Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/04/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
19/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente relatore
Dott. CA VERZENI Giudice
Dott.ssa Maria MAGRÌ Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...]
rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura Elia e Marco Nicolini
- RICORRENTI -
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
IL TRIBUNALE
Letto il ricorso depositato dalla parte ricorrente in data 23 gennaio 2025 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ed esaminata la memoria depositata in data 17 marzo
2025;
ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che i ricorrenti risiedono nel circondario del Tribunale di Bergamo;
1
c.c.i.i., a tenore del quale i membri di una stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
rilevato che la parte ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.
c) c.c.i.i., atteso che la parte ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di oltre seicentomila euro;
rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 c.c.i.i.;
considerato che:
il ricorrente è proprietario esclusivo della casa familiare sita in Rovetta e di un'autovettura; Pt_1
la ricorrente è proprietaria di un'autovettura; Parte_2
la relazione dell'O.C.C. dott. precisa che il reddito netto medio mensile del è Persona_1 Pt_1
pari a euro 2.128 e quello della a euro 2.516; Parte_2
considerato che nel ricorso si legge che “i coniugi hanno tre figli, di 23, 20 e 18 anni, non autosufficienti” (pagina 5), ma le uniche spese di studio menzionate sono quelle relative agli studi universitari della terzogenita (pagina 10), cosicché non era dato comprendere se gli altri figli, Per_2
anch'essi maggiorenni, abbiano terminato gli studi, né è dato sapere quale titolo di studio abbiano conseguito, se abbiano diligentemente ricercato un'occupazione e in quali settori intenderebbero lavorare;
rilevato che, dopo essere stati invitati a chiarire e documentare le suddette circostanze, i ricorrenti
(nella memoria depositata in data 17 marzo 2025), hanno chiarito che:
lavora presso un'autoscuola di Clusone con un contratto a tempo indeterminato a Parte_3
partire dal 9 maggio 2022 e percepisce un reddito netto di euro 17.095,82 annui;
2 svolge l'attività di grafico pubblicitario, come libero professionista, e percepisce un Controparte_1
reddito netto annuo di euro 12.777,00;
in conclusione, “i due figli CA e ND dei ricorrenti hanno iniziato da poco a lavorare e sono in grado di mantenersi da soli e di contribuire in modo significativo alle finanze familiari”;
ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento dei ricorrenti e dei loro familiari, nonché del contributo che i figli CA e ND possono e devono fornire al mantenimento della famiglia (art. 315 bis c.c.) proporzionalmente ai rispettivi redditi, possa essere sottratto dalla liquidazione il reddito percepito da ciascuno dei ricorrenti, a eccezione di un quinto del medesimo,
trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la ratio sottesa all'art. 545
comma quarto c.p.c. è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo di ciascun ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
ritenuto che la liquidazione investe l'intero patrimonio del debitore e che non può essere assunta dal
Tribunale alcuna determinazione per escludere uno specifico cespite, posto che ogni scelta in merito compete alle determinazioni del liquidatore;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi dott.
il quale ha del tutto trascurato di approfondire la lacunosa rappresentazione della Persona_1
situazione economica e lavorativa dei figli maggiorenni dei ricorrenti, contenuta nel ricorso,
omettendo inspiegabilmente di chiedere i pur doverosi (e peraltro elementari) chiarimenti in proposito;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della parte ricorrente;
ritenuto che, mentre l'omessa dichiarazione delle condizioni economiche dei figli, compiuta dai ricorrenti soltanto a seguito di specifica sollecitazione del Tribunale, dovrà essere valutata dopo la chiusura della procedura allorché i ricorrenti richiederanno la propria esdebitazione, la lacunosa
3 rappresentazione della situazione economica della famiglia da parte del gestore nominato dall'O.C.C.
impone, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., di designare quale liquidatore altro professionista;
osservato inoltre che:
l'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (cosicché lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. o nel ricorso introduttivo);
il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022
sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l'art. 270 c.c.i.i.,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(c.f. ), nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 [...]
(c.f. , nata a [...] il [...], entrambi residenti a Parte_2 C.F._2
Rovetta, via ND Fantoni n. 88;
nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;
nomina liquidatore il dott. ; Persona_3
ordina alla parte ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della
4 domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
ordina alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di ciascun ricorrente, a eccezione di un quinto del medesimo, con obbligo di ciascun ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della parte ricorrente;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività
svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se parte ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.;
dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..
Bergamo, 19 marzo 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
275 comma terzo c.c.i.i.;
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