Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1034/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Anna Ferrari Consigliere
Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1034/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DI Parte_1 P.IVA_1
SAN NICOLA DA TOLENTINO, 67 00187 ROMA presso lo studio dell'avv.
ROMANELLI MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._1
LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 10
Per Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'atto di appello,
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare l'erroneità dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di LA, sezione VI, nella persona del Giudice dott.ssa Carmela Gallina, pubblicata l'8 marzo 2023, all'esito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. R.G. n. 38555/2022, incardinato dal Sig. comunicata dalla CP_1
cancelleria del Tribunale di LA 9 marzo 2023 e, per effetto, riformare l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., per tutti i motivi esposti, accertando e dichiarando che non Pt_2
era tenuta alla consegna del Contratto e che l'estratto conto storico è stato correttamente depositato in sede giudiziale;
- SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: per l'effetto dell'accoglimento del presente gravame, riformare il capo dell'Ordinanza condannando il Sig. al pagamento in CP_1
favore di dei compensi e delle spese del doppio grado di giudizio, Controparte_2
oltre accessori come per legge e, per l'effetto, condannare l'Avv. Andrea Ruocco a restituire la somma di Euro 2.073,91 corrisposta in suo favore da in ossequio Pt_2
all'Ordinanza a titolo di spese legali.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per CP_1
a) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
b) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
c) In ogni caso, condannare la appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di LA, con l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata il 6-8/3/2023, ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso da CP_1
contro condannando quest'ultima al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
In sintesi, il Tribunale, rilevando che, dopo l'instaurazione del giudizio, la parte convenuta aveva depositato i documenti (contratto di carta di Controparte_2
credito revolving ed estratto conto storico associato allo stesso) oggetto della domanda di consegna formulata con il ricorso, ha regolato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che la domanda del ricorrente fosse fondata e che fossero invece infondate le ragioni addotte da per resistere. Pt_2
Il Tribunale, in relazione alla domanda di consegna di copia del contratto, ha, infatti, osservato che “rientra nei diritti del finanziato ricevere copia del contratto e della documentazione associata allo stesso (art. 119 T.U.B. e art. 1375 c.c.)” ed ha “ritenuto che il termine decennale previsto dall'art. 119 T.U.B. - atteso il suo tenore letterale - non si applichi al diritto alla consegna del contratto, bensì unicamente alla consegna degli estratti conto”.
Sulla domanda di consegna dell'estratto conto storico, il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di genericità della richiesta sollevata da poiché alla richiesta ex art. Pt_2
119 TUB inviata dal ricorrente prima del giudizio “veniva allegata l'anagrafica del cliente ed il documento di evidenza rapporto, fornendo in tal modo il richiedente tutti gli elementi utili all'individuazione del contratto, sia perché con essa veniva richiesta copia dell'estratto conto storico, documento per il quale non è necessaria la specificazione del periodo temporale”.
L'Ordinanza è stata appellata davanti a questa Corte da che ne Controparte_2
chiede la riforma nel capo relativo alle spese, chiedendo che vengano addossate alla controparte, sulla base di due motivi, che verranno meglio esposti in prosieguo. pagina 3 di 10 Si è costituito in appello ed ha eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'impugnazione, chiedendone nel merito il rigetto.
Nominato il consigliere istruttore, la causa, all'udienza del 20.11.2024, è stata rimessa al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., dopo la precisazione delle conclusioni di cui in epigrafe e il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene il Collegio che l'appello sia parzialmente fondato.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'Erroneità dell'Ordinanza per non aver ritenuto applicabile al caso di specie il termine decennale ex art. 119, iv comma, T.U.B.
L'appellante, in sintesi, deducendo in fatto che il contratto al quale si riferiva la richiesta era stato stipulato nel 2010 e che la richiesta ex art. 119 TUB era pervenuta il 9.9.2021, contesta la decisione del Tribunale per aver ritenuto, in contrasto con giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di questa Corte, che il termine decennale previsto dalla norma non si applichi ai contratti.
Ritiene la Corte che sul punto il Tribunale erroneamente abbia considerato l'odierna appellante virtualmente soccombente.
La domanda di consegna dell'odierno appellato, infatti, avrebbe dovuto essere respinta per le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza n. 998/24, la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. [v. Cass. 29017/21“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione pagina 4 di 10 di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”].
Nel suddetto precedente di questa Corte, reso in un giudizio riguardante analoga domanda svolta da una cliente nei confronti della stessa la Controparte_2
domanda di consegna del contratto era stata respinta dal primo giudice, sicchè la posizione delle parti nel giudizio di appello era invertita rispetto al presente giudizio.
Il richiamo alla motivazione del suddetto precedente di questa Corte, che qui di seguito viene parzialmente trascritta, deve, pertanto, intendersi puntuale nelle parti in diritto e riferito, invece, alla parte appellata ove nel testo si indica la parte appellante e all'accoglimento della domanda ove si indica il rigetto:
“Preliminarmente va rilevato che nella difesa dell'appellante non vi è l'allegazione di una mancata consegna del contratto all'atto della stipulazione e, pertanto, non viene in rilievo, indipendentemente dal termine per l'esercizio del relativo diritto, la norma di cui all'art. 117 TUB, che pone a carico degli intermediari finanziari l'obbligo di consegnare al cliente un esemplare del contratto concluso.
La domanda svolta dall'odierna appellante e respinta dal Tribunale può essere, invece, astrattamente ricondotta alla previsione di cui all'art. 119 TUB.
Nella consapevolezza di interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, ritiene questa Corte, infatti, di aderire alla soluzione interpretativa che ravvisa il fondamento di un obbligo di consegna del contratto da parte della nell'art. 119 CP_3
TUB, interpretato estensivamente.
La possibilità di una interpretazione estensiva della norma citata è già stata riconosciuta dalla S.C. che ha ritenuto che, oltre alla copia della documentazione inerente a singole operazioni, “anche gli estratti conto possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220 cod. civ., pure) dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n.
385 del 1993” (Cass. 35039/22). pagina 5 di 10 L'applicazione della norma citata anche ai contratti può, inoltre, costituire una modalità di attuazione della buona fede nell'esecuzione del contratto, idonea a contemperare gli interessi di entrambe le parti.
Come ha osservato la S.C., infatti, “la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è "un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (Cass. cit.).
L'applicazione della norma di cui all'art. 119 TUB implica, tuttavia, la delimitazione dell'obbligo di consegna entro il limite temporale dalla stessa norma indicato e cioè
l'obbligo di consegna della sussiste solo per i contratti conclusi nel decennio CP_3
anteriore alla richiesta della copia.
Anche su tale limite temporale la S.C., seppure non in modo specifico con riferimento al contratto, si è espressa, ritenendolo adeguato: “…in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale […] sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme
(codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità
[…], né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda pagina 6 di 10 al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti” (Cass. cit., in motivazione)”.
A tali rilievi si può aggiungere la motivazione contenuta nella proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. (prodotta dall'appellante con gli scritti conclusivi), datata 27.6.2024, formulata dal consigliere delegato in relazione al ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello di LA (che aveva applicato anche al contratto l'art. 119 TUB con il limite decennale), nella quale si legge che alla giurisprudenza della
Corte di Cassazione “è estranea la distinzione, delineata dall'istante, tra contratto e documentazione contabile;
si osserva, infatti, che secondo la S.C., il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, t.u.b., ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis: esso «riguarda tutta la documentazione negoziale», ma «copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti» (Cass. 29 novembre
2022, n. 35039); del resto, come osservato dalla parte controricorrente, la tesi di chi impugna presenta un profilo di insanabile contraddittorietà, perché delle due l'una: o l'art. 119, comma 4, t.u.b. non si riferisce alla documentazione contrattuale, e allora l'odierno istante non può proprio invocare lo strumento di cui qui si discorre;
oppure il diritto di ottenere copia di tale documentazione rientra nella previsione della norma sopra citata, e allora, nel silenzio del legislatore, che non ha operato alcuna pagina 7 di 10 discriminazione nel trattamento normativo delle diverse tipologie di documenti, tale diritto sempre sconta il limite della decennalità”.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'Erroneità dell'Ordinanza nella parte in cui ha ritenuto che l'istanza ex art. 119 TUB avversaria non fosse generica.
L'appellante, deducendo in fatto che la richiesta inviata da conteneva un CP_1
riferimento erroneo (“il numero che controparte asserisce essere relativo al Contratto, in realtà costituisce il numero seriale della Carta associata al Contratto” - memoria di costituzione in primo grado pag. 4), e che non avrebbe risposto alla richiesta di CP_1
di fornire riferimenti più specifici, contesta in diritto la decisione del Tribunale di Pt_2
ritenere che la richiesta dell'estratto conto storico non fosse generica.
Ritiene la Corte che su tale punto, invece, la decisione del Tribunale sia condivisibile.
Dai documenti prodotti emerge, infatti, che alla richiesta ex art. 119 TUB era allegato un
“estratto conto” al 31.12.2016 inviato da a contenente un “codice di Pt_2 CP_1
riferimento” (017503876), che è il medesimo riportato da nella richiesta ex art. CP_1
119 TUB come numero del contratto di carta revolving (v. doc. 2 fascicolo primo grado
. Pt_2
Nella copia del contratto che ha depositato all'atto della costituzione è indicato Pt_2
“cod. rif. 017503876” che corrisponde al suddetto codice di riferimento contenuto nell'estratto conto allegato alla richiesta ex art. 119 TUB.
Non risponde, quindi, al vero quanto dedotto da e cioè che la richiesta ex art. 119 Pt_2
TUB indicasse il numero seriale della carta e non il numero del contratto.
È pur vero che aveva risposto alla richiesta ex art. 119 TUB chiedendo i Pt_2
riferimenti del contratto (numero e tipologia di contratto, data di sottoscrizione, durata del piano di ammortamento, importo rata) e che non aveva dato seguito a questa CP_1
richiesta, preferendo introdurre il giudizio, ma è altresì vero che attraverso il Pt_2
pagina 8 di 10 “codice riferimento”, che identificava il contratto, e le generalità del contraente avrebbe potuto individuare i documenti richiesti sin dall'inizio, come poi ha fatto, avendoli depositati in giudizio all'atto della costituzione.
Il Tribunale, pertanto, dichiarando cessata la materia del contendere, avrebbe potuto compensare le spese di lite, tenendo conto della parziale fondatezza delle ragioni di entrambe le parti.
L'appello, quindi, può essere parzialmente accolto con la parziale riforma del capo di sentenza che regola le spese, che possono essere interamente compensate.
Le ragioni della presente decisione giustificano la compensazione delle spese anche per il presente grado.
Deve, infine, essere disposta la condanna alla restituzione delle spese versate in esecuzione dell'Ordinanza (euro 2.073,91), nei confronti dell'avv. Andrea Ruocco, che le ha percepite come distrattario (v. doc. 2 appellante).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LA, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma dell'Ordinanza appellata, compensa le spese di lite, fermo il resto;
-compensa le spese di lite del presente grado di appello;
-condanna l'avv. Andrea Ruocco alla restituzione in favore di delle Controparte_2
spese ricevute in esecuzione dell'Ordinanza appellata, pari ad euro 2.073,91.
Così deciso in LA il 21.11.2024
pagina 9 di 10 Il Presidente est.
Rossella Milone
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