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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/05/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 108 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, in persona del legale Parte_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Marino, giusta procura in atti, attrice contro
, nato a [...], il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Barrile, giusta procura in atti convenuto e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Luca Sclafani , giusta procura in atti
Terzo chiamato in garanzia
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, l' Parte_1
, in persona del legale rappresentante ( di seguito
[...] [...]
), premettendo che con sentenza n. 646/2012 resa dal Tribunale di Parte_2
Agrigento il 5 giugno 2012 e munita di formula esecutiva il 29 maggio 2012
l' era stata condannata in solido al dott. Parte_2 Controparte_1
al pagamento della somma complessiva di € 1.640.581,20 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti da
[...]
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Pt_3 Parte_4
genitoriale sul figlio minore , nonché al pagamento di € Persona_1
103.881,76 in favore di e di € 103881,76 in favore di Parte_3 [...]
il tutto oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza Pt_4
sino al soddisfo, nonché, infine a rimborsare € 12500,00 a titolo di spese legali, e che, a seguito dell'intimazione dell'atto di precetto, con atto
Part deliberativo n. 465 del 21 ottobre 2014 la medesima aveva proceduto alla liquidazione della quota del 50 % delle somme dovute dal e con atto CP_1
del n. 5292 del 19 dicembre 2013 aveva anche liquidato l'imposta di registro pari a € 55.485,00, ha chiesto la condanna del al pagamento della CP_1
complessiva somma di € 1.007.244,24 oltre interessi legali e spese, a titolo di quota parte spettante a quest'ultimo quale obbligato solidale.
Costituitosi con comparsa, depositata il 21 aprile 2016, ha, Controparte_1
preliminarmente, chiesto di essere autorizzato a chiamare in garanzia la propria compagnia assicuratrice, la , al fine di essere Controparte_2
manlevato, chiedendo la sospensione del giudizio, essendo pendente appello avverso la sentenza n. 646/2012 resa da questo Tribunale, deducendo, nel merito, che l'unico soggetto tenuto al pagamento del risarcimento sarebbe Part l' la quale non avrebbe provveduto ad assicurare il in forza del CP_1
CCNL, in subordine, ha invocato l'applicazione dell'art.9 della Legge Gelli-
Bianco, contestando la quantificazione operata dall'attrice e chiedendo la condanna della terza chiamata a manlevare il convenuto per l'intero importo, stante la mala gestio della compagnia, domandando la condanna a risarcimento del danno non patrimoniale patito, da liquidarsi in via equitativa e la condanna
Part dell' e della compagnia per responsabilità aggravata.
Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa, depositata il 25 settembre
2016, si è costituita la , in persona del legale rappresentante, Controparte_2
la quale ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del processo, stante la pendenza dell'appello, nel merito, ha contestato la domanda di manleva, stante la prescrizione de diritto di garanzia, chiedendo, in subordine, la riduzione della richiesta di essere manlevato nell'ambito del massimale della polizza.
Disposta la sospensione del processo con ordinanza del 29 settembre 2016 con ricorso, depositato il 12 settembre 2020, il processo è stato riassunto e successivamente sospeso con ordinanza del 17 settembre 2021, stante il deposito del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello
Part di Palermo e riassunto con ricorso, depositato dall il 2 dicembre 2023.
Con comparsa di costituzione, depositata il 12 gennaio 2024, CP_1
ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice
[...]
adito, in favore della Corte dei Conti, con conseguente difetto di
Part legittimazione attiva dell potendo l'azione di rivalsa essere esercitata dal procuratore contabile, insistendo per il resto nelle precedenti difese.
Con istanza depositata il 13 aprile 2024 il convenuto e la compagnia CP_1 assicuratrice hanno chiesto l'estromissione del giudizio di quest'ultima, per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante l'avvenuto pagamento dell'importo stabilito quale massimale della polizza.
Con memoria, depositata il 29 aprile 2024, l'attrice ha dato atto dell'avvenuto pagamento da parte della compagnia assicuratrice della somma di €
637.686,60, riducendo la richiesta di condanna nei confronti di CP_1
in € 413.104,87 oltre interessi maturandi.
[...]
Con le note di trattazione scritta depositate il 9 gennaio 2025 parte convenuta, deducendo di aver depositato il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ha chiesto la sospensione del giudizio, sollevando questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell'ordinamento in forza delle quali si afferma la giurisdizione del GO.
