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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/06/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1446/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Giudice dott. ET IN Giudice Relatore
ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1446/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BECCATI STEFANIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CACCIAGUIDA 8 FERRARA presso il difensore avv. BECCATI STEFANIA
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICONOLFI
[...] P.IVA_2
MARIA NA, elettivamente domiciliato in VIA BOCCALEONE N. 2/B 44121 FERRARA presso il difensore avv. SICONOLFI MARIA NA
APPELLATO
AD OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNGIZIONE EX ARTT. 22 E SS. L.
689/1981 RELATIVE A SANZIONI IN MATERIA DI PASCOLO
CONCLUSIONI: come da propri atti difensivi:
APPELLANTE: << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 189/2023 emessa dal Tribunale di Ferrara, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Monica Bighetti, nell'ambito del giudizio n. R.G. 1816/2022 , depositata in cancelleria in data 24/03/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di
pagina 1 di 8 primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento del presente ricorso, in via preliminare [omissis…]; in via principale, annullare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 89/2022 elevata dal
[...]
, anche con Controparte_2 riguardo agli atti del relativo procedimento, per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese
e compensi professionali (comprensivi di rimborso forfettario 15%, cassa avvocati 4% e IVA 22%) oltre al rimborso del contributo unificato anticipato” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
[OMISSIS].”.
APPELLATA: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis. - In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile ovvero improcedibile per non essere stato redatto secondo le prescrizioni di legge. - In via principale e nel merito: rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente - confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 189/2023 del 24.03.2023 – G.I. Dott.ssa Bighetti
– nel procedimento NRG 1816/2022. In ogni caso, condannare l'appellante alle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre al 15% per spese generali e oneri di legge.
Sulle richieste istruttorie dell'appellante. Ci si oppone alla prova testimoniale così come richiesta da controparte tenuto conto del fatto che tutti
i capitoli di prova, così come formulati, non sono altro che una riproposizione di quanto già dedotto in narrativa e soprattutto ininfluenti..”.
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. ET IN, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L' (anche solo proponeva Parte_2 Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 89/2022 del 17 Marzo 2022, notificata in pari data, che faceva seguito al verbale di accertamento n. 199/2020, con la quale l' Controparte_1
(anche solo ) ordinava il pagamento della sanzione di euro
[...] Parte_3
6.600,00 per violazione dell'art. 2, comma 2, L.R. 4/2004, in quanto per la movimentazione del proprio gregge ed in particolare per il transito del proprio gregge nel Comune di Bondeno, non aveva inoltrato specifica richiesta di autorizzazione preventiva per il pascolo vagante né al Sindaco del Comune di
Bondeno e neppure la richiesta di autorizzazione informatizzata al Servizio Veterinario attraverso la
Banca dati nazionale (BND) come previsto dall'art. 9, co. 1 e 9 dell'Ordinanza del Ministero della
Salute del 28/05/2015 .
B. L'opponente sosteneva l'illegittimità dell'ingiunzione, non ritenendo necessari gli adempimenti che le erano stati contestati come non assolti e ne chiedeva l'annullamento.
C. Si costituiva in giudizio l' , Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la correttezza dell'ordinanza-ingiunzione.
pagina 2 di 8 D. Il Tribunale di Ferrara, adito in seguito alla riassunzione, preceduta dalla dichiarazione d'incompetenza del Giudice di Pace, giudicava infondata l'opposizione. Riteneva, infatti, errata la tesi dell'opponente, secondo la quale la Legge Regionale ER n. 4/2004 era stata superata dall'art. 9 dell'Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 del Ministro della salute e, pertanto, l'attestazione sanitaria dell'ATS (Azienda di Tutela della Salute di Brescia – Dipartimento di Prevenzione
Veterinario) di Brescia, certificante che l'allevamento di era ufficialmente indenne Parte_1
(anche UI) dalla brucellosi, avrebbe sostituito l'autorizzazione richiesta dalla Legge Regionale ER
09.02.2004 n. 4, recante: “Disciplina della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo”. Tale legge regionale prevede, all'art. 2 comma 2 che: “lo spostamento di ovini e caprini a scopo di pascolo è soggetto ad autorizzazione sanitaria, concessa dal Sindaco del Comune di destinazione, previo parere del servizio veterinario dell' competente per territorio, anche nel corso di movimentazioni Parte_4 intracomunali” e al successivo art. 4, comma 1 che: “Gli ovini e i caprini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ed essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti.”.
Da ciò conseguiva che << Non può quindi concordarsi con l'opponente la quale sostiene che il possesso delle certificazioni di gregge UI da EL sostituisce l'autorizzazione sanitaria che il
Comune di destinazione della transumanza deve rilasciare su richiesta del titolare del gregge per
l'ingresso nel proprio territorio, ai sensi della legge regionale sopra indicata.
Per questi motivi
si ritiene che l'illecito amministrativo sia integrato sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. >>
(Cfr. Sentenza pag. 6)
E. Avverso la suddetta sentenza n. 189/2023 – R.G. n. 1816/2022- pubblicata il 24/03/2023, mai notificata, ricorreva in appello l' con ricorso depositato in data 22/09/2023, Parte_1 lamentando un unico articolato motivo.
F. Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_5 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne invocava il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
G. All'udienza del 16.05.2025 i procuratori si riportavano ai rispettivi atti difensivi e la Corte decideva la causa con la lettura del dispositivo e la riserva della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' nella premessa che “…..la ricostruzione del fatto, operata dal Giudice, è Parte_1 fedele alla narrazione delle parti e ai documenti prodotti in causa.” affida le proprie censure ad un unico motivo di appello, che identifica il vizio della sentenza nell' errata <<…interpretazione che è stata data dell'art. 2, comma 2, L.R. Emilia Romagna 4/2004. Tutto è incentrato sul concetto di
”transito” e di “destinazione” e sulla differenza tra i due termini;
in altre parole sul seguente quesito:
“il mero transito può essere considerato destinazione ?”>>. (Cfr. appello pag. 5).
