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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5386/2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. MAGGIO ALBERTO , Parte_1 unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede CP_
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_ Con ricorso, depositato in data 23/09/2024, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' al fine di ottenere la restituzione delle trattenute sull'assegno sociale n. 04116859, come da provvedimento di indebito del CP_ 30/03/2023 emesso dall' – Sede di Castellammare di Stabia – per il pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS n.04116859 per un importo complessivo di €. 3.956,45, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, provvedimento mai notificato e conosciuto dal ricorrente solo a seguito di visione del cassetto previdenziale;
evidenziava di aver provveduto a presentare ricorso amministrativo, senza esito. Ritenuta l'illegittimità dell'indebito ne chiedeva l'annullamento con restituzione di quanto indebitamente trattenuto, con vittoria di spese.
CP_ Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio e dichiarava di aver proceduto all'annullamento dell'indebito; chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
CP_ CP_ L' ha rinnovato la propria richiesta. Parte ricorrente vi ha aderito e ha richiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che l'Ente ha provveduto soltanto dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale.
La causa è stata decisa come da sentenza.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta.
CP_ Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che l ha provveduto all'annullamento dell'indebito solo in data 3/4/25, dopo la presentazione sia del ricorso amministrativo che di quello giurisdizionale. Pertanto, le spese seguono il principio della soccombenza
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
2. Pone le spese a carico dell' , che liquida in euro 800, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5386/2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. MAGGIO ALBERTO , Parte_1 unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede CP_
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_ Con ricorso, depositato in data 23/09/2024, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' al fine di ottenere la restituzione delle trattenute sull'assegno sociale n. 04116859, come da provvedimento di indebito del CP_ 30/03/2023 emesso dall' – Sede di Castellammare di Stabia – per il pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS n.04116859 per un importo complessivo di €. 3.956,45, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, provvedimento mai notificato e conosciuto dal ricorrente solo a seguito di visione del cassetto previdenziale;
evidenziava di aver provveduto a presentare ricorso amministrativo, senza esito. Ritenuta l'illegittimità dell'indebito ne chiedeva l'annullamento con restituzione di quanto indebitamente trattenuto, con vittoria di spese.
CP_ Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio e dichiarava di aver proceduto all'annullamento dell'indebito; chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
CP_ CP_ L' ha rinnovato la propria richiesta. Parte ricorrente vi ha aderito e ha richiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che l'Ente ha provveduto soltanto dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale.
La causa è stata decisa come da sentenza.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta.
CP_ Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che l ha provveduto all'annullamento dell'indebito solo in data 3/4/25, dopo la presentazione sia del ricorso amministrativo che di quello giurisdizionale. Pertanto, le spese seguono il principio della soccombenza
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
2. Pone le spese a carico dell' , che liquida in euro 800, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti