Ordinanza cautelare 12 luglio 2024
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/09/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01327/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00723/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Lealcama S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Donato MU, Giuseppe Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Vito dei Normanni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni MU, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota dirigenziale prot.n.11413/2024 in data 17.4.2024, con cui il Comune di San Vito dei Normanni ha chiesto documentazione integrativa e chiarimenti ai fini della realizzazione di un “ intervento di ampliamento di un manufatto edilizio residenziale sito in agro del Comune di San Vito dei Normanni alla contrada Palombaro s.n.c. ”;
- della nota dirigenziale prot.n.13209 del 6.6.2024, con cui il Comune di San Vito dei Normanni ha reiterato le richieste formulate con la precedente nota prot.n.11413/2024 del 17.4.2024;
nonché per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di San Vito dei Normanni sulla domanda edificatoria formulata dalla ricorrente con istanza protocollata l’1.12.2023 e della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 4.10.2024:
- della nota dirigenziale del 7.8.2024 prot.n.0021580, con cui il Comune di San Vito dei Normanni ha confermato che “ permangono le ragioni poste alla base della precedente richiesta di integrazione documentale ”;
- della nota dirigenziale prot.24564 trasmessa con pec del 12.9.2024, con cui si ripropongono pedissequamente le medesime osservazioni già contenute nelle richieste documentali del 17.4.24 e 6.6.24;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 9.4.2025:
- della nota dirigenziale prot.n.31045 del 26.3.2025, con cui il Comune di San Vito dei Normanni ha comunicato che “ le integrazioni spontanee pervenute successivamente alla data dell’udienza del 06.11.2024 … non superano i motivi ostativi già rappresentati che sono al vaglio del Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Lecce, nel procedimento n. 723/2024 ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vito dei Normanni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Lealcama S.r.l. ha presentato in data 1.12.2023 domanda di rilascio del permesso di costruire per l’ampliamento di un manufatto edilizio residenziale, consistente in un fabbricato in corso di costruzione “ composto da un impalcato fuori terra allo stato grezzo ” (così nella relazione tecnica in data 20.11.2023 – all. 22), sito in agro del Comune di San Vito dei Normanni alla contrada Palombaro s.n.c. e censito al catasto fabbricati sub foglio 26, particella 22, subalterno 6.
Con nota dirigenziale prot.n.11413/2024 del 17.4.2024, il Comune di San Vito dei Normanni ha comunicato alla società che:
- “ l’area di pertinenza dell’edificio di che trattasi (lotto urbanistico) è quella rinveniente dalla pratica di condono Edilizio L. 47/85 n. 120/E e dalla successiva P.E. n. 612/2022 e relativo PdC n. 27/2023, ovvero dalla sommatoria delle superfici catastali delle seguenti particelle del fg. di mappa n. 26: p.lla 1086 (mq. 368,00), p.lla 2252 (mq. 3477,00), p.lla 2254 (mq. 704,00), p.lla 22 sub 6 (mq. 295,00); per un totale di mq. 4.844,00 come rappresentato nel precedente edilizio P.E. n. 612/2022 ”;
- “ Per stralciare, eventualmente, delle superfici che identificano delle p.lle catastali dal lotto urbanistico formatosi con i precedenti edilizi, occorrerà, nel caso, presentare regolare P.E. per frazionamento, nel rispetto degli indici previsti dalla zona ”;
- “ l’istanza presentata è carente della seguente, indispensabile documentazione: Tav. 1, Tav. 2, rappresentazione grafica come da precedente edilizio; Inserire il sig. MU LO nei soggetti coinvolti, in quanto attuale proprietario delle p.lle 1086 e 2252; allegare il relativo documento di identità in corso di validità; Visura camerale della società LEALCAMA srl ”.
La società ha contestato le predette richieste istruttorie e ha quindi diffidato l’Amministrazione comunale a concludere il procedimento di rilascio del titolo edilizio (nota in data 13.5.2024).
Con nota dirigenziale prot.n.13209 del 6.6.2024, il Comune di San Vito dei Normanni ha reiterato le richieste formulate con la precedente nota prot.n.11413/2024 del 17.4.2024, precisando che:
- “ nella richiesta di integrazione documentale, inviata con nota prot. n. 11413 del 24/04/2024, non è stato, in alcun modo, richiesto o preteso dalla Lealcama Srl alcun vincolo di asservimento con riferimento sia alle particelle di proprietà della Lealcama Srl sia alle particelle di proprietà del Sig. MU LO, ma è stata richiesta la rappresentazione dello stato di fatto dell’immobile legittimato con pratica di Condono Edilizio L.45/85 n.120/E e dalla successiva P.E. n.612/2022 e relativo PDC n.27/2023, e quindi anche del lotto urbanistico costituito e cristallizzato con i precedenti edilizi suddetti ”;
- l’Amministrazione comunale “ è tenuta a valutare lo stato reale in cui si trova l’immobile, indipendentemente dalle vicende, siano esse derivanti da atti di diritto pubblico o di diritto privato, che hanno interessato le diverse particelle che, comunque, costituiscono in maniera unitaria il lotto urbanistico, anche se ad oggi appartenenti a diversi proprietari ”;
- la “ giurisprudenza prevalente, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 4531 del 13 settembre 2013 … definisce il lotto edificabile: “… uno spazio fisico che prescinde dal profilo dominicale (ben può, cioè, il lotto edificabile essere formato da appezzamenti di terreno appartenenti a diversi proprietari e perfino tra loro non contigui), individuandosi esclusivamente sulla base degli indici edificatori previsti dalla normativa urbanistica. Solo con il rilascio della concessione edilizia il lotto edificabile viene ad essere concretamente delimitato, con definizione delle potenzialità edificatorie di un fondo, unitariamente considerato, e determinazione della cubatura ivi assentibile in relazione ai limiti imposti dalla normativa urbanistica ””;
- “ nella richiesta di integrazione tra l’altro, proprio in virtù del fatto che l’immobile è stato oggetto di condono edilizio e non è stato, né viene richiesto oggi, asservimento delle particelle interessate, si rappresenta la possibilità, qualora sia nell’interesse del richiedente modificare il lotto urbanistico formatosi con i precedenti edilizi, di procedere alla ridefinizione dello stesso nel rispetto degli indici previsti dalla zona di riferimento, presentando regolare Pratica Edilizia ”.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio LC ha chiesto l’accertamento della formazione del silenzio assenso sulla istanza di rilascio del permesso di costruire, stante il decorso dei termini di cui all’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, e ha altresì denunciato l’illegittimità delle note prot.n.13209 del 6.6.2024 e prot.n.11413/2024 del 17.4.2024 sotto i seguenti profili:
- “il responsabile del servizio solo con la nota del 17.4.2024, ben oltre il termine prescritto dalla legge per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire, ha comunicato la sospensione della istruttoria, invitando la ricorrente a predisporre integrazioni documentali con richiesta di inserimento di soggetto terzo (MU LO), estraneo alla domanda proposta, di fatto rendendo incomprensibile la propria pretesa”;
- “in occasione del rilascio della concessione edilizia in sanatoria n.27/2023 del 28.2.2023 ex art.34, nessuna richiesta di asservimento di area contigua è stata richiesta dal Comune”;
- “la pretesa avanzata dal Comune di asservimento di aree circostanti … non trova riscontro nel dettato normativo”;
- peraltro, la richiesta istruttoria è “finalizzata a coinvolgere particelle … di proprietà di MU LO, estraneo alla pratica edilizia in corso”;
- “la situazione reale dell’immobile risultava già pienamente rappresentata negli elaborati grafici depositati e nelle foto allegate”;
- la “domanda di edificazione avrebbe dovuto essere esaminata tenendo conto dell'intervento assentito con la pratica di condono edilizio n.47/1985 n.120/E e del successivo PdC n.27/2023 e, quindi, l'intervento effettivamente realizzato avrebbe dovuto essere considerato coerente con " le possibilità offerte dalla categoria di intervento dell’ampliamento ", che ai sensi dell'art. 26 della NN.TT.AA. del PRG vigente, ricomprende “ tutti gli interventi edilizi esistenti secondo quanto previsto dagli artt.20 e 21 ”, interventi " volti ad adeguare l'unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze ", tendendo conto che l’ampliamento riguarda esclusivamente i volumi tecnici per gli impianti tecnologici, il superamento delle barriere architettoniche e l’adeguamento della camera da letto ai requisiti di agibilità”.