La causa, mutato il giudicante, istruita con produzione documentale, all'udienza del 10 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va in via preliminare dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di manleva promossa dal nei riguardi della CP_1 [...]
stante l'avvenuto pagamento della somma di € 637686,60, Controparte_3
con compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'accordo delle parti sul punto.
Proseguendo secondo un ordine di pregiudizialità logico-giuridico, va disattesa la richiesta del convenuto di sospensione del processo ai sensi dell'art. 367 c.p.c., pur essendo stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, ritenendo la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata.
Giova, innanzitutto, chiarire che con sentenza n. 646/2016 il Tribunale di
Agrigento, parzialmente riformata in appello e passata in giudicato, in accoglimento della domanda svolta da e in Parte_3 CP_4
proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitorale sul minore , nei confronti dell' e di Persona_1 Parte_2 CP_1
di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...]
conseguenti alla colposa condotta sanitaria, accertata la responsabilità professionale in capo al dott. aveva condannato quest'ultimo, in CP_1
solido con l' , al pagamento della somma complessiva di € Parte_1
1.860.344,72, comprensiva di sorte capitale e spese legali.
Inoltre, è documentalmente accertato che detto importo oltre interessi e la somma di € 55.485,28 per tassa di registrazione della sentenza, sia stato
Part interamente corrisposto dall' la quale, agendo nel presente giudizio, ha chiesto al medico dipendente, condannato in solido, la corresponsione della metà, pari ad € 1.007.244,24.
Tanto chiarito, in punto di fatto, occorre rilevare, in diritto, che l'azione di rivalsa nei confronti del pubblico dipendente – la cui cognizione è riservata alla Corte dei Conti – riguarda il caso in cui l'ente pubblico faccia valere la responsabilità del proprio dipendente, ai fini dell'attribuzione soggettiva del c.d. “danno erariale”.
Part Nella fattispecie, invece, l' non ha sollevato alcuna questione di tal genere, non contestando nè la propria qualità di condebitore solidale né, di conseguenza, la propria responsabilità ( indiretta) per l'evento di danno a seguito del quale è sorto il credito risarcitorio oggetto dell'obbligazione solidale.
Ha, invece, esercitato una mera azione di regresso, fondata (non sul rapporto di pubblico impiego ma) sul diritto sancito dall'art. 1299 c.c. di ripetere dal
[...]
la somma che questi deve “pro quota” ai sensi dell'art. 1298 c.c., CP_1
nell'ambito del rapporto interno tra condebitori solidali: azione la cui cognizione spetta, pacificamente, al Giudice Ordinario.
Sul punto, va chiarito che l'azione di rivalsa può essere esercitata da colui che abbia adempiuto ad un obbligo, di un altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà e si differenzia dall'azione di regresso, che, invece, tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi.
Ne discende, dunque, l'irrilevanza, in questo giudizio, della questione di legittimità costituzionale relativa al doppio binario di responsabilità civile e responsabilità contabile sollevata dal convenuto con riferimento agli artt. 3,
24, 103, 111 e 113 Cost, non venendo in rilievo il rapporto tra azione civile riparatoria e compensativa del danno patito dall'amministrazione per il fatto del pubblico dipendente e l'azione contabile per danno erariale proponibile dal p.m. contabile innanzi la Corte dei Conti, ribadendo ancora una volta che il presente giudizio ha a oggetto un'azione di regresso tra condebitori solidali.
Inoltre, vale la pena osservare che con ordinanza n. 25972/2023 la Corte di
Cassazione ( con la quale quest'ultima ha rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 770/2020 della Corte d'appello di Palermo) non ha implicitamente affermato la girisdizione del giudice contabile in relazione al presente giudizio.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che la al di là del nomen iuris utilizzato nel corpo della sentenza (azione di regresso) è chiaro che concettualmente si facesse riferimento all'azione di rivalsa, stante anche il testuale riferimento all'art. 9 della legge (privo di efficacia retroattiva e richiamato Persona_2
dalla Corte per motivare il proprio assunto), che fa all'azione di rivalsa proposta dalla struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, che può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
Chiarito ciò e, venendo al merito, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata dalla nei confronti di sia fondata. Parte_2 Controparte_1
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'odierno convenuto, che ha invocato l'art. 25 del CCNL 20 settembre 2001 comparto sanità, che stabilisce che le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 26, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave
In disparte ogni valutazione sul riferimento all'azione di rivalsa o di regresso della copertura in questione e sulla circostanza che tale eccezione è stata gia disattesa nel procedimento di merito sotteso al presente, è sufficiente osservare al riguardo che è stata accertata con giudizio coperto da giudicato la colpa grave del dott. laddove nella sentenza di primo grado si legge CP_1
che : “ Ben può dirsi che, quindi, il travaglio non fu adeguatamente controllato, per inesistenza di un corretto monitoraggio del travaglio da parte del e che tale CP_1
condotta ben può dirsi idonea a provocare un danno neurologico dell'entità riscontrata nel caso in esame, dovendosi pertanto riconoscere nesso di causalità tra l'azione omissive ed i postumi […] Tanto basta per affermare che, nel caso di specie, si è raggiunta la piena prova della sussistenza della colpa (grave: con la conseguente certa non fondatezza della eccezione mossa dallo stesso in ordine alla assunzione del rischio unicamente da parte dell' in base alla copia del CCNL prodotto) da parte del e Pt_5 Controparte_1
dell' convenuta”, giudizio questo pienamente condiviso dalla Controparte_5
Corte d'appello di Palermo, secondo cui gli elementi probatori non hanno consentito di discostarsi dal giudizio formulato dal primo giudice circa la sussitenza della colpa grave del ( cfr. Sentenze in atti). CP_1
Ne discende il rigetto della relativa eccezione.
