Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Ruffo Enzo Davide;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 18.04.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13367/2023 R.G. proposta da
e entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. Michele Guadiomonte, giusta procura in atti;
-parte attrice-
contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Ferraro e CP_1
Maurizio Gugliotta, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
nonchè contro
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Controparte_2
Tiberino, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.04.2025,
il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 21.11.2023,
[...]
e in proprio, quali comproprietari, pro Pt_1 Parte_2
indiviso, al 50% della “Farmacia EL EN”, hanno convenuto in giudizio, , la dott.ssa Notaio Controparte_2 CP_1
nonché l' chiedendo di dichiarare l'inefficacia del CP_3
contratto di compravendita, redatto per atto pubblico del
20.02.2020, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno, quantificato in € 225.780,00, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
20.02.2024, si è costituita la , eccependo, in via Controparte_4
preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e, in via gradata e nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
20.02.2024, si è, altresì, costituita il notaio, dott.ssa CP_1
, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con il beneficio
[...]
delle spese e delle competenze di lite.
I.
5-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
20.02.2024, si è, infine, costituito , eccependo Controparte_2
l'infondatezza delle avverse domande e chiedendone,
conseguentemente, il rigetto, con condanna degli attori al pagamento delle spese processuali.
I.
6-Con sentenza parziale, n.4067/2024, pubblicata in data
07.10.2024, il Tribunale ha ordinato l'estromissione dal giudizio
2 della , essendo la stessa priva di legittimazione Controparte_4
passiva, disponendo, come da separata ordinanza, per il prosieguo dell'istruttoria
I.
7-All'odierna udienza, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni, precisate dalle parti, come da verbale, il Tribunale si è riservato per la decisione, ai sensi dell'ultimo comma della citata disposizione.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve darsi atto che con istanze,
sottoscritte dai rispettivi procuratori, depositate telematicamente,
le parti, dopo aver allegato di aver risolto in via stragiudiziale la controversia hanno testualmente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) dare atto che tutte le parti hanno rinunciato a tutte le
domande, le eccezioni e le conclusioni rassegnate in atti
ad eccezione di quelle qui di seguito riportate;
2) dichiarare l'estinzione del processo e previamente:
2.1) dichiarare con effetto retroattivo l'annullamento-
risoluzione dell'atto di compravendita a rogito del notaio
del 20 febbraio 2020 rep. 12146/9463, CP_1
registrato a Bari il 21 febbraio 2020 al n.8682 serie 1T e
trascritto a Bari il 24 febbraio 2020 al n.6388 di formalità;
2.2.) ordinare di conseguenza l'annotamento dell'emananda
sentenza a margine di tutti gli atti dispositivi del medesimo
bene, successivi all'atto del notaio e segnatamente a CP_1
margine dell'atto a rogito del notaio di Persona_1
Roma, in data 21 febbraio 2023, dichiarandone l'annullamento
limitatamente alla quota pari ad 1/6 ivi trasferita a non
3 domino, sulla porzione immobiliare in Comune di Bari, censita
in Catasto Fabbricati al foglio 25 particella 261 subalterno
13, fermo ed invariato il resto;
3) disporre la ripartizione delle spese occorrenti per
l'annotazione delle predette trascrizioni, nonché per la
registrazione della sentenza, ponendo quelle della
cancellazione del regito a carico di tutte le parti, in
quote uguali tra di loro, quelle di cancellazione del atto
per notar a carico degli attori e, Persona_1
infine, quelle di registrazione della sentenza, a carico
delle parti per un terzo ciascuna, prevedendo il vincolo
di solidarietà per le due quote dovute dal notaio e CP_1
dal sig. CP
4) disporre l'integrale compensazione tra le parti delle
spese processuali.
II.
3-Ciò posto, deve essere, innanzitutto, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di risarcimento del danno, avanzata dagli attori nei confronti dei convenuti, avendo i primi dichiarato di aver risolto la controversia con i secondi in via stragiudiziale.
II.
4-Non può essere, invece, dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita, redatto per atto pubblico notarile del
20.02.2020, essendo gli attori, come si evince inequivocabilmente dagli atti di causa, privi di legittimazione attiva, in ordine a tale domanda, circostanza rilevabile, anche d'ufficio, dal
Tribunale, in ogni stato e grado del processo.
II.
5-Si veda, da ultimo, Cass. 8625/2025 “La carenza di
titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile
di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”.
