessa il 19/5/2025; riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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