Pertanto, essendo documentato l'avvenuto pagamento di € 1.007.244,24, oltre interessi e spese, quale quota parte spettante al ritenendo CP_1
Part infondate le generiche eccezioni sull'erroneità del calcolo operato dall ritenendo dovuta pro quota anche l'imposta di registro, considerato il pagamento di € 637.686,60, va condannato a Controparte_1
corrispondere € 413.104,87, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
Va, infine, chiaramente disattesa la domanda del convenuto per responsabilità aggravata stante l'accoglimento della domanda dell'attrice e l'assenza di dimostrazione dei presupposti dell'istituto in questione.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo secondo il d.m.
55/2014 e ss.mm., secondo i valori medi dello scaglione del decisum, seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attrice e il convenuto;
vanno compensate nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al rapporto tra
[...]
e la;
CP_1 Controparte_2
condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 Parte_2
della somma di € 413.104,87, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo;
condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite , che liquida in complessivi euro 12.046,00, oltre € 1713,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie;
compensa le spese di lite nei rapporti tra e la Controparte_1
. Controparte_2
Così deciso in Agrigento, in data 4 maggio 2025.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 108 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, in persona del legale Parte_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Marino, giusta procura in atti, attrice contro
, nato a [...], il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Barrile, giusta procura in atti convenuto e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Luca Sclafani , giusta procura in atti
Terzo chiamato in garanzia
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, l' Parte_1
, in persona del legale rappresentante ( di seguito
[...] [...]
), premettendo che con sentenza n. 646/2012 resa dal Tribunale di Parte_2
Agrigento il 5 giugno 2012 e munita di formula esecutiva il 29 maggio 2012
l' era stata condannata in solido al dott. Parte_2 Controparte_1
al pagamento della somma complessiva di € 1.640.581,20 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti da
[...]
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Pt_3 Parte_4
genitoriale sul figlio minore , nonché al pagamento di € Persona_1
103.881,76 in favore di e di € 103881,76 in favore di Parte_3 [...]
il tutto oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza Pt_4
sino al soddisfo, nonché, infine a rimborsare € 12500,00 a titolo di spese legali, e che, a seguito dell'intimazione dell'atto di precetto, con atto
Part deliberativo n. 465 del 21 ottobre 2014 la medesima aveva proceduto alla liquidazione della quota del 50 % delle somme dovute dal e con atto CP_1
del n. 5292 del 19 dicembre 2013 aveva anche liquidato l'imposta di registro pari a € 55.485,00, ha chiesto la condanna del al pagamento della CP_1
complessiva somma di € 1.007.244,24 oltre interessi legali e spese, a titolo di quota parte spettante a quest'ultimo quale obbligato solidale.
Costituitosi con comparsa, depositata il 21 aprile 2016, ha, Controparte_1
preliminarmente, chiesto di essere autorizzato a chiamare in garanzia la propria compagnia assicuratrice, la , al fine di essere Controparte_2
manlevato, chiedendo la sospensione del giudizio, essendo pendente appello avverso la sentenza n. 646/2012 resa da questo Tribunale, deducendo, nel merito, che l'unico soggetto tenuto al pagamento del risarcimento sarebbe Part l' la quale non avrebbe provveduto ad assicurare il in forza del CP_1
CCNL, in subordine, ha invocato l'applicazione dell'art.9 della Legge Gelli-
Bianco, contestando la quantificazione operata dall'attrice e chiedendo la condanna della terza chiamata a manlevare il convenuto per l'intero importo, stante la mala gestio della compagnia, domandando la condanna a risarcimento del danno non patrimoniale patito, da liquidarsi in via equitativa e la condanna
Part dell' e della compagnia per responsabilità aggravata.
Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa, depositata il 25 settembre
2016, si è costituita la , in persona del legale rappresentante, Controparte_2
la quale ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del processo, stante la pendenza dell'appello, nel merito, ha contestato la domanda di manleva, stante la prescrizione de diritto di garanzia, chiedendo, in subordine, la riduzione della richiesta di essere manlevato nell'ambito del massimale della polizza.
Disposta la sospensione del processo con ordinanza del 29 settembre 2016 con ricorso, depositato il 12 settembre 2020, il processo è stato riassunto e successivamente sospeso con ordinanza del 17 settembre 2021, stante il deposito del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello
Part di Palermo e riassunto con ricorso, depositato dall il 2 dicembre 2023.
Con comparsa di costituzione, depositata il 12 gennaio 2024, CP_1
ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice
[...]
adito, in favore della Corte dei Conti, con conseguente difetto di
Part legittimazione attiva dell potendo l'azione di rivalsa essere esercitata dal procuratore contabile, insistendo per il resto nelle precedenti difese.
Con istanza depositata il 13 aprile 2024 il convenuto e la compagnia CP_1 assicuratrice hanno chiesto l'estromissione del giudizio di quest'ultima, per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante l'avvenuto pagamento dell'importo stabilito quale massimale della polizza.
Con memoria, depositata il 29 aprile 2024, l'attrice ha dato atto dell'avvenuto pagamento da parte della compagnia assicuratrice della somma di €
637.686,60, riducendo la richiesta di condanna nei confronti di CP_1
in € 413.104,87 oltre interessi maturandi.
[...]
Con le note di trattazione scritta depositate il 9 gennaio 2025 parte convenuta, deducendo di aver depositato il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ha chiesto la sospensione del giudizio, sollevando questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell'ordinamento in forza delle quali si afferma la giurisdizione del GO.
La causa, mutato il giudicante, istruita con produzione documentale, all'udienza del 10 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va in via preliminare dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di manleva promossa dal nei riguardi della CP_1 [...]
stante l'avvenuto pagamento della somma di € 637686,60, Controparte_3
con compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'accordo delle parti sul punto.
Proseguendo secondo un ordine di pregiudizialità logico-giuridico, va disattesa la richiesta del convenuto di sospensione del processo ai sensi dell'art. 367 c.p.c., pur essendo stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, ritenendo la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata.
Giova, innanzitutto, chiarire che con sentenza n. 646/2016 il Tribunale di
Agrigento, parzialmente riformata in appello e passata in giudicato, in accoglimento della domanda svolta da e in Parte_3 CP_4
proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitorale sul minore , nei confronti dell' e di Persona_1 Parte_2 CP_1
di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...]
conseguenti alla colposa condotta sanitaria, accertata la responsabilità professionale in capo al dott. aveva condannato quest'ultimo, in CP_1
solido con l' , al pagamento della somma complessiva di € Parte_1
1.860.344,72, comprensiva di sorte capitale e spese legali.
Inoltre, è documentalmente accertato che detto importo oltre interessi e la somma di € 55.485,28 per tassa di registrazione della sentenza, sia stato
Part interamente corrisposto dall' la quale, agendo nel presente giudizio, ha chiesto al medico dipendente, condannato in solido, la corresponsione della metà, pari ad € 1.007.244,24.
Tanto chiarito, in punto di fatto, occorre rilevare, in diritto, che l'azione di rivalsa nei confronti del pubblico dipendente – la cui cognizione è riservata alla Corte dei Conti – riguarda il caso in cui l'ente pubblico faccia valere la responsabilità del proprio dipendente, ai fini dell'attribuzione soggettiva del c.d. “danno erariale”.
Part Nella fattispecie, invece, l' non ha sollevato alcuna questione di tal genere, non contestando nè la propria qualità di condebitore solidale né, di conseguenza, la propria responsabilità ( indiretta) per l'evento di danno a seguito del quale è sorto il credito risarcitorio oggetto dell'obbligazione solidale.
Ha, invece, esercitato una mera azione di regresso, fondata (non sul rapporto di pubblico impiego ma) sul diritto sancito dall'art. 1299 c.c. di ripetere dal
[...]
la somma che questi deve “pro quota” ai sensi dell'art. 1298 c.c., CP_1
nell'ambito del rapporto interno tra condebitori solidali: azione la cui cognizione spetta, pacificamente, al Giudice Ordinario.
