Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle cause in grado di appello iscritte ai numeri 259 e 275 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA con l'avv.to ODORIZZI MARTA Pt_1
appellante -appellato
E
difesa da se medesima e dall'avv.to DE LUCA FRANCESCA Controparte_1
Appellante-appellata
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Paola, pronunciandosi sul ricorso proposto in data 13.2.2018 dall'avv.to avverso l'avviso di addebito n. 33420170004461638000, notificato il Controparte_1
13.1.2018, per il mancato pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata, liberi professionisti, relativi all'anno 2010 per un importo complessivo di €. 2.793,24 comprensivo di sanzioni, ha ritenuto che:
1. la deduzione di parte ricorrente, di non aver ricevuto prima della notifica dell'avviso di addebito impugnato alcun atto presupposto di natura accertativa è smentita dalla documentazione versata in atti dall'ente impositore. In particolare, l' ha dimostrato, Pt_1
producendo avviso bonario notificato alla parte ricorrente in data 1.07.2016 -così come risulta dalla copia della raccomandata con avviso di ricevimento la cui sottoscrizione non è stata mai contestata in modo chiaro e specifico dalla nel primo momento processuale utile - CP_1
di aver indicato alla parte ricorrente in maniera chiara e specifica, prima della notifica
2. il versamento del contributo integrativo, che ha carattere solidaristico, non è idoneo a costituire una posizione previdenziale a beneficio del professionista, il quale, dunque, è tenuto comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di Pt_1
universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale;
3. il reddito professionale prodotto dalla ricorrente nell'anno 2010, la cui sussistenza ed ammontare (€ 5.758,00 – cfr. allegato 3 memoria difensiva costituiscono circostanze Pt_1
pacifiche tra le parti, non è stato assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore della
Cassa forense;
sicchè in assenza di contestazioni relative all'abitualità dello svolgimento della professione, è pienamente legittima l'avvenuta iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione separata Pt_1
4. non è maturata la prescrizione quinquennale perché il termine per il versamento è stato differito al 6.7.2011 con DPCM del 12.5.2011 e l'avviso di mora è stato recapitato in data
1.7.2016;
5. le sanzioni sono dovute ma nei limiti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388/2000, in quanto non viene in considerazione un caso di evasione contributiva.
Quindi ha annullato l'avviso di addebito impugnato e dichiarato dovute le somme dallo stesso portate con riduzione delle sanzioni rideterminate ai sensi del suddetto art. 116, comma 8, lett.
a), legge n. 388/2000.
Ha compensato le spese di lite tra le parti.
Avverso tale decisione ha interposto gravame con ricorso del 8.4.2022 l' ed ha lamentato Pt_1
l'erronea applicazione del regime sanzionatorio da parte del giudice di prime cure, in quanto l'avere omesso nel modello dichiarazione dei redditi la compilazione del quadro relativo ai contributi (quadro RR – Sezione II Modello Unico PF 2010 Contributi Previdenziali -
Contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. 335/95), integra gli estremi di una evasione e non una mera omissione contributiva.
Ha chiesto in parziale riforma della sentenza di primo grado, di accertare e dichiarare che - versandosi in ipotesi di evasione contributiva e non già di omissione contributiva - le sanzioni
Pag. 2 di 5 correlate alla esposizione contributiva per cui è causa, risultino dovute, a mente di quanto previsto dalla lett. b) dell'art. 116, comma 8, legge 388/2000.
Con ricorso in appello depositato in data 13.4.2022 ha impugnato la Controparte_1
medesima sentenza ed ha lamentato:
1.che veniva a conoscenza della notifica dell'avviso, con cui si comunicava l'iscrizione d'ufficio nella gestione separata per l'anno 2010 - notificato ad una residenza diversa e ad un familiare non convivente - solo a seguito della costituzione dell' nel giudizio di primo Pt_1
grado e che ne aveva contestato la validità alla prima udienza di comparizione delle parti del
26.02.2019, primo momento processuale utile. A detta udienza aveva prodotto certificato di residenza storico dimostrante la residenza anagrafica sita in DI TE (CS) alla Via
Genova n.22° far data dal 29.12.2015, dunque già prima della presunta notifica al familiare non convivente.
