TRIB
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/11/2024, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2516 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._1
12/02/1964,
e
C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
23/05/1967,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giampaolo CASTIGLIONE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Le parti chiedono che il Tribunale di Vicenza, preso atto della volontà espressa dai coniugi di non volersi riconciliare, Voglia con sentenza pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
07.12.1991, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Asiago dell'anno 1991, atto n. 38, Parte II, Serie A, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere regolato definitivamente ogni rapporto sia economico che patrimoniale e che quindi non sussiste alcuna reciproca pretesa né per alimenti né per altro.
2. I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria residenza dove meglio crede;
3. I figli e , che sono rispettivamente specializzando Persona_1 Parte_1
in medicina il primo e studentessa universitaria la seconda, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, continueranno a vivere presso la casa coniugale ed il sig. verserà direttamente CP_1
ad ognuno, a titolo di contributo al loro mantenimento, un assegno mensile di
€ 300,00 a mezzo bonifico bancario sui conti correnti rispettivamente n.
[...] intestato a e n. IT831 030 Parte_1
15032 0000000 5921 590 intestato a entro il giorno cinque di Persona_1
ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere
2 dalla data dell'udienza presidenziale, facendosi esclusivo carico di tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie per ragioni di salute, studio,
quali, a mero titolo esemplificativo: spese medico-specialistiche non coperte da SSNN, dentistiche, scolastiche, universitarie, sportive, etc.;
4. Nulla i coniugi verseranno l'uno all'altro a titolo di mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti e disponendo ciascuno di redditi adeguati al proprio sostentamento;
5. La casa coniugale sita a Vicenza, via G. Mazzini n. 6 int. 1, di proprietà del sig. e gravata di mutuo ipotecario n. 000000717872 presso CP_1
BCC Filiale di Asiago (VI), avente scadenza il 04.07.2043, resta assegnata,
sino a quando il mutuo non sarò estinto o la casa non verrà venduta, alla sig.ra con tutti gli arredi e i corredi presenti;
una volta estinto il Controparte_2
mutuo il sig. valuterà l'opportunità di intestare l'immobile de CP_1
quo ai figli e;
Per_1 Pt_1
6. Il sig. continuerà a farsi carico in via esclusiva dei costi CP_1
inerenti all'immobile adibito a casa coniugale, ivi compresi i costi delle utenze e delle polizze assicurative sull'immobile;
7. L'autovettura modello Fiat 500 tg. EL966BY, intestata al sig. CP_1
, verrà intestata alla sig.ra ed il sig.
[...] Controparte_2 CP_1
provvederà a sostenerne i costi di assicurazione e bollo;
8. L'autovettura Volkswagen Golf intestata al sig. verrà CP_1
intestata al figlio ed il sig. provvederà a pagarne Persona_1 CP_1
le spese di bollo e di assicurazione;
3 9. Il conto corrente n. [...] acceso presso resterà intestato ai sig.ri e;
CP_3 Persona_1 Parte_1
10. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ed al riequilibrio degli assetti patrimoniali della famiglia il sig. CP_1
s'impegna a trasferire senza corrispettivo, come oltre meglio precisato, entro trenta giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio, alla sig.ra CP_2
, che si impegna ad acquistare, la piena ed esclusiva proprietà
[...]
dell'immobile sito in Comune di Vicenza, viale Milano n. 53, PIANO s1-5 così
censito nel Catasto Fabbricati:
Comune di Vicenza - foglio 46 (quarantasei) - particella n.ro:
963 sub. 30 - Viale Milano n. 53 - piano S1-5 - cat. A/2 - cl.
4 - vani 7,0 - sup.
cat. totale m.q. 132 - sup. cat. totale esc. aree scop. m.q. 132 - R.C. Euro
885,72.
