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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 22.1.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3708/2022 R.G. e vertente
TRA
nato il [...] a [...], c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in S. AT MI (ME), Via Campidoglio (ang. Via Asmara), presso e nello studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata, Cod. Fisc. , P.I. - PEC: CodiceFiscale_2 P.IVA_1
– Tel 0941 723067; che lo rappresenta e difende come da procura in Email_1
atti.
Ricorrente
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il [...], titolare CP_1 C.F._3
dell'omonima ditta individuale con sede in Cesarò, Via Nazionale, n. 51, rappresentato e difeso, dall'Avv. Giuseppe Riolo (C.F. , fax 0941 421549), e con lui elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliato presso il suo studio in Tortorici, Via Spirito Santo, n. 14, Indirizzo pec giusta procura in atti. Email_2
con sede in Roma, Via Monzambano n. 10 (C.F.: - P.I.: , CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita dall'Avv. Alessandro Giovannini (C.F.:
– pec in virtù di procura conferita C.F._5 Email_3 dall'Avv. Eleonora Maria Mariani, nata a [...], il [...], nella qualità di Responsabile della
Direzione Legale di in virtù dei poteri conferiti procura Rep.n. 28282, Racc. n. 12192 per CP_2
atto del Notaio di Roma del 14/11/2022, registrata in data 16/11/2022, n. 38226, ed Persona_1 elettivamente domiciliata a Patti presso lo studio dell'Avv. Michela La Cauza (C.F.
), in via Croce Segreto, n. 38, giusta procura in atti. C.F._6
(p.iva , in persona del liquidatore e legale Controparte_3 P.IVA_4
rappresentante pro tempore;
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 20.10.2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, il e Controparte_3 CP_2
esponendo di essere stato assunto il 16 07.2019, con contratto di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali) e indeterminato, ed inquadrato al livello I di cui alla declaratoria del CCNL Edili – artigianato, dalla ditta alla quale erano stati commissionati i lavori di CP_1
ammodernamento e sistemazione del tratto dal km 25+200 al km 32 – lotto B4/a” - S.S. 117 CP_4
” dal a cui li aveva commissionati
[...] Controparte_3 CP_2
Adduceva di avere lavorato continuativamente per l'espletamento del suddetto appalto, sin dall'assunzione e sino al 04/05/2022, osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00
Sosteneva di avere fruito di un periodo di malattia dal 05.05.2022, durante il quale avrebbe appreso di essere stato licenziato con decorrenza dal 26.04.2022.
Rilevava di non avere ricevuto alcuna formale comunicazione del licenziamento e di averlo impugnato con nota pec del 22/06/2022, con la quale chiedeva la revoca del provvedimento e la reintegra nel posto di lavoro,
Lamentava, inoltre, di essere creditore delle differenze retributive dovute per l'intero periodo lavorativo, luglio 2019 – maggio 2022, tenuto conto delle effettive ore di lavoro prestato, oltre le indennità previste dal CCNL di categoria, in quanto il datore di lavoro avrebbe inserito in busta paga meno giorni rispetto a quelli effettivamente lavorati. Quantificava tale credito nell'importo complessivo di € 10.898,22.
Sosteneva, inoltre, che e il erano obbligati in via diretta e CP_2 Controparte_3
in solido con la ditta datrice di lavoro, per le differenze retributive maturate dal lavoratore e non corrisposte, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e nei limiti dell'importo dovuto all'appaltatrice alla data della domanda, ai sensi dell'art. 1676 c.c. Chiedeva, dunque, di dichiarare illegittimo ed inefficace il licenziamento del 26/04/2022, poiché intimato oralmente e, conseguentemente, di condannare la ditta alla reintegra nel posto CP_1
di lavoro, alle medesime condizioni di cui al contratto di assunzione, nonché alla corresponsione della retribuzione mensile dovuta dalla data del licenziamento alla reintegra sul posto di lavoro e/o comunque, un'indennità non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Chiedeva inoltre di dichiarare il suo diritto alle differenze tra la retribuzione contrattualmente prevista, per l'intero orario di lavoro e quanto di fatto percepito, per il periodo lavorativo dal 16/07/2019 al
04/05/2022, e la conseguente condanna di al pagamento in suo favore della somma di CP_1
€ 10.898,22 oltre accantonamenti Cassa Edile e oltre le indennità previste dal CCNL applicabile.