4 II.
6-Nonché, in senso conforme, Cass. 5147/2023 “La questione
della legittimazione passiva non attiene al "thema probandum" su cui
incide il principio di non contestazione in quanto è questione di
diritto e pertanto il difetto di legittimazione attiva o passiva è
rilevabile anche d'ufficio, se risultante dagli atti di causa o dalla
normativa applicabile, avendo ad oggetto un elemento costitutivo
della domanda”.
II.
7-Nel caso di specie, è pacifico ed emerge dalla copia dell'atto pubblico notarile, prodotto dagli stessi attori, che il contratto di compravendita, di cui chiedono la risoluzione e, per la prima volta, nelle note, depositate il 14.04.2025,
l'annullamento, è stato stipulato dal convenuto, CP
, nella qualità di parte venditrice e da EL EN,
[...]
madre degli odierni attori, nella qualità di parte acquirente.
II.
8-Ciò posto, gli attori hanno chiesto, in via alternativa,
la declaratoria di inefficacia, risoluzione e di annullamento del contratto, sul presupposto di aver ricevuto per donazione, dalla madre, EL EN, il bene, oggetto del citato atto di compravendita, segnatamente costituito dai “diritti indivisi pari ad
un sesto del locale a piano terra, con annesso piccolo bagno, cui
si accede dal civico numero 61 di via Alessandro Manzoni con due
vani a piano cantinato, cui si accede attraverso la rampa di scale
interna al locale”
II.
9-Deve, tuttavia, osservarsi che la donazione, effettuato dalla EL in favore dei figli ed odierni attori, del bene,
oggetto del contratto di compravendita di cui gli stessi chiedono la risoluzione, non determina il subentro degli attori medesimi nel rapporto contrattuale, concluso dalla donante, essendo il trasferimento limitato esclusivamente al bene donato, non
5 estendendosi anche alla posizione contrattuale, rivestita dalla donante nel contratto di compravendita con il quale aveva acquistato la proprietà della res.
II.10-Essendo, pertanto, gli attori estranei al rapporto contrattuale de quo, gli stessi non sono legittimati a chiederne la risoluzione.
II.11-Deve, inoltre, evidenziarsi che il citato contratto di compravendita non può nemmeno ritenersi risolto su accordo tra le parti, essendo la parte acquirente, EL EN, estranea al presente giudizio.
III.1-È, inoltre, inammissibile la domanda di risoluzione del contratto di donazione, redatto per atto pubblico notarile del
21.02.2023, con il quale EL EN ha donato ai figli,
[...]
e , il bene oggetto di causa, per un duplice Pt_1 Parte_2
ordine di considerazioni.
III.2-In primis, deve evidenziarsi che si tratta di una vera e propria domanda nuova, formulata per la prima volta dalla parte attrice nell'istanza, depositata il 14.04.2025.
III.3-In secundis, deve, in ogni caso, osservarsi che,
quand'anche si volesse ritenere tale domanda tempestiva, la stessa non potrebbe, comunque, trovare accoglimento essendo, per un verso,
i convenuti, in quanto estranei all'atto di donazione, privi di legittimazione passiva e non essendo stata, per altro verso, EL
EN, unico soggetto passivamente legittimato, citata in giudizio dagli attori.
IV.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, le stesse, come richiesto concordemente tra tutte le parti in causa,
possono essere integralmente compensate.
P.q.m.
6 il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande, promosse da e con atto di citazione, notificato Parte_1 Parte_2
il 21.11.2023, di e di così Controparte_2 CP_1
provvede:
A. DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di risarcimento del danno, presentata dagli attori nei confronti dei convenuti;
B. DICHIARA la carenza di legittimazione attiva degli attori, in relazione alla domanda di risoluzione\annullamento\inefficacia del contratto di compravendita, redatto per atto pubblico del
20 febbraio 2020, registrato a Bari il 21 febbraio 2020,
repertorio n. 12146, raccolta n.9463, concluso tra CP
, nella qualità di venditori e IN FILOMENA, nella
[...]
qualità di venditrice;
C. RIGETTA, per l'effetto, la suddetta domanda;
D. DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di risoluzione\annullamento della donazione, limitatamente alla quota pari ad 1/6 ivi trasferita a non domino, sulla porzione immobiliare in Comune
di Bari, censita in Catasto Fabbricati al foglio 25 particella
261 subalterno 13, stipulata per atto pubblico notarile del
21.02.2023, registrato a Roma il 13.03.2023, repertorio n.51768, raccolta n.9209, stipulato tra IN FILOMENA, da un lato, nella qualità di donante e e , Parte_1 Parte_2
dall'altro lato, nella qualità di donatari;
E. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, addì 27.05.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
7