Per tale ragione, il Giudice di prime cure, avrebbe dovuto annullare l'avviso di addebito impugnato e conseguentemente dichiarare non dovute le somme dallo stesso portate anche dai presunti atti presupposti, per la mancata valida notifica della comunicazione in oggetto;
2.l'erronea valutazione sulla prescrizione che è maturata, in quanto l'avviso di addebito
(notificato il 13.1.2018) non è stato preceduto dalla valida notifica di un alcun atto interruttivo.
Di qui la non dovutezza neanche delle sanzioni;
3.erronea compensazione delle spese, che vanno poste a carico dell' Pt_1
Ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere il ricorso di primo grado con declaratoria della nullità dell'avviso di addebito n 33420170004461638000 e, per l'effetto, della non dovutezza delle somme dallo stesso portate; con condanna dell'appellato alle spese di lite del doppio grado di giudizio.
In entrambi i giudizi si sono costituiti quali parti appellate rispettivamente la e CP_1
l' che hanno resistito all'appello della controparte. Pt_1
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 5.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte previa riunione ex art. 335 c.p.c. della causa iscritta al n. 275/2022 a quella iscritta al n. 259/2022, decide nei termini che seguono.
1. L'appello proposto da – da esaminarsi in via prioritaria per il suo Controparte_1
carattere assorbente - è fondato.
L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art.
Pag. 3 di 5 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (cfr ex multis Cass. n.
27412/2021)
Orbene, premesso che ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario di una notifica assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni (cfr ex multis Cass. n. 11550/2013), si rileva che nel caso di specie non può affermarsi che nel luogo del recapito sito in RZ (CS) via Gjitonia Motticella n. 41 la ricorrente avesse all'epoca la sua dimora abituale di fatto – diversa dalla residenza anagrafica risultante in DI TE (CS) alla Via Genova n.22° sin dal 29.12.2015 - in quanto il consegnatario dell'avviso del 22.6.2016 recapitato in data 1.7.2016 (con cui è stata comunicata l'iscrizione alla gestione separata per l'anno 2010 con richiesta di versamento dei contributi) non risulta familiare convivente.
Si rileva peraltro che l'avviso di addebito è stato inoltrato e regolarmente ricevuto personalmente dalla ricorrente all'indirizzo di Via Genova n.22° DI TE (CS).
In conclusione, l'avviso bonario non può ritenersi interruttivo della prescrizione quinquennale dei contributi in oggetto e delle sanzioni che accedono ai primi, maturata, dunque, al momento della notifica dell'avviso di addebito del 13.1.2018.
Ed invero il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono (cfr ex multis Cass. n. 2620/2012).
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in Controparte_1
riforma della gravata sentenza, si dichiara non dovuti gli importi (per contributi e sanzioni) di cui all'avviso di addebito n. 33420170004461638000 per intervenuta prescrizione.
Pag. 4 di 5 2.L'appello dell' deve dichiararsi assorbito in considerazione della ritenuta prescrizione Pt_1
dei contributi e delle sanzioni.
3. Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Pt_1 depositato in data 8.4.2022 e sull'appello proposto da con ricorso Controparte_1
proposto in data 13.4.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n.
367/2021, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della Controparte_1
gravata sentenza, dichiara non dovuti gli importi (per contributi e sanzioni) di cui all'avviso di addebito n. 33420170004461638000 per intervenuta prescrizione;
2) dichiara assorbito l'appello proposto dall' Pt_1
3) condanna l' alla rifusione in favore dell'appellante delle spese Pt_1 Controparte_1 del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2886,00 per il primo grado ed in €
2.906,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
19.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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