Chiedeva, infine, che venisse accertato il suo diritto a percepire le superiori somme, in via diretta e in solido con la ditta datrice di lavoro, dal e dall' in Controparte_3 CP_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ai sensi dell'art. 29, L. 276/2003 e dell'art. 1676 c.c., e conseguentemente di condannare i medesimi, in solido, al pagamento di quanto dovuto in suo favore.
si costituiva in giudizio con memoria del 07.04.2023, contestando in fatto e in diritto CP_1
le avverse pretese.
Quanto al licenziamento, sosteneva che il rapporto di lavoro sarebbe cessato al termine del mese di aprile 2022, per mutuo consenso delle parti, formatosi a seguito di espressa richiesta verbale del lavoratore.
Con riferimento alle differenze retributive vantate dal lavoratore, rilevava di avere correttamente e puntualmente corrisposto al dipendente, mediante bonifici, tutte le spettanze dovute per la quantità e qualità del lavoro prestata, secondo quanto riportato nei prospetti paga.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. si costituiva in giudizio con memoria del 07.04.2023, rilevando l'infondatezza in fatto e CP_2
in diritto delle avverse pretese.
Rilevava di avere affidato i “Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto dal km 25+000 al km 32+000 – lotto B4/a” - S.S. 117 ” al il quale Controparte_4 Controparte_3 aveva poi affidato l'esecuzione all'impresa nella qualità di impresa consorziata dello CP_1
stesso Controparte_3
Sosteneva, inoltre, di avere liquidato al confronti del tutte le Controparte_3 spettanze dovute per i lavori eseguiti;
e rilevava, pertanto, l'inapplicabilità della previsione di cui all'art. 1676 c.c.. Chiedeva, conseguentemente, il rigetto del ricorso.
Il , nonostante la ritualità della notifica non si costituiva in Controparte_3
giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Indi, condotta l'istruzione a mezzo interrogatorio formale e prova per testi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato tenuto conto delle seguenti considerazioni.
Anzitutto, va rilevata la fondatezza della domanda finalizzata all'accertamento della nullità del licenziamento intimato oralmente, con la conseguentemente applicazione delle tutele previste ex art. 2
DLgs n. 23/2015.
In primo luogo, va rammentato che è pacifico tra le parti che il ricorrente sia stato assunto alle dipendenze della ditta dal 16.7.2019, con contratto di lavoro a tempo pieno e CP_1
indeterminato, per 40 ore settimanali, con inquadramento al livello I di cui alla declaratoria del CCNL
Edili – artigianato.
Va altresì rilevato che risulta certo, in quanto documentalmente provato, che il rapporto di lavoro sia cessato in data 26.4.2022, come si evince dal modello UN inviato in pari data dal datore di lavoro, da cui risulta che la cessazione sarebbe dovuta a “modifica del termine inizialmente fissato”.
A fronte di tali elementi, ha sostenuto, invece, che, mentre si trovava in malattia, in data 5.5.22 Pt_1
avrebbe appreso dal consulente del datore di lavoro di essere stato licenziato in data 26.4.2022, sicché, non avendo ricevuto alcun tipo di comunicazione formale circa la cessazione del rapporto di lavoro, dopo aver riscontrato la circostanza dalla stampa del modello UN, procedeva all'impugnazione del provvedimento espulsivo deducendone l'inefficacia, proprio in ragione della mancata comunicazione scritta.
CP_ Tale tesi è contrastata dalla resistente, la quale ha sostenuto di non aver licenziato il ricorrente, ma che il rapporto di lavoro si sarebbe estinto per mutuo accordo tra le parti, formalizzato con la comunicazione UN inviata il 26.4.2022, sostenendo che tale ricostruzione sarebbe confermata dalla circostanza che il lavoratore ha firmato la busta paga di aprile 2022, comprensiva del tfr.
Tanto premesso, va rammentato che, secondo il più che consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l' intimazione senza
l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 08/02/2019, n. 3822 (rv. 652914-01); e di recente anche
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11/10/2024, n. 26558).