Il trasferimento, comprensivo delle quote condominiali indivise, sarà redatto da un notaio a seguito della pronuncia della sentenza di divorzio ed il sig. CP_1
provvederà ad ogni formalità necessaria per completare il trasferimento
[...]
e la trascrizione della cessione della proprietà dell'immobile; tutte le spese,
nonché eventuali imposte, tasse e compensi notarili inerenti e conseguenti a tale cessione saranno a carico del sig. ; CP_1
11. Il trasferimento di diritti immobiliari di cui al punto precedente sarà
effettuato da parte del signor senza corrispettivo in denaro, CP_1
ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi volta a definire in modo stabile la crisi coniugale, di tal
4 che le parti sottoscriventi chiederanno che lo stipulando atto sia esente da ogni imposta e/o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n. 74, come stabilito anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio
1999 ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 27 del 21 giugno 2012 e dalla Suprema Corte di Cassazione –
Sezione Tributaria con la sentenza n. 2111/2016 nonché dalla Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza 11/01/2021 n. 98 e dalla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza 26.
12. Con il corretto e integrale adempimento degli obblighi contenuti nel presente accordo, i coniugi dichiarano di aver definito tutti i rapporti economici e patrimoniali per qualsivoglia ragione e/o titolo e/o causa, ad estinzione definitiva di ogni eventuale reciproca ragione di credito/debito, anche risarcitoria e/o a qualsivoglia titolo, comprese anche quelle nascenti dal matrimonio e dalla pregressa convivenza, ovvero scaturenti da eventuali altre scritture tra di loro intercorse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Asiago (VI) in data
07/12/1991.
5 All'esito dell'udienza del 24/10/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 23/03/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere direttamente ai figli e , entrambi Per_1 Pt_1
6 maggiorenni ma non autosufficienti, a titolo di contributo per il loro mantenimento, la somma mensile di euro 300,00 ciascuno nonché di sostenere integralmente le spese straordinarie ad essi relative;
ritiene il
Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti,
vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Vicenza, Via G. Mazzini n. 6 in favore di quale Controparte_2
genitore convivente con i figli maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti e;
Per_1 Pt_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in Asiago (VI) il 07/12/1991 alle condizioni
[...] Controparte_2
7 in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Asiago (VI) al n. 38, parte
II, serie A, anno 1991;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.11.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2516 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._1
12/02/1964,
e
C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
23/05/1967,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giampaolo CASTIGLIONE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Le parti chiedono che il Tribunale di Vicenza, preso atto della volontà espressa dai coniugi di non volersi riconciliare, Voglia con sentenza pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
07.12.1991, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Asiago dell'anno 1991, atto n. 38, Parte II, Serie A, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere regolato definitivamente ogni rapporto sia economico che patrimoniale e che quindi non sussiste alcuna reciproca pretesa né per alimenti né per altro.
2. I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria residenza dove meglio crede;
3. I figli e , che sono rispettivamente specializzando Persona_1 Parte_1
in medicina il primo e studentessa universitaria la seconda, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, continueranno a vivere presso la casa coniugale ed il sig. verserà direttamente CP_1
ad ognuno, a titolo di contributo al loro mantenimento, un assegno mensile di
€ 300,00 a mezzo bonifico bancario sui conti correnti rispettivamente n.
[...] intestato a e n. IT831 030 Parte_1
15032 0000000 5921 590 intestato a entro il giorno cinque di Persona_1
ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere
2 dalla data dell'udienza presidenziale, facendosi esclusivo carico di tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie per ragioni di salute, studio,
quali, a mero titolo esemplificativo: spese medico-specialistiche non coperte da SSNN, dentistiche, scolastiche, universitarie, sportive, etc.;
4. Nulla i coniugi verseranno l'uno all'altro a titolo di mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti e disponendo ciascuno di redditi adeguati al proprio sostentamento;
5. La casa coniugale sita a Vicenza, via G. Mazzini n. 6 int. 1, di proprietà del sig. e gravata di mutuo ipotecario n. 000000717872 presso CP_1
BCC Filiale di Asiago (VI), avente scadenza il 04.07.2043, resta assegnata,
sino a quando il mutuo non sarò estinto o la casa non verrà venduta, alla sig.ra con tutti gli arredi e i corredi presenti;
una volta estinto il Controparte_2
mutuo il sig. valuterà l'opportunità di intestare l'immobile de CP_1
quo ai figli e;
Per_1 Pt_1
6. Il sig. continuerà a farsi carico in via esclusiva dei costi CP_1
inerenti all'immobile adibito a casa coniugale, ivi compresi i costi delle utenze e delle polizze assicurative sull'immobile;
7. L'autovettura modello Fiat 500 tg. EL966BY, intestata al sig. CP_1
, verrà intestata alla sig.ra ed il sig.
