Decreto cautelare 21 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Decreto presidenziale 11 novembre 2022
Sentenza 13 maggio 2024
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 10208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10208 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10208/2025REG.PROV.COLL.
N. 08808/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8808 del 2024, proposto da
GE - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
AN MO e RC MO, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 120;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 486/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN MO e di RC MO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. OR AM e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - MO AN e MO RC, entrambi in proprio e in qualità di ex soci della cessata azienda agricola MO AN e RC S.s. (cancellata dal Registro delle imprese in data 23.01.2013), hanno impugnato innanzi al T.A.R. per il Piemonte i seguenti provvedimenti:
- l’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione n. 037 2021 90001799 41/000 dell’importo di euro 210.830,11, notificata il 17.11.2021 al signor MO AN, quale ex socio della cessata azienda agricola MO AN e RC S.s., in riferimento alla cartella di pagamento n. 30020180000012220000, avente ad oggetto “Prelievo latte sulle consegne” per i periodi 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2002/03;
- l’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione n. 037 2021 90001800 42/000 dell’importo di euro 210.830,11, notificata il 17.11.2021 al signor MO RC, quale ex socio della cessata azienda agricola MO AN e RC S.s., in riferimento alla cartella di pagamento n. 30020180000012220000, avente ad oggetto “Prelievo latte sulle consegne” per i periodi 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2002/03;
1.1 - Con il suddetto ricorso è stato impugnato anche ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso alle suddette intimazioni di pagamento Ader impugnate, e precisamente la cartella di pagamento GE n. 30020180000012220000, avente ad oggetto “Prelievo latte sulle consegne” per i periodi 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2002/03.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto ricorso, rilevando che:
- i provvedimenti di determinazione del prelievo supplementare per le annualità 1997/98 e 1998/99, 1999/00 e 2002/03 sono stati annullati in sede giurisdizionale. L’intervenuto annullamento dei presupposti provvedimenti di determinazione del prelievo supplementare per le annate de quibus ha comportato l’illegittimità derivata degli atti inerenti la procedura di esazione del credito;
- la mancata notificazione della cartella di pagamento integra un vizio della sequenza procedimentale degli atti, dettata dalla legge, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, derivandone che l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità (rectius, annullamento) degli atti consequenziali notificati.
3 – GE ha proposto appello avverso tale statuizione per i motivi di seguito esaminati.
4 – Con un unico motivo parte appellante deduce che:
- contrariamente a quanto rilevato dal Tar, nel giudizio di cui al R.G. 18374/2000, definito con sentenza n. 9292/12 del Tar Lazio, i produttori non figurano tra i ricorrenti in primo grado e, pertanto, l’annullamento del prelievo supplementare relativo alla campagna 1999/00, deciso dal Consiglio di Stato con la suddetta sentenza n. 7049/22, non può spiegare effetti nei confronti dei fratelli MO;
- la cartella di pagamento alla base delle intimazioni di pagamento oggi impugnate – la cui effettiva notifica è contestata da controparte e dal Tar - è stata correttamente notificata al produttore in data 19.10.11 per come si evince dalla ricevuta di consegna della notifica della cartella di pagamento n. 30020180000012220000.
4.1 – GE, a sostegno della propria prospettazione, chiede l’ammissione in appello della documentazione comprovante le circostanze innanzi allegate, sostenendo che l’art. 104 c.p.a. consente l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto (perché materialmente sopravvenuti), e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Per l’appellante si verserebbe nell’ipotesi di documenti “indispensabili ai fini della decisione della causa”.
5 – L’appello non può trovare accoglimento.
In via preliminare, avuto riguardo alla statuizione del Tar, deve evidenziarsi che parte appellante non contesta in modo specifico l’assunto per cui per le campagne 1997/98, 1998/99 e 2002/03 è già intervenuto un giudicato favorevole agli appellati, che implica il travolgimento in parte qua degli atti prodromici alla riscossione impugnati nel presente giudizio. Ne è conferma il fatto che la stessa GE, con l’appello, ha precisato che, in riferimento alle predette annate, sta provvedendo al discarico della cartella impugnata e sta procedendo alla rideterminazione degli importi dovuti, che saranno successivamente comunicati al produttore.
6 - Così circoscritto l’ambito del presente giudizio di appello, rispetto all’ulteriore ratio decidendi di cui alla sentenza impugnata – per cui non sussiste prova della notifica della cartella di pagamento alla quale si riferiscono le intimazioni impugnate – si osserva che con decreto presidenziale 21.12.2021 n. 636, il T.A.R. Piemonte ha disposto a carico delle Amministrazioni “il deposito in giudizio … di una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti sui fatti di causa”, rimasto non ottemperato.
Con l’ordinanza 9.2.2022 n. 238 il T.A.R. Piemonte ha accolto l’istanza cautelare, assegnando il termine del 31.1.2023 alle Amministrazioni per adempiere agli incombenti istruttori ordinati (“Considerato che non consta che le intimazioni siano state precedute da valida e tempestiva notificazione della cartella di pagamento”) e disponendo di “rinnovare alle amministrazioni resistenti l’ordine di deposito di una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti sui fatti di causa”. Anche questa ordinanza istruttoria è rimasta non ottemperata.
6.1 – In una situazione nella quale parte appellante - senza addurre alcuna giustificazione - si è completamente disinteressata delle sorti del giudizio di primo grado, trascurando reiteratamente gli ordini istruttori alla stessa rivolti, non è possibile supplire alla mancata attività allegatoria e probatoria di primo grado con il presente giudizio di appello, versandosi in un’ipotesi di violazione dell’art. 104 c.p.a.
La Sezione (cfr. Cons. St. 20 dicembre 2023 n. 11049), in riferimento al contenzioso in esame e circa la produzione di documenti nuovi in appello, si è già espressa nel senso che non è possibile supplire in appello ad una ingiustificata carenza probatoria di primo grado della parte, specie nel caso in cui questa sia rimasta inadempiente, senza motivo, ad un ordine istruttorio alla stessa rivolto.
Al riguardo, vedasi anche la sentenza Cons. St. 742/2025 alla quale si rimanda (e da intendersi in questa sede richiamata anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, let. d del c.p.a.) che, oltre a ribadire l’orientamento innanzi delineato, ha ipotizzato i casi in cui può, eccezionalmente, ammettersi una “nuova” produzione documentale in grado di appello.
Nel caso in esame tali deroghe non ricorrono, dovendosi pertanto dichiarare inammissibile la produzione documentale dell’appellante, la quale ben poteva – ed anzi doveva – provvedere alle proprie difese e relative produzioni documentali sin dal giudizio di primo grado, tenuto anche conto delle specifiche richieste istruttorie del Tar.
6.2 – In ogni caso e a prescindere dall’aspetto processuale innanzi rilevato, l’accoglimento dell’appello risulta in ogni caso precluso dal fatto che tra la documentazione prodotta (inammissibilmente) nel presente giudizio di appello non vi è la prova dell’intervenuta notifica della cartella di pagamento prodromica.
Invero, l’assunto per cui la cartella prodromica alle intimazioni impugnate sarebbe stata notificata all’azienda agricola degli appellati è smentita dal fatto che quella prodotta in causa e notificata è diretta ad un diverso soggetto: tale “Az. Agr. Musola”, che nulla pare avere a che vedere con parte appellata.
7 – Per le ragioni esposte, l’appello va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA TT, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
OR AM, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
RC Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR AM | HA TT |
IL SEGRETARIO