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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/12/2024, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 14522/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. CAVARZERE ANNUNCIATA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. MURARO SILVIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 8 All'udienza del 03/12/2024 le parti, con nota di deposito del 02/12/2024 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la e Parte_1 CP_1
in data 13.09.2003, trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...]
Monteforte D'NE (VR) al N.618 – P. 2 S. Anno 2003, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere agli adempimenti di cui al DPR 396/2000, alle seguenti
CONDIZIONI
1. RESIDENZA: I coniugi vivono separati, in luoghi diversi, senza interferenza alcuna,
liberi di fissare dove ritengono la loro residenza, con obbligo di comunicazione all'altro coniuge di ogni eventuale cambio di indirizzo
2. CASA CONIUGALE: Assegnarsi la casa coniugale sita in via della Pace, 55 –
Monteforte D'NE alla IG.ra , con tutti gli arredi e corredi, luogo dove i CP_1
figli rimangono collocati stabilmente.
3. PIANO GENITORIALE: Disporsi l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in Per_1
modo condiviso;
in particolare le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo,
tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni di Per_1
e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.; le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione verranno esercitate separatamente, allorquando starà con l'uno o l'altro genitore. Per_1
4. Il padre eserciterà il diritto - dovere di visita, concordando i giorni con la madre e nel pagina 2 di 8 rispetto degli impegni scolastici e ludico sportivi di . Per_1
5. Si fa presente che è maggiorenne, studente non lavoratore. Per_2
Sabato – Domenica: trascorrerà il week end con il genitore cui spetta Per_1
alternativamente.
Vacanze natalizie: Sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i seguenti periodi:
dalla mattina del 25 Dicembre alla mattina del 31 Dicembre, dalla mattina del 31
Dicembre alla sera del 6 Gennaio, prevedendo che la sera e la notte della vigilia di
Natale, starà con il genitore con cui non passerà la giornata di Natale. Per_1
Vacanze pasquali: Durante le vacanze pasquali potrà trascorrere un periodo Per_1
di tre giorni con ciascun genitore comprensivo, ad anni alterni, della giornata di
Pasqua o di quella del Lunedì in Albis. Ciascun genitore potrà però richiedere di trascorrere con l'intero periodo di vacanza, ossia dal giovedì Santo al martedì Per_1
dopo Pasquetta, prevedendo che l'anno successivo starà con l'altro genitore Per_1
per l'intero periodo, rispettando pertanto la regola dell'alternanza.
Ulteriori festività (Ognissanti, , 25 aprile, 2 giugno, festa del patrono etc.): Per_3
verranno suddivise equamente tra i genitori cercando di aggiungere la festività al fine settimana di rispettiva competenza.
Vacanze estive: , anche in considerazione dell'età adolescenziale potrà Per_1
trascorrere con un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante il Per_1
periodo estivo, nonché un'ulteriore settimana, sempre durante le vacanze scolastiche estive;
tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori con reciproche comunicazioni entro il giorno 30 aprile di ogni anno.
Compleanno dei figli: potrà decidere i tempi per festeggiare almeno per Per_1 pagina 3 di 8 qualche momento con ciascun genitore il compleanno;
6. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI E SPESE
STRAORDINARIE: I coniugi concordano che il IG. concorra al Parte_1
mantenimento ordinario unitamente a tutte le spese straordinarie, eccetto quelle non ponderabili e non prevedibili, del figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e della figlia minore , versando alla Per_2 Per_1
moglie la somma complessiva mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio). Per
quanto attiene il figlio il contributo di € 200,00 verrà versato direttamente Per_2
alla madre fino alla fine della scuola, dopodiché il IG. lo verserà direttamente al Pt_1
figlio, fino a quando andrà a lavorare.
7. CESSIONE QUOTA IMMOBILE ENTRO 3 MESI DALLA PRONUNCIA DI
DIVORZIO CON ACCOLLO DEL MUTUO A CARICO DELLA SI.RA
: A fronte della concordata condizione sub 6 ed a definizione dei CP_1
reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le Parti e quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, il IG. Parte_1
si impegna e si obbliga a cedere e a trasferire alla IG.ra , la quale si Controparte_1
impegna e si obbliga ad acquistare, la propria quota pari al 50% della proprietà
dell'immobile sito in Monteforte D'NE (VR) Catastalmente censito al Catasto
fabbricati foglio 8 mapp 1759, sub 21 in via della Conciliazione piano T, cat. A/2 cl. 2
vani 4,5 R.C. Euro 348,61 e mapp. 1759, sub 27 i via della Conciliazione piano S1, cat
C/6 cl. 2 mq 43 R.C. euro 35,53, oltre alla comproprietà delle parti comuni dello stabile ad esso afferente a norma dell'art. 1117 e seguenti c.c. Il pagamento della quota parte della proprietà del IG. avverrà esclusivamente attraverso l'integrale e Pt_1
totale accollo del mutuo da parte della IG.ra e liberatoria da parte Controparte_1 pagina 4 di 8 dell'Istituto di Credito a favore del IG. . Le Parti chiederanno, in Parte_1
relazione alle attribuzioni patrimoniali di cui al presente capoverso, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 posto che il trasferimento espressamente viene, come già
evidenziato, effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le Parti e quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale. Darsi atto che tutte le spese notarili del trasferimento immobiliare saranno a carico della IG.ra . Il rogito verrà fissato dalle parti presso il CP_1
Notaio di fiducia dell'acquirente entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
8. ASSEGNO UNICO: Per quanto riguarda l'assegno unico famiglia, pari a circa €
100,00, le parti concordano che l'erogazione dello stesso venga effettuata a favore della IG.ra , con impegno del IG. a fornirle tutta la documentazione CP_1 Pt_1
necessaria per la presentazione della domanda.
9. DETRAZIONI FISCALI: in relazione alle detrazioni e/o deduzioni fiscali, i figli saranno a carico della IG.ra nella misura del 100% ciascuno. Controparte_1
10. PASSAPORTO: Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto della figlia minore
11. RINUNCIA ALLA IMPUGNAZIONE e acquiescenza: I coniugi dichiarano di rinunciare alla impugnazione della sentenza a cui, quindi, prestano acquiescenza,
chiedendone il passaggio in giudicato.
12. Spese legali del presente procedimento compensate, con rinuncia da parte dei legali al vincolo della solidarietà ex art.13 L.P.
13. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo di cui sopra e con pagina 5 di 8 la puntuale esecuzione dei predetti pagamenti e di tutte le obbligazioni che precedono,
non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente. Pertanto,
entrambe le Parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia assegno divorzile, anche una tantum, e dichiarano che nessuna somma e/o pretesa pregressa è reciprocamente dovuta.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 02/12/2024 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole - nato il Persona_4
18.01.2006 a San Bonifacio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e Persona_5
nata il [...] a [...], minorenne ed economicamente non autosufficiente - e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo. pagina 6 di 8 In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di MONTEFORTE D'ALPONE (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, dall'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti il 07/09/2021 ed in pari data depositato presso la Procura della Repubblica di
Verona, all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla nota di deposito del
02/12/2024 e richiamate all'udienza del 03/12/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MONTEFORTE
D'ALPONE (VR) il 13/09/2003 tra e , Parte_1 Controparte_1 pagina 7 di 8 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di MONTEFORTE D'ALPONE
(VR) (N.18 – P. 2 S. Anno 2003), prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 02/12/2024 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
MONTEFORTE D'ALPONE (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di ConIGlio del 10/12/2024
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 14522/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. CAVARZERE ANNUNCIATA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. MURARO SILVIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 8 All'udienza del 03/12/2024 le parti, con nota di deposito del 02/12/2024 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la e Parte_1 CP_1
in data 13.09.2003, trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...]
Monteforte D'NE (VR) al N.618 – P. 2 S. Anno 2003, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere agli adempimenti di cui al DPR 396/2000, alle seguenti
CONDIZIONI
1. RESIDENZA: I coniugi vivono separati, in luoghi diversi, senza interferenza alcuna,
liberi di fissare dove ritengono la loro residenza, con obbligo di comunicazione all'altro coniuge di ogni eventuale cambio di indirizzo
2. CASA CONIUGALE: Assegnarsi la casa coniugale sita in via della Pace, 55 –
Monteforte D'NE alla IG.ra , con tutti gli arredi e corredi, luogo dove i CP_1
figli rimangono collocati stabilmente.
3. PIANO GENITORIALE: Disporsi l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in Per_1
modo condiviso;
in particolare le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo,
tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni di Per_1
e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.; le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione verranno esercitate separatamente, allorquando starà con l'uno o l'altro genitore. Per_1
4. Il padre eserciterà il diritto - dovere di visita, concordando i giorni con la madre e nel pagina 2 di 8 rispetto degli impegni scolastici e ludico sportivi di . Per_1
5. Si fa presente che è maggiorenne, studente non lavoratore. Per_2
Sabato – Domenica: trascorrerà il week end con il genitore cui spetta Per_1
alternativamente.
Vacanze natalizie: Sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i seguenti periodi:
dalla mattina del 25 Dicembre alla mattina del 31 Dicembre, dalla mattina del 31
Dicembre alla sera del 6 Gennaio, prevedendo che la sera e la notte della vigilia di
Natale, starà con il genitore con cui non passerà la giornata di Natale. Per_1
Vacanze pasquali: Durante le vacanze pasquali potrà trascorrere un periodo Per_1
di tre giorni con ciascun genitore comprensivo, ad anni alterni, della giornata di
Pasqua o di quella del Lunedì in Albis. Ciascun genitore potrà però richiedere di trascorrere con l'intero periodo di vacanza, ossia dal giovedì Santo al martedì Per_1
dopo Pasquetta, prevedendo che l'anno successivo starà con l'altro genitore Per_1
per l'intero periodo, rispettando pertanto la regola dell'alternanza.
Ulteriori festività (Ognissanti, , 25 aprile, 2 giugno, festa del patrono etc.): Per_3
verranno suddivise equamente tra i genitori cercando di aggiungere la festività al fine settimana di rispettiva competenza.
Vacanze estive: , anche in considerazione dell'età adolescenziale potrà Per_1
trascorrere con un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante il Per_1
periodo estivo, nonché un'ulteriore settimana, sempre durante le vacanze scolastiche estive;
tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori con reciproche comunicazioni entro il giorno 30 aprile di ogni anno.
Compleanno dei figli: potrà decidere i tempi per festeggiare almeno per Per_1 pagina 3 di 8 qualche momento con ciascun genitore il compleanno;
6. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI E SPESE
STRAORDINARIE: I coniugi concordano che il IG. concorra al Parte_1
mantenimento ordinario unitamente a tutte le spese straordinarie, eccetto quelle non ponderabili e non prevedibili, del figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e della figlia minore , versando alla Per_2 Per_1
moglie la somma complessiva mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio). Per
quanto attiene il figlio il contributo di € 200,00 verrà versato direttamente Per_2
alla madre fino alla fine della scuola, dopodiché il IG. lo verserà direttamente al Pt_1
figlio, fino a quando andrà a lavorare.
7. CESSIONE QUOTA IMMOBILE ENTRO 3 MESI DALLA PRONUNCIA DI
DIVORZIO CON ACCOLLO DEL MUTUO A CARICO DELLA SI.RA
: A fronte della concordata condizione sub 6 ed a definizione dei CP_1
reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le Parti e quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, il IG. Parte_1
si impegna e si obbliga a cedere e a trasferire alla IG.ra , la quale si Controparte_1
impegna e si obbliga ad acquistare, la propria quota pari al 50% della proprietà
dell'immobile sito in Monteforte D'NE (VR) Catastalmente censito al Catasto
fabbricati foglio 8 mapp 1759, sub 21 in via della Conciliazione piano T, cat. A/2 cl. 2
vani 4,5 R.C. Euro 348,61 e mapp. 1759, sub 27 i via della Conciliazione piano S1, cat
C/6 cl. 2 mq 43 R.C. euro 35,53, oltre alla comproprietà delle parti comuni dello stabile ad esso afferente a norma dell'art. 1117 e seguenti c.c. Il pagamento della quota parte della proprietà del IG. avverrà esclusivamente attraverso l'integrale e Pt_1
totale accollo del mutuo da parte della IG.ra e liberatoria da parte Controparte_1 pagina 4 di 8 dell'Istituto di Credito a favore del IG. . Le Parti chiederanno, in Parte_1
relazione alle attribuzioni patrimoniali di cui al presente capoverso, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 posto che il trasferimento espressamente viene, come già
evidenziato, effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le Parti e quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale. Darsi atto che tutte le spese notarili del trasferimento immobiliare saranno a carico della IG.ra . Il rogito verrà fissato dalle parti presso il CP_1
Notaio di fiducia dell'acquirente entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
8. ASSEGNO UNICO: Per quanto riguarda l'assegno unico famiglia, pari a circa €
100,00, le parti concordano che l'erogazione dello stesso venga effettuata a favore della IG.ra , con impegno del IG. a fornirle tutta la documentazione CP_1 Pt_1
necessaria per la presentazione della domanda.
9. DETRAZIONI FISCALI: in relazione alle detrazioni e/o deduzioni fiscali, i figli saranno a carico della IG.ra nella misura del 100% ciascuno. Controparte_1
10. PASSAPORTO: Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto della figlia minore
11. RINUNCIA ALLA IMPUGNAZIONE e acquiescenza: I coniugi dichiarano di rinunciare alla impugnazione della sentenza a cui, quindi, prestano acquiescenza,
chiedendone il passaggio in giudicato.
12. Spese legali del presente procedimento compensate, con rinuncia da parte dei legali al vincolo della solidarietà ex art.13 L.P.
13. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo di cui sopra e con pagina 5 di 8 la puntuale esecuzione dei predetti pagamenti e di tutte le obbligazioni che precedono,
non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente. Pertanto,
entrambe le Parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia assegno divorzile, anche una tantum, e dichiarano che nessuna somma e/o pretesa pregressa è reciprocamente dovuta.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 02/12/2024 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole - nato il Persona_4
18.01.2006 a San Bonifacio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e Persona_5
nata il [...] a [...], minorenne ed economicamente non autosufficiente - e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo. pagina 6 di 8 In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di MONTEFORTE D'ALPONE (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, dall'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti il 07/09/2021 ed in pari data depositato presso la Procura della Repubblica di
Verona, all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla nota di deposito del
02/12/2024 e richiamate all'udienza del 03/12/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MONTEFORTE
D'ALPONE (VR) il 13/09/2003 tra e , Parte_1 Controparte_1 pagina 7 di 8 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di MONTEFORTE D'ALPONE
(VR) (N.18 – P. 2 S. Anno 2003), prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 02/12/2024 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
MONTEFORTE D'ALPONE (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di ConIGlio del 10/12/2024
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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