3. Il Comune di san Vito dei Normanni si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza n. 477 del 12.7.2024 questo Tar ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati nel presupposto che “ la motivazione a supporto dell’atto impugnato appare perplessa ed incomprensibile sia con riferimento alla richiesta di frazionamento, sia con riferimento alla richiesta inclusione “tra i soggetti coinvolti” del terzo, proprietario di particelle ulteriori e diverse da quella oggetto dell’istanza edilizia (non risultando indicati – ad esempio – eventuali atti di asservimento di cubatura nell’ambito della pregressa vicenda di condono edilizio) ”.
5. A seguito della predetta pronuncia cautelare, il Comune di San Vito dei Normanni, con nota dirigenziale prot. n. 21580 del 7.8.2024, ha ritenuto di “ dover meglio esplicitare le motivazioni poste a base della richiesta di integrazione documentale ”, che ha reiterato, rappresentando che:
“ 1) … (omissis) … in fase di istruttoria si è rilevata la non corrispondenza tra lo stato di fatto così come rappresentato nella Tav.2 allegata all'istanza di P.D.C. e lo stato di fatto legittimo così come riveniente dai precedenti titoli edilizi. In particolare con riferimento alla Tav. 2 … (omissis) … si sono riscontrate le seguenti discordanze: - la planimetria generale del lotto nello stato di fatto non corrisponde alla planimetria del lotto così come rappresentata negli elaborati del precedente Edilizio P.E. n. 612/2022 … (omissis) … ; - diversa indicazione della destinazione d'uso all'interno dei vani … (omissis) …; - mancata indicazione dell'accesso al fondo … (omissis) … 2) Nella Relazione tecnica allegata all'istanza di P.D.C. n. 483/2023 (a pag. 4) si indica “la realizzazione di un volume tecnico, … (omissis) … Tuttavia, così come si evince dalla rappresentazione dello stato di progetto della Tav. 3 allegata all'istanza di P.D.C. n. 483/2023, il suddetto volume tecnico ricade nella p.lla 2254 di proprietà del Sig. MU LO, già facente parte del lotto urbanistico dichiarato e rappresentato anche graficamente nei precedenti edilizi. Motivo per cui con la richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. n. 11413 del 24/04/2024 era stato richiesto l'inserimento del sig. MU LO nei soggetti coinvolti. 3) Con riferimento all'allegato file n. 086366-Deroga alle distanze dai confini.pdf.p7m … (omissis) … a firma del Sig. MU LO risulta evidente l'errata l'indicazione dei dati catastali, … (omissis) … Inoltre, trattandosi di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, è indispensabile, allegare alla medesima il documento di identità dei soggetti che sottoscrivono la stessa. 4) Nella Relazione tecnica allegata all'istanza di P.D.C. n.483/2023 (a pag. 2), relativamente all'approvvigionamento idrico, si dichiara che “per l'approvvigionamento idrico, è già realizzato un pozzo … (omissis) … l'esistenza di tale pozzo non risulta agli atti in possesso di questo ufficio … (omissis) … si chiede, pertanto la produzione della documentazione legittimante. Inoltre nelle tavole allegate all'istanza di P.D.C. non viene rappresentata graficamente l'ubicazione del suddetto pozzo … (omissis) … Si chiede, perciò, di voler indicare … (omissis) … l'ubicazione del pozzo artesiano … (omissis) … 5) Nell'allegato file n. 086356-MOD_PDC.pdf.p7m da pag. 13 a pag. 24, Relazione Tecnica di Asseverazione, non vi è alcuna indicazione circa l'articolo/Legge in vigore che si intende applicare in riferimento ai lavori oggetto dell'istanza di P.d.C. … (omissis) …”.
La predetta nota è stata riscontrata dalla società, che ha analiticamente contestato tutte le carenze e le difformità ivi ravvisate (nota in data 10.9.2024).
Con nota prot. 24564 in data 12.9.2024, il Comune di San Vito dei Normanni è tornato a confermare “ quanto già rilevato e richiesto nelle precedenti corrispondenze ”:
6. Avverso le note dirigenziali prot. n. 21580 del 7.8.2024 e prot. 24564 in data 12.9.2024 la parte ricorrente ha presentato motivi aggiunti in data 4.10.2024, recanti le seguenti censure:
- l’Amministrazione comunale ha reiterato le “argomentazioni la cui perplessità ed irragionevolezza codesto Tar ha già avuto modo di delibare”;
- al “momento della ricezione … della nota del 7.8 ... tutti i termini previsti dall’art.20 d.P.R. 380/2001 erano ampiamente decorsi”;
- “violazione dell’art. 43 comma 5 L.n.47/85 che …, nel prevedere il condono e la sanatoria del manufatto edilizio abusivamente costruito, prescinde dalla individuazione del lotto urbanistico e del vincolo di asservimento delle aree circostanti”;
- “il Comune di San Vito dei Normanni, con le impugnate missive sopra richiamate, ha violato gli art. 31, 34, 38 e del tutto ignorato l’art. 45 comma 5 L.n.47/85 assumendo, in sostanza, del tutto arbitrariamente, che l’opera allo stato grezzo di una costruzione del 1967 condonata non può essere ultimata e completata nelle sue rifiniture”;
- tutte le “richieste di integrazione documentale di cui alla nota del 7.8.2024” sono state soddisfatte dal tecnico di parte “con la nota del 10.9.2024”, che riscontra “esaustivamente … i rilievi mossi dal Comune, precisando che: “nell’elaborato della Tavola 2 … non è rappresentato lo stato di fatto dei fondi finitimi di altra proprietà in quanto estranei alla domanda … Il volume tecnico da realizzare, indicato nella relazione tecnica e rappresentato nella Tavola 3, … non interessa altre proprietà … La convenzione tra privati in deroga alle distanze legali riguarda la distanza inferiore a 5,00 m dell’immobile oggetto di intervento dal fondo finitimo censito nel N.C.T. al Fg. 26 P.lla 1523 e di proprietà del Sig. LO MU ma nell’elaborato “Deroga alle distanze dai confini” … La documentazione legittimante l’esistenza, ovvero le opere di riparazione e rinnovamento, del pozzo … sarà depositata presso il competente Sportello della Provincia di Brindisi prima della “Comunicazione di fine lavori” … Nell’elaborato “MOD PDC”, allegato all’istanza di P.d.C. e nella Relazione Tecnica di Asseverazione sono state indicate le norme in vigore di cui si chiede l’applicazione”.
7. Dopo la proposizione dei motivi aggiunti, la ricorrente, al fine di soddisfare le esigenze istruttorie rappresentate dal Comune, ha presentato in data 20.1.2025 una nuova planimetria dell’intervento, recante il riposizionamento del volume tecnico, con allegato il consenso del confinante.
Con nota in data 28.2.2025, la società Lealcama ha diffidato il Comune di San Vito dei Normanni a concludere il procedimento.
Con nota dirigenziale prot.n.31045 del 26.3.2025 l’Amministrazione ha comunicato che: “… le integrazioni spontanee … non superano i motivi ostativi già rappresentati che sono al vaglio del Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Lecce, nel procedimento n.723/2024. Pertanto, la stessa risulta ancora sospesa in attesa di sentenza finale …”.
Avverso la predetta nota la ricorrente ha presentato ulteriori motivi aggiunti in data 9.4.2025, con cui ha denunciato che:
- il provvedimento impugnato è contraddittorio e irragionevole, dal momento che “il SUET ritiene la pratica sospesa e per tale ragione non prende in esame le integrazioni documentali offerte dalla Lealcama con la nota del 20.01.2025 in quanto pende un giudizio impugnatorio avente ad oggetto le stesse richieste di integrazione documentale”;
- la “nota impugnata con gli odierni secondi motivi aggiunti non fa altro che reiterare le argomentazioni la cui perplessità ed irragionevolezza codesto Tar ha già avuto modo di delibare all’atto della celebrazione della Camera di Consiglio dello scorso del 10.7.24, all’esito della quale è stata emessa l’ordinanza n.00477/2024 pubblicata il 12.7.2024 che ha accolto l’istanza cautelare”;
- “tutte le note emesse dal Comune di San Vito dei Normanni sono illegittime, in quanto emesse in violazione di legge e segnatamente del più volte menzionato art. 20 d.P.R. 380/2001”, dal momento che al “momento della ricezione, da parte della ricorrente, della nota del 7.8.24 … tutti i termini previsti dall’art.20 DPR 380/2001 erano ampiamente decorsi”;
- “per mero tuziorismo difensivo si osserva come le richieste di integrazione documentale di cui alle note del 07/08/2024 e del 12/09/2024 siano state soddisfatte dai riscontri offerti nell’interesse della parte dall’Ing. Corciulo con le note del 10/09/2024 e del 20.01.2025”.
8. Nella pubblica udienza del 9.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono fondati.
9.1. La domanda avente a oggetto l’accertamento della formazione del silenzio assenso deve essere accolta.
Dalla lettura del combinato disposto dei commi terzo e sesto dell'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 si evince che “ il termine per la conclusione del procedimento instaurato a seguito di presentazione di domanda di rilascio di permesso di costruire è pari a 90 giorni, di cui sessanta assegnati al responsabile del procedimento per la formulazione della sua proposta e 30 assegnati all'organo competente per l'adozione dell'atto finale, aumentati a 40 giorni nel caso in cui sia stato emanato il preavviso di rigetto (T.A.R. Milano, Sez. IV, 29 aprile 2024, n. 1291) ” (TAR Lazio Roma, Sez. II, 24.3.2025, n. 5971).
A sua volta l’ottavo comma del medesimo articolo stabilisce che “ Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 …”.
Nel concreto caso di specie, è accaduto che la domanda di rilascio del p.d.c. presentata in data 1.12.2023 è stata riscontrata da parte dell’Amministrazione comunale soltanto in data 17.4.2024 (nota dirigenziale prot.n.11413/2024) in violazione del predetto termine di 90 giorni, la qual cosa - in mancanza di contestazioni concernenti l’esistenza di vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale - implica il perfezionamento del silenzio assenso sulla relativa domanda, a prescindere da ogni questione circa la conformità urbanistica dell’intervento: “"la conformità dell'intervento alla normativa urbanistico edilizia costituisce requisito di validità del titolo tacito formatosi con il silenzio-assenso e non requisito di perfezionamento della fattispecie: il titolo edilizio si forma quindi per il solo decorso del tempo salva la possibilità per l'amministrazione, qualora accerti che l'intervento non sia conforme, di intervenire esercitando il potere di autotutela. Si precisa che, diversamente opinando, la norma che prevede la formazione del silenzio-assenso sarebbe di scarsa utilità per colui che, dopo aver proposto la domanda di rilascio del permesso di costruire, non riceva alcuna risposta dall'amministrazione posto che quest'ultima potrebbe sempre intervenire senza oneri e vincoli procedimentali, disconoscendo in qualunque tempo gli effetti della domanda stessa. A supporto di questa conclusione viene anche richiamato l'art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990 (introdotto dal decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020), nella parte in cui afferma che "Le determinazioni relative [...] agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli [...] 20, comma 1, [...] sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni". Questa norma, precisando che l'amministrazione può intervenire in autotutela per annullare il titolo tacito illegittimo, ammette infatti che il silenzio-assenso possa formarsi anche quando la domanda non sia conforme alla vigente normativa (mentre la soluzione opposta, che esclude che sulla domanda riguardante un intervento non conforme possa formarsi il silenzio-assenso, sottrae questa fattispecie alla disciplina della annullabilità)" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8 luglio 2022, n. 5746, id, sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2661; Tar Lombardia, Milano, sez. II, sent. n. 2068/2023, Tar-Lombardia Milano, sez. IV, 27 febbraio 2024, n. 518) ” (Tar Puglia Lecce, Sez. I, 19.11.2024, n.1271).