In particolare si afferma che la stalla in Bondeno costituiva una mera stazione di transito del gregge e non la destinazione, la quale invece era da individuarsi nel mattatoio sito in Sarsina di Forlì-
Cesena. Quindi, il Comune di destinazione della transumanza, perché gli animali erano destinati ad essere trasferiti, mediante trasporto su ruote, al macello di Sarsina, non era quello di Bondeno.
Sosteneva che “In estrema sintesi, la L. Regionale 4/2004 disciplina le modalità di richiesta delle autorizzazioni sanitarie riguardanti lo spostamento delle greggi nel comune di destinazione, ove questo sia ubicato in . L'Ordinanza Ministeriale 28/2015 disciplina, invece, le autorizzazioni CP_1 pagina 3 di 8 che il Servizio Veterinario DEVE rilasciare per TRANSITARE su tutto il territorio nazionale! La questione è sempre la medesima: (Cfr. appello pag. 13). Controparte_3
L'ordinanza ingiunzione era, quindi, illegittima, in quanto era stato pienamente rispettato l'art. 9 della
Ordinanza del Ministero della Salute 28.05.2015, secondo il quale << “il Servizio veterinario autorizza la movimentazione per transumanza e monticazione, il pascolo vagante, semibrado e brado permanente, esclusivamente di animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi e leucosi e indenni da brucellosi, identificati ai sensi dell'art. 3, comma 1” SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. L'art. 3, comma 1, a sua volta, stabilisce che: “Su tutto il territorio nazionale, fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dalle norme vigenti, il proprietario degli animali, direttamente o tramite persona delegata, registra individualmente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, di seguito denominata: BDN, entro 7 giorni dall'identificazione e comunque prima di ogni spostamento, tutti i capi identificati elettronicamente”>> (Cfr. Appello pag. 12), adempimenti questi tutti ottemperati, per cui <il gregge, costituito, tra l'altro, da circa 1800 capi tra ovini e caprini,
POTEVA regolarmente transitare su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, senza necessità di ulteriori autorizzazioni. >> (Cfr. Appello pag. 12).
1.1 L'appello è infondato.
Per una agevole comprensione degli avvenimenti è opportuno riepilogarli succintamente, evidenziando come la stessa opponente ed oggi appellante, ammette che la ricostruzione del Tribunale gravato è corretta e condivisa in giudizio. Inoltre, osserva la Corte, lo stesso può dirsi per l' . Pt_3
In data 29.07.2020 il veterinario ufficiale dell' di Ferrara Dott.ssa Parte_4 [...] effettuava un sopralluogo presso una stalla sita in Bondeno – loc. Zerbinate, Via Consorziale Per_1
s.n.c. di proprietà dell' ; il sopralluogo era finalizzato a controllare se Parte_1 fossero presenti ovini o caprini, nel quadro di un'azione di sorveglianza finalizzata al contrasto delle macellazioni clandestine con rito islamico in corrispondenza della “festa del sacrificio” di cui alla nota del Ministero della Salute prot. gen. 13328 dell'11.06.2020 – DGSAF-MDS-P.
Nella predetta stalla, registrata nella banca dati nazionale anagrafe zootecnica con codice IT003FE099 avente come proprietario e detentore l' , veniva constata la presenza di Parte_1 circa 300 agnelloni e circa 30 capretti/caprette (cfr. verbale 20AMF0337 doc. 1 fascicolo di primo grado- . Nel predetto verbale , responsabile/detentore degli animali, contattato Pt_3 Testimone_1 telefonicamente, dichiarava che nel pomeriggio del sopralluogo sarebbe avvenuta la loro identificazione e marcatura, che gli animali non erano mai stati spostati da quell'ubicazione e che la loro destinazione era il macello e che gli animali erano tutti di età non superiore a sei mesi.
Nel verbale di accertamento di illecito amministrativo veniva altresì dato atto che “da controllo preventivo nella banca dati nazionale anagrafe zootecnica effettuato dall'agente accertatore non avrebbero dovuto essere presenti animali”, quindi, la stalla doveva essere vuota (doc. 1 pag. 1, docc. 3
e 4 fasc. I grado . Si constatava inoltre che gli animali erano sprovvisti di marchi auricolari Pt_3 identificativi, previsti dal Regolamento CE del 17.03.2003, il quale prevede la marcatura degli ovo- caprini entro il sesto mese di età. Inoltre non esisteva tracciabilità degli animali ex art. 18 Regolamento
CE n. 178 del 28.01.2012.
In data 30 luglio 2020 era eseguita dagli operatori una ispezione di verifica sugli ovini Pt_3
e caprini della stalla, accertando che “gli animali sono stati identificati con marca recante la seguente dicitura in quanto destinati alla macellazione e di età di circa sei mesi. La sig.ra NumeroDiP_1 Pt_1 conferma che gli ovini sono circa 300 e i caprini circa 30.” (Cfr. doc.4 – fascicolo I grado opponente). pagina 4 di 8 Con pec di prot. gen. 42328 del 30.07.2020 l' richiedeva alla Pt_3 Parte_1 informazioni necessarie per la regolarizzazione anagrafica degli animali ed in particolare la data esatta di introduzione degli stessi nella stalla, della provenienza e della documentazione a supporto della movimentazione degli stessi.