Sul punto, va chiarito che l'azione di rivalsa può essere esercitata da colui che abbia adempiuto ad un obbligo, di un altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà e si differenzia dall'azione di regresso, che, invece, tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi.
Ne discende, dunque, l'irrilevanza, in questo giudizio, della questione di legittimità costituzionale relativa al doppio binario di responsabilità civile e responsabilità contabile sollevata dal convenuto con riferimento agli artt. 3,
24, 103, 111 e 113 Cost, non venendo in rilievo il rapporto tra azione civile riparatoria e compensativa del danno patito dall'amministrazione per il fatto del pubblico dipendente e l'azione contabile per danno erariale proponibile dal p.m. contabile innanzi la Corte dei Conti, ribadendo ancora una volta che il presente giudizio ha a oggetto un'azione di regresso tra condebitori solidali.
Inoltre, vale la pena osservare che con ordinanza n. 25972/2023 la Corte di
Cassazione ( con la quale quest'ultima ha rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 770/2020 della Corte d'appello di Palermo) non ha implicitamente affermato la girisdizione del giudice contabile in relazione al presente giudizio.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che la al di là del nomen iuris utilizzato nel corpo della sentenza (azione di regresso) è chiaro che concettualmente si facesse riferimento all'azione di rivalsa, stante anche il testuale riferimento all'art. 9 della legge (privo di efficacia retroattiva e richiamato Persona_2
dalla Corte per motivare il proprio assunto), che fa all'azione di rivalsa proposta dalla struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, che può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
Chiarito ciò e, venendo al merito, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata dalla nei confronti di sia fondata. Parte_2 Controparte_1
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'odierno convenuto, che ha invocato l'art. 25 del CCNL 20 settembre 2001 comparto sanità, che stabilisce che le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 26, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave
In disparte ogni valutazione sul riferimento all'azione di rivalsa o di regresso della copertura in questione e sulla circostanza che tale eccezione è stata gia disattesa nel procedimento di merito sotteso al presente, è sufficiente osservare al riguardo che è stata accertata con giudizio coperto da giudicato la colpa grave del dott. laddove nella sentenza di primo grado si legge CP_1
che : “ Ben può dirsi che, quindi, il travaglio non fu adeguatamente controllato, per inesistenza di un corretto monitoraggio del travaglio da parte del e che tale CP_1
condotta ben può dirsi idonea a provocare un danno neurologico dell'entità riscontrata nel caso in esame, dovendosi pertanto riconoscere nesso di causalità tra l'azione omissive ed i postumi […] Tanto basta per affermare che, nel caso di specie, si è raggiunta la piena prova della sussistenza della colpa (grave: con la conseguente certa non fondatezza della eccezione mossa dallo stesso in ordine alla assunzione del rischio unicamente da parte dell' in base alla copia del CCNL prodotto) da parte del e Pt_5 Controparte_1
dell' convenuta”, giudizio questo pienamente condiviso dalla Controparte_5
Corte d'appello di Palermo, secondo cui gli elementi probatori non hanno consentito di discostarsi dal giudizio formulato dal primo giudice circa la sussitenza della colpa grave del ( cfr. Sentenze in atti). CP_1
Ne discende il rigetto della relativa eccezione.
Pertanto, essendo documentato l'avvenuto pagamento di € 1.007.244,24, oltre interessi e spese, quale quota parte spettante al ritenendo CP_1
Part infondate le generiche eccezioni sull'erroneità del calcolo operato dall ritenendo dovuta pro quota anche l'imposta di registro, considerato il pagamento di € 637.686,60, va condannato a Controparte_1
corrispondere € 413.104,87, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
Va, infine, chiaramente disattesa la domanda del convenuto per responsabilità aggravata stante l'accoglimento della domanda dell'attrice e l'assenza di dimostrazione dei presupposti dell'istituto in questione.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo secondo il d.m.
55/2014 e ss.mm., secondo i valori medi dello scaglione del decisum, seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attrice e il convenuto;
vanno compensate nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al rapporto tra
[...]
e la;
CP_1 Controparte_2
condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 Parte_2
della somma di € 413.104,87, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo;
condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite , che liquida in complessivi euro 12.046,00, oltre € 1713,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie;
compensa le spese di lite nei rapporti tra e la Controparte_1
. Controparte_2
Così deciso in Agrigento, in data 4 maggio 2025.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44