Tenuto conto di ciò, in casi come quello in esame, in cui è controverso il quomodo della risoluzione del rapporto (nel caso in esame il lavoratore allega il licenziamento, mentre il datore di lavoro sostiene la cessazione consensuale del rapporto di lavoro), si impone un'accurata verifica delle risultanze istruttorie, in modo da rispettare rigorosamente non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte.
Tanto premesso, va rilevato che la ricostruzione delle circostanze che hanno condotto alla cessazione del rapporto di lavoro tra e la ditta individuale si fonda su elementi assai scarni, atteso Pt_1 CP_1 che l'unico elemento che emerge con certezza è la cessazione del rapporto di lavoro in data 26.4.2022, data indicata sia sul modello UN, sia nella busta paga di aprile 2022.
A fronte di ciò, pur essendo vero che il ricorrente non ha provato che, al momento della comunicazione del modello UN e della formale cessazione del rapporto di lavoro, si trovava in stato di malattia, è
CP_ anche vero che la resistente non ha espressamente contestato tale allegazione, limitandosi a dedurre la natura consensuale della cessazione del contratto di lavoro.
Conseguentemente, a fronte del dato pacifico della cessazione del rapporto di lavoro nella data suindicata, pur essendo vero che il lavoratore non ha offerto la piena prova positiva di un licenziamento orale, deve comunque ritenersi che l'invio del modello UN, contenente la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro integri certamente la manifestazione della volontà datoriale di concludere la prestazione lavorativa e di estromettere il lavoratore dal circuito aziendale.
Dunque, l'invio del modello UN può ritenersi la prova del costitutivo su cui si fonda la domanda del ricorrente, ovvero la manifestazione della volontà datoriale di concludere il rapporto di lavoro.
D'altro canto, è evidente che il predetto modello è formato unilateralmente dal datore di lavoro e il mero fatto che egli non abbia espressamente indicato il licenziamento quale motivo della cessazione del rapporto di lavoro, non vale certamente a provare la sussistenza di un accordo consensuale tra lavoratore e datore di lavoro per la cessazione del rapporto. Tantopiù, che nel caso in esame sembra essere stato utilizzata una causale errata, atteso che la dizione “MT-MODIFICA DEL TERMINE
INIZIALMENTE FISSATO” è tipica dei contratti a tempo determinato, per indicare che la data di cessazione concordata in fase di stipula del contratto è stata modificata (anticipata o posticipata), provocando l'estinzione del rapporto per una ragione diversa dalla naturale scadenza prevista inizialmente.
Questa causale è specifica per i contratti a termine, poiché in essi il termine di validità è un elemento essenziale;
invece, nei contratti a tempo indeterminato, che non prevedono una data di scadenza, tale indicazione non è applicabile.
Conseguentemente, una volta provato il fatto costitutivo dell'avvenuta estromissione del lavoratore dall'azienda in ragione di una manifestazione di volontà ascrivibile al datore di lavoro, l'onere di provare il requisito essenziale della forma scritta dell'atto di estromissione (prescritta ex lege a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione
- ricade sull'eccipiente/datore di lavoro, ex art. 2697 c.c..
E tale prova non emerge dal materiale istruttorio disponibile.
Anzitutto, tale prova non si può certamente ricavare da un atto unilaterale qual è l'UN (senza considerare, peraltro, quanto già osservato sull'erroneità della dizione usata per indicare la causa di cessazione del rapporto di lavoro).
Inoltre, non si può dedurre nemmeno dal fatto che il lavoratore, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, abbia ritirato e sottoscritto l'ultima busta paga contenente il conteggio del TFR.
Infatti, il predetto documento si limita ad attestare il conteggio del TFR dovuto al lavoratore e la ricezione per quietanza della somma indicata come netto da pagare, mentre dall'indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro si deduce che la stessa è stata consegnata e sottoscritta quando il rapporto di lavoro era cessato.
