Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Il giorno 23 giugno 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 5487/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Seminara Paolo per parte opponente e l'avv.
Claudio Messina in sostituzione degli avvocati Ornati e Zurlo per parte opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
, C.F. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CodiceFiscale_2
Paolo Seminara per procura in atti Email_1
OPPONENTI
E
(P.Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente disgiuntamente, dagli avvocati Raffaele Zurlo ( ed Email_2
Andrea Ornati per procura in atti Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 410/2021 emesso dal Tribunale di Palermo il
28 gennaio 2021;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opponente, che liquida in € 2.000,00, di cui € 160,00 per esborsi ed €
1.840,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie
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in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione dell'8 aprile
2021, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
promuovevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 410/2021 del
29 dicembre 2021, emesso dal Tribunale Civile di Palermo, con cui era stato loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 11.121,00, per le causali di cui al ricorso, con gli interessi come richiesti e le spese della procedura monitoria.
Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo disconoscendo il debito e preliminarmente eccepivano l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento da parte opposta di apposita istanza di mediazione per l'avvio del procedimento di cui all'art. 5, comma 1bis, D.
Lgs. 28/2010.
L'opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta, in linea preliminare chiedeva poi di essere autorizzata ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
Quindi, con successiva ordinanza del 15 ottobre 2022 considerato che, la materia bancaria e creditizia è tra quelle per cui l'esperimento della procedura di media conciliazione riveste carattere di condizione di procedibilità, il giudicante rinviava le parti in mediazione con onere a carico di parte opposta entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione dell'ordinanza stessa.
Premesso, intanto, che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010, i cui
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giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere il procedimento grava sulla parte opposta con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo, giusta il principio affermato ed enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19596.
Rilevato che nel presente procedimento, a seguito dell'ordinanza della scrivente, nessuna delle parti si è attivata per la richiesta mediazione, va dichiarata l'improcedibilità della domanda.
Invero, anche per le mediazioni da attivare su disposizione del giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 1, comma 3 D.Lgs. 28/2010: la domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) – l'opposta va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opponente relativamente alla presente fase giudiziale.
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Palermo, 23 giugno 2025
IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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