[...] Controparte_2 CP_1
provvederà a sostenerne i costi di assicurazione e bollo;
8. L'autovettura Volkswagen Golf intestata al sig. verrà CP_1
intestata al figlio ed il sig. provvederà a pagarne Persona_1 CP_1
le spese di bollo e di assicurazione;
3 9. Il conto corrente n. [...] acceso presso resterà intestato ai sig.ri e;
CP_3 Persona_1 Parte_1
10. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ed al riequilibrio degli assetti patrimoniali della famiglia il sig. CP_1
s'impegna a trasferire senza corrispettivo, come oltre meglio precisato, entro trenta giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio, alla sig.ra CP_2
, che si impegna ad acquistare, la piena ed esclusiva proprietà
[...]
dell'immobile sito in Comune di Vicenza, viale Milano n. 53, PIANO s1-5 così
censito nel Catasto Fabbricati:
Comune di Vicenza - foglio 46 (quarantasei) - particella n.ro:
963 sub. 30 - Viale Milano n. 53 - piano S1-5 - cat. A/2 - cl.
4 - vani 7,0 - sup.
cat. totale m.q. 132 - sup. cat. totale esc. aree scop. m.q. 132 - R.C. Euro
885,72.
Il trasferimento, comprensivo delle quote condominiali indivise, sarà redatto da un notaio a seguito della pronuncia della sentenza di divorzio ed il sig. CP_1
provvederà ad ogni formalità necessaria per completare il trasferimento
[...]
e la trascrizione della cessione della proprietà dell'immobile; tutte le spese,
nonché eventuali imposte, tasse e compensi notarili inerenti e conseguenti a tale cessione saranno a carico del sig. ; CP_1
11. Il trasferimento di diritti immobiliari di cui al punto precedente sarà
effettuato da parte del signor senza corrispettivo in denaro, CP_1
ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi volta a definire in modo stabile la crisi coniugale, di tal
4 che le parti sottoscriventi chiederanno che lo stipulando atto sia esente da ogni imposta e/o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n. 74, come stabilito anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio
1999 ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 27 del 21 giugno 2012 e dalla Suprema Corte di Cassazione –
Sezione Tributaria con la sentenza n. 2111/2016 nonché dalla Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza 11/01/2021 n. 98 e dalla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza 26.
12. Con il corretto e integrale adempimento degli obblighi contenuti nel presente accordo, i coniugi dichiarano di aver definito tutti i rapporti economici e patrimoniali per qualsivoglia ragione e/o titolo e/o causa, ad estinzione definitiva di ogni eventuale reciproca ragione di credito/debito, anche risarcitoria e/o a qualsivoglia titolo, comprese anche quelle nascenti dal matrimonio e dalla pregressa convivenza, ovvero scaturenti da eventuali altre scritture tra di loro intercorse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Asiago (VI) in data
07/12/1991.
5 All'esito dell'udienza del 24/10/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 23/03/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere direttamente ai figli e , entrambi Per_1 Pt_1
6 maggiorenni ma non autosufficienti, a titolo di contributo per il loro mantenimento, la somma mensile di euro 300,00 ciascuno nonché di sostenere integralmente le spese straordinarie ad essi relative;
ritiene il
Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti,
vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Vicenza, Via G. Mazzini n. 6 in favore di quale Controparte_2
genitore convivente con i figli maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti e;
Per_1 Pt_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in Asiago (VI) il 07/12/1991 alle condizioni
[...] Controparte_2
7 in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Asiago (VI) al n. 38, parte
II, serie A, anno 1991;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.11.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
8