Di contro, nulla di può dedurre sulla natura di tale cessazione o, tantomeno, circa un comportamento concludente del lavoratore indicativo della sussistenza di un accordo circa la cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò posto, difettando la prova della comunicazione scritta del licenziamento, lo stesso deve processualmente ritenersi intimato oralmente o, comunque, non assistito da forma scritta, con applicazione delle conseguenze di cui all' art. 21 D. Lgs. N. 23/2015, applicabile alla fattispecie che, per il caso di licenziamento intimato oralmente prevede la reintegrazione del lavoratore e la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
Quanto alle ulteriori domande del ricorrente, non risulta fondata quella riguardante le rivendicazioni economiche relative a differenze retributive, maturate nell'intercorso rapporto.
In sostanza, ha allegato di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto alla quantità di Pt_1
lavoro effettivamente prestata, sostenendo che la ditta datrice di lavoro avrebbe inserito in busta paga meno giorni rispetto a quelli effettivamente lavorati.
Tanto premesso, giova rammentare che spetta al lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti e di non aver goduto delle ferie e di riposi compensativi. Dunque, sarà il lavoratore a dover provare l'effettiva consistenza del lavoro prestato, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Conseguentemente, non sarà sufficiente fornire una prova generica di un indefinito svolgimento di prestazioni lavorative non comprese nel perimetro dell'orario contrattuale, ma occorrerà la prova specifica, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro o, quantomeno, di elementi dai quali desumere con certezza lo svolgimento di ore di lavoro straordinario e la loro esatta quantificazione.
Infatti, solo in tal modo sarà possibile avere gli elementi necessari per poter determinare l'attività lavorativa da retribuire e liquidare le relative spettanze.
Parte ricorrente si limita a rivendicare il mancato pagamento secondo la quantità di lavoro effettivamente resa, senza tuttavia contestare specificamente i dati contenuti nelle buste paga né indicare quanti e quali giorni seppur lavorati dal ricorrente sarebbero stati omessi nelle buste paga.
Orbene, dal quadro probatorio emerso, stante l'assoluta genericità delle contestazioni e delle allegazioni, tutti i testi escussi seppur confermino genericamente la presenza del in maniera Pt_1
pressoché regolare e costante presso il cantiere, tuttavia, non posso fornire alcun elemento specifico e idoneo a supportare le allegazioni del ricorrente circa la mancata corrispondenza tra i giorni di lavoro osservati e quelli retribuiti in busta paga.
, dipendente dell' con le mansioni di ispettore di cantiere, che ha seguito la Testimone_1 CP_2 direzione dei lavori nel cantiere ove era addetto il ricorrente ha affermato: “… Nello svolgimento della mia attività ho avuto modo di verificare che il ricorrente era presente nel cantiere, nello specifico era presente all'ingresso del cantiere, quale incaricato agli accessi dell'area di cantiere e ciò in un periodo che non sono in grado di precisare con l'esattezza indicata nel capitolato di prova, ma che posso comunque collocare con certezza in un arco di tempo compreso tra estate 2019 primi di maggio
2022. Preciso che io mi recavo in cantiere quotidianamente e generalmente avevo modo di vedere la presenza di all'ingresso e all'uscita. Ovviamente si tratta di un ricordo che riguarda un Pt_1 periodo complessivo di cu abbiamo parlato e non sarei in grado di precisare se durante l'arco di tempo ci sono state assenze dovute a ferie o altri motivi, tuttavia l'impressione era quella di una presenza continuativa. Quanto all'orario di lavoro, preciso che non sono in grado di confermare con precisione gli orari indicati nel capitolato i prova che mi è stato letto, tuttavia, essendo presente sul cantiere tutto il giorno dalle 7.45 alle 18 con un pausa pranzo dalle 13 alle 14, io avevo modo di constatare come ho già detto la presenza di all'ingresso, e al mio ingresso e uscita in Pt_1
occasione della pausa pranzo. Riguardo all'orario pomeridiano nulla posso dire di preciso poiché io mi trattenevo in cantiere dopo l'orario di lavoro indicato in ricorso e alle 18 non c'era più.” Pt_1
CP_ Anche il teste ragioniere della resistente, ha apoditticamente confermato i capitolati di Tes_2 prova circa il periodo di lavoro e l'orario osservando, precisando che l'orario indicato era quello osservato da tutti i dipendenti.