9.2. Né rileva in senso contrario quanto riferito dalla difesa dell’Amministrazione comunale in merito al fatto che l’Ufficio tecnico comunale avrebbe rilevato, prima della trasmissione della nota in data 17.4.2024, talune “incongruenze circa la definizione e rappresentazione da parte dell'istante del lotto urbanistico all'interno del quale insiste il fabbricato e nel quale si colloca l'intervento edilizio, per cui sospende la pratica sul portale SUET chiedendo nel corso di plurimi incontri con il tecnico Ing. Corciulo e con il rappresentante legale della Lealcama, Sig. MU Leonardo, chiarimenti ed integrazioni documentali di cui la pratica risultava carente” (cfr. memoria in data 12.9.2024, pag. 4).
Invero, si tratta di affermazioni generiche (tale è il anche riferimento alla sospensione in data 29.1.2024 “per chiarimenti” sul portale Suet, che è incidentalmente contenuto nella nota del 17.4.2024, senza ulteriori indicazioni in merito alle relative ragioni e alla assegnazione di un termine per provvedere), che non possono assumere alcun rilievo ai fini della decisione della presente controversia in mancanza di riscontri documentali atti a dimostrare che il competente dirigente avesse effettivamente formalizzato la comunicazione di specifiche carenze istruttorie in data antecedente alla scadenza del termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, la qual cosa soltanto avrebbe consentito di sospendere il termine per la definizione del procedimento ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.P.R. 380/2001 (a mente del quale: “ 4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni ”).
9.3. Peraltro, con il ricorso introduttivo, la società LC ha specificamente denunciato che “Nessuna richiesta di integrazione e/o altro chiarimento è mai pervenuta ai soggetti interessati prima della nota del 17.4.24” (cfr. pag. 9). A fronte della predetta contestazione l’Amministrazione comunale non ha allegato alcuna prova documentale in merito alla effettiva formulazione di richieste istruttorie in data antecedente alla trasmissione della nota impugnata, ma si è limitata ad affermare, con la memoria in data 31.10.2024, che “in tutta la sua corrispondenza con l'U.T.C. (in atti) l'Ing. Corciulo non ha mai negato gli avvenuti incontri interlocutori con il Responsabile e tecnici del predetto Ufficio comunale e le relative richieste di chiarimenti e documenti, che poi sono state formalmente reiterate con le due note impugnate col ricorso”, la qual cosa non consente comunque di ritenere raggiunta la prova della esistenza di una rituale e tempestiva comunicazione istruttoria, corredata da tutti i contenuti previsti dall’art. 20, comma 4, del d.P.R. 380/2001.
9.4. Parimenti irrilevante è la declaratoria di interruzione del termine del procedimento, pure contenuta in calce alla nota del 17.4.2024 (“… il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e ricomincerà a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa …”).
Il comma quinto dell’art. 20 del d.P.R. 380/2001 prevede l’effetto interruttivo esclusivamente nell’ipotesi in cui la richiesta di chiarimenti sia intervenuta “ entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ”, laddove invece la nota in questione è stata adottata a distanza di oltre quattro mesi dalla presentazione della istanza di p.d.c. dell’1.12.2023.
9.5. Per le anzi dette ragioni il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti devono essere accolti quanto alla domanda avente a oggetto l’accertamento del perfezionamento del silenzio assenso sulla istanza di rilascio del permesso di costruire.
9.6. L’accertamento del silenzio assenso determina l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti anche nella parte in cui la società LC ha impugnato le note volte ad arrestare il procedimento in ragione della ritenuta violazione delle prescrizioni urbanistiche di riferimento, dal momento che l’Amministrazione comunale, stante il perfezionamento del titolo per NT , avrebbe dovuto esercitare i propri poteri di autotutela al fine di far valere le predette violazioni: “ L'Amministrazione comunale per negare gli effetti del titolo rilasciato tacito avrebbe dovuto attivarsi attraverso l'esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies, della Legge 7 agosto 1990, n. 241; ma, per quanto in atti, il procedimento di riesame non è mai stato attivato ” (Tar Puglia Lecce, Sez. I, 19.11.2024, n.1271).
Ne consegue che le note dirigenziali prot.n.11413/2024 in data 17.4.2024, prot.n.13209 del 6.6.2024, prot.n.0021580 del 7.8.2024, prot.n.24564 del 12.9.2024 e prot.n.31045 del 26.3.2025 devono essere annullate.
10. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO