Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott.ssa Maria Stella Arena Presidente
Dott. Nicolò Crascì Consigliere rel. est.
Dott. Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1856/2021 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
) e (nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2
), rappresentate e difese per procura in atti dall'Avv. Laura C.F._2
Garofalo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliate,
Appellanti
contro
:
(c.f. 350 873), in persona del Sindaco p.t. Parte_3 P.IVA_1
Arch. , rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Salvatore Parte_4
R. Arcidiacono (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato, Pa
(c.f. ), in persona del Controparte_1 C.F._3
Sindaco Metropolitano p.t. Avv. Enrico Trantino, rappresentata e difesa per procura
è elett.te domiciliata,
e nei confronti di:
(in persona del procuratore ad negotia dott. Parte_5
Pa
, con sede in Bologna (c.f. , Controparte_2 C.F._4
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Salvatore Barresi (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
e nei confronti di: in amministrazione straordinaria (in persona del Parte_6
Commissario Straordinario p.t. Avv. , sedente in Catania (P. Controparte_3
Pa IVA 363 250 871), rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Carlo
Bucolo e Giuseppe Andrea Mantegna (del Foro di Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliata,
e nei confronti di:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_7 CodiceFiscale_5
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_8 CodiceFiscale_6
(nata ad [...] il [...], c.f. ) e Parte_9 CodiceFiscale_7
(nato ad [...] il [...], c.f. Parte_10 C.F._8
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Ivan Siragusa (del Foro di
[...]
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
(nato ad [...] il [...], c.f. ) e Parte_11 CodiceFiscale_9
(nato ad [...] il [...], c.f. ), Parte_12 CodiceFiscale_10
rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Cristina Grasso (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati
e nella causa civile riunita iscritta al n. 1863/2021 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_7 CodiceFiscale_5
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_8 CodiceFiscale_6 (nata ad [...] il [...], c.f. ) e Parte_9 CodiceFiscale_7
(nato ad [...] il [...], c.f. Parte_10 C.F._8
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Ivan Siragusa (del Foro di
[...]
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellanti
contro
:
(c.f. 350 873), in persona del Sindaco p.t. Parte_3 P.IVA_1
Arch. , rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Salvatore Parte_4
R. Arcidiacono (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato, Pa
(c.f. ), in persona del Controparte_1 C.F._3
Sindaco Metropolitano p.t. Avv. Enrico Trantino, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Maurizio NI (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c.
è elett.te domiciliata,
e nei confronti di:
(in persona del procuratore ad negotia dott. Parte_5
Pa
, con sede in Bologna (c.f. , Controparte_2 C.F._4
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Salvatore Barresi (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
e nei confronti di: in amministrazione straordinaria (in persona del Parte_6
Commissario Straordinario Avv. , sedente in Catania (P. Controparte_3
Pa IVA 363 250 871), rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Carlo
Bucolo e Giuseppe Andrea Mantegna (del Foro di Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliata,
e nei confronti di:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
) e (nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2
), rappresentate e difese per procura in atti dall'Avv. Laura C.F._2 Garofalo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliate,
(nato ad [...] il [...], c.f. ) e Parte_11 CodiceFiscale_9
(nato ad [...] il [...], c.f. ), Parte_12 CodiceFiscale_10
rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Cristina Grasso (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati
e nella causa civile riunita iscritta al n. 1868/2021 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato ad [...] il [...], c.f. ) e Parte_11 CodiceFiscale_9
(nato ad [...] il [...], c.f. ), Parte_12 CodiceFiscale_10
rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Cristina Grasso (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellanti
contro
:
(c.f. 350 873), in persona del Sindaco p.t. Parte_3 P.IVA_1
Arch. , rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Salvatore Parte_4
R. Arcidiacono (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato, Pa
(c.f. ), in persona del Controparte_1 C.F._3
Sindaco Metropolitano p.t. Avv. Enrico Trantino, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Maurizio NI (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c.
è elett.te domiciliata,
e nei confronti di:
(in persona del procuratore ad negotia dott. Parte_5
Pa
, con sede in Bologna (c.f. , Controparte_2 C.F._4
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Salvatore Barresi (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
e nei confronti di: in amministrazione straordinaria (in persona del Parte_6
Commissario Straordinario p.t. Avv. , sedente in Catania (P. Controparte_3
Pa IVA 363 250 871), rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Carlo
Bucolo e Giuseppe Andrea Mantegna (del Foro di Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliata,
e nei confronti di:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
) e (nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2
), rappresentate e difese per procura in atti dall'Avv. Laura C.F._2
Garofalo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliate,
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_7 CodiceFiscale_5
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_8 CodiceFiscale_6
(nata ad [...] il [...], c.f. ) e Parte_9 CodiceFiscale_7
(nato ad [...] il [...], c.f. Parte_10 C.F._8
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Ivan Siragusa (del Foro di
[...]
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati
OGGETTO: condannatorio.
Venuti all'udienza del 25.11.2024 i difensori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi alle domande eccezioni e difese rispettivamente formulate in precedenti atti e verbali di causa.
Posta la causa in decisione – e scaduti i termini già assegnati, ex art. 352 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica – la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24.6.2014 e Parte_13 Parte_11
convenivano innanzi al Tribunale di Catania il e la Parte_3
onde sentirli condannare, in solido tra loro ovvero Controparte_1
per quanto di rispettiva ragione, al risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro di cui era rimasto vittima – rispettivamente figlio di essa Persona_1
e fratello di esso – perdendovi la vita. Nell'occorso, nel tardo Pt_13 Pt_2
pomeriggio del 27.6.2008 il predetto viaggiava alla guida del motociclo “Suzuki
Burgman” targato “AF67288” (di proprietà di , e che aveva in Testimone_1
uso) lungo la via Stabilimenti del Comune etneo quando “in prossimità del civico
237 a causa di un avvallamento e della presenza di acqua sul manto stradale dovuta ad una perdita della sottostante rete idrica, non segnalati da cartelli di pericolo e non visibili per la presenza di un camion che precedeva il motociclo, perdeva il controllo del proprio mezzo cadendo rovinosamente sul selciato”.
Trasportato d'urgenza in ospedale, vi decedeva tuttavia a distanza di quattro giorni nonostante le cure prestategli.
Dedotto che “analizzando gli elementi raccolti dalla Polizia Municipale intervenuta nell'immediatezza del fatto è possibile rilevare che il solco lasciato a terra dallo scooter trova la propria origine proprio in corrispondenza dell'avvallamento riscontrato dai verbalizzanti nel tratto di strada teatro dell'incidente” - e che “Non meno importante ai fini del determinismo dell'evento de quo agitur può dirsi la presenza di acqua nel punto in cui lo scooter ebbe a scivolare, avendo essa provocato un imprevedibile (in presenza di tempo sereno e di strada asciutta) riduzione del coefficiente di attrito dell'asfalto - diminuita drasticamente di circa 2/3 proprio in quel tratto - che ha causato la perdita di aderenza delle ruote dello scooter con la strada e la conseguente caduta a terra di questo unitamente al proprio conducente” – per l'esposto e per il dedotto chiedevano infine detti attori che i convenuti Enti Territoriali fossero dunque condannati al risarcimento “di tutti i danni sia jure proprio sia jure successionis nella specie emergenti”.
Si costituivano in contraddittorio sia il che la Parte_3 [...]
. Controparte_1
Il primo – non senza aver prima addotto che lo viaggiasse alla guida di detto Pt_2
motociclo (peraltro mai sottoposto a revisione dopo la sua immatricolazione nel 1999, e pure privo di copertura assicurativa) sebbene non avesse mai conseguito alcuna patente di guida – declinava qualsiasi responsabilità dell'evento lesivo poiché – in ispecie allegava – “i lavori di riparazione della rete idrica nei pressi della sede stradale di cui si narra furono completati alle h 11:30 circa di quel 27 giugno ed il manto stradale completamente ripristinato, mentre l'incidente avvenne intorno alle 17:15: non è quindi possibile che a quell'ora vi fosse ancora acqua lungo la strada”. Aggiungeva che il sinistro fosse, piuttosto, addebitabile allo stesso stante sia l'eccessiva velocità di guida mantenuta – quale Pt_2
testimoniata dallo scarrocciamento del motociclo, dopo che ne aveva perso il controllo, per ben 7,85 metri – sia il mancato uso di casco protettivo.
In ogni caso, ovvero per la denegata ipotesi di soccombenza, dichiarava essa di voler chiamare in causa la Controparte_4 Parte_5
compagnia assicurativa presso cui aveva acceso polizza di responsabilità civile: per esserne in eventum litis garantita e manlevata.
A sua volta la – non prima di aver anch'essa Controparte_1
addotto che causa esclusiva del sinistro de quo fosse stata l'imprudente condotta di guida dello – allegava che eventuali responsabilità che fossero state fatte Pt_2
discendere dall'affermazione di una non diligente manutenzione del tratto stradale teatro dello stesso sinistro fossero, comunque, ascrivibili alla Parte_6
società in house di essa Amministrazione cui (con contratto dell'8.6.2006) era stata affidata la gestione e la manutenzione delle strade appartenenti al demanio provinciale.
Si costituivano ulteriormente in giudizio sia la sia la Parte_5
Parte_6
La prima eccepiva, anzitutto, l'inoperatività della polizza nella specie azionata dal proprio assicurato, ai sensi dell'art. 6 delle condizioni speciali di contratto
(rubricato “Esclusioni”) secondo cui “L'assicurazione non comprende, ove non parzialmente derogato o diversamente disciplinato nei testi di polizza, i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore”. Per il resto, anch'essa addebitava la responsabilità del sinistro a fatto e colpa della stessa vittima, in subordine deducendo che gli si dovesse quantomeno ascrivere un concorso di colpa ex art. 1227, comma primo, c.c.
La negava la legittimazione passiva attribuitale dalla Parte_6 [...]
. Nel merito reiterando, comunque, l'assunto che solo Controparte_1
l'imprudenza dimostrata dallo alla guida, nell'occorso, del suddetto Pt_2
motociclo lo avesse condotto alla morte.
§§§
Con comparsa depositata in cancelleria addì 11 giugno 2015 , Parte_14 Pt_15
e – tutti fratelli uterini di
[...] Parte_12 Parte_10 [...]
– spiegavano atto di intervento litisconsortile nel giudizio: a loro volta Per_1
richiedendo, pertanto, la condanna della e del Controparte_1
in solido tra loro ovvero per quanto di rispettiva Parte_3
ragione, al risarcimento dei danni, segnatamente non patrimoniali, anche da essi intervenienti patiti in seguito al decesso del congiunto.
E con comparsa depositata in cancelleria addì 3 luglio 2015 ulteriore atto di intervento litisconsortile era spiegato da vedova Parte_1
dello , sia in proprio che quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Pt_2
figlia, al tempo di età minore, la quale, oltre che richiedere Parte_2
che i convenuti enti territoriali fossero condannati al risarcimento dei danni non patrimoniali anche da essa coniuge e dalla figlioletta patiti a causa della perdita del congiunto, chiedevano che gli stessi convenuti fossero altresì condannati al risarcimento dei danni patrimoniali anzitutto patiti e “determinati dal venir meno del reddito percepito dallo , tenendosi in conto che questi era l'unico Pt_2
percettore di reddito della famiglia”.
§§§
Venuti in udienza, ed assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., all'esito il G.I. escuteva i testi addotti e quindi, ritenutane la conducenza, istituiva c.t.u. rivolta ad “accertare la dinamica del sinistro descritta in citazione, tenendo conto del rapporto del Comando di Polizia Municipale di , e relativi Parte_3
allegati, e delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del presente processo;
… in particolare, nel rispondere al quesito postogli, il nominato C.T.U. dovrà accertare se, in base a un criterio di seria e ragionevole probabilità scientifica, le condizioni del manto stradale abbiano assunto oppure no - e, in caso affermativo, in che misura percentuale - un'incidenza causale o concausale nella determinazione dell'evento lesivo occorso a;
a tal fine, il Persona_1
consulente dovrà tenere conto della descrizione dello stato dei luoghi fatta dai testi escussi, nonché delle “condizioni ambientali” indicate dai verbalizzanti nell'apposita sezione del rapporto di incidente in atti, quali la presenza, nei pressi dell'area dell'incidente, di una zona “bagnata a causa di perdite d'acqua localizzate” e di “una piccola superficie interessata da lieve irregolarità
(avvallamento)”, avendo riguardo alla ubicazione di tali anomalie stradali rispetto al punto “X” di “inizio traccia/solco sull'asfalto””.
Acquisito elaborato peritale, all'udienza del 23.11.2018 – avendo il difensore costituito della dichiarato che della propria assistita fosse Parte_6
stata, giusta sentenza del Tribunale Civile di Catania del 20.7.2018, dichiarata l'insolvenza ex art. 8 D.Lgs. 270/99 (e che con la stessa sentenza fosse stato pure nominato commissario giudiziale cui veniva affidata “la gestione dell'impresa sino a quando non si provveda norma dell'art. 30”: per gli effetti immediatamente destinati a rilevare ex art. 19, comma terzo, s.l. secondo cui “Fermo quanto previsto dall'articolo 18, l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario giudiziale”) – veniva tuttavia dichiarata l'interruzione del processo.
Processo che era riassunto da , e Parte_14 Parte_15 Parte_12
con ricorso ex art. 303 c.p.c. tempestivamente depositato in Parte_10
cancelleria il 4.2.2019. Ricostituito il contraddittorio processuale – con l'ulteriore costituzione in giudizio della nelle more posta (con decreto ex art. 30 D.Lgs. 270/99 Parte_6
del 26.11.2018) in amministrazione straordinaria - il G.I., ritenuto che la causa fosse già matura per la decisione, con ordinanza dell'11.10.2019 rinviava le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 10.7.2020 il nuovo G.I., tuttavia, onerava le parti dell'esperimento di procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, secondo comma,
D.Lgs. 28/2010 (nel testo al tempo ancora in vigore). Conclusasi senza esito.
Posta dunque la causa in decisione il primo giudice osservava:
- che “l'istruttoria processuale ha consentito di accertare che l'avvallamento di cui trattasi altro non era che quell'area della strada interessata, poche ore prima dell'incidente, dalla riparazione con conglomerato bituminoso da parte di un tecnico del Comune di , il quale era intervenuto Parte_3
sui luoghi nella mattina del 27 giugno 2008 per porre rimedio ad una perdita d'acqua proveniente da una tubatura ivi interrata. Secondo la ricostruzione dei fatti prospettata dal “[…] i lavori di riparazione Pt_3
della rete idrica nei pressi della sede stradale […] furono completati alle ore 11,30 circa del mattino ed il manto stradale completamente ripristinato
[…]” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta del
[...]
); senonché, tali opere non consentirono un pieno ripristino Parte_3
della sede viaria, tant'è che, come accertato dal perito d'ufficio, la causa principale - ed esclusiva, per quanto di seguito si dirà – del sinistro e della successiva morte del conducente è da attribuirsi proprio all'insidioso avvallamento lasciato dall'addetto del Comune (cfr. pagg. 17 ss. della consulenza tecnica d'ufficio), il quale evidentemente, dopo aver riparato la conduttura idrica, non ricostituì il manto stradale sì da garantire una circolazione degli automezzi esente da rischi. Del resto, la presenza di tale avvallamento all'epoca dei fatti è riscontrabile anche dal rapporto steso dagli operanti della locale Polizia Municipale, intervenuti nell'immediatezza dell'incidente (cfr. doc. 9 di parte attrice) e sentiti peraltro come testimoni nel corso del processo”,
- che, pertanto, “l'istruttoria processuale ha consentito di acclarare la riconducibilità dell'incidente, sotto il profilo eziologico, all'avvallamento residuato presso la sede stradale a seguito dello scavo e successiva riparazione con conglomerato bituminoso del manto stradale – riparazione evidentemente effettuata imperitamente dal tecnico del Ciò Pt_3
contribuisce a far assumere alla condotta di tale ultimo ente – o meglio, del suo dipendente, il quale, nel ricostruire il manto stradale, creò tale avvallamento senza appianarlo rispetto alla quota di calpestio del tratto viario – valenza causale del tutto esclusiva nella causazione del sinistro, recedendo invece la cosa indicata dagli attori e dagli intervenuti come foriera del danno ad essi cagionato (cioè, la strada di proprietà della
[...]
) a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva del CP_1
pregiudizio. Sotto tale profilo, deve peraltro sottolinearsi come la sottostante conduttura idrica di proprietà dello stesso non abbia Pt_3
svolto alcun ruolo nella vicenda in esame: in sede di deposizione testimoniale gli operanti della locale Polizia Municipale hanno infatti chiarito che, nel momento del sinistro, non era in atto una copiosa perdita d'acqua da detta tubatura, presentando il manto stradale non pozzanghere bensì “[…] soltanto tracce di umidità rese visibili dalla colorazione più scura assunta in quella zona dall'asfalto rispetto al restante colore del fondo stradale nella parte più asciutta […]” (così recita la deposizione resa dal testimone all'udienza del 19 gennaio 2018), ovvero “[…] un Tes_2
rivoletto di acqua minimo che seguiva la pendenza della strada […]” (così si è espresso il teste alla suddetta udienza). Tali risultanze probatorie Tes_3
– da ritenersi pienamente attendibili, in quanto rese, come detto, dai vigili urbani intervenuti sui luoghi nell'immediatezza del sinistro – avvalorano le conclusioni alle quali è pervenuto il perito d'ufficio in relazione alla dinamica del sinistro ed alle sue cause, specie laddove lo stesso ha escluso che la presenza di tale esigua perdita d'acqua possa aver avuto una qualche incidenza causale finanche minima nella verificazione dell'evento”,
- che “Tutto quanto sopra detto conduce quindi il Tribunale, da un lato, ad escludere qualsivoglia responsabilità della Controparte_5
in amministrazione straordinaria nella causazione del
[...]
danno – posto che il brevissimo intervallo di tempo di poche ore tra la creazione dell'avvallamento e la verificazione del sinistro non avrebbe certamente mai potuto consentire né all'ente proprietario, né alla società affidataria del servizio di manutenzione stradale, di intervenire tempestivamente onde ovviare al pericolo – e, dall'altro, a riqualificare la responsabilità ascrivibile al ai sensi dell'art. 2049 c.c.: il danno in Pt_3
contestazione non originò, infatti, dalla tubatura posta sotto la custodia del
(che, anzi, ebbe ad inviare un proprio addetto perché riparasse tale Pt_3
conduttura la stessa mattina del giorno dell'incidente), bensì dal fatto colposo del dipendente comunale, il quale, nell'esercizio delle proprie mansioni, fece registrare una disattenzione ed un errore dovuto alla meccanicità ed abitualità del compito assegnatogli”,
- che nessuna responsabilità dell'evento di cui era rimasto vittima fosse lecito ascrivere allo sfortunato , ancorchè soggetto che “al Persona_1
momento dell'incidente guidava senza casco, conducendo un mezzo mai revisionato dal 1999 (anno d'immatricolazione) e per la cui guida non aveva mai in precedenza conseguito la patente”: infatti, “Tali circostanze, per quanto pacifiche tra i contendenti, non contribuiscono ad escludere, né
a mitigare, il nesso causale esclusivo tra la condotta colposa dell'ente convenuto ed il danno rivendicato …. dagli attori per la morte del proprio congiunto. Ciò in quanto, in primo luogo, tali fatti non possono assurgere a caso fortuito – nei termini previsti, ad esempio, dall'art. 2051 c.c. – dal momento che la responsabilità disciplinata dall'art. 2049 c.c. non prevede alcuna prova liberatoria per il preponente. Non solo. Il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato primario non è, di per sé, idoneo ad interrompere il nesso causale anzidetto, che è manifestamente insito nell'interazione tra l'agire umano (l'addetto del che non appianò Pt_3
l'avvallamento dopo aver riparato la strada), la condizione pericolosa della cosa (la strada medesima) così come originatasi e la condotta del conducente transitato presso i luoghi teatro dell'incidente. Ciò vale a dire che un'eventuale colpa della vittima primaria potrà sì rivestire rilevanza ai fini risarcitori ma sotto il diverso profilo dell'accertamento colposo della condotta del danneggiato, valutabile – ai sensi dell'art. 1227 c.c. – sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (art. 1227, co.
I c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227, co. II c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte (Cass. 26524/2020). Tale valutazione è tuttavia superflua nel caso di specie: come già anticipato e per quanto di seguito si dirà, l'istruttoria processuale ha escluso la fondatezza di qualsiasi domanda di risarcimento del danno iure haereditatis e, dunque, di qualsiasi pretesa concernente poste risarcitorie che sarebbero maturate nel patrimonio del defunto prima del suo decesso e che avrebbero potuto essere eventualmente interessate da tali accertamenti”,
- che “Pur a fronte della dimostrazione della responsabilità esclusiva del nella causazione dell'illecito e, in particolare, Parte_3
del nesso causale tra il decesso di ed il fatto illecito posto Persona_1
in essere dal dipendente dell'ente – del cui conseguente danno quest'ultimo risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. – non possono comunque accogliersi le pretese risarcitorie formulate dalle parti intervenute, in quanto prescritte, come eccepito dall'ente convenuto nella memoria autorizzata depositata in data 1° ottobre 2015. Se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947, co. I c.c., ai sensi del terzo comma, prima parte, dello stesso articolo, il più lungo termine di prescrizione stabilito dalla legge penale si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo all'astratta previsione dell'illecito come reato (Cass. 19566/2004).
[……..] L'astratta riconducibilità della condotta imputabile al alla Pt_3
fattispecie di reato allegata dagli intervenuti , Parte_14 Parte_15
e nella memoria ex art. 183, co. VI, Parte_12 Parte_10
1) c.p.c. - trattasi, in particolare, dell'art. 589, co. I c.p., secondo il quale
“chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni” – non pare poter essere messa in dubbio, avuto riguardo alle circostanze di fatto, come emerse all'esito dell'istruttoria processuale;
peraltro, proprio la riconducibilità della responsabilità del all'ambito di applicazione dell'art. 2049 c.c. Pt_3
appare escludere la potenziale ricorrenza, nel caso di specie, dell'aggravante relativa alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non trascurandosi che l'addetto comunale che intervenne non si occupò della manutenzione della sede stradale (della quale il nemmeno era proprietario) bensì della Parte_3
sottostante conduttura idrica”,
- che – dovendo dunque “applicarsi il più lungo termine di prescrizione del suddetto reato che, in assenza della rituale allegazione di alcuna delle cause interruttive previste dall'art. 160 c.p., corrisponde a sei anni decorrenti dalla data di consumazione del fatto”, dovesse riconoscersi che “tale termine è spirato il 1° luglio 2014, ai sensi degli artt. 157 e 158 c.p. ……
Ciò detto, non risulta in atti prova dell'avvenuta costituzione in mora del da parte degli intervenuti entro il termine Parte_3
menzionato: sotto tale profilo, è del tutto irrilevante che tale costituzione fosse stata formalizzata dall'intervenuta nei confronti della Pt_1 [...]
giacché, essendo il Controparte_1 Parte_3
unico responsabile dell'illecito e non essendo quindi configurabile alcuna responsabilità solidale dell'ente metropolitano, ne consegue che l'atto interruttivo della prescrizione eventualmente indirizzato unicamente a quest'ultimo non è idoneo ad interrompere detta prescrizione (anche) nei confronti del , in quanto atto erroneamente Parte_3
rivolto ad un (presunto) debitore in realtà estraneo al rapporto controverso
(sul punto, si veda il principio di diritto desumibile da Cass. 20099/2019). In conclusione, essendo gli intervenuti costituitisi in giudizio in data 11 giugno
2015 (per quanto riguarda , e Parte_14 Parte_15 Parte_12
e 3 luglio 2015 (per quanto riguarda Parte_10 Parte_1
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
[...]
genitoriale nei confronti di ) – cioè, oltre il termine Parte_2
di prescrizione dianzi detto - deve rigettarsi ogni domanda avanzata da dette parti, essendo prescritto il diritto al risarcimento dagli stessi rivendicato”,
- che “Deve inoltre rigettarsi la richiesta degli attori di risarcimento del danno patrimoniale che gli stessi hanno rivendicato in qualità di sedicenti eredi legittimi del defunto , in quanto madre Persona_1 CP_6
e fratello ) dello stesso (danno iure haereditatis).
[...] Parte_11
Dalle produzioni documentali rassegnate dalle parti nel rispetto delle preclusioni di legge, non risulta che avesse lasciato un Persona_1
qualche testamento, sicché la relativa successione ereditaria apertasi con la morte dello stesso sarà regolata dalla legge. In merito, osserva il decidente che, alla data del decesso, era coniugato con Persona_1 [...]
a far tempo dal 9 luglio 2003, come da relativo Parte_1 certificato di matrimonio prodotto dall'intervenuta in atti;
da tale unione nacque, peraltro, , come attestato dall'atto di nascita Parte_2
prodotto dalla stessa pertanto, per quanto rileva in questa sede, Pt_1
unici eredi legittimi del defunto possono essere considerati unicamente la consorte e la figlia, giusto quanto disposto dall'art. 581 c.c.”,
- che “Deve invece accogliersi la domanda degli attori di risarcimento del danno discendente dal fatto illecito dell'uccisione del congiunto (danno iure proprio). [….] .. deve ritenersi, con riguardo al caso di specie, che la madre ed il fratello del defunto (cfr. doc. 2 di parte attrice), odierni attori nel presente giudizio, abbiano certamente sofferto ed ancora soffrano un profondo dolore per la perdita del congiunto morto prematuramente a causa del sinistro in contesa - perdita determinata da un comportamento illecito, pur se colposo, posto in essere dal . Ai fini di tale Parte_3
valutazione l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la ritenuta prova dell'esistenza del menzionato danno non patrimoniale, in assenza di elementi contrari (Cass.
1203/2007)”,
- che “Nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale per la morte di un congiunto, premesso che l'unico criterio utilizzabile è quello equitativo e stante la mancanza di elementi sicuri ed attendibili a cui ancorare la determinazione del valore della salute, si ritiene senz'altro adeguata la tabella elaborata dal Tribunale di Milano, recentemente aggiornata nel 2021, in quanto ampiamente diffusa sul territorio nazionale ed ormai indicata come criterio “guida” per tutti i giudici di merito (Cass. 12408/2011), oltre che notoriamente in uso presso questa corte. Le citate tabelle prevedono, per la perdita di un figlio e del fratello, il riconoscimento, a titolo di danno non patrimoniale, di una somma di denaro che va da un minimo di € 168.250,00 ad un massimo di €
336.500,00 (per il genitore superstite), e di una somma che va da un minimo di € 24.350,00 ad un massimo di € 146.120,00 (per il fratello superstite). Nel caso di specie, tenuto conto delle modalità del fatto, della sua gravità ed entità e della gravità degli effetti che ne sono conseguiti in danno dei congiunti attori (privati, rispettivamente, del figlio e del fratello anzitempo deceduto nell'incidente sopra descritto), dell'età della vittima primaria alla data del decesso (25 anni) e della riconducibilità dell'evento alla condotta colposa ascrivibile al , si ritiene equo liquidare la Parte_3
somma di € 180.000,00 a favore di e di € 50.000,00 a CP_6
favore di . Non si possono liquidare somme maggiori, non Parte_11
essendo stati forniti elementi ulteriori atti a dimostrare l'effettiva intensità del legame tra i richiedenti e la vittima primaria nel caso concreto”,
- che “È infine provato agli atti come il avesse Pt_3 Parte_3
stipulato con (d'ora innanzi, un Parte_5 Parte_5
contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (cfr. doc. 2 del e doc. 1 di . Parte_3 Parte_5
La compagnia assicurativa non ha contestato l'efficacia della garanzia sotto il profilo temporale, sollevando tuttavia generiche e non circostanziate eccezioni in ordine all'avvenuto pagamento del premio, che, come tali, devono essere respinte dalla corte. Merita, invece, di essere più compiutamente esaminata l'eccezione dell'assicurazione secondo la quale il sinistro oggetto di causa non sarebbe incluso nell'oggetto della garanzia.
L'eccezione è infondata. L'art. 6, a) delle “condizioni di garanzia” esclude dai rischi assicurati ogni danno “[…] da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore […]”; senonché, la fattispecie che qui rileva non attiene ad un danno derivante in senso stretto dalla circolazione stradale, bensì dall'attività colposa di un dipendente dell'ente che, con la propria imperizia, provocò un sinistro stradale mortale. Del resto, si può considerare l'incidente in questione pienamente coperto dalla garanzia sol se si consideri che essa (a) ai sensi dell'art. 4 delle “condizioni di garanzia”, include i danni dei quali l'ente assicurato sia tenuto a rispondere a titolo di committente di lavori rientranti nel d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 91) e (b) ai sensi dell'art. 13, f), include altresì i danni involontariamente cagionati a terzi dai dipendenti del Comune, nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali (cfr. cit. doc. 1 di
[...]
. Ne consegue che, in accoglimento della relativa Parte_5
domanda formulata dall'ente comunale, deve dichiararsi
[...]
obbligata a tenere indenne il Parte_5 Parte_3
di ogni somma che detta parte, in conseguenza del sinistro, dovrà pagare a e in forza della presente sentenza – ivi Parte_13 Parte_11
incluse le spese di consulenza tecnica d'ufficio e le spese giudiziali liquidate in parte dispositiva, le quali costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (Cass.
10595/2018)”.
Pertanto, con sentenza n. 4486/2021 del 5.11.2021 così statuiva infine, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Catania:”
P Q M
[….] 1. dichiara il responsabile nella causazione del pregiudizio sofferto Parte_3
da e , meglio descritto in parte motiva, e, per Parte_13 Parte_11
l'effetto, condanna l'ente convenuto al risarcimento, in favore di CP_6
del danno che si liquida in € 180.000,00 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo le modalità e le decorrenze indicate in motivazione), nonché al risarcimento, in favore di , del danno che si liquida in € Parte_11
50.000,00 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo le modalità e le decorrenze indicate in motivazione);
2. rigetta ogni residua domanda proposta da e nei confronti del Parte_13 Parte_11
;
3. rigetta ogni domanda proposta da , Parte_3 Parte_14
ed Parte_15 Parte_12 Parte_10 Parte_1 (quest'ultima anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale
[...]
nei confronti di ) nei confronti del Parte_2 Parte_3
;
4. rigetta ogni domanda proposta da ,
[...] Parte_13 Parte_11
, ed Parte_14 Parte_15 Parte_12 Parte_10 [...]
(quest'ultima anche nella qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti di ) nei confronti Parte_2
della Controparte_7
;
5. condanna il a rimborsare a
[...] Parte_3 Pt_13
e la metà delle spese di lite, che si liquidano, per l'intero,
[...] Parte_11
in € 600,00 per anticipazioni, € 13.430,00 per compenso, oltre rimborso forfetario,
i.v.a. e c.p.a., con compensazione della residua metà e distrazione in favore del procuratore antistatario;
6. condanna , Parte_13 Parte_11 Pt_14
ed
[...] Parte_15 Parte_12 Parte_10 Parte_1
(quest'ultima anche nella qualità di esercente la responsabilità
[...]
genitoriale nei confronti di ), in solido tra di loro, a Parte_2
rimborsare alla le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
€ 13.430,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a.; 7. condanna
, Parte_13 Parte_11 Parte_14 Parte_15 Parte_12
ed (quest'ultima anche
[...] Parte_10 Parte_1
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di
[...]
), in solido tra di loro, a rimborsare a Parte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 13.430,00 per Controparte_7
compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a.; 8. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del;
9. Parte_3
dichiara obbligata a tenere indenne il Parte_5 [...]
di ogni somma che detta parte, in conseguenza del sinistro meglio Parte_3
descritto in parte motiva, dovrà pagare a e in Parte_13 Parte_11
forza della presente sentenza, anche a titolo di spese processuali e di consulenza tecnica d'ufficio; 10. condanna a rimborsare al Parte_5 le spese di lite, che si liquidano in € 550,00 per spese, Parte_3
€ 7.795,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a.; [….]”.
§§§
Avverso detta sentenza interponevano per prime appello, con citazione tempestivamente notificata il 24.12.2022, e la di lei Parte_1
figlia , nelle more divenuta maggiorenne. Parte_2
Censurando, in via principale, che a torto il primo giudice avesse accolto l'eccezione di prescrizione - sollevata, pur tempestivamente, dal in Parte_3
odio alle istanze risarcitorie di esse appellanti - dopo aver ritenuto che i fatti per cui era insorta controversia andassero sussunti alla fattispecie “base” del delitto p. e p. dall'art. 589 c.p (nel testo di cui fare ratione temporis applicazione), e non invece a quella aggravata dall'essere stato il fatto omicidiario commesso “con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”. Infatti – si deduceva – “Sebbene il non sia proprietario della strada teatro del sinistro, ciò Parte_3
non esclude che sussistano anche in capo a quest'ultimo, oltre che sulla
[...]
, precisi obblighi di custodire le strade che rientrano nel Controparte_1
proprio perimetro urbano, in modo tale che non si creino pericoli per gli utenti delle stesse, e ciò in base al principio del neminen laedere. [….] contrariamente alla diversa ricostruzione del Giudice di prime cure, l'attività dei dipendenti comunali, svolgendosi sulla sede stradale, implicava senz'altro il rispetto delle regole di prudenza finalizzate ad evitare pericoli per la circolazione. E' di tutta evidenza che tale rispetto non vi fu, giacché il cantiere realizzato per l'esecuzione dello scavo della sede stradale, con conseguente interdizione della circolazione sul tratto interessato dallo stesso, venne rimosso anzitempo e senza attendere che la riparazione eseguita si fosse adeguatamente stabilizzata. Come risulta dagli atti, infatti, la moto del de cuius ebbe a cadere proprio in corrispondenza dell'avvallamento creatosi nel punto della riparazione. Ciò significa che, essendo stata imprudentemente quanto frettolosamente ripristinata la circolazione su quel tratto, non si dette il tempo alla riparazione con bitume a freddo di colmare in maniera uniforme la buca e di evitare che il peso dei mezzi (autoveicoli, camion, etc.) su di essa transitanti potesse provocarne un pericoloso cedimento, come poi avvenne.
………… In altri termini, il sorgere della posizione di garanzia rispetto alla sicurezza degli utenti della strada è conseguenza dell'esecuzione dei lavori di scavo e di successiva (imperita) riparazione del manto stradale e, perciò, gravando, innanzitutto, sul dipendente comunale che li eseguì, prescinde dal titolo vantato dal sulla strada. …. Escluso, dunque, che gli argomenti addotti nella gravata Pt_3
sentenza valgano ad escludere la ricorrenza della ridetta circostanza aggravante, deve anche rilevarsi che essi disattendono il consolidato orientamento del Giudice della nomofilachia - senza nemmeno misurarsi con esso, ancorché indicato nella memoria di repliche dalla difesa degli intervenuti – a mente del quale "In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada” (Cass. pen. Sez. 4, n. 44811 del 03/10/2014, Rv. 260643. Per_2
Conformi Sez. 4, n. 23152 del 03/05/2012, P.G. in proc. , Rv. 252971; Sez. 4, n. Per_3
26394 del 20/05/2009, e altri, Rv. 244509; nonché Sez. 4, n. 29291 del Pt_16
08/03/2018, che esplicitamente richiama le precedenti). Insomma, ciò che conta per ritenere sussistente la circostanza aggravante è l'incidenza della condotta (colposa) dell'agente sulla sicurezza della circolazione stradale talché, con riguardo al caso di specie, avendo il dipendente creato, in seguito alla maldestra riparazione del manto stradale (per stessa indicazione della sentenza gravata: si cfr. p. 4), una situazione insidiosa per gli utenti della strada, nessun dubbio può nutrirsi circa la sussumibilità della fattispecie nell'ipotesi prevista dall'art. 589, comma II, c.p.”.
Ed in conseguenza della diversa e più grave fattispecie delittuosa nella specie così ipotizzabile doveva, infine, riconoscersi che il termine di prescrizione di cui fare nella specie applicazione non fosse quello di sei anni privilegiato dal primo giudice, bensì quello raddoppiato di cui al sesto comma dell'art. 157 c.p.
In ogni caso, ovvero anche ad escludersi la ricorrenza di detta aggravante dell'essere stato il fatto altresì delittuoso, oltre che integrante illecito civile, commesso con violazione delle norme di disciplina della circolazione stradale – deducevano dette appellanti nell'articolare altro motivo di gravame – l'ulteriore conclusione del primo giudice che del fatto lesivo dovesse essere chiamato a rispondere il solo
[...]
e non anche la meritava di essere a sua Parte_3 Controparte_1
volta contestata: da tanto dovendosi far pure, ed anzitutto, derivare che il suddetto atto di costituzione in mora di quest'ultima (dato dalla diffida che essa aveva Pt_1
inoltrato alla allora Provincia Regionale di Catania con la prodotta lettera raccomandata del proprio legale di fiducia del 7.7.2010) ben si prestasse a spiegare valenza interruttiva - del decorso della prescrizione – anche nei confronti del
[...]
. Parte_3
Infatti – si deduceva in proposito – la non aveva Controparte_1
provato alcun caso fortuito che fosse idoneo a mandarla immune dalla responsabilità altrimenti da riconoscersi a suo carico ex art. 2051 c.c.: semmai - assodato che
“l'incidente sia stato causato da una anomalia della sede stradale generatasi in conseguenza dei lavori di scavo eseguiti da personale dipendente del Comune di
; lavori che, a quanto emerge dagli atti di causa, furono ultimati alle Parte_3
11,30 del mattino laddove l'incidente mortale ebbe a verificarsi alle 17,15 del pomeriggio, vale a dire circa sei (6) ore dopo la riparazione” - doveva dirsi “davvero arduo sostenere che sei ore rappresentino un lasso di tempo insufficiente per l'adozione da parte dell'ente proprietario di misure atte ad eliminare o segnalare ai conducenti una situazione di pericolo venutasi a creare sulla sede stradale. A maggior ragione ove si consideri che l'incidente ebbe a verificarsi tra la tarda mattinata ed il pomeriggio di un giorno feriale (venerdì), allorquando gli uffici dell'ente svolgevano regolare attività con personale in numero adeguato. Cosa diversa sarebbe stata ove il fatto si fosse verificato in un giorno festivo o di notte e la situazione di pericolo si fosse venuta a creare nell'immediatezza dell'incidente, come nel caso di un improvviso ingombro lasciato sulla strada o una perdita di olio sull'asfalto avvenuta poco prima del transito del motociclista. Ma pure in questi casi la giurisprudenza richiede che la prova della impossibilità di un intervento da parte dell'ente proprietario a motivo della recente formazione del pericolo debba comunque essere fornita da quest'ultimo, senza possibilità di sottrarsi a responsabilità in mancanza di detta prova (vd. Cass. civ. n. 1725/2019). Or, nel caso specifico, non solo la non ha provato nulla in termini Controparte_1
di impossibilità, durante le sei ore intercorse tra la riparazione e l'incidente mortale, di intervenire tempestivamente per la rimozione e/o segnalazione del pericolo, ma non ha nemmeno allegato detta circostanza! Ne discende che, non essendo stato assolto l'onus probandi posto a carico dell'ente proprietario della strada ex art. 2051 c.c., anche quest'ultimo, in solido al , avrebbe Parte_3
dovuto ritenersi responsabile dell'evento dannoso per cui si controverte”.
In subordine – ovvero anche ad escludersi una concorrente responsabilità civile della
- aggiungevano dette appellanti che ben si sarebbe Controparte_1
comunque giustificata una compensazione delle spese di rappresentanza e difesa della stessa Amministrazione, dacchè “La circostanza che nel corso del Giudizio sia emersa, a parere del Giudice di prime cure, una responsabilità “esclusiva” del
, con conseguente liberazione della Parte_3 Controparte_1
da ogni addebito, è un fatto che non poteva essere ragionevolmente
[...]
pronosticato nelle fasi iniziali del giudizio, stante la sussistenza di validi elementi che deponevano per un legittimo coinvolgimento dell'Ente proprietario della strada nell'evento dannoso per cui è causa. Ne discende, anche alla luce della dimostrata fondatezza della domanda in merito al fatto che la morte del de cuius fu causata proprio da un'insidia stradale, che sarebbe stato senz'altro più equo da parte del
Giudice assolvere la da ogni addebito secondo il Controparte_1
ragionamento dallo stesso seguito ma, al contempo, procedere alla compensazione delle spese di lite, ricorrendo più che validi e giustificati motivi in tal senso! Ciò avrebbe realizzato una più giusta composizione dei contrapposti interessi in gioco, in virtù dei principi di equità sottesi al processo civile. Stesso ragionamento per la condanna alle spese in favore della in amministrazione Parte_6
straordinaria, aggiungendosi che quest'ultima è stata chiamata in garanzia dalla per ragioni che la detta Pubbliservizi ha ritenuto Controparte_1
infondate (non avendo la convenuta principale richiesto alcun intervento di manutenzione per il caso specifico), sicché appare davvero ingiusto che a rispondere di tale illegittima chiamata debbano essere le appellanti piuttosto che la
[...]
. Si aggiunga che la Controparte_1 Controparte_7
è stata convenuta in giudizio per impulso degli altri intervenienti
[...]
( e fratelli) al fine di riassumere il processo interrotto, e, cosa Parte_15
importante da sottolineare, solo allo scopo dichiarato di garantire l'integrità del contraddittorio e senza richiesta di condanna della stessa per come previsto dalla
Legge Fallimentare. Pure in questo caso una compensazione delle spese di lite avrebbe realizzato una più giusta composizione dei contrapposti interessi in gioco, in virtù dei principi di equità sottesi al processo civile”.
Ed a tutto quanto così riassunto e Parte_1 Parte_2
facevano seguire conclusioni conformi.
[...]
§§§
Altro appello avverso la stessa sentenza era interposto, con tempestiva citazione del
23.12.2021, da in uno con i figli , e Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
. Parte_10
Questi ultimi contestavano anch'essi la conclusione del primo giudice che le loro pretese risarcitorie si fossero estinte per prescrizione poiché – deducevano – “Il
Tribunale nell'impugnata sentenza ha ritenuto di applicare la prescrizione prevista per il reato semplice dell'omicidio colposo. Tale applicazione contrasta con il dato oggettivo e con la responsabilità emersa dall'istruttoria di causa. […..] … la condotta del dipendente comunale che ebbe a causare la grave e pericolosa insidia, rivelatasi mortale, nella piena consapevolezza e visibilità, unitamente alla omessa collocazione di segnaletica stradale, di transenne, avviso di limitazione di velocità, determinano ed acclarano una evidente responsabilità e non applicabilità del comma uno dell'art. 589 c.p. ma della fattispecie di omicidio colposo causato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale”.
Senza poi contestare (a differenza della che fossero state escluse concorrenti Pt_1
responsabilità della , anche essi ulteriori appellanti Controparte_1
obiettavano tuttavia che non si giustificasse la loro concorrente condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa di questa medesima: pronunciata dal Tribunale – deducevano - senza che si considerasse adeguatamente che la sua evocazione in giudizio fosse stata “essenziale ai fini dell'integrità del contraddittorio,
e la circostanza che solo l'istruttoria abbia acclarato e fatto emergere la responsabilità di altro soggetto non può implicare la condanna alle spese tuttavia pronunciata”. lamentava, per converso, che “il Tribunale avrebbe dovuto meglio Parte_13
qualificare e quantificare il danno patito dalla madre per la perdita del figlio, peraltro appena venticinquenne”: ciò che giustificava che la posta risarcitoria già liquidata fosse incrementata, almeno, di ulteriori € 50.000,00.
Ed a tutto quanto così riassunto , e Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
facevano seguire conclusioni conformi. Parte_10
§§§
Anche gli altri congiunti del defunto – cioè a dire il germano Persona_1
e l'ulteriore fratello uterino – gravavano d'appello la Pt_11 Parte_12
medesima sentenza, giusta citazione altrettanto tempestiva del 23.12.2021.
Così come gli altri fratelli uterini anche esso : Parte_12
- contestava, per analoghi motivi, che la sua pretesa risarcitoria fosse stata dal primo giudice ritenuta prescritta,
- senza bensì contestare che la fosse stata Controparte_1
mandata immune da responsabilità censuravano, tuttavia, la scelta del primo giudice di non compensare – pur essendovene più di una ragione - le spese di rappresentanza e difesa della stessa Amministrazione.
Per altro verso, analogamente alla madre, deduceva che l'intensità Parte_11
del rapporto affettivo che lo legava al germano deceduto ben avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad un più corposo risarcimento, da incrementarsi dunque di almeno €
30.000,00.
Ed a tutto quanto così riassunto e facevano seguire Parte_11 Parte_12
conclusioni conformi.
§§§
Sia in seno al primo che in seno al secondo che in seno al terzo giudizio d'appello si costituivano in contraddittorio sia il e la Parte_3 [...]
sia la . Parte_5 Controparte_1
Quest'ultima si limitava a contestare la pretesa della e della di sentirne Pt_1 Pt_2
affermare una concorrente responsabilità nella causazione dell'evento lesivo che aveva condotto alla morte lo sfortunato . Persona_1
Per converso, il – oltre che contestare gli appelli delle Parte_3
controparti - interponeva appello incidentale, per ribadire in via principale che “unico responsabile dell'accaduto sia stato lo stesso ”: come avvalorato in Persona_1
primo luogo – si sosteneva - dall'esito del procedimento penale che, al tempo, era stato instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania in seguito al tragico evento. Secondo il decreto di archiviazione con cui quel procedimento era stato definito, infatti, “... dagli atti delle indagini (condotte attraverso l'acquisizione di documentazione clinica, dichiarazioni dì persone informate sui fatti, consulenza tecnica e ricostruzione della dinamica del sinistro da parte della Polizia Municipale di S. Venerina) è emerso il carattere autonomo dell'incidente in cui è rimasto coinvolto e l'assenza di elementi Persona_1
aventi effìcienza causale”. Mentre – si deduceva – la diversa conclusione del c.t.u. meritava di essere contestata: neppure essendo, peraltro, un'affermazione poiché “Nel caso di specie il C.T.U. esprime L'OPINIONE che la caduta, neppure dovuta alla presenza di acqua sulla carreggiata (che egli considera, infatti, “non apprezzabile” ed “esigua”), sia stata causata principalmente dal leggero avvallamento della sede stradale derivante dalla riparazione della rete idrica eseguita nella mattinata del giorno del sinistro dagli operai del con bitume “a freddo”, ed il Giudice Pt_3
aderisce ciecamente a detta opinione senza ulteriori approfondimenti sulla sua logica fondatezza e concreta dimostrazione. La ricostruzione dei fatti operata dal
CTU non è suffragata da alcun elemento di prova, non essendo stata per nulla accertata l'effettiva profondità del predetto “avvallamento” affinchè si potesse giustificare tecnicamente la caduta del mezzo. Un conto è, infatti, discutere di un modesto dislivello o irregolarità nella pendenza della sede stradale, come se ne vedono normalmente lungo tutte le strade e che mai, da sole, possono determinare la caduta di alcuno, altro è discutere di profondi dislivelli o buche lungo la carreggiata che potrebbero anche essere pericolose per la circolazione stradale. Nessun accertamento in merito è stato però eseguito dal nominato C.T.U. affinchè si potesse discriminare l'una o l'altra ipotesi e, pertanto, dette conclusioni sono state ampiamente e fondatamente contestate dal consulente del , Parte_3
Ing. , il quale esprime tutt'altra “opinione” in merito alle reali Persona_4
cause della caduta, attribuendola ad una possibile perdita di equilibrio da parte del motociclista dovuta ad una sua repentina manovra di decelerazione per aver egli avvistato, subito dopo la curva, un autocarro che procedeva più lentamente del proprio mezzo, ed alla conseguente “strisciata” del mezzo sull'asfalto con il cavalletto ed il collettore del tubo di scarico, le cui tracce sono state riscontrate sui luoghi e fotografate (ribadiamo, in proposito, che per decelerare bruscamente e perdere l'equilibrio con un mezzo a due ruote non è affatto necessario “frenare bruscamente”, come ritiene il C.T.U. in risposta alle note dell'ing. Arcidiacono, ma basta rilasciare di colpo la manopola dell'acceleratore). Alla luce delle contrastanti
“opinioni” dei tecnici ed in mancanza di dati oggettivi che permettano di suffragare l'una o l'altra delle ipotesi formulate, rimane assolutamente incerto il reale motivo che ha determinato la perdita di controllo del mezzo e la caduta da parte dello
”. Pt_2
In subordine, con altro motivo di impugnazione incidentale lamentava il Pt_3
appellante che non fosse stato, quantomeno, ritenuto un concorso di colpa dello siccome alla guida, nell'occorso, del suddetto motociclo pur privo di casco Pt_2
protettivo. Deducendo, al riguardo, che “Male ha fatto, ancora una volta, il Tribunale
a ritenere provato ciò che non lo era affatto ed a ritenere che il decesso dello Pt_2
sia stato una conseguenza diretta ed inevitabile della caduta, senza considerare minimamente l'apporto fondamentale che la mancanza del casco aveva fornito nell'aggravare le conseguenze della caduta stessa e dell'impatto del capo contro il terreno, determinando infine la morte del soggetto. Se è normale, infatti, che una semplice caduta dallo scooter ad una velocità di 30/40 km/h (velocità ritenuta dal
C.T.U.), da parte di un giovane uomo , n. a Giarre il 11/09/1982 e Persona_1
deceduto a Catania il 01/07/2008, di anni 26), possa procurare di regola escoriazioni e contusioni, non è affatto consueto che dalla stessa derivi normalmente la morte del motociclista. I dispositivi di protezione obbligatori previsti per legge
(casco di protezione) impediscono che in seguito ad una caduta, anche banale, possano derivare danni gravi al capo e, da qui, financo la morte del soggetto”. In realtà – si precisava – detto concorso di colpa non era stato bensì escluso in radice dal primo giudice perché il Tribunale si era “limitato ad affermare in proposito che l'eventuale concorso di colpa del danneggiato non contribuirebbe “ad escludere nè a mitigare il nesso causale esclusivo tra la condotta colposa dell'ente convenuto ed il danno rivendicato iure proprio dagli attori per l'illecita uccisione del proprio congiunto...”, e continuando nel prosieguo affermava che “.. il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato primario non è, di per sè, idoneo ad interrompere il nesso causale anzidetto...”, ed infine che “…. un'eventuale colpa della vittima primaria potrà sì rivestire rilevanza ai fini risarcitori ... omissis ….. sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento secondo la gravità della colpa del danneggiato …... sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ….. omissis ….. tale valutazione è tuttavia superflua nel caso di specie ..…. per quanto di seguito si dirà
l'istruttoria processuale ha escluso la fondatezza di qualsiasi domanda di risarcimento del danno iure haereditatis e, dunque, di qualsiasi pretesa concernente poste risarcitorie che sarebbero maturate nel patrimonio del defunto prima del suo decesso ….””: ma – si obiettava – tostocchè fosse stato “anzitutto stabilito se esistevano elementi di prova tali da ritenere dimostrata la situazione di pericolosità costituita dal più volte citato “avvallamento stradale”, dimodochè questo potesse ritenersi, in tutto o in parte, determinante la caduta del motociclista, il Tribunale avrebbe dovuto successivamente verificare se parte attrice avesse fornito o meno prova inconfutabile che il decesso andasse ricollegato direttamente ed inevitabilmente alla caduta dal mezzo oppure se (come è palese nel caso che ci occupa), qualora il danneggiato avesse indossato i mezzi di protezione individuale, le conseguenze della caduta sarebbero state ben diverse ed assolutamente più lievi”.
Il dunque concludeva chiedendo in via principale che, in Parte_3
accoglimento del suo appello incidentale, fosse in riforma della sentenza impugnata
“ritenuto e dichiarato che nessuna responsabilità può essere attribuita al
[...]
nel verificarsi dell'incidente stradale del 27/06/2008 che ha visto Parte_3
coinvolto il defunto alla guida dello scooter Suzuki Burgman tg. Persona_1
AF 67288, così come nessuna responsabilità può essere attribuita al predetto
Comune per il successivo decesso del citato ”; ed in subordine, che Persona_1
i risarcimenti altrimenti da riconoscersi fossero ridotti proporzionalmente al concorso di colpa della vittima del sinistro ex art. 1227, comma primo, c.c.
§§§
Anche la interponeva appello incidentale, tuttavia Parte_5
“condizionato” e, pertanto, da vagliarsi solo nell'ipotesi in cui, in accoglimento dei relativi motivi degli appelli principali, fosse stata esclusa la prescrizione – invece ritenuta dal Tribunale - delle pretese risarcitorie avanzate (oltre che da Pt_13 e da ) da
[...] Parte_11 Parte_1 Parte_2
, , , e .
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_10 Parte_12
In eventum litis anche essa compagnia assicurativa censurava che il primo giudice non avesse saputo ben valutare “la rilevanza della condotta del signor - che si Pt_2
poneva alla guida del mezzo violando una pluralità di norme del codice della strada
- al fine di escludere o ridurre il risarcimento con riferimento ai danni iure proprio”.
Ovvero, che non avesse tenuto in debito conto – oltre che lo non fosse in Pt_2
possesso di alcun titolo abilitante alla guida, e che fosse alla guida di motoveicolo immatricolato nel 1999 e mai revisionato (così da potersi “ritenere che il veicolo non fosse in condizioni di perfetta efficienza ed idoneità tecnica. Sotto tale profilo, alcuna rilevanza assume la verifica posta in essere dal consulente tecnico d'ufficio cui veniva conferito incarico di ricostruire la dinamica del sinistro, essendo l'analisi del mezzo dallo stesso compiuta limitata all'esame visivo dello stato dei pneumatici emergente dalle fotografie in atti, analisi rimasta, in ogni caso, priva di alcuna conferma strumentale, non più possibile”) – soprattutto il fatto che “il signor si Pt_2
poneva alla guida del ciclomotore senza indossare il prescritto casco protettivo, il cui corretto uso avrebbe evitato il verificarsi delle lesioni - localizzate esclusivamente al capo – cui conseguiva il decesso. Al riguardo, giova richiamare le conclusioni espresse nell'ambito del procedimento penale dai consulenti dott.
e dott. , incaricati dal Pubblico Ministero Persona_5 Persona_6
di eseguire consulenza tecnica collegiale medico legale in ordine al decesso di
[...]
(presente in atti), i quali affermavano che “la causa della morte di Per_1 [...]
è da ricondurre al gravissimo trauma cranioencefalico che ha causato Per_1
danni cerebrali progressivi, inarrestabili fino ad una decerebrazione e successivamente sofferenza dei centri che regolano la vita vegetativa e quindi i parametri vitali”. Considerata la velocità moderata cui avrebbe viaggiato il signor secondo l'accertamento espletato in primo grado dal CTU, la presenza del Pt_2
casco avrebbe senz'altro attenuato se non eliso del tutto le conseguenze pregiudizievoli, localizzate esclusivamente al capo, della caduta verificatasi, peraltro, non per la presenza di una buca particolarmente profonda – che avrebbe esplicato un effetto maggiormente destabilizzante – ma di mero avvallamento della sede stradale, non percepito tempestivamente a causa anche della breve distanza mantenuta dal signor dall'autocarro che lo precedeva”. Pt_2
§§§
Infine, riteneva di costituirsi anche la Controparte_7
che – senza nulla osservare quanto alla propria condizione di grande
[...]
impresa in stato di insolvenza – contestava in ogni loro parte gli appelli principali dei consorti Parte_17
Venuti in udienza, in esito alla riunione dei tre processi ed alla trattazione della causa la Corte, con ordinanza del 9.5.2022, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata “nella parte in cui ha condannato
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_13 Parte_14 Pt_15
, , e al pagamento delle
[...] Parte_10 Parte_12 Parte_11
spese di rappresentanza e difesa della e della Controparte_1
”. E con successiva ordinanza Controparte_7
del 12.7.2022 accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata che, in relazione segnatamente al condannatorio principale in favore di e , era stata a sua volta avanzata, con la sua Parte_13 Parte_11
impugnazione incidentale, dal Parte_3
Con la stessa ordinanza del 9.5.2022 la Corte – pur dopo aver tenuto conto anche di quanto i consorti avevano dedotto a tale specifico Parte_18
riguardo, vale a dire che “Nella relazione di consulenza necroscopica eseguita dai consulenti tecnici medico legali nominati dalla Procura della Repubblica, nelle persone del dott. (specialista in medicina legale) e del dott. Persona_5
(specialista in neurochirurgia), è emerso che il de cuius a Persona_6
seguito del sinistro è rimasto vigile, senza nessun parametro sanitario e vitale alterato e che le lesioni cerebrali subite ed il decesso sarebbero stati inevitabili, quali conseguenza di un danno (sotto meglio specificato) indiretto da contraccolpo e non diretto da impatto con il suolo. Quindi, il giovane sarebbe Persona_1
deceduto anche se avesse indossato il casco e le lesioni sono state procurate da contraccolpo. Nello specifico i CC.TT.P.M. hanno acclarato che “il defunto, dopo il violento trauma subito, non abbia avuto nell'immediato un corteo sintomatologico di evidente gravità, ciò è dovuto al fatto che il danno alle strutture encefaliche sia stato quasi totalmente indiretto per lesioni da contraccolpo con fenomeni di compressione e cavitazione del tessuto cerebrale le cui conseguenze sono apparse successivamente e rappresentate da microlesioni vascolari confluenti con perdita della capacità di autoregolazione del flusso ematico cerebrale, danno assonale diffuso, edema cerebrale ingravescente con successiva ernia transtentoriale dell'uncus temporale bilaterale (parte mediale del lobo temporale). La gravità delle lesioni non permette di ipotizzare la possibilità di una diversa evoluzione della patologia traumatica che è esitata in exitus, in quanto i danni vascolari ed assonali del tessuto nervoso non intendono regredire, ed anche quelli di minor gravità guariscono inevitabilmente per difetto con morbilità spesso altamente invalidante. Lo stesso edema cerebrale, che per altre patologie è molto sensibile alla somministrazione di corticosteroidi, non risponde in alcun modo a tali farmaci ed è causa di ulteriore aggravamento del quadro clinico per le possibili erniazioni di tessuto nervoso attraverso gli orifizi intracranici e l'ulteriore ostacolo che crea al passaggio del sangue che nutre ed ossigena il tessuto cerebrale”. Concludendo, il danno patito dal defunto e che ha determinato il decesso è una conseguenza indiretta a carico delle strutture encefaliche e non poteva essere evitato dall'uso del casco e sarebbe comunque avvenuto” – riteneva di istituire c.t.u. medico-legale, affidando al collegio officiato il preciso mandato di stabilire se “ove lo avesse nell'occorso indossato il casco, Pt_2
tanto gli avrebbe salvato la vita”.
Nelle more dell'assolvimento del mandato peritale, tuttavia, il Tribunale Civile di
Catania – con sentenza del 29.11.2022, copia della quale veniva prodotta all'udienza del 16.1.2023 – convertiva l'amministrazione straordinaria della giudiziale ex artt. 121 e segg. D.Lgs. 14/2019: Parte_19
onde veniva dichiarata una nuova interruzione del processo.
Processo che era riassunto da , e Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
con ricorso ex art. 303 c.p.c. tempestivamente depositato in Parte_10
cancelleria il 14.2.2023.
Ricostituito il contraddittorio processuale – senza che si costituisse ulteriormente in giudizio la curatela della fallita – ed acquisito elaborato Parte_6
peritale, le parti venivano rimesse ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali la causa era posta in decisione.
§§§
In ordine logico occorre ripartire dal congiunto vaglio del motivo di impugnazione principale dell'appello incidentale del e del motivo mercè Parte_3
il quale la e la hanno insistito nel perorare che anche la Pt_1 Pt_2 [...]
debba rispondere dell'evento lesivo per cui è insorta Controparte_1
controversia: appare evidente, infatti, che l'affermazione di una concorrente – nonché solidale ex art. 2055 c.c. – responsabilità di quest'ultima sortirebbe altresì l'effetto di consentire alla suddetta diffida giusta lettera raccomandata del 7.7.2010 di spiegare, ai sensi del chiaro disposto dell'art. 1310 c.c., valenza interruttiva del decorso della prescrizione anche nei confronti di detta Amministrazione Comunale;
semprecchè, per altro verso, quest'ultima debba rispondere essa per prima – secondo ritenuto dal primo giudice – della morte dello sfortunato . Persona_1
Dello stesso avviso del primo giudice – si passa a considerare – è oggi la Corte: poiché – in presenza di un'insidia soltanto contingente del manto stradale quale quella che il c.t.u. officiato dal Tribunale ha ritenuto essere la reale causa del sinistro
(vale a dire, “la presenza dell'avvallamento dovuta alla recente riparazione del manto stradale con conglomerato bitumoso … con conseguente caduta sull'asfalto”)
– non può che assegnarsi significatività soltanto recessiva a quanto, nei termini riportati nella superiore narrativa, obiettato dal c.t. di fiducia del Parte_3
Ed invero, non vi ha chi non arguisca che assai “più probabile che non”
[...] (cfr. ex ceteris Cass.SS.UU. 576/2008) risulta che evento lesivo quale quello oggi riesaminato sia stato frutto di fattore eziologico estemporaneo ed episodico piuttosto che di evenienza non altrettanto rara quale il fatto che motociclista si veda indotto nell'affrontare tratto stradale curvilineo (per aver avvistato davanti a lui automezzo marciante a minima velocità, o per quant'altro) a rallentare: evenienza che, se fosse foriera di elevato rischio di sinistri così per come asserito da detto c.t. di parte, costituirebbe in materia di infortunistica stradale antecedente causale statisticamente ben più rilevante di quanto (ciò che si afferma secondo massima di esperienza non prima di aver constatato l'assenza nel parere del c.t. di parte di alcun riferimento statistico) non sia.
Sulla questione occorre, per debito di completezza, aggiungere che soltanto suggestivo può dirsi l'aver denunciato che (come premesso in narrativa) non sia stata
“per nulla accertata l'effettiva profondità del predetto “avvallamento” affinchè si potesse giustificare tecnicamente la caduta del mezzo. Un conto è, infatti, discutere di un modesto dislivello o irregolarità nella pendenza della sede stradale, come se ne vedono normalmente lungo tutte le strade e che mai, da sole, possono determinare la caduta di alcuno, altro è discutere di profondi dislivelli o buche lungo la carreggiata che potrebbero anche essere pericolose per la circolazione stradale”. Pare al riguardo alla Corte che davvero a poco serva argomentare che detto avvallamento fosse soltanto “leggero”: evidente appare, piuttosto, che a destabilizzare la marcia dello sia stata non già una preesistente deformazione, più o meno accentuata, Pt_2
del manto della semicarreggiata sulla quale transitava quanto, invece, la circostanza che il le cui maestranze avevano, qualche ora prima, Parte_3
operato sui luoghi per riparare la sottostante rete idrica comunale non abbia, con grave negligenza, curato – dopo che la copertura d'asfalto era stata, al termine dell'intervento, ripristinata con la confezione di tappetino di bitume pur steso “a freddo” - di regolare il transito veicolare sui luoghi (o, quantomeno, di segnalare il pericolo) sino al momento in cui detto tappetino non si fosse (in tempi verosimilmente resi anche più lunghi dal rivolo d'acqua che, nonostante l'intervento di riparazione, continuava a scorrere sul posto) sufficientemente compattato;
e tanto implicava che lo (che, come rilevato anche dal c.t.u., nell'occorso pativa anche Pt_2
la circostanza di essere preceduto da un autocarro: infatti, “poiché il ciclomotore seguiva l'autocarro a breve distanza, la enorme massa dello stesso ha impedito una visuale chiara dell'avvallamento al Sig. , e la caduta sull'asfalto è Persona_1
stata improvvisa e rovinosa poiché il Sig. non si è minimamente Persona_1
accorto dell'avvallamento”) sia, in realtà, pressocchè affondato con le ruote del motociclo di cui era alla guida nel bitume ancora semisolido. Decisiva appare sul punto la dichiarazione del teste (graduato del Corpo di Polizia Municipale del Tes_3
Comune di che altresì riferiva:”Poco più su era visibile l'area Parte_3
interessata dalla riparazione coperta di bitume ancora visibilmente fresco, tanto che sul bitume fresco abbiamo trovato impresso il segno del solco lasciato dalla ruota del motociclo che aveva iniziato la caduta. E' questo il punto di inizio caduta”.
§§§
Quanto appena considerato rende già ragione della conclusione che, in punto di responsabilità dell'evento lesivo, alla nulla di ulteriore Controparte_1
possa addebitarsi: atteso che, secondo giurisprudenza di legittimità costituente jus receptum (ex ceteris Cass. 10389/2005), caso fortuito agli effetti di cui all'art. 2051
c.c. è anche il fatto illecito del terzo (nella specie, del . Parte_3
Beninteso, in casi del genere l'ente proprietario dell'arteria stradale non può - onde andare immune dalla responsabilità oggettiva altrimenti da predicarsi a suo carico ai sensi della richiamata disposizione codicistica - invocare il fatto illecito del terzo sine die. Se si discute di strade pubbliche occorre – dopo aver premesso che anche detto ente proprietario è tenuto, al pari di ogni altro soggetto gravato da un onere di custodia ex art. 2051 c.c., “ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto. In ragione del potere fisico sulla cosa, che gli impone di vigilare al fine di evitare che la cosa produca danni a terzi, fondamento della responsabilità è infatti la violazione del dovere di sorveglianza gravante sul custode” – distinguere, in ragione del rilievo da assegnare ai “caratteri dell'estensione e dell'uso diretto della cosa da parte della collettività”, le ipotesi in cui il danno denunciato sia frutto di situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale – ipotesi in cui anche la prova che venga fornita di aver espletato un'adeguata attività di vigilanza, controllo e manutenzione non potrà dirsi sufficiente a ritenere il fortuito – da quelle in cui la situazione di pericolo “possa originarsi da comportamenti degli utenti o da una repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa”, ipotesi in cui per l'ente proprietario (o per il gestore) della strada sarà necessario ma al contempo sufficiente provare “quanto avrebbe dovuto fare ed ha fatto per evitare il danno, e che questo è dovuto ad un evento non prevedibile nè superabile con l'adeguata diligenza (Cass. III 19653/2004, Cass. III 298/2003, Cass. III 488/2003). Il fortuito può considerarsi pertanto integrato nell'ipotesi in cui evitare il danno avrebbe richiesto l'impiego di mezzi di entità non già meramente considerevole (v. Cass., 4 giugno 2004, n. 10649; Cass., 10 ottobre 1997, n. 9876) bensì straordinari (cfr.
Cass., 5 luglio 1991, n. 7411; Cass., 11 novembre 1987, n. 8308. V. anche Cass., 4 febbraio 1987, n. 1068)” (così Cass. III 3651/2006).
Di talchè, ritiene la Corte che un caso fortuito debba realmente ritenersi emergere nel caso a mani, agli effetti di cui all'art. 2051 c.c.: a meno di ammettere – ma lo si deve escludere – che l'ente provinciale (senza neanche poter confidare nell'osservanza del generale principio c.d. di affidamento nell'altrui agire responsabile) sia tenuto ad assicurare il sistematico intervento - sui tratti del proprio demanio stradale che vengano interessati da interventi manomissivi, pur legittimi, ad opera di terzi - di proprio personale che – nell'immediatezza, o pressocchè tale, del completamento dei lavori - verifichi che l'arteria stradale possa essere nuovamente percorsa in sicurezza.
§§§
Dovendosi dunque ribadire che del sinistro in seguito al quale Persona_1
perdeva la vita vada fatto esclusivo addebito al – e Parte_3
dovendosi consecutivamente escludere che anche nei confronti di quest'ultimo il decorso della prescrizione sia stato, al tempo, interrotto dalla lettera raccomandata della – merita di essere allora ulteriormente ribadito che sia le domande Pt_1
risarcitorie già formulate da questa medesima (in proprio favore e della figlia al tempo ancora di età minore) con il succitato atto di intervento del 3.7.2015 sia, a fortiori, quelle formulate in proprio rispettivo favore da , , Parte_14 Parte_15
e con l'altro atto di intervento litisconsortile Parte_12 Parte_10
dell'11 giugno 2015 siano, tutte, coperte da prescrizione.
In proposito, altro non deve farsi che ripetere quanto già osservato, non men che esattamente, dal primo giudice: cioè a dire, che (come già premesso in narrativa)
“proprio la riconducibilità della responsabilità del all'ambito di Pt_3
applicazione dell'art. 2049 c.c. [e mediatamente, beninteso, alla generale clausola normativa di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., n.d.r.] appare escludere la potenziale ricorrenza, nel caso di specie, dell'aggravante relativa alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non trascurandosi che l'addetto comunale che intervenne non si occupò della manutenzione della sede stradale (della quale il nemmeno era proprietario) bensì Parte_3
della sottostante conduttura idrica”. Corretta considerazione – quella così già rassegnata e che oggi si reitera – che rende palese come non sia dato di sussumere il fatto lesivo de quo agitur al paradigma del secondo comma (nel testo – che è quello che era stato modificato poco tempo prima del fatto medesimo giusta D.L. 92/2008, conv. in L. 125/2008 – cui fare ratione temporis riferimento, e che veniva bensì ad assegnare all'aggravante disciplinata dal comma medesimo natura, anche in relazione a quanto previsto del secondo comma dell'art. 157 c.p., di circostanza ad effetto speciale) dell'art. 589 c.p. ancorchè si tenga pure conto della più rigorosa esegesi infine prevalsa in materia – cui gli appellanti principali pretendono tuttavia di far dire troppo – secondo cui “In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo [mentre in precedenza tanto lo si riteneva in via esclusiva, n.d.r.] quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada” (da ultimo Cass.Pen. 45576/2021): “obbligo di garanzia” del genere – la cui violazione equivale in campo penale, ai sensi del secondo comma dell'art. 40 c.p., alla consumazione in termini commissivi di fatto di reato - può essere validamente predicato solo nei confronti dell'ente proprietario della strada (o del soggetto cui questo abbia demandato la gestione del bene demaniale), non anche nei confronti di chi vi operi episodicamente e per mera contingenza.
§§§
L'esame dei motivi di appello incentrati sull'an debeatur va completato con il vaglio del motivo di impugnazione articolato dal in via Parte_3
subordinata: rivolto, come s'è visto, a contestare la scelta del Tribunale di “non considerare minimamente l'apporto fondamentale che la mancanza del casco aveva fornito nell'aggravare le conseguenze della caduta .. e dell'impatto del capo contro il terreno, determinando infine la morte del soggetto. …..”.
Il motivo è fondato.
Ne dà conferma la c.t.u. medico-legale istituita dalla Corte dopo che il primo giudice se ne era dispensato (non già a motivo dell'accertamento medico-legale già disposto dal Pubblico Ministero ma) avendo ritenuto di escludere che – sebbene sia bensì pacifico che lo non indossasse casco protettivo (oltre che non avesse mai Pt_2
conseguito patente di guida, e che il motociclo nell'occorso condotto non fosse mai stato revisionato dopo essere stato immatricolato nel 1999) - potesse assumere rilevanza il disposto del primo comma dell'art. 1227 c.c. siccome norma codicistica aprioristicamente non idonea, nei casi di specie, “ad escludere, né a mitigare, il nesso causale esclusivo tra la condotta colposa dell'ente convenuto ed il danno rivendicato
…. dagli attori per la morte del proprio congiunto” (e stante altresì – riteneva il
Tribunale di poter distinguere – che “l'istruttoria processuale ha escluso la fondatezza di qualsiasi domanda di risarcimento del danno iure haereditatis e, dunque, di qualsiasi pretesa concernente poste risarcitorie che sarebbero maturate nel patrimonio del defunto prima del suo decesso e che avrebbero potuto essere eventualmente interessate da tali accertamenti”).
Con quanto così motivato pare alla Corte che il primo giudice abbia bensì frainteso la portata dell'indirizzo interpretativo, peraltro non pacifico, secondo cui “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti e la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica” (ex pluribus Cass. III 9349/2017): in ogni caso pertanto – deve più correttamente rilevarsi – anche quando si escluda l'applicabilità del primo comma dell'art. 1227 c.c. rimane, comunque, fermo che il risarcimento altrimenti da riconoscersi ai prossimi congiunti della vittima di sinistro vada “ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso” (ovvero, secondo più perspicua massimazione, “in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale (a quell'evento) ascrivibile al comportamento colposo del deceduto, non potendosi al danneggiante fare carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa”, così Cass. III
4208/2017).
Ciò posto, e venendo quindi a valutare le risultanze di detta c.t.u. medico-legale, non essendovi motivo alcuno di discostarsene (anche in ragione delle compiute risposte fornite dai sanitari officiati ai rilievi dei cc.tt. di parte) deve infine riconoscersi – poiché, in definitiva ed al netto del troppo e del vano, è innegabile che “In tema di obbligo dell'uso del casco per i conducenti ed i passeggeri di ciclomotori e di motocicli, l'omesso corretto uso di casco protettivo omologato da parte del conducente, deceduto o infortunato in un incidente stradale, va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell'eziologia del sinistro o, comunque, dello sviluppo della sua dinamica;
e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro”
(così ex ceteris Cass. III 8306/2024) - che “sulla base della dinamica dell'incidente stradale, in riferimento alle lesioni patite nella circostanza, l'uso del casco, così come da acclarata letteratura scientifica, avrebbe ridotto “con elevata probabilità” la possibilità del decesso di nella misura del 42%”. Persona_1
E tanto non può non implicare che delle poste risarcitorie già riconosciute a Pt_13
e – ed oggi da rideterminarsi nell'intero in forza di quanto
[...] Parte_11
dovrà dirsi da qui a poco – vada operato un abbattimento in misura percentuale pari allo stesso 42%.
§§§
(associando le proprie sorti in seconde cure di giudizio, come s'è Parte_13
visto, a quelle dei figli , e ) e Parte_14 Parte_15 Parte_10 [...]
(associando le proprie sorti in seconde cure di giudizio, come s'è pure Pt_11
visto, a quelle del fratello uterino ) son venuti a reclamare che il Parte_12
Tribunale non abbia saputo ben soppesare l'intensità del rapporto affettivo ed ogni altro elemento di giudizio valutabile onde giungersi ad una “giusta” monetizzazione del danno da perdita del congiunto nella specie andato incontro alla morte.
La doglianza – osserva la Corte - può dirsi oggi di ben più agevole soluzione nella sopravvenuta disponibilità, grazie alla meritoria opera dell'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, di tabelle “a punti” anche al fine della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto con prossimo congiunto. L'importo- base che costituisce il valore ideale di ogni punto va moltiplicato per la somma dei punteggi da individuarsi dietro vaglio (una volta assodata l'esistenza di una seria relazione affettiva) di quei cinque fattori che si ritiene che caratterizzino, in particolare ed in termini essenziali, il danno in questione, vale a dire: 1) “l'età della vittima”: essendo ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
2) “l'età della vittima secondaria”, cioè del congiunto avente diritto al risarcimento: perché il danno deve dirsi tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
3) “la convivenza” tra la vittima ed il congiunto superstite: dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
4) “la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius”: il danno derivante dalla perdita sarà, infatti, sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivino dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari anche se non conviventi;
5) “la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”: sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico- relazionale).
Applicando al caso a mani tale metodo di liquidazione “a punti” si ha:
- quanto a - di anni 53 all'epoca del sinistro – che il “valore Parte_13
punto” di € 3.911,00 va moltiplicato per totali punti 68 (dati dalla sommatoria di: punti 24 in relazione all'età della vittima primaria;
punti 20 in relazione all'età della vittima secondaria;
punti 9 stante la sopravvivenza di altri cinque figli;
punti 15 – valore medio di cui fare applicazione in mancanza di prova positiva di una relazione affettiva molto o, al contrario, assai poco intensa - a titolo di personalizzazione del danno per la sofferenza interiore patita e per l'incisione del lutto sulla dimensione dinamico-relazionale della vittima secondaria),
- quanto a - di anni 35 all'epoca del sinistro – che il “valore Parte_11
punto” di € 1.698,00 va moltiplicato per totali punti 58 (dati dalla sommatoria di: punti 18 in relazione all'età della vittima primaria;
punti 16 in relazione all'età della vittima secondaria;
punti 9 stante la sopravvivenza della madre e di quattro fratelli;
punti 15 – valore medio di cui fare applicazione in mancanza di prova positiva di una relazione affettiva molto o, al contrario, assai poco intensa - a titolo di personalizzazione del danno per la sofferenza interiore patita e per l'incisione del lutto sulla dimensione dinamico-relazionale della vittima secondaria).
Il danno da perdita del rapporto parentale con il defunto va dunque Persona_1
liquidato – nell'intero – nell'importo di € 265.948,00 per quanto attiene a Pt_13
e nell'importo di € 98.484,00 per quanto attiene a . Importi
[...] Parte_11
che debbono, per quanto si è già avuto modo di osservare e ritenere, essere ridotti del
42%: così pervenendosi alle somme finali di € 154.249,80 e di € 57.120,70.
Il va, pertanto, condannato al pagamento in favore di Parte_3
e di , a titolo risarcitorio, rispettivamente delle Parte_13 Parte_11
somme di € 154.249,80 e di € 57.120,70. Somme che sono frutto di liquidazione in moneta pressocchè attuale e che pertanto, pur integrando credito di valore, non abbisognano di rivalutazione monetaria. Né vanno incrementate di alcun interesse c.d. compensativo – quale quello da riconoscersi, sulla scorta dell'insegnamento di
Cass.SS.UU. 1712/95 e della successiva giurisprudenza conforme, a ristoro di un ritardato pagamento di quanto sia dovuto a titolo risarcitorio – atteso che il danno da perdita del rapporto con prossimo congiunto non è un danno già interamente consumatosi allorchè lo si debba prendere in esame ma un danno passato, presente e futuro (un “ergastolo degli affetti”, secondo icastica definizione) rispetto al quale non può validamente porsi, di tutta evidenza, problema di ritardato pagamento del relativo indennizzo.
Sulle stesse somme di € 154.249,80 e di € 57.120,70 sono quindi dovuti i soli interessi corrispettivi, al tasso legale tempo per tempo in vigore: dal dì della sentenza di primo grado quanto alla prima somma di € 154.249,80 e, quanto alla seconda, alla sua quota-parte di € 50.000,00, e dal dì della odierna sentenza per il residuo di €
7.120,70; sino, in tutti i casi, al soddisfo. §§§
Così come già stabilito dal Tribunale – senza che la Parte_5
riproponesse, nel costituirsi nel presente grado di appello, l'eccezione di inoperatività
(della polizza nella specie azionata dal che il primo Parte_3
giudice disattendeva – alla stessa compagnia va fatto carico di manlevare il proprio assicurato: e dunque di rimborsare al dette somme di € Parte_3
154.249,80 e di € 57.120,70 tostocchè (e semprecchè non si preferisca un pagamento diretto) saranno state pagate a chi di spettanza;
ed ancora di rimborsare, ex art. 1917, terzo comma, c.c., le spese di rappresentanza e difesa in giudizio dell'assicurato medesimo.
§§§
Sono fondati, quantomeno in gran parte, anche i motivi di impugnazione con cui non soltanto la e la - al pari di e ed al pari di Pt_1 Pt_2 Pt_14 Parte_15
ed - ma anche e Parte_10 Parte_12 Parte_13 Parte_11
hanno lamentato che il Tribunale non sappia saputo fare buon governo – nel regolamentare, in particolare, le spese di rappresentanza e difesa della
[...]
e della (al Controparte_1 Controparte_7
tempo) - delle norme di rito di riferimento.
Per quanto riguarda quest'ultima mette conto di richiamare l'esegesi secondo cui
“L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impediens, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (Cass. III 24156/2018): e se ha dunque errato il
Tribunale a non dichiarare - una volta che della veniva dichiarato Parte_6
lo stato di insolvenza ex art. 8 D.Lgs. 270/99 e che, subito dopo veniva posta in amministrazione straordinaria ex art. 30 s.l. - l'improcedibilità nei suoi confronti delle domande di condanna formulate dai prossimi congiunti di , il Persona_1
fatto che di tanto nessuno (veicolando la questione in specifico motivo di impugnazione) si sia querelato fa, tuttavia, sì che sulla astratta possibilità che anche la già in amministrazione straordinaria (ed oggi assoggettata a Parte_6
liquidazione giudiziale) potesse essere raggiunta da pronuncia di condanna (tale da incidere sulla massa passiva fallimentare) sia sceso il giudicato. Ciò nondimeno, quanto il primo giudice avrebbe dovuto più correttamente statuire – da valutarsi anche al lume dell'esegesi giurisprudenziale secondo cui le spese di processo di cui venga dichiarata l'interruzione per il fallimento, in corso di causa, del debitore convenuto possono essere regolate solo in seguito a riassunzione del processo medesimo che, in tutti i casi, segua e non preceda la chiusura della procedura fallimentare (cfr. Cass. I 11181/2001 e Cass. I 5438/2008) - non può non essere preso in adeguata considerazione sul piano equitativo, in sede di disciplina delle spese di giudizio: ben prestandosi a far ritenere infine la ricorrenza di eccezionali ragioni ampiamente giustificative, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 92
c.p.c., di una compensazione delle spese qui in rilievo;
compensazione che va dunque pronunziata in riforma, in parte qua, della sentenza impugnata.
Per quanto poi riguarda la – una volta rammentato Controparte_1
che, secondo indirizzo interpretativo costituente jus receptum (ex ceteris Cass. II
13430/2007), “L'obbligo del rimborso delle spese processuali, che si fonda sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario ovvero dal soggetto che abbia causato la lite” – è d'uopo tenere in debita considerazione che da una Pubblica Amministrazione (ed a fortiori da un Ente Territoriale) ci si sarebbe aspettati che, compulsata con la sullodata lettera raccomandata del legale di fiducia della del 7.7.2010, desse luogo – onde farsi chiarezza in merito alle Pt_1
responsabilità del sinistro de quo - ad anche modesta attività d'indagine, anzitutto presso l'Amministrazione Comunale sul cui territorio il sinistro si registrava. La predetta invece, nel riscontrare detta lettera raccomandata, null'altro faceva se non comunicare (con la prodotta lettera raccomandata del 24.1.2011 del III Dipartimento
– I Servizio – Ufficio Infortunistica) che “. …. codesta Ditta può essere ammessa al risarcimento per la richiesta di danni subiti, contenuto entro gli € 3.000,00, alle seguenti condizioni 1: accertamento e prova dei fatti mediante verbali della pubblica autorità e/o accertamento della responsabilità civile della Provincia sotto il profilo della gestione del demanio stradale;
[……….]. A seguito della chiusura dell'istruttoria l'ufficio competente, acquisito il Visto dell'Ingegnere Capo in ordine alla sussistenza dei requisiti sopraelencati, predisporrà la determina dirigenziale di pagamento”: in simil guisa neppure negando, in definitiva, che dell'evento lesivo potesse essere responsabile. Sul piano equitativo, ad aver “causato la lite” deve pertanto dirsi che sia stata, in primo luogo, la gestione soltanto evasiva e sbrigativa dell'affare che, nell'occorso, caratterizzava l'azione amministrativa di essa
[...]
: e che – non v'è chi possa negarlo – finiva, per i prossimi Controparte_1
congiunti dello sfortunato , per rivelarsi fuorviante. Tanto a parere Persona_1
della Corte giustifica ampiamente che, a petto bensì della finale soccombenza di questi ultimi nei confronti dell' , le spese di rappresentanza e difesa di Parte_20
questa medesima vengano tuttavia, in riforma della sentenza impugnata, parzialmente compensate: nella misura, che congrua appare, della metà.
§§§
In ragione del finale esito del doppio grado di giudizio:
- tra – parzialmente soccombente sia nel giudizio di primo grado Parte_13
(allorchè reclamava pure un danno patrimoniale da “reddito perso” nella sua sedicente qualità di erede del de cuius) sia, in virtù dell'accoglimento del motivo di appello articolato dal in via subordinata, Parte_3
nella presente sede di giudizio - e, dall'altro lato, la stessa Controparte_4
congruo appare (tenuto conto che, secondo jus receptum, “La
[...]
reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento. Qualora ricorra la soccombenza reciproca è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”, Cass. 24724/2019, Cass. 3438/2016, Cass.
2149/2014, Cass. 22381/2009, Cass. 2124/94 et cetera) compensare per 2/3 le spese di prime e di seconde cure e, pertanto, condannare detto
[...]
al pagamento dell'ulteriore terzo delle spese di rappresentanza Parte_3
e difesa della medesima: e così – tenuto conto in via esclusiva (cfr. Pt_13
Cass. 31884/2018, Cass. 26297/2019, Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di €
52.000,01 € 260.000,00 deve essere - in ragione del valore del decisum - fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – al pagamento degli importi complessivi (cui si perviene sommando – quanto al giudizio di primo grado - € 850,66 x fase di studio + € 542,66 x fase introduttiva + € 1.890,00 x fase di trattazione ed istruttoria + € 1.417,66 x fase decisionale;
e - quanto al giudizio di secondo grado - € 992,33 x fase di studio
+ € 637,00 x fase introduttiva + € 1.442,00 x fase di trattazione ed istruttoria +
€ 1.701,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo,
- identiche considerazioni debbono farsi - ed identiche conclusioni debbono rassegnarsi - quanto al rapporto giuridico-processuale avutosi tra
[...]
ed il , Pt_11 Parte_3
- , Parte_1 Parte_2 Parte_14 Pt_15
e debbono essere condannati al
[...] Parte_12 Parte_10
pagamento delle spese di rappresentanza e difesa del Parte_3
nel giudizio di appello (e non anche nel giudizio di primo grado,
[...]
nessun gravame essendo stato infatti interposto avverso la pronuncia del primo giudice che, come s'è visto, condannava “ a Parte_5
rimborsare al le spese di lite, che si liquidano in € Parte_3
550,00 per spese, € 7.795,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a.,
c.p.a.”): che si liquidano – tenuto conto in via esclusiva (cfr. Cass. 31884/2018,
Cass. 26297/2019, Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M.
147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed €
260.000,00 deve essere - in ragione del valore indeterminabile “alto” di quanto venuto ad integrare disputatum, v. Cass. 10984/2021 - fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 2.977,00 x fase di studio + €
1.911,00 x fase introduttiva + € 2.163,50 x fase di trattazione + € 5.103,00 x fase decisionale + € 6.077,25 ex art. 4, secondo comma, ultimo periodo, D.M.
55/2014) di cui in dispositivo, - vanno dichiarate irripetibili le spese di rappresentanza e difesa della
[...]
Parte_5
- tra tutti gli appellanti principali (in essi incluse la e la , comunque Pt_1 Pt_2
vittoriose anch'esse quanto alla regolamentazione delle spese di primo grado) e la le spese del giudizio d'appello meritano di Controparte_1
essere compensate per intero,
- nulla deve disporsi nei confronti della in liquidazione Parte_6
giudiziale (che, successivamente alla riassunzione del processo, nella sua qualità di litisconsorte meramente processuale ometteva, non certo a torto, di costituirsi).
Quanto alle spese sostenute per la disposta attività peritale – mentre va mantenuto fermo l'aggravio in capo al di quelle relative alla c.t.u. Parte_3
infortunistica istituita in prime cure di giudizio – congruo appare, alla luce del suo esito, che le spese della c.t.u. medico-legale disposta dalla Corte rimangano a definitivo carico del e della (da Parte_3 Parte_5
vincolare tra loro in solido) solo per la metà e che l'ulteriore metà venga, per converso, posta a definitivo carico di e (pure da Parte_13 Parte_11
vincolare tra loro in solido).
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando: a) sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 4486/2021 del 55.11.2021 proposto, con citazione del
24.12.2021, da e nei confronti Parte_1 Parte_2
del della della Parte_3 Parte_5 [...]
e della Controparte_1 Controparte_8
e, in sede di riassunzione del processo, in liquidazione giudiziale,
[...]
nonché nei confronti di , , Parte_13 Parte_11 Parte_14 Pt_15
e ; b) sull'appello avverso la stessa
[...] Parte_12 Parte_10
sentenza di primo grado proposto, con citazione del 23.12.2021, da Parte_13
, e nei confronti del Parte_14 Parte_15 Parte_10 Parte_3 della della
[...] Parte_5 Controparte_1
e della già in amministrazione straordinaria e, in sede di Parte_6
riassunzione del processo, in liquidazione giudiziale, nonché nei confronti di
[...]
e ; Parte_1 Parte_2 Parte_11 Parte_12
c) sull'appello avverso la stessa sentenza di primo grado proposto, con citazione del
23.12.2021, da e nei confronti del Parte_11 Parte_12 [...]
della della Parte_3 Parte_5 Controparte_1
e della e, in sede di
[...] Controparte_8
riassunzione del processo, in liquidazione giudiziale, nonché nei confronti di
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_13 Parte_14 Pt_15
e ; d) sull'appello incidentale proposto dal
[...] Parte_10 [...]
nei confronti di e;
e) sull'appello Parte_3 Parte_13 Parte_11
incidentale condizionato proposto dalla nei confronti Parte_5
di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_14 Parte_15
e – nella contumacia della Parte_12 Parte_10 Parte_6
in liquidazione giudiziale così provvede:
[...]
- in accoglimento dei motivi di appello relativi alle posizioni di Parte_13
e ridetermina gli indennizzi risarcitori di rispettiva spettanza Parte_11
dei medesimi – già quantificati con la sentenza impugnata nei rispettivi importi di € 180.000,00 e di € 50.000,00 – negli importi di € 265.948,00 e di €
98.484,00,
- in parziale accoglimento del suo appello incidentale condanna il
[...]
al pagamento in favore di e di Parte_3 Parte_13 Parte_11
delle somme, rispettivamente, di € 154.249,80 e di € 57.120,70, oltre interessi corrispettivi nei termini di cui in motivazione, fermo restando l'obbligo di manleva della già sancito dalla sentenza Parte_5
impugnata,
- in parziale accoglimento sia dell'appello proposto da Parte_1
e sia dei motivi di appello comuni alle posizioni
[...] Parte_2 di , e sia, Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_10
ancora, dei motivi di appello comuni alle posizione di e Parte_11 [...]
: a) compensa per intero tra tutti i predetti e, dall'altro lato, la Parte_12
già in amministrazione straordinaria, ed oggi in Parte_6
liquidazione giudiziale, le spese del giudizio di primo grado;
b) compensa per metà tra tutti i predetti e, dall'altro lato, la le Controparte_1
spese del giudizio di primo grado, pertanto mantenendo ferma la condanna di tutti i predetti al pagamento in favore della della Controparte_1
sola ulteriore metà delle spese (come quantificate, nell'intero, nella sentenza impugnata) di rappresentanza e difesa di questa medesima,
- pone le spese della c.t.u. medico-legale istituita dalla Corte a definitivo carico per metà del e della tra Parte_3 Parte_5
loro in solido, e per l'ulteriore metà di e (tra Parte_13 Parte_11
loro in solido),
- compensa per 2/3 tra ed il le spese Parte_13 Parte_3
del doppio grado di giudizio e condanna, pertanto, quest'ultimo al pagamento del residuo terzo delle spese di rappresentanza e difesa di in Parte_13
prime ed in seconde cure: e così al pagamento – quanto al giudizio di primo grado - di complessivi € 4.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e, quanto al giudizio di secondo grado, di complessivi
€ 4.772,35 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- compensa per 2/3 tra ed il le spese Parte_11 Parte_3
del doppio grado di giudizio e condanna, pertanto, quest'ultimo al pagamento del residuo terzo delle spese di rappresentanza e difesa di in Parte_13
prime ed in seconde cure: e così al pagamento – quanto al giudizio di primo grado - di complessivi € 4.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e, quanto al giudizio di secondo grado, di complessivi
€ 4.772,35 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_14
e al pagamento delle Parte_15 Parte_12 Parte_10
spese di rappresentanza e difesa del nel giudizio di Parte_3
appello: che si liquidano in complessivi € 18.231,75 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- compensa per intero tra Parte_1 Parte_2
, Parte_13 Parte_11 Parte_14 Parte_15 [...]
e e, dall'altro lato, la Parte_12 Parte_10 Controparte_1
le spese del giudizio di appello.
[...]
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20.II.2025.
Il Consigliere est.
(Dr. Nicolò Crascì)
Il Presidente
(Dr.ssa Maria Stella Arena)