Orbene, dalle dichiarazioni testimoniali seppur sia emersa la prova dell'articolazione e della durata dell'orario di lavoro osservato da tutti i dipendenti, nulla di specifico è emerso circa l'orario e i giorni di lavoro effettivamente lavorati dal ricorrente.
Soprattutto, in relazione alla specifica deduzione del ricorrente circa l'indicazione in busta paga di giorni in meno rispetto a quelli effettivamente lavorati, anche a non voler considerare la genericità dell'allegazione di parte ricorrente, non essendo stati indicati quali sarebbero stati i giorni lavorati che il datore di lavoro non avrebbe inserito in busta, nulla è emerso di specifico sulla presenza al lavoro del ricorrente in tutti i giorni lavorativi del mese e per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro, tenuto conto del già rilevato tenore generico delle prove testimoniali offerte.
Infatti, i testi si sono limitati a confermare genericamente confermato l'orario osservato e la presenza del ricorrente al cantiere, senza riferire nulla di specifico sulla presenza del lavoratore in determinati giorni o periodi lavorativi.
Conseguentemente, tali dichiarazioni non valgono a provare la non rispondenza al vero dei dati indicati nelle buste paga in atti, peraltro non specificamente e dettagliatamente contestati da parte ricorrente. Di contro, stante la sussistenza del rapporto di lavoro, nei limiti contrattualmente statuiti, il datore di lavoro ha sostenuto e provato di avere puntualmente e correttamente retribuito il lavoratore, secondo l'orario contrattualmente previsto ed effettivamente reso, giuste buste paga, in atti, sottoscritte dal lavoratore.
Sul punto, occorre rammentare che le buste paga sono dei documenti formati dal datore di lavoro e che come tali “costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa, prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite. Invero, dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cod. civ., la piena efficacia di prova legale”. (Cass. civ. sentenza n. 2239/2017).
Perciò, le indicazioni in esso contenute contribuiscono a comporre la base probatoria necessaria a dimostrare il fatto costitutivo del relativo credito. (Cass. Sent. 6 luglio 2020, n. 13781)
Ciò posto, deve osservarsi che il lavoratore non ha specificamente indicato quali sarebbero i dati riportati nelle anzidette buste paga non rispondenti alla realtà della prestazione lavorativa offerta, limitandosi a una generica allegazione di inesattezza di tali documenti.
D'altra parte, era onere preciso del lavoratore dimostrare la specifica difformità tra le buste paga e la reale situazione di fatto, soprattutto in presenza di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del lavoratore medesimo. E, come si è visto, tale prova non è stata offerta.
Conseguentemente, non vi sono elementi sufficienti per ritenere fondata la domanda volta al riconoscimento di differenze retributive, per cui la domanda di parte ricorrente sul punto deve
Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza.
Pertanto, considerato che la domanda relativa all'accertamento delle differenze retributive, rispetto alla quale parte ricorrente ha chiamato in giudizio per rispondere in solido con la ditta CP_1
anche e è stata integralmente rigettata, parte ricorrente CP_2 Controparte_3
risulta integralmente soccombente nei confronti di e CP_2 Controparte_3
Dunque, deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della Parte_1 resistente che si liquidano ex D.M. n. 147/22 in € 2.700,00 per onorari, da aumentarsi del CP_2
15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nulla sulle spese nei confronti di stante la contumacia di Controparte_3 quest'ultimo. Di contro, il ricorrente risulta soltanto parzialmente vittorioso nei confronti della ditta , CP_1
sicché ricorrono i presupposti per compensare ½ delle spese di lite, la ditta deve CP_1
essere condannata al pagamento del restante ½ delle predette spese in favore di che si Parte_1 liquidano ex D.M. n. 147/22 in € 1.350,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, così provvede: Parte_1
- Dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato a dalla ditta Parte_1 CP_1
con decorrenza 26.04.2022, e, per l'effetto, ordina a nella qualità di titolare CP_1 dell'omonima ditta, l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e condanna lo stesso resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa ½ delle spese di lite tra il ricorrente e n.q., mentre condanna CP_1 quest'ultimo al pagamento in favore di del restante ½ delle predette spese, che Parte_1 si liquida in € 1.350,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che si CP_2 liquidano in € 2.700,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Patti, 11.3.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata