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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1699/2020/CC, avverso la sentenza n. 1835/2019 del
Tribunale di Avellino, pubblicata il giorno 11 ottobre 2019,
TRA
(C.F.: ), nato il giorno 08.04.1945 a Solofra Parte_1 CodiceFiscale_1
(Av), ove risiede in Via Sorbo Sottano, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Pugliesi (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Avellino, come da C.F._2 Email_1
procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a [...]_1 CodiceFiscale_3
(Av) in Via Nuova Scorza n. 20; (C.F.: ), Parte_2 CodiceFiscale_4
nata il [...] a [...], ove risiede in Via Vigne n. 5; (C.F.: Parte_3
), nato il [...] a [...], ove risiede in Via Vigne n. 5; CodiceFiscale_5
(C.F.: ), nato il [...] a [...], ove Parte_4 CodiceFiscale_6
risiede in Via Nuova Scorza n. 20; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Grella (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Avellino, come da C.F._7 Email_2
distinte procure speciali ad litem apposte su documenti informatici separati, congiunti ad altri due documenti informatici contenenti le rispettive comparse di risposta depositate rispettivamente l'una nell'interesse di e l'altra nell'interesse di e _1 Parte_2 Parte_3
. Parte_4
APPELLATI
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato nei giorni 10 - 21 e 28 agosto 2012,
[...]
conveniva in giudizio , e Parte_1 _1 Parte_4 Parte_3 [...]
davanti al Tribunale di Avellino, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti testuali Parte_2 conclusioni: “- Accertare e dichiarare nei confronti di , nata a [...] il [...], che _1
il fabbricato sito in Solofra in via Sorbo Sottano, della quale è comproprietaria, edificato sulla parte centrale della p.lla 249 del foglio 10, con concessione edilizia n. 4423 rilasciata dal Comune di
Solofra il 17/10/1996 e n. 4604 del 5/3/1998, è stato realizzato in violazione delle distanze tra le costruzioni e condannare per l'effetto ad arretrare a sua cura e spese, previa _1
acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel rispetto di tutte le norme applicabili, il detto edificio alla distanza dal fabbricato di sito in Solofra alla via Sorbo Sottano in catasto Parte_1 al foglio 10, p.lla 256, pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini, con un minimo di metri lineari 5; - all'esito dell'accoglimento delle conclusioni dette nei confronti di , _1 dare atto che , e con sentenza n. Parte_4 Parte_3 Parte_2
1700/2011 della Corte d'Appello di Napoli sono stati condannati ad arretrare a loro cura e spese, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel rispetto di tutte le norme applicabili, il medesimo edificio, meglio individuato nella ctu a firma dell'ing. del 19/6/2003, ctu Persona_1
nel procedimento n. 2844/00 rg Tribunale di Avellino, alla distanza dal fabbricato di Parte_1
pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini con un minimo di metri lineari
[...]
5, e per l'effetto condannare tutti i convenuti al risarcimento dei danni a favore dell'attore dipendenti dalla detta violazione ed a causa dell'ingiusto ed illegittimo asservimento dell'immobile di proprietà dell'attore, oltre che in dipendenza della diminuita amenità, comodità e godibilità dell'immobile di proprietà dell'attore, da determinarsi in via equitativa da parte del Giudice adito a decorrere dalla data di edificazione fino alla data dell'eseguito arretramento;
- in via subordinata ovvero alternativa, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda contro , condannare i convenuti _1
, e al risarcimento dei danni a favore Parte_4 Parte_3 Parte_2 dell'attore dipendenti dalla violazione delle distanze tra fabbricati come accertata dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1700/2011 ed a causa dell'ingiusto ed illegittimo asservimento dell'immobile di proprietà dell'attore oltre che in dipendenza della diminuita amenità, comodità e godibilità dell'immobile di proprietà dell'attore e conseguente diminuito valore dell'immobile, da determinarsi in corso di causa ovvero in via equitativa da parte del Giudice adito a decorrere dalla data di edificazione;
- vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura.”
2 A sostegno delle proprie domande, l'attore allegava che: a) la Corte di Appello di Napoli mediante la sentenza n. 1700/2011, pubblicata il 17 maggio 2011, passata in cosa giudicata, come da certificazione in calce alla stessa, aveva condannato , e Parte_4 Parte_3 [...]
ad arretrare, a loro cura e spese, il loro fabbricato, in fase di ultimazione nel Comune Parte_2
di Solofra (Av), in Via Sorbo Sottano, sulla p.lla catastale 249 del fg 10, “alla distanza dal fabbricato di proprietà di pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini Parte_1 con un minimo di ml 5”, essendo tale nuova costruzione stata realizzata alla distanza di cm 14,50 da quella preesistente, di proprietà della parte istante, anziché a quella minima di m 5,00, come stabilito dalle vigenti disposizioni urbanistiche del locale P.R.G.; b) nel corso del presupposto giudizio di primo grado, celebrato innanzi al Tribunale di Avellino, ed in quello successivo d'appello, definito con la richiamata sentenza passata in giudicato, non era stata convenuta coniuge in _1
regime patrimoniale della comunione legale dei beni col marito , comproprietaria Parte_4 dell'area sulla quale era in corso la costruzione del fabbricato in relazione al quale era stato disposto l'arretramento, né era stata disposta nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio;
c) il presente giudizio veniva promosso al fine di conseguire la condanna anche di a dovere arretrare _1 il fabbricato di cui è comproprietaria con , e Parte_4 Parte_3 Parte_2
già condannati in tal senso con la sentenza n. 1700/2011 della Corte di Appello di Napoli,
[...]
che non può essere posta in esecuzione per non avere la prima partecipato al giudizio culminato nell'adozione di quest'ultima pronuncia giudiziaria.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 19 dicembre 2012, si costituiva in giudizio eccependo che la domanda d'accertamento della pretesa violazione delle distanze legali _1
fra gli edifici e quella finalizzata alla sua consequenziale condanna all'arretramento del fabbricato necessiterebbe, ex art. 102 c.p.c., dell'integrazione del contraddittorio con tutti i comproprietari,
e , che sarebbe preclusa dal giudicato Parte_2 Parte_3 Parte_4
esterno rappresentato dalla sentenza n. 1700/2011 della Corte di Appello di Napoli, chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande anche risarcitorie proposte in suo danno per la pretesa infondatezza delle stesse, formulando l'istanza di condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarre in favore dell'avv. Gianfranco Grella, dichiaratosi antistatario.
1.3. - Con l'altra comparsa di risposta depositata il 19 dicembre 2012, si costituivano in giudizio e , eccependo l'improponibilità Parte_2 Parte_3 Parte_4
della domanda risarcitoria formulata in loro danno, per essere stata già proposta e respinta nel procedimento definito con la sentenza n. 1700/2011 della Corte di Appello di Napoli, passata in cosa giudicata;
chiedendo, nel merito, comunque, la reiezione della stessa, così come formulata in loro danno, per la pretesa infondatezza della medesima, formulando l'istanza di condanna dell'attore al
3 pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarre in favore dell'avv. Gianfranco Grella, dichiaratosi anticipatario.
1.4. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disattesa la richiesta d'ammissione della c.t.u. formulata dall'attore; precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 1835/2019, pubblicata il giorno 11 ottobre 2019, con la quale il Tribunale di Avellino così testualmente decideva: “RIGETTA la domanda. COMPENSA integralmente fra le parti le spese del giudizio.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta della documentazione in atti, decideva come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto:
a) non contestata la pretermissione processuale della litisconsorte necessaria nel _1
procedimento definito con la sentenza di secondo grado n. 1700/2011 della Corte di Appello di
Napoli;
b) non controverso fra le parti che la domanda promossa dall'attore-appellante, oggetto del presente giudizio, avesse differenziato le posizioni dei convenuti-appellati, comproprietari del bene, avendo il primo richiesto:
I) nei confronti di che fosse accertato e dichiarato che il nuovo fabbricato, del _1
quale è comproprietaria, era stato realizzato ad una distanza inferiore rispetto a quella individuata dal cogente strumento urbanistico generale del Comune di Solofra (Av), con conseguente condanna al suo arretramento;
II) nei confronti degli ulteriori comproprietari, , e Parte_4 Parte_3 [...]
la mera condanna al risarcimento del danno causato da un asserito ingiustificato, Parte_2 illegittimo asservimento dell'immobile di proprietà dell'attore, accertato dalla sentenza n. 1700/2011 della Corte di Appello di Napoli;
c) inutiliter data e tamquam non esset la sentenza n. 1700/2011 della Corte di Appello di
Napoli, essendo stata pronunciata in violazione del principio del contraddittorio, attesa l'incontestata e documentata pretermissione processuale della litisconsorte necessaria “non potendo _1
produrre effetti, ma necessitando della riproposizione della domanda giudiziale nei confronti geneticamente di tutti i comproprietari”;
d) infondata la domanda attrice, oggetto del presente giudizio, così come proposta, da riproporre con identità di petitum e causa petendi nei confronti di tutti i comproprietari, non potendosi configurare sul piano sostanziale il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 1700/2011.
4 4. - L'APPELLO.
4.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 27 maggio 2020,
[...]
proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, sulla base di tre motivi Parte_1
di gravame, chiedendo l'accoglimento delle originarie domande attrici, nonché “- in via alternativa, disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio verso , e sulle domande proposte
contro
Parte_2 Parte_4 Pt_3 _1
… - In via istruttoria, occorrendo, chiede ammettersi i mezzi istruttori articolati nella memoria
[...]
difensiva del primo grado depositata il 12/4/2013; - Vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.”
4.2. -Con la comparsa di risposta depositata il 12 ottobre 2020, si costituiva in giudizio
[...]
contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione, chiedendone il rigetto, con la _1
contestuale istanza di condanna della parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Gianfranco Grella, dichiaratosi antistatario.
4.3. -Con l'altra comparsa di risposta depositata il 12 ottobre 2020, si costituivano in giudizio e , contestando la fondatezza dei motivi Parte_2 Parte_3 Parte_4
di gravame, chiedendone la reiezione, con la contestuale domanda di condanna della controparte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Gianfranco Grella, dichiaratosi anticipatario.
4.4. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 18 settembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 15 ottobre 2024; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza resa il 15 ottobre 2024, pubblicata e comunicata il 16 ottobre
2024, era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
5.2. - Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censurava la sentenza gravata per la pretesa violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., per avere, a suo dire, il primo giudice erroneamente ritenuto inutiliter data ed insuscettibile di passare in giudicato la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1700/2011, munita della certificazione attestante l'intervenuto passaggio in giudicato della medesima, nonostante l'omessa opposizione avverso la stessa, ex art. 404 c.p.c., da parte di comproprietaria e litisconsorte necessaria pretermessa nel procedimento definito _1
con la richiamata decisione, dovendosi correttamente ritenere che tale sentenza, resa inter pauciores, secondo la giurisprudenza di legittimità spiegherebbe i suoi effetti tra le parti partecipanti al processo,
5 per cui sarebbero fondate le distinte domande d'accertamento delle violazione delle distanze legali tra fabbricati de quibus e d'arretramento, così come rispettivamente proposte nei confronti della comproprietaria, convenuta-appellata, nei termini già accertati sulla scorta della _1
relazione peritale del c.t.u. dr. ing. , nominato nel corso del giudizio iscritto a R.G.N. Persona_1
2844/2000/CC del Tribunale di Avellino, e nei limiti fissati nei riguardi degli altri comproprietari dalla richiamata sentenza n. 1700/2011 della Corte di Appello di Napoli, oltre che quella di risarcimento dei danni formulata nei confronti di tutti i convenuti-appellati.
5.3. - Con il secondo motivo di gravame, subordinato al rigetto del primo, l'impugnante criticava la decisione appellata per la pretesa violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 102 c.p.c., per non avere quest'ultimo accolto la sua istanza tendente all'integrazione del contraddittorio nei confronti di e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 formulando in questa fase l'istanza tendente alla rimessione degli atti al Tribunale, ex art. 354 c.p.c., non essendo stato integrato il contraddittorio in primo grado nei confronti di tali parti sulle domande formulate espressamente ed esclusivamente contro la convenuta _1
5.4. - Con il terzo motivo d'appello, subordinato alla reiezione dei primi due motivi,
[...]
lamentava la pretesa violazione da parte del giudice di primo grado del principio di Parte_1 corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., avendo, a suo dire, quest'ultimo omesso di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di Parte_2
e , per i quali la Corte d'Appello di Napoli aveva già
[...] Parte_4 Parte_3
accertato con la citata sentenza n. 1700/2011, passata in cosa giudicata, la violazione delle distanze legali tra i fabbricati in questione e disposto la condanna all'arretramento, trattandosi di domanda scindibile, ammissibile e fondata, costituendo azione personale, proponibile nei confronti di alcuni dei comproprietari del fabbricato costruito a distanza non legale dal suo, in misura corrispondente alla loro rispettiva quota di comproprietà.
5.5. - I tre motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della loro connessione, dovendosi dare atto che il primo è parzialmente fondato, per cui va accolto per quanto di ragione, nei termini di seguito evidenziati, con il consequenziale assorbimento degli altri due, essendo stati formulati mediante l'istanza d'accoglimento dei medesimi subordinatamente all'eventuale rigetto del primo, qui parzialmente accolto.
5.6. - Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, secondo il quale la sentenza n.
1700/2011 della Corte di Appello di Napoli, nonostante la formale certificazione del suo passaggio in giudicato, sarebbe sostanzialmente improduttiva di effetti anche nei confronti delle parti partecipanti al giudizio definito con tale decisione, per essere stata pretermessa in quel procedimento una parte litisconsorte necessaria, il Collegio rileva che costituiscono ius receptum i principi per cui:
6 a) il difetto d'integrità del contradditorio è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, con l'unico limite, pur se con effetti circoscritti a coloro che hanno partecipato alla causa,
e senza pregiudizio per i diritti dell'eventuale litisconsorte pretermesso, del giudicato, che espressamente o implicitamente si sia formato su tale questione;
(Cass. civ., Sez. II, 20/01/1986, n.
360; b) nel corso del contraddittorio, se il giudice non rileva un difetto d'integrità del contraddittorio e decide la controversia nel merito, tale “error in procedendo” si traduce in “error in iudicando”, determinando non l'inesistenza ma la nullità della sentenza, che deve formare oggetto di specifica impugnazione, altrimenti sul punto si forma il giudicato (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/02/2024,
n. 3820).
Orbene, sulla scorta di quanto innanzi deve affermarsi che, nel caso di specie, si sia senz'altro formato il giudicato espresso, incorporato nella sentenza n. 1700/2011 della Corte di Appello di
Napoli, versata in atti con la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. di avvenuto passaggio in giudicato, mediante la quale quest'ultima, a seguito dell'originaria domanda attrice, proposta da
, aveva condannato , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2
ad arretrare, a loro cura e spese, il loro fabbricato, in fase d'ultimazione d'opera nel Comune
[...]
di Solofra (Av), in Via Sorbo Sottano, sulla p.lla catastale 249 del fg 10, “alla distanza dal fabbricato di proprietà di pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini Parte_1 con un minimo di ml 5”, avendo - nella parte motivazionale della decisione in questione - qualificato tale fabbricato quale nuova costruzione e non come ricostruzione di altro immobile esistente e crollato nel corso degli eventi bellici degli anni 1942-1943, realizzata in violazione dell'art. 873 c.c. e delle distanze stabilite dall'allora vigente P.R.G. del Comune di Solofra.
Pertanto, non potendo il richiamato giudicato produrre effetti nei confronti della parte litisconsorte necessaria, pretermessa nel giudizio definito con la citata sentenza n. _1
1700/2011 della Corte di Appello di Napoli, correttamente l'attore , odierno Parte_1
appellante, proponeva nei confronti della prima la presente, autonoma azione d'accertamento, finalizzata a verificare “… che il fabbricato sito in Solofra in via Sorbo Sottano, della quale è comproprietaria, edificato sulla parte centrale della p.lla 249 del foglio 10, con concessione edilizia
n. 4423 rilasciata dal Comune di Solofra il 17/10/1996 e n. 4604 del 5/3/1998, è stato realizzato in violazione delle distanze tra le costruzioni …”, oltre che di condanna della medesima “… ad arretrare
a sua cura e spese, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel rispetto di tutte le norme applicabili, il detto edificio alla distanza dal fabbricato di sito in Solofra alla Parte_1 via Sorbo Sottano in catasto al foglio 10, p.lla 256, pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini, con un minimo di metri lineari 5”, come, peraltro, già accertato nei confronti degli altri comproprietari, pure parti del presente giudizio, mediante i rilievi, planimetrici e
7 fotografici, così come eseguiti e riportati nella relazione peritale del 19 giugno 2003, a firma del c.t.u., dr. ing. , depositata nel presupposto procedimento di primo grado, iscritto a R.G.N. Persona_1
2844/2000/CC del Tribunale di Avellino, sulla scorta della quale con la più volte richiamata sentenza n. 1700/2011 la Corte di Appello di Napoli aveva condannato proprio gli altri comunisti,
[...]
, e ad arretrare, a loro cura e spese, il loro Parte_4 Parte_3 Parte_2 fabbricato de quo, in fase d'ultimazione d'opera nel Comune di Solofra (Av), in Via Sorbo Sottano, sulla p.lla catastale 249 del fg 10, “alla distanza dal fabbricato di proprietà di Parte_1 pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini con un minimo di ml 5”.
Posto che non v'è dubbio che la consulenza tecnica esperita in altro giudizio costituisca prova atipica rimessa al prudente apprezzamento del giudice, nel caso di specie, la Corte rileva che l'innanzi richiamato elaborato peritale del 19 giugno 2003, a firma del c.t.u., dr. ing. , Persona_1
depositato nel procedimento iscritto a R.G.N. 2844/2000/CC del Tribunale di Avellino, risulta fornito di particolare attendibilità, perché il processo nel quale esso veniva acquisito aveva il medesimo oggetto del presente e si è svolto tra le medesime parti, con esclusione di con piena _1
osservanza quindi del principio del contraddittorio.
Pertanto, risultando gli accertamenti compiuti da quel c.t.u. corretti e completi, non risulta utile disporre una nuova indagine peritale, la cui richiesta veniva reiterata dall'appellante in questa fase, dovendosi evidenziare che il fabbricato realizzato dai convenuti-appellati, in esecuzione delle concessioni edilizie n. 4423 del 17 ottobre 1996 e n. 4604 del 5 marzo 1998, deve essere qualificato come nuova costruzione, soggetta alla disciplina delle distanze regolamentata del P.R.G. del Comune di Solofra vigente all'epoca della sua realizzazione, avendo interessato, come riportato dal sopra nominato c.t.u. a pag. 5 del suo elaborato peritale, “la porzione di un vecchio fabbricato che si trovava in condizioni di ruderi a causa della distruzione avvenuta a seguito degli eventi bellici degli anni 1942-43”, costituito in passato da un unico corpo di fabbrica in muratura, con pianta ad U, insistente sulla particella di terreno 249, sulla quale attualmente sono costruiti tre distinti fabbricati, la cui linea perimetrale è difforme da quella precedente, come si ricava dal confronto tra la planimetria catastale antecedente alla ricostruzione ed il rilievo aerofotogrammetrico successivo, allegati alla richiamata relazione peritale.
Orbene, l'art. 6 di tale strumento urbanistico prevede per la zona B2, dove sono posti i fabbricati de quibus, la distanza di m 10 rispetto alle pareti finestrate direttamente prospicienti, circostanza non sussistente nella fattispecie in esame, oltre che una distanza dai confini pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo di m 5,00.
Pertanto, poiché a seguito dei rilievi tecnici eseguiti dal c.t.u. è emerso che il nuovo fabbricato costruito dai convenuti-appellati dista a cm 14,50 dal preesistente fabbricato di proprietà dell'attore-
8 appellante, risulta senz'altro essere stata violata la disposizione regolamentare de qua del locale
P.R.G., per cui la convenuta-appellata va condannata ad eseguire, a sua cura e spese, l'arretramento del fabbricato di cui è comproprietaria, entro i limiti di cui innanzi, come peraltro già stabilito nei confronti degli altri comproprietari, , e Parte_4 Parte_3 Parte_2
in forza della più volte citata sentenza n. 1700/2011 della Corte di Appello di Napoli.
5.7. - Non avendo l'attore-appellante chiesto di provare né provato alcunché in merito al danno che avrebbe patito per la lamentata condotta dei convenuti-appellati, la sua domanda risarcitoria va respinta perché sfornita di prova, non potendo essere ammessa la sua richiesta di c.t.u., reiterata in questa fase, al fine di provare la pretesa diminuita amenità dei luoghi, riduzione di fruibilità della sua proprietà e del suo valore, in considerazione del consolidato principio giurisprudenziale del giudice di legittimità, secondo il quale: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/06/2019, n.
15521); “Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica.” (Cass. civ., Sez.
VI - 1, Ordinanza, 15/12/2017, n. 30218).
5.7. - Il parziale accoglimento del primo motivo di gravame determina l'assorbimento del secondo e del terzo motivo, essendo i medesimi stati formulati con la relativa istanza del loro accoglimento subordinatamente all'eventuale reiezione del primo.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento della domanda attrice, le spese del doppio grado del giudizio vengono poste solidalmente a carico di _1
, e in favore di , in Parte_4 Parte_3 Parte_2 Parte_1
applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del petitum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per il primo grado, e del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37 per il secondo grado.
9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1835/2019 del Tribunale Parte_1
di Avellino, pubblicata il giorno 11 ottobre 2019, in accoglimento parziale dell'appello, così provvede:
1) condanna ad eseguire, a sua cura e spese, l'arretramento del fabbricato di cui _1
è comproprietaria, sito in Solofra (Av) in Via Sorbo Sottano, in modo da osservare la distanza dal fabbricato di proprietà di pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i Parte_1 confini, con un minimo di m 5”;
2) condanna , e in _1 Parte_4 Parte_3 Parte_2
solido tra loro, alla rifusione, in favore di , delle spese processuali del doppio Parte_1
grado del giudizio, che liquida:
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 7.731,00, di cui € 477.00, a titolo di esborsi, ed € 7.254,00, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del
15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 10.795,00, di cui € 804,00, a titolo di esborsi, ed € 9.991,00, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del
15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 14 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1699/2020/CC, avverso la sentenza n. 1835/2019 del
Tribunale di Avellino, pubblicata il giorno 11 ottobre 2019,
TRA
(C.F.: ), nato il giorno 08.04.1945 a Solofra Parte_1 CodiceFiscale_1
(Av), ove risiede in Via Sorbo Sottano, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Pugliesi (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Avellino, come da C.F._2 Email_1
procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a [...]_1 CodiceFiscale_3
(Av) in Via Nuova Scorza n. 20; (C.F.: ), Parte_2 CodiceFiscale_4
nata il [...] a [...], ove risiede in Via Vigne n. 5; (C.F.: Parte_3
), nato il [...] a [...], ove risiede in Via Vigne n. 5; CodiceFiscale_5
(C.F.: ), nato il [...] a [...], ove Parte_4 CodiceFiscale_6
risiede in Via Nuova Scorza n. 20; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Grella (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Avellino, come da C.F._7 Email_2
distinte procure speciali ad litem apposte su documenti informatici separati, congiunti ad altri due documenti informatici contenenti le rispettive comparse di risposta depositate rispettivamente l'una nell'interesse di e l'altra nell'interesse di e _1 Parte_2 Parte_3
. Parte_4
APPELLATI
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato nei giorni 10 - 21 e 28 agosto 2012,
[...]
conveniva in giudizio , e Parte_1 _1 Parte_4 Parte_3 [...]
davanti al Tribunale di Avellino, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti testuali Parte_2 conclusioni: “- Accertare e dichiarare nei confronti di , nata a [...] il [...], che _1
il fabbricato sito in Solofra in via Sorbo Sottano, della quale è comproprietaria, edificato sulla parte centrale della p.lla 249 del foglio 10, con concessione edilizia n. 4423 rilasciata dal Comune di
Solofra il 17/10/1996 e n. 4604 del 5/3/1998, è stato realizzato in violazione delle distanze tra le costruzioni e condannare per l'effetto ad arretrare a sua cura e spese, previa _1
acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel rispetto di tutte le norme applicabili, il detto edificio alla distanza dal fabbricato di sito in Solofra alla via Sorbo Sottano in catasto Parte_1 al foglio 10, p.lla 256, pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini, con un minimo di metri lineari 5; - all'esito dell'accoglimento delle conclusioni dette nei confronti di , _1 dare atto che , e con sentenza n. Parte_4 Parte_3 Parte_2
1700/2011 della Corte d'Appello di Napoli sono stati condannati ad arretrare a loro cura e spese, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel rispetto di tutte le norme applicabili, il medesimo edificio, meglio individuato nella ctu a firma dell'ing. del 19/6/2003, ctu Persona_1
nel procedimento n. 2844/00 rg Tribunale di Avellino, alla distanza dal fabbricato di Parte_1
pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini con un minimo di metri lineari
[...]
5, e per l'effetto condannare tutti i convenuti al risarcimento dei danni a favore dell'attore dipendenti dalla detta violazione ed a causa dell'ingiusto ed illegittimo asservimento dell'immobile di proprietà dell'attore, oltre che in dipendenza della diminuita amenità, comodità e godibilità dell'immobile di proprietà dell'attore, da determinarsi in via equitativa da parte del Giudice adito a decorrere dalla data di edificazione fino alla data dell'eseguito arretramento;
- in via subordinata ovvero alternativa, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda contro , condannare i convenuti _1
, e al risarcimento dei danni a favore Parte_4 Parte_3 Parte_2 dell'attore dipendenti dalla violazione delle distanze tra fabbricati come accertata dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1700/2011 ed a causa dell'ingiusto ed illegittimo asservimento dell'immobile di proprietà dell'attore oltre che in dipendenza della diminuita amenità, comodità e godibilità dell'immobile di proprietà dell'attore e conseguente diminuito valore dell'immobile, da determinarsi in corso di causa ovvero in via equitativa da parte del Giudice adito a decorrere dalla data di edificazione;
- vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura.”
2 A sostegno delle proprie domande, l'attore allegava che: a) la Corte di Appello di Napoli mediante la sentenza n. 1700/2011, pubblicata il 17 maggio 2011, passata in cosa giudicata, come da certificazione in calce alla stessa, aveva condannato , e Parte_4 Parte_3 [...]
ad arretrare, a loro cura e spese, il loro fabbricato, in fase di ultimazione nel Comune Parte_2
di Solofra (Av), in Via Sorbo Sottano, sulla p.lla catastale 249 del fg 10, “alla distanza dal fabbricato di proprietà di pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini Parte_1 con un minimo di ml 5”, essendo tale nuova costruzione stata realizzata alla distanza di cm 14,50 da quella preesistente, di proprietà della parte istante, anziché a quella minima di m 5,00, come stabilito dalle vigenti disposizioni urbanistiche del locale P.R.G.; b) nel corso del presupposto giudizio di primo grado, celebrato innanzi al Tribunale di Avellino, ed in quello successivo d'appello, definito con la richiamata sentenza passata in giudicato, non era stata convenuta coniuge in _1
regime patrimoniale della comunione legale dei beni col marito , comproprietaria Parte_4 dell'area sulla quale era in corso la costruzione del fabbricato in relazione al quale era stato disposto l'arretramento, né era stata disposta nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio;
c) il presente giudizio veniva promosso al fine di conseguire la condanna anche di a dovere arretrare _1 il fabbricato di cui è comproprietaria con , e Parte_4 Parte_3 Parte_2
già condannati in tal senso con la sentenza n. 1700/2011 della Corte di Appello di Napoli,
[...]
che non può essere posta in esecuzione per non avere la prima partecipato al giudizio culminato nell'adozione di quest'ultima pronuncia giudiziaria.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 19 dicembre 2012, si costituiva in giudizio eccependo che la domanda d'accertamento della pretesa violazione delle distanze legali _1
fra gli edifici e quella finalizzata alla sua consequenziale condanna all'arretramento del fabbricato necessiterebbe, ex art. 102 c.p.c., dell'integrazione del contraddittorio con tutti i comproprietari,
e , che sarebbe preclusa dal giudicato Parte_2 Parte_3 Parte_4
esterno rappresentato dalla sentenza n. 1700/2011 della Corte di Appello di Napoli, chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande anche risarcitorie proposte in suo danno per la pretesa infondatezza delle stesse, formulando l'istanza di condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarre in favore dell'avv. Gianfranco Grella, dichiaratosi antistatario.
1.3. - Con l'altra comparsa di risposta depositata il 19 dicembre 2012, si costituivano in giudizio e , eccependo l'improponibilità Parte_2 Parte_3 Parte_4
della domanda risarcitoria formulata in loro danno, per essere stata già proposta e respinta nel procedimento definito con la sentenza n. 1700/2011 della Corte di Appello di Napoli, passata in cosa giudicata;
chiedendo, nel merito, comunque, la reiezione della stessa, così come formulata in loro danno, per la pretesa infondatezza della medesima, formulando l'istanza di condanna dell'attore al
3 pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarre in favore dell'avv. Gianfranco Grella, dichiaratosi anticipatario.
1.4. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disattesa la richiesta d'ammissione della c.t.u. formulata dall'attore; precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 1835/2019, pubblicata il giorno 11 ottobre 2019, con la quale il Tribunale di Avellino così testualmente decideva: “RIGETTA la domanda. COMPENSA integralmente fra le parti le spese del giudizio.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta della documentazione in atti, decideva come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto:
a) non contestata la pretermissione processuale della litisconsorte necessaria nel _1
procedimento definito con la sentenza di secondo grado n. 1700/2011 della Corte di Appello di
Napoli;
b) non controverso fra le parti che la domanda promossa dall'attore-appellante, oggetto del presente giudizio, avesse differenziato le posizioni dei convenuti-appellati, comproprietari del bene, avendo il primo richiesto:
I) nei confronti di che fosse accertato e dichiarato che il nuovo fabbricato, del _1
quale è comproprietaria, era stato realizzato ad una distanza inferiore rispetto a quella individuata dal cogente strumento urbanistico generale del Comune di Solofra (Av), con conseguente condanna al suo arretramento;
II) nei confronti degli ulteriori comproprietari, , e Parte_4 Parte_3 [...]
la mera condanna al risarcimento del danno causato da un asserito ingiustificato, Parte_2 illegittimo asservimento dell'immobile di proprietà dell'attore, accertato dalla sentenza n. 1700/2011 della Corte di Appello di Napoli;
c) inutiliter data e tamquam non esset la sentenza n. 1700/2011 della Corte di Appello di
Napoli, essendo stata pronunciata in violazione del principio del contraddittorio, attesa l'incontestata e documentata pretermissione processuale della litisconsorte necessaria “non potendo _1
produrre effetti, ma necessitando della riproposizione della domanda giudiziale nei confronti geneticamente di tutti i comproprietari”;
d) infondata la domanda attrice, oggetto del presente giudizio, così come proposta, da riproporre con identità di petitum e causa petendi nei confronti di tutti i comproprietari, non potendosi configurare sul piano sostanziale il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 1700/2011.
4 4. - L'APPELLO.
4.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 27 maggio 2020,
[...]
proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, sulla base di tre motivi Parte_1
di gravame, chiedendo l'accoglimento delle originarie domande attrici, nonché “- in via alternativa, disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio verso , e sulle domande proposte
contro
Parte_2 Parte_4 Pt_3 _1
… - In via istruttoria, occorrendo, chiede ammettersi i mezzi istruttori articolati nella memoria
[...]
difensiva del primo grado depositata il 12/4/2013; - Vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.”
4.2. -Con la comparsa di risposta depositata il 12 ottobre 2020, si costituiva in giudizio
[...]
contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione, chiedendone il rigetto, con la _1
contestuale istanza di condanna della parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Gianfranco Grella, dichiaratosi antistatario.
4.3. -Con l'altra comparsa di risposta depositata il 12 ottobre 2020, si costituivano in giudizio e , contestando la fondatezza dei motivi Parte_2 Parte_3 Parte_4
di gravame, chiedendone la reiezione, con la contestuale domanda di condanna della controparte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Gianfranco Grella, dichiaratosi anticipatario.
4.4. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 18 settembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 15 ottobre 2024; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza resa il 15 ottobre 2024, pubblicata e comunicata il 16 ottobre
2024, era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
5.2. - Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censurava la sentenza gravata per la pretesa violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., per avere, a suo dire, il primo giudice erroneamente ritenuto inutiliter data ed insuscettibile di passare in giudicato la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1700/2011, munita della certificazione attestante l'intervenuto passaggio in giudicato della medesima, nonostante l'omessa opposizione avverso la stessa, ex art. 404 c.p.c., da parte di comproprietaria e litisconsorte necessaria pretermessa nel procedimento definito _1
con la richiamata decisione, dovendosi correttamente ritenere che tale sentenza, resa inter pauciores, secondo la giurisprudenza di legittimità spiegherebbe i suoi effetti tra le parti partecipanti al processo,
5 per cui sarebbero fondate le distinte domande d'accertamento delle violazione delle distanze legali tra fabbricati de quibus e d'arretramento, così come rispettivamente proposte nei confronti della comproprietaria, convenuta-appellata, nei termini già accertati sulla scorta della _1
relazione peritale del c.t.u. dr. ing. , nominato nel corso del giudizio iscritto a R.G.N. Persona_1
2844/2000/CC del Tribunale di Avellino, e nei limiti fissati nei riguardi degli altri comproprietari dalla richiamata sentenza n. 1700/2011 della Corte di Appello di Napoli, oltre che quella di risarcimento dei danni formulata nei confronti di tutti i convenuti-appellati.
5.3. - Con il secondo motivo di gravame, subordinato al rigetto del primo, l'impugnante criticava la decisione appellata per la pretesa violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 102 c.p.c., per non avere quest'ultimo accolto la sua istanza tendente all'integrazione del contraddittorio nei confronti di e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 formulando in questa fase l'istanza tendente alla rimessione degli atti al Tribunale, ex art. 354 c.p.c., non essendo stato integrato il contraddittorio in primo grado nei confronti di tali parti sulle domande formulate espressamente ed esclusivamente contro la convenuta _1
5.4. - Con il terzo motivo d'appello, subordinato alla reiezione dei primi due motivi,
[...]
lamentava la pretesa violazione da parte del giudice di primo grado del principio di Parte_1 corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., avendo, a suo dire, quest'ultimo omesso di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di Parte_2
e , per i quali la Corte d'Appello di Napoli aveva già
[...] Parte_4 Parte_3
accertato con la citata sentenza n. 1700/2011, passata in cosa giudicata, la violazione delle distanze legali tra i fabbricati in questione e disposto la condanna all'arretramento, trattandosi di domanda scindibile, ammissibile e fondata, costituendo azione personale, proponibile nei confronti di alcuni dei comproprietari del fabbricato costruito a distanza non legale dal suo, in misura corrispondente alla loro rispettiva quota di comproprietà.
5.5. - I tre motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della loro connessione, dovendosi dare atto che il primo è parzialmente fondato, per cui va accolto per quanto di ragione, nei termini di seguito evidenziati, con il consequenziale assorbimento degli altri due, essendo stati formulati mediante l'istanza d'accoglimento dei medesimi subordinatamente all'eventuale rigetto del primo, qui parzialmente accolto.
5.6. - Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, secondo il quale la sentenza n.
1700/2011 della Corte di Appello di Napoli, nonostante la formale certificazione del suo passaggio in giudicato, sarebbe sostanzialmente improduttiva di effetti anche nei confronti delle parti partecipanti al giudizio definito con tale decisione, per essere stata pretermessa in quel procedimento una parte litisconsorte necessaria, il Collegio rileva che costituiscono ius receptum i principi per cui:
6 a) il difetto d'integrità del contradditorio è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, con l'unico limite, pur se con effetti circoscritti a coloro che hanno partecipato alla causa,
e senza pregiudizio per i diritti dell'eventuale litisconsorte pretermesso, del giudicato, che espressamente o implicitamente si sia formato su tale questione;
(Cass. civ., Sez. II, 20/01/1986, n.
360; b) nel corso del contraddittorio, se il giudice non rileva un difetto d'integrità del contraddittorio e decide la controversia nel merito, tale “error in procedendo” si traduce in “error in iudicando”, determinando non l'inesistenza ma la nullità della sentenza, che deve formare oggetto di specifica impugnazione, altrimenti sul punto si forma il giudicato (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/02/2024,
n. 3820).
Orbene, sulla scorta di quanto innanzi deve affermarsi che, nel caso di specie, si sia senz'altro formato il giudicato espresso, incorporato nella sentenza n. 1700/2011 della Corte di Appello di
Napoli, versata in atti con la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. di avvenuto passaggio in giudicato, mediante la quale quest'ultima, a seguito dell'originaria domanda attrice, proposta da
, aveva condannato , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2
ad arretrare, a loro cura e spese, il loro fabbricato, in fase d'ultimazione d'opera nel Comune
[...]
di Solofra (Av), in Via Sorbo Sottano, sulla p.lla catastale 249 del fg 10, “alla distanza dal fabbricato di proprietà di pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini Parte_1 con un minimo di ml 5”, avendo - nella parte motivazionale della decisione in questione - qualificato tale fabbricato quale nuova costruzione e non come ricostruzione di altro immobile esistente e crollato nel corso degli eventi bellici degli anni 1942-1943, realizzata in violazione dell'art. 873 c.c. e delle distanze stabilite dall'allora vigente P.R.G. del Comune di Solofra.
Pertanto, non potendo il richiamato giudicato produrre effetti nei confronti della parte litisconsorte necessaria, pretermessa nel giudizio definito con la citata sentenza n. _1
1700/2011 della Corte di Appello di Napoli, correttamente l'attore , odierno Parte_1
appellante, proponeva nei confronti della prima la presente, autonoma azione d'accertamento, finalizzata a verificare “… che il fabbricato sito in Solofra in via Sorbo Sottano, della quale è comproprietaria, edificato sulla parte centrale della p.lla 249 del foglio 10, con concessione edilizia
n. 4423 rilasciata dal Comune di Solofra il 17/10/1996 e n. 4604 del 5/3/1998, è stato realizzato in violazione delle distanze tra le costruzioni …”, oltre che di condanna della medesima “… ad arretrare
a sua cura e spese, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel rispetto di tutte le norme applicabili, il detto edificio alla distanza dal fabbricato di sito in Solofra alla Parte_1 via Sorbo Sottano in catasto al foglio 10, p.lla 256, pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini, con un minimo di metri lineari 5”, come, peraltro, già accertato nei confronti degli altri comproprietari, pure parti del presente giudizio, mediante i rilievi, planimetrici e
7 fotografici, così come eseguiti e riportati nella relazione peritale del 19 giugno 2003, a firma del c.t.u., dr. ing. , depositata nel presupposto procedimento di primo grado, iscritto a R.G.N. Persona_1
2844/2000/CC del Tribunale di Avellino, sulla scorta della quale con la più volte richiamata sentenza n. 1700/2011 la Corte di Appello di Napoli aveva condannato proprio gli altri comunisti,
[...]
, e ad arretrare, a loro cura e spese, il loro Parte_4 Parte_3 Parte_2 fabbricato de quo, in fase d'ultimazione d'opera nel Comune di Solofra (Av), in Via Sorbo Sottano, sulla p.lla catastale 249 del fg 10, “alla distanza dal fabbricato di proprietà di Parte_1 pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini con un minimo di ml 5”.
Posto che non v'è dubbio che la consulenza tecnica esperita in altro giudizio costituisca prova atipica rimessa al prudente apprezzamento del giudice, nel caso di specie, la Corte rileva che l'innanzi richiamato elaborato peritale del 19 giugno 2003, a firma del c.t.u., dr. ing. , Persona_1
depositato nel procedimento iscritto a R.G.N. 2844/2000/CC del Tribunale di Avellino, risulta fornito di particolare attendibilità, perché il processo nel quale esso veniva acquisito aveva il medesimo oggetto del presente e si è svolto tra le medesime parti, con esclusione di con piena _1
osservanza quindi del principio del contraddittorio.
Pertanto, risultando gli accertamenti compiuti da quel c.t.u. corretti e completi, non risulta utile disporre una nuova indagine peritale, la cui richiesta veniva reiterata dall'appellante in questa fase, dovendosi evidenziare che il fabbricato realizzato dai convenuti-appellati, in esecuzione delle concessioni edilizie n. 4423 del 17 ottobre 1996 e n. 4604 del 5 marzo 1998, deve essere qualificato come nuova costruzione, soggetta alla disciplina delle distanze regolamentata del P.R.G. del Comune di Solofra vigente all'epoca della sua realizzazione, avendo interessato, come riportato dal sopra nominato c.t.u. a pag. 5 del suo elaborato peritale, “la porzione di un vecchio fabbricato che si trovava in condizioni di ruderi a causa della distruzione avvenuta a seguito degli eventi bellici degli anni 1942-43”, costituito in passato da un unico corpo di fabbrica in muratura, con pianta ad U, insistente sulla particella di terreno 249, sulla quale attualmente sono costruiti tre distinti fabbricati, la cui linea perimetrale è difforme da quella precedente, come si ricava dal confronto tra la planimetria catastale antecedente alla ricostruzione ed il rilievo aerofotogrammetrico successivo, allegati alla richiamata relazione peritale.
Orbene, l'art. 6 di tale strumento urbanistico prevede per la zona B2, dove sono posti i fabbricati de quibus, la distanza di m 10 rispetto alle pareti finestrate direttamente prospicienti, circostanza non sussistente nella fattispecie in esame, oltre che una distanza dai confini pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo di m 5,00.
Pertanto, poiché a seguito dei rilievi tecnici eseguiti dal c.t.u. è emerso che il nuovo fabbricato costruito dai convenuti-appellati dista a cm 14,50 dal preesistente fabbricato di proprietà dell'attore-
8 appellante, risulta senz'altro essere stata violata la disposizione regolamentare de qua del locale
P.R.G., per cui la convenuta-appellata va condannata ad eseguire, a sua cura e spese, l'arretramento del fabbricato di cui è comproprietaria, entro i limiti di cui innanzi, come peraltro già stabilito nei confronti degli altri comproprietari, , e Parte_4 Parte_3 Parte_2
in forza della più volte citata sentenza n. 1700/2011 della Corte di Appello di Napoli.
5.7. - Non avendo l'attore-appellante chiesto di provare né provato alcunché in merito al danno che avrebbe patito per la lamentata condotta dei convenuti-appellati, la sua domanda risarcitoria va respinta perché sfornita di prova, non potendo essere ammessa la sua richiesta di c.t.u., reiterata in questa fase, al fine di provare la pretesa diminuita amenità dei luoghi, riduzione di fruibilità della sua proprietà e del suo valore, in considerazione del consolidato principio giurisprudenziale del giudice di legittimità, secondo il quale: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/06/2019, n.
15521); “Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica.” (Cass. civ., Sez.
VI - 1, Ordinanza, 15/12/2017, n. 30218).
5.7. - Il parziale accoglimento del primo motivo di gravame determina l'assorbimento del secondo e del terzo motivo, essendo i medesimi stati formulati con la relativa istanza del loro accoglimento subordinatamente all'eventuale reiezione del primo.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento della domanda attrice, le spese del doppio grado del giudizio vengono poste solidalmente a carico di _1
, e in favore di , in Parte_4 Parte_3 Parte_2 Parte_1
applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del petitum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per il primo grado, e del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37 per il secondo grado.
9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1835/2019 del Tribunale Parte_1
di Avellino, pubblicata il giorno 11 ottobre 2019, in accoglimento parziale dell'appello, così provvede:
1) condanna ad eseguire, a sua cura e spese, l'arretramento del fabbricato di cui _1
è comproprietaria, sito in Solofra (Av) in Via Sorbo Sottano, in modo da osservare la distanza dal fabbricato di proprietà di pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i Parte_1 confini, con un minimo di m 5”;
2) condanna , e in _1 Parte_4 Parte_3 Parte_2
solido tra loro, alla rifusione, in favore di , delle spese processuali del doppio Parte_1
grado del giudizio, che liquida:
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 7.731,00, di cui € 477.00, a titolo di esborsi, ed € 7.254,00, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del
15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 10.795,00, di cui € 804,00, a titolo di esborsi, ed € 9.991,00, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del
15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 14 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
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