Con pec del 3.08.2020 il legale della avv. Beccati, rispondeva come segue: “gli Parte_1 animali di proprietà dell' pari a circa 300 agnelloni e 30 caprette/capretti sono Parte_1 stati introdotti nella stalla sita in […] nel mese di luglio, con lo scopo di indirizzare le bestie al macello, come da comunicazione percorso pascolo vagante che si allega. Tali capi – di età non superiore ai sei mesi, riportanti tutti la marca del gregge (012BS040) riconducibile al codice dell'azienda sono nati nel contesto del gregge vacante di cui la è proprietaria di gregge Pt_1 Pt_1 regolarmente iscritto alla BND”.
Alla predetta pec venivano allegate due dichiarazioni di pascolo vagante rilasciate in conformità alla normativa regionale della Regione Lombardia, regione dalla quale gli ovicaprini provenivano, le quali dichiaravano anche il pascolo nelle Regioni del Veneto e dell'Emilia-Romagna. Con la predetta comunicazione del 3.08.2020 si dichiarava di movimentare gli animali per il pascolo vagante attraverso diversi comuni tra cui i Comuni di Sermide (MN), IC (MN) e di Bondeno (FE) per il periodo luglio-agosto, ossia presso la stalla dove era avvenuto il sopralluogo (Cfr. doc. n. 10 – fascicolo
I grado opponente).
In data 20 agosto 2020 il Dipartimento di sanità Pubblica di contestava a Parte_5 [...]
l'illecito amministrativo di cui all'art. 2, comma 2, della Legge Regionale ER n.4 del 9 Parte_1 febbraio 2004, in quanto in previsione della movimentazione per pascolo vagante dei 330 animali entrati nel territorio comunale nel mese di luglio 2020 non erano state effettuate né la richiesta di autorizzazione al Sindaco del Comune di Bondeno né la richiesta di autorizzazione informatizzata al
Servizio Veterinario mediante l'applicativo della banca dati nazionale (www.vetinfo.it) prevista dall'art.9 commi 1 e 9 dell'ordinanza del Ministero della Salute 28 maggio 2015. Seguiva l'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
1.1.1 Consegue da ciò che alla data dell'accertamento del 29.07.2020 era presente in Bondeno un gregge formato da 300 agnelloni e da 30 capretti/caprette senza che fosse stata fatta alcuna segnalazione né all' di provenienza/partenza (Brescia) né, per quello che maggiormente Pt_3 interessa, a quella o quelle, emiliane di transito o destinazione che fossero. Anzi è evidente che la comunicazione di percorso di pascolo vagante fatta all' di Brescia ossia di partenza è avvenuta Pt_3 solo come postuma, perché fatta in data 03.08.2020.
1.2 L' art. 2 della Legge regionale 9 febbraio 2004 n.4, recante disciplina CP_1 della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo dispone:
<
1. Il pascolo di ovini e caprini è consentito esclusivamente su terreni di proprietà o in affitto o in concessione, chiaramente delimitati ed identificabili.
2. Lo spostamento di ovini e caprini a scopo di pascolo è soggetto ad autorizzazione sanitaria, concessa dal Sindaco del Comune di destinazione previo parere del servizio veterinario dell' Pt_4 competente per territorio, anche nel caso di movimenti intracomunali.
[...]
3. Gli ovini e i caprini che vengono trasferiti per ragioni di pascolo o transumanza devono essere trasportati tramite automezzi e non possono essere trasferiti con altri mezzi, eccetto i casi autorizzati
pagina 5 di 8 Part dal Sindaco su parere conforme del servizio veterinario dell'Azienda competente per territorio.>>
(enfasi del grassetto aggiunta).
A propria volta l'art. 4 comma 1 prevede che < Gli ovini e i caprini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ed essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti. >>.
1.3 L'Ordinanza Ministeriale del 28 maggio 2015, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 144 del 24/06/2015 e recante “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica”, è stata emessa dal Ministro della Salute per l'adozione di misure straordinarie di lotta ed eradicazione e di controllo della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e bufaliana, della brucellosi ovi-caprina nonché della leocosi bovina enzootica (art.1), la cui validità è stata, prorogata con l'ordinanza del Ministro della salute 23 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 luglio 2020, n. 169 e ulteriormente prorogata anche negli anni seguenti. Lo scopo dell'ordinanza del Ministro della Salute è di dettare regole uniformi sul territorio nazionale per combattere più efficacemente le descritte malattie negli animali.
Per quanto d'interesse si evidenzia che l'art. 9 dispone al primo comma che:
“1. Su tutto il territorio nazionale il Servizio Veterinario autorizza la movimentazione per transumanza
e monticazione, il pascolo vagante, semibrado e brado permanente, esclusivamente di animali provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi e indenni da brucellosi, identificati ai sensi dell'art.3 comma 1.”; mentre al comma 9 dispone che:
“9. La procedura di richiesta, di conferma e di rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti di cui ai commi precedenti è attuata esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità informatiche presenti nella BDN.”. A propria volta il precedente art. 3 comma 1, richiamato dall'art. 9, comma 1, dispone che:
“
1. Su tutto il territorio nazionale, fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dalle norme vigenti, il proprietario degli animali, direttamente o tramite persona delegata, registra individualmente nella
Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, di seguito denominata: BDN, entro 7 giorni dall'identificazione e comunque prima di ogni spostamento, tutti i capi identificati elettronicamente”.
1.4 Ciò posto, deve convenirsi con l'interpretazione fornita dal Tribunale gravato, secondo il quale “L'art. 9 dell'ordinanza è rivolto ai servizi veterinari e non agli imprenditori agricoli. L'ordinanza stabilisce che i Servizi Veterinari non possono dare autorizzazioni di sorta né pareri positivi alla movimentazione degli animali qualora gli stessi non provengano da allevamenti UI
(Ufficialmente Indenni dalle malattie sopra indicate) e singolarmente identificati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza. L'ordinanza ministeriale si limita a dare un orientamento uniforme a tutti i servizi veterinari del territorio imponendo loro di autorizzare i trasferimenti di bovini, ovini bufali e capre solo qualora siano provenienti da allevamenti certificati indenni dalle malattie di cui l'ordinanza si occupa. Il
Servizio veterinario deve quindi essere richiesto di una autorizzazione per poterla rilasciare;
l'ordinanza ministeriale non afferma che il certificato di esenzione dalla brucellosi (ossia quelli di cui è munita l'opponente doc.10) sostituisce ogni autorizzazione sanitaria. Al contrario essa implica la necessità di una autorizzazione.”
pagina 6 di 8 1.4.1 E' evidente, infatti, che le due normative, quella statale dell'Ordinanza contingibile ed urgente e quella regionale di regolamentazione del transito attraverso i propri territori, hanno piani di operatività differenti ed il loro contenuto messo a confronto rende altrettanto evidente come l'autorizzazione dell' risulti sempre necessaria, aspetto questo Parte_6 che esclude in maniera preclara che l'attestazione della ATS di Brescia, che certifica trattarsi di gregge
UI (id est Ufficialmente Indenne) da non può sostituire l'autorizzazione sanitaria che il Parte_7
Comune di destinazione o di transito della transumanza deve rilasciare su richiesta del titolare del gregge per l'ingresso nel proprio territorio ai sensi dell'art. 2 Legge Regionale ER n. 4/2004. Anzi quest'ultima autorizzazione può intervenire soltanto in presenza di certificazione che attesti che gli animali provengono da allevamenti ufficialmente indenni (id est UI) da brucellosi.
Ne consegue che l'appello focalizza tutta la propria attenzione sulla distinzione tra transito e destinazione, che è eccentrica rispetto alla centralità della questione, che impone il rilascio di un'autorizzazione del Comune emiliano attraversato da gregge, che a sua volta può essere rilasciata solo in presenza di una certificazione di gregge UI (id est Ufficialmente Indenne) da EL.
Questione, quella posta dall'appellante, peraltro immemore del fatto che comunque il gregge era destinato alla macellazione in territorio emiliano e che non ha di certo occupato la decisone del
Tribunale.
Infatti, pur prescindendo dal fatto che questa distinzione non si coglie nella sentenza gravata, in quanto il Tribunale, tenuto distinto l'ambito applicativo della Legge Regionale e dell'Ordinanza Ministeriale quanto ai destinatari, sostiene che la tesi dell'opponente/appellante (l'attestazione di gregge UI da brucellosi dell'ATS di Brescia sostituirebbe l'autorizzazione di cui all'art. 2 della LR ER n. 4/2004) è errata, è tuttavia evidente che l' ammette che la destinazione era il macello sito in Parte_1 provincia di Forlì Cesena, con la conseguenza che occorreva una autorizzazione del Comune emiliano per attraversare il territorio.
Inoltre l'opponente, si legge in sentenza a pag. 4, ha comunicato lo spostamento del gregge per il percorso del pascolo vagante alla Regione Lombardia soltanto il 03.08.2020, quindi, ben dopo l'accertamento avvenuto presso la stalla sita in Bondeno, quando in data 29.07.2020 il Servizio
Veterinario accertatore rinveniva animali sprovvisti di auricolari identificativi, che saranno apposti solo successivamente, come costatato dall' di Ferrara nel successivo accesso del 30.07.2020. Pt_3
Ne consegue che, come correttamente evidenziato in questo grado dall'appellata:
< 1) IL FATTO CHE PER IL COMUNE DI FERRARA NON SUSSISTANO CODICI DI PASCOLO
CHE CONSENTANO LA STANZIALITA' DEL GREGGE NON È RILEVANTE. 2) CHE FERRARA NON E'LA DESTINAZIONE FINALE DEL GREGGE, NON È RILEVANTE.
3) CHE A FERRARA NON È POSSIBILE IL PASCOLO MA SOLO IL TRANSITO NON È RILEVANTE
E NON CORRISPONDE COMUNQUE AL VERO (cfr. pagg. da 7 a 11 ricorso in appello). Su questo punto si precisa che nell'anno 2016/2017 la stessa appellante richiese l'autorizzazione sanitaria al
(già doc. 9 fasc. primo grado) volendo far transitare e pascolare il gregge Controparte_4 all'interno del territorio comunale ferrarese (Via Lavezzola, Via Bedani, Via Gramicia, Via Bacchelli,
Parco Urbano, sottomura, Via aeroporto ed altre eventuali zone verdi) ed in tale occasione il gregge in ottemperanza al disposto dell'art. 4 della L.R. 4/2004 venne altresì sottoposto ad un controllo sierologico della brucellosi effettuato dal personale dell' prima del transito nel Parte_5 territorio estense.>>.
pagina 7 di 8 2. In conclusione, tutto quanto esposto conduce al rigetto dell'appello e alla conferma dell'impugnata sentenza.
3. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR
115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale
<Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso>>.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_2
nei confronti dell' avverso
[...] Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Ferrara 189/2023, pubblicata il 24.03.2023, disattesa, respinta e assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede
- rigetta l'appello, confermando la sentenza gravata;
- condanna l alla rifusione a favore dell' Parte_2 [...]
delle spese di lite, che liquida nella somma di euro Controparte_1
3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 16 maggio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. ET IN Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Giudice dott. ET IN Giudice Relatore
ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1446/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BECCATI STEFANIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CACCIAGUIDA 8 FERRARA presso il difensore avv. BECCATI STEFANIA
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICONOLFI
[...] P.IVA_2
MARIA NA, elettivamente domiciliato in VIA BOCCALEONE N. 2/B 44121 FERRARA presso il difensore avv. SICONOLFI MARIA NA
APPELLATO
AD OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNGIZIONE EX ARTT. 22 E SS. L.
689/1981 RELATIVE A SANZIONI IN MATERIA DI PASCOLO
CONCLUSIONI: come da propri atti difensivi:
APPELLANTE: << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 189/2023 emessa dal Tribunale di Ferrara, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Monica Bighetti, nell'ambito del giudizio n. R.G. 1816/2022 , depositata in cancelleria in data 24/03/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di
pagina 1 di 8 primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento del presente ricorso, in via preliminare [omissis…]; in via principale, annullare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 89/2022 elevata dal
[...]
, anche con Controparte_2 riguardo agli atti del relativo procedimento, per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese
e compensi professionali (comprensivi di rimborso forfettario 15%, cassa avvocati 4% e IVA 22%) oltre al rimborso del contributo unificato anticipato” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
[OMISSIS].”.
APPELLATA: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis. - In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile ovvero improcedibile per non essere stato redatto secondo le prescrizioni di legge. - In via principale e nel merito: rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente - confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 189/2023 del 24.03.2023 – G.I. Dott.ssa Bighetti
– nel procedimento NRG 1816/2022. In ogni caso, condannare l'appellante alle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre al 15% per spese generali e oneri di legge.
Sulle richieste istruttorie dell'appellante. Ci si oppone alla prova testimoniale così come richiesta da controparte tenuto conto del fatto che tutti
i capitoli di prova, così come formulati, non sono altro che una riproposizione di quanto già dedotto in narrativa e soprattutto ininfluenti..”.
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. ET IN, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L' (anche solo proponeva Parte_2 Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 89/2022 del 17 Marzo 2022, notificata in pari data, che faceva seguito al verbale di accertamento n. 199/2020, con la quale l' Controparte_1
(anche solo ) ordinava il pagamento della sanzione di euro
[...] Parte_3
6.600,00 per violazione dell'art. 2, comma 2, L.R. 4/2004, in quanto per la movimentazione del proprio gregge ed in particolare per il transito del proprio gregge nel Comune di Bondeno, non aveva inoltrato specifica richiesta di autorizzazione preventiva per il pascolo vagante né al Sindaco del Comune di
Bondeno e neppure la richiesta di autorizzazione informatizzata al Servizio Veterinario attraverso la
Banca dati nazionale (BND) come previsto dall'art. 9, co. 1 e 9 dell'Ordinanza del Ministero della
Salute del 28/05/2015 .
B. L'opponente sosteneva l'illegittimità dell'ingiunzione, non ritenendo necessari gli adempimenti che le erano stati contestati come non assolti e ne chiedeva l'annullamento.
C. Si costituiva in giudizio l' , Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la correttezza dell'ordinanza-ingiunzione.
pagina 2 di 8 D. Il Tribunale di Ferrara, adito in seguito alla riassunzione, preceduta dalla dichiarazione d'incompetenza del Giudice di Pace, giudicava infondata l'opposizione. Riteneva, infatti, errata la tesi dell'opponente, secondo la quale la Legge Regionale ER n. 4/2004 era stata superata dall'art. 9 dell'Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 del Ministro della salute e, pertanto, l'attestazione sanitaria dell'ATS (Azienda di Tutela della Salute di Brescia – Dipartimento di Prevenzione
Veterinario) di Brescia, certificante che l'allevamento di era ufficialmente indenne Parte_1
(anche UI) dalla brucellosi, avrebbe sostituito l'autorizzazione richiesta dalla Legge Regionale ER
09.02.2004 n. 4, recante: “Disciplina della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo”. Tale legge regionale prevede, all'art. 2 comma 2 che: “lo spostamento di ovini e caprini a scopo di pascolo è soggetto ad autorizzazione sanitaria, concessa dal Sindaco del Comune di destinazione, previo parere del servizio veterinario dell' competente per territorio, anche nel corso di movimentazioni Parte_4 intracomunali” e al successivo art. 4, comma 1 che: “Gli ovini e i caprini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ed essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti.”.
Da ciò conseguiva che << Non può quindi concordarsi con l'opponente la quale sostiene che il possesso delle certificazioni di gregge UI da EL sostituisce l'autorizzazione sanitaria che il
Comune di destinazione della transumanza deve rilasciare su richiesta del titolare del gregge per
l'ingresso nel proprio territorio, ai sensi della legge regionale sopra indicata.
Per questi motivi
si ritiene che l'illecito amministrativo sia integrato sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. >>
(Cfr. Sentenza pag. 6)
E. Avverso la suddetta sentenza n. 189/2023 – R.G. n. 1816/2022- pubblicata il 24/03/2023, mai notificata, ricorreva in appello l' con ricorso depositato in data 22/09/2023, Parte_1 lamentando un unico articolato motivo.
F. Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_5 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne invocava il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
G. All'udienza del 16.05.2025 i procuratori si riportavano ai rispettivi atti difensivi e la Corte decideva la causa con la lettura del dispositivo e la riserva della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' nella premessa che “…..la ricostruzione del fatto, operata dal Giudice, è Parte_1 fedele alla narrazione delle parti e ai documenti prodotti in causa.” affida le proprie censure ad un unico motivo di appello, che identifica il vizio della sentenza nell' errata <<…interpretazione che è stata data dell'art. 2, comma 2, L.R. Emilia Romagna 4/2004. Tutto è incentrato sul concetto di
”transito” e di “destinazione” e sulla differenza tra i due termini;
in altre parole sul seguente quesito:
“il mero transito può essere considerato destinazione ?”>>. (Cfr. appello pag. 5).
In particolare si afferma che la stalla in Bondeno costituiva una mera stazione di transito del gregge e non la destinazione, la quale invece era da individuarsi nel mattatoio sito in Sarsina di Forlì-
Cesena. Quindi, il Comune di destinazione della transumanza, perché gli animali erano destinati ad essere trasferiti, mediante trasporto su ruote, al macello di Sarsina, non era quello di Bondeno.
Sosteneva che “In estrema sintesi, la L. Regionale 4/2004 disciplina le modalità di richiesta delle autorizzazioni sanitarie riguardanti lo spostamento delle greggi nel comune di destinazione, ove questo sia ubicato in . L'Ordinanza Ministeriale 28/2015 disciplina, invece, le autorizzazioni CP_1 pagina 3 di 8 che il Servizio Veterinario DEVE rilasciare per TRANSITARE su tutto il territorio nazionale! La questione è sempre la medesima: (Cfr. appello pag. 13). Controparte_3
L'ordinanza ingiunzione era, quindi, illegittima, in quanto era stato pienamente rispettato l'art. 9 della
Ordinanza del Ministero della Salute 28.05.2015, secondo il quale << “il Servizio veterinario autorizza la movimentazione per transumanza e monticazione, il pascolo vagante, semibrado e brado permanente, esclusivamente di animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi e leucosi e indenni da brucellosi, identificati ai sensi dell'art. 3, comma 1” SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. L'art. 3, comma 1, a sua volta, stabilisce che: “Su tutto il territorio nazionale, fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dalle norme vigenti, il proprietario degli animali, direttamente o tramite persona delegata, registra individualmente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, di seguito denominata: BDN, entro 7 giorni dall'identificazione e comunque prima di ogni spostamento, tutti i capi identificati elettronicamente”>> (Cfr. Appello pag. 12), adempimenti questi tutti ottemperati, per cui <il gregge, costituito, tra l'altro, da circa 1800 capi tra ovini e caprini,
POTEVA regolarmente transitare su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, senza necessità di ulteriori autorizzazioni. >> (Cfr. Appello pag. 12).
1.1 L'appello è infondato.
Per una agevole comprensione degli avvenimenti è opportuno riepilogarli succintamente, evidenziando come la stessa opponente ed oggi appellante, ammette che la ricostruzione del Tribunale gravato è corretta e condivisa in giudizio. Inoltre, osserva la Corte, lo stesso può dirsi per l' . Pt_3
In data 29.07.2020 il veterinario ufficiale dell' di Ferrara Dott.ssa Parte_4 [...] effettuava un sopralluogo presso una stalla sita in Bondeno – loc. Zerbinate, Via Consorziale Per_1
s.n.c. di proprietà dell' ; il sopralluogo era finalizzato a controllare se Parte_1 fossero presenti ovini o caprini, nel quadro di un'azione di sorveglianza finalizzata al contrasto delle macellazioni clandestine con rito islamico in corrispondenza della “festa del sacrificio” di cui alla nota del Ministero della Salute prot. gen. 13328 dell'11.06.2020 – DGSAF-MDS-P.
Nella predetta stalla, registrata nella banca dati nazionale anagrafe zootecnica con codice IT003FE099 avente come proprietario e detentore l' , veniva constata la presenza di Parte_1 circa 300 agnelloni e circa 30 capretti/caprette (cfr. verbale 20AMF0337 doc. 1 fascicolo di primo grado- . Nel predetto verbale , responsabile/detentore degli animali, contattato Pt_3 Testimone_1 telefonicamente, dichiarava che nel pomeriggio del sopralluogo sarebbe avvenuta la loro identificazione e marcatura, che gli animali non erano mai stati spostati da quell'ubicazione e che la loro destinazione era il macello e che gli animali erano tutti di età non superiore a sei mesi.
Nel verbale di accertamento di illecito amministrativo veniva altresì dato atto che “da controllo preventivo nella banca dati nazionale anagrafe zootecnica effettuato dall'agente accertatore non avrebbero dovuto essere presenti animali”, quindi, la stalla doveva essere vuota (doc. 1 pag. 1, docc. 3
e 4 fasc. I grado . Si constatava inoltre che gli animali erano sprovvisti di marchi auricolari Pt_3 identificativi, previsti dal Regolamento CE del 17.03.2003, il quale prevede la marcatura degli ovo- caprini entro il sesto mese di età. Inoltre non esisteva tracciabilità degli animali ex art. 18 Regolamento
CE n. 178 del 28.01.2012.
In data 30 luglio 2020 era eseguita dagli operatori una ispezione di verifica sugli ovini Pt_3
e caprini della stalla, accertando che “gli animali sono stati identificati con marca recante la seguente dicitura in quanto destinati alla macellazione e di età di circa sei mesi. La sig.ra NumeroDiP_1 Pt_1 conferma che gli ovini sono circa 300 e i caprini circa 30.” (Cfr. doc.4 – fascicolo I grado opponente). pagina 4 di 8 Con pec di prot. gen. 42328 del 30.07.2020 l' richiedeva alla Pt_3 Parte_1 informazioni necessarie per la regolarizzazione anagrafica degli animali ed in particolare la data esatta di introduzione degli stessi nella stalla, della provenienza e della documentazione a supporto della movimentazione degli stessi.
Con pec del 3.08.2020 il legale della avv. Beccati, rispondeva come segue: “gli Parte_1 animali di proprietà dell' pari a circa 300 agnelloni e 30 caprette/capretti sono Parte_1 stati introdotti nella stalla sita in […] nel mese di luglio, con lo scopo di indirizzare le bestie al macello, come da comunicazione percorso pascolo vagante che si allega. Tali capi – di età non superiore ai sei mesi, riportanti tutti la marca del gregge (012BS040) riconducibile al codice dell'azienda sono nati nel contesto del gregge vacante di cui la è proprietaria di gregge Pt_1 Pt_1 regolarmente iscritto alla BND”.
Alla predetta pec venivano allegate due dichiarazioni di pascolo vagante rilasciate in conformità alla normativa regionale della Regione Lombardia, regione dalla quale gli ovicaprini provenivano, le quali dichiaravano anche il pascolo nelle Regioni del Veneto e dell'Emilia-Romagna. Con la predetta comunicazione del 3.08.2020 si dichiarava di movimentare gli animali per il pascolo vagante attraverso diversi comuni tra cui i Comuni di Sermide (MN), IC (MN) e di Bondeno (FE) per il periodo luglio-agosto, ossia presso la stalla dove era avvenuto il sopralluogo (Cfr. doc. n. 10 – fascicolo
I grado opponente).
In data 20 agosto 2020 il Dipartimento di sanità Pubblica di contestava a Parte_5 [...]
l'illecito amministrativo di cui all'art. 2, comma 2, della Legge Regionale ER n.4 del 9 Parte_1 febbraio 2004, in quanto in previsione della movimentazione per pascolo vagante dei 330 animali entrati nel territorio comunale nel mese di luglio 2020 non erano state effettuate né la richiesta di autorizzazione al Sindaco del Comune di Bondeno né la richiesta di autorizzazione informatizzata al
Servizio Veterinario mediante l'applicativo della banca dati nazionale (www.vetinfo.it) prevista dall'art.9 commi 1 e 9 dell'ordinanza del Ministero della Salute 28 maggio 2015. Seguiva l'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
1.1.1 Consegue da ciò che alla data dell'accertamento del 29.07.2020 era presente in Bondeno un gregge formato da 300 agnelloni e da 30 capretti/caprette senza che fosse stata fatta alcuna segnalazione né all' di provenienza/partenza (Brescia) né, per quello che maggiormente Pt_3 interessa, a quella o quelle, emiliane di transito o destinazione che fossero. Anzi è evidente che la comunicazione di percorso di pascolo vagante fatta all' di Brescia ossia di partenza è avvenuta Pt_3 solo come postuma, perché fatta in data 03.08.2020.
1.2 L' art. 2 della Legge regionale 9 febbraio 2004 n.4, recante disciplina CP_1 della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo dispone:
<
1. Il pascolo di ovini e caprini è consentito esclusivamente su terreni di proprietà o in affitto o in concessione, chiaramente delimitati ed identificabili.
2. Lo spostamento di ovini e caprini a scopo di pascolo è soggetto ad autorizzazione sanitaria, concessa dal Sindaco del Comune di destinazione previo parere del servizio veterinario dell' Pt_4 competente per territorio, anche nel caso di movimenti intracomunali.
[...]
3. Gli ovini e i caprini che vengono trasferiti per ragioni di pascolo o transumanza devono essere trasportati tramite automezzi e non possono essere trasferiti con altri mezzi, eccetto i casi autorizzati
pagina 5 di 8 Part dal Sindaco su parere conforme del servizio veterinario dell'Azienda competente per territorio.>>
(enfasi del grassetto aggiunta).
A propria volta l'art. 4 comma 1 prevede che < Gli ovini e i caprini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ed essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti. >>.
1.3 L'Ordinanza Ministeriale del 28 maggio 2015, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 144 del 24/06/2015 e recante “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica”, è stata emessa dal Ministro della Salute per l'adozione di misure straordinarie di lotta ed eradicazione e di controllo della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e bufaliana, della brucellosi ovi-caprina nonché della leocosi bovina enzootica (art.1), la cui validità è stata, prorogata con l'ordinanza del Ministro della salute 23 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 luglio 2020, n. 169 e ulteriormente prorogata anche negli anni seguenti. Lo scopo dell'ordinanza del Ministro della Salute è di dettare regole uniformi sul territorio nazionale per combattere più efficacemente le descritte malattie negli animali.
Per quanto d'interesse si evidenzia che l'art. 9 dispone al primo comma che:
“1. Su tutto il territorio nazionale il Servizio Veterinario autorizza la movimentazione per transumanza
e monticazione, il pascolo vagante, semibrado e brado permanente, esclusivamente di animali provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi e indenni da brucellosi, identificati ai sensi dell'art.3 comma 1.”; mentre al comma 9 dispone che:
“9. La procedura di richiesta, di conferma e di rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti di cui ai commi precedenti è attuata esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità informatiche presenti nella BDN.”. A propria volta il precedente art. 3 comma 1, richiamato dall'art. 9, comma 1, dispone che:
“
1. Su tutto il territorio nazionale, fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dalle norme vigenti, il proprietario degli animali, direttamente o tramite persona delegata, registra individualmente nella
Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, di seguito denominata: BDN, entro 7 giorni dall'identificazione e comunque prima di ogni spostamento, tutti i capi identificati elettronicamente”.
1.4 Ciò posto, deve convenirsi con l'interpretazione fornita dal Tribunale gravato, secondo il quale “L'art. 9 dell'ordinanza è rivolto ai servizi veterinari e non agli imprenditori agricoli. L'ordinanza stabilisce che i Servizi Veterinari non possono dare autorizzazioni di sorta né pareri positivi alla movimentazione degli animali qualora gli stessi non provengano da allevamenti UI
(Ufficialmente Indenni dalle malattie sopra indicate) e singolarmente identificati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza. L'ordinanza ministeriale si limita a dare un orientamento uniforme a tutti i servizi veterinari del territorio imponendo loro di autorizzare i trasferimenti di bovini, ovini bufali e capre solo qualora siano provenienti da allevamenti certificati indenni dalle malattie di cui l'ordinanza si occupa. Il
Servizio veterinario deve quindi essere richiesto di una autorizzazione per poterla rilasciare;
l'ordinanza ministeriale non afferma che il certificato di esenzione dalla brucellosi (ossia quelli di cui è munita l'opponente doc.10) sostituisce ogni autorizzazione sanitaria. Al contrario essa implica la necessità di una autorizzazione.”
pagina 6 di 8 1.4.1 E' evidente, infatti, che le due normative, quella statale dell'Ordinanza contingibile ed urgente e quella regionale di regolamentazione del transito attraverso i propri territori, hanno piani di operatività differenti ed il loro contenuto messo a confronto rende altrettanto evidente come l'autorizzazione dell' risulti sempre necessaria, aspetto questo Parte_6 che esclude in maniera preclara che l'attestazione della ATS di Brescia, che certifica trattarsi di gregge
UI (id est Ufficialmente Indenne) da non può sostituire l'autorizzazione sanitaria che il Parte_7
Comune di destinazione o di transito della transumanza deve rilasciare su richiesta del titolare del gregge per l'ingresso nel proprio territorio ai sensi dell'art. 2 Legge Regionale ER n. 4/2004. Anzi quest'ultima autorizzazione può intervenire soltanto in presenza di certificazione che attesti che gli animali provengono da allevamenti ufficialmente indenni (id est UI) da brucellosi.
Ne consegue che l'appello focalizza tutta la propria attenzione sulla distinzione tra transito e destinazione, che è eccentrica rispetto alla centralità della questione, che impone il rilascio di un'autorizzazione del Comune emiliano attraversato da gregge, che a sua volta può essere rilasciata solo in presenza di una certificazione di gregge UI (id est Ufficialmente Indenne) da EL.
Questione, quella posta dall'appellante, peraltro immemore del fatto che comunque il gregge era destinato alla macellazione in territorio emiliano e che non ha di certo occupato la decisone del
Tribunale.
Infatti, pur prescindendo dal fatto che questa distinzione non si coglie nella sentenza gravata, in quanto il Tribunale, tenuto distinto l'ambito applicativo della Legge Regionale e dell'Ordinanza Ministeriale quanto ai destinatari, sostiene che la tesi dell'opponente/appellante (l'attestazione di gregge UI da brucellosi dell'ATS di Brescia sostituirebbe l'autorizzazione di cui all'art. 2 della LR ER n. 4/2004) è errata, è tuttavia evidente che l' ammette che la destinazione era il macello sito in Parte_1 provincia di Forlì Cesena, con la conseguenza che occorreva una autorizzazione del Comune emiliano per attraversare il territorio.
Inoltre l'opponente, si legge in sentenza a pag. 4, ha comunicato lo spostamento del gregge per il percorso del pascolo vagante alla Regione Lombardia soltanto il 03.08.2020, quindi, ben dopo l'accertamento avvenuto presso la stalla sita in Bondeno, quando in data 29.07.2020 il Servizio
Veterinario accertatore rinveniva animali sprovvisti di auricolari identificativi, che saranno apposti solo successivamente, come costatato dall' di Ferrara nel successivo accesso del 30.07.2020. Pt_3
Ne consegue che, come correttamente evidenziato in questo grado dall'appellata:
< 1) IL FATTO CHE PER IL COMUNE DI FERRARA NON SUSSISTANO CODICI DI PASCOLO
CHE CONSENTANO LA STANZIALITA' DEL GREGGE NON È RILEVANTE. 2) CHE FERRARA NON E'LA DESTINAZIONE FINALE DEL GREGGE, NON È RILEVANTE.
3) CHE A FERRARA NON È POSSIBILE IL PASCOLO MA SOLO IL TRANSITO NON È RILEVANTE
E NON CORRISPONDE COMUNQUE AL VERO (cfr. pagg. da 7 a 11 ricorso in appello). Su questo punto si precisa che nell'anno 2016/2017 la stessa appellante richiese l'autorizzazione sanitaria al
(già doc. 9 fasc. primo grado) volendo far transitare e pascolare il gregge Controparte_4 all'interno del territorio comunale ferrarese (Via Lavezzola, Via Bedani, Via Gramicia, Via Bacchelli,
Parco Urbano, sottomura, Via aeroporto ed altre eventuali zone verdi) ed in tale occasione il gregge in ottemperanza al disposto dell'art. 4 della L.R. 4/2004 venne altresì sottoposto ad un controllo sierologico della brucellosi effettuato dal personale dell' prima del transito nel Parte_5 territorio estense.>>.
pagina 7 di 8 2. In conclusione, tutto quanto esposto conduce al rigetto dell'appello e alla conferma dell'impugnata sentenza.
3. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR
115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale
<Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso>>.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_2
nei confronti dell' avverso
[...] Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Ferrara 189/2023, pubblicata il 24.03.2023, disattesa, respinta e assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede
- rigetta l'appello, confermando la sentenza gravata;
- condanna l alla rifusione a favore dell' Parte_2 [...]
delle spese di lite, che liquida nella somma di euro Controparte_1
3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 16 maggio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. ET IN Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
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