Cass. civ., sez. III, sentenza 06/11/2023, n. 30738
CASS
Sentenza 6 novembre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, con sentenza pubblicata il 6 novembre 2023. Le parti in causa erano la curatela del fallimento di una ditta e AMCO – Asset Management Company S.p.A. Il curatore del fallimento contestava la legittimità della prosecuzione dell'esecuzione forzata da parte di AMCO, sostenendo che il credito fosse soggetto al divieto di cui all'art. 51 della Legge Fallimentare, in quanto la cessionaria non era un istituto di credito fondiario. AMCO, al contrario, invocava l'applicabilità di una norma speciale che consentiva la deroga a tale divieto.

Il giudice ha rigettato il ricorso del fallimento, affermando che la cessione del credito avvenuta nell'ambito della ristrutturazione del Banco di Napoli era disciplinata da norme derogatorie rispetto al regime generale. La Corte ha sottolineato che, in virtù dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 497 del 1996, i privilegi processuali spettanti all'istituto di credito originario si estendevano anche alla cessionaria, AMCO, consentendo così la prosecuzione dell'esecuzione nonostante il fallimento del debitore. La decisione si fonda su un'interpretazione sistematica delle norme, evidenziando l'importanza della natura del credito piuttosto che del soggetto creditore.

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Massime1

In tema di espropriazione forzata, i soggetti cessionari dei crediti fondiari vantati dal Banco di Napoli S.p.A., nascenti da contratti di mutuo già conclusi alla data dell'1 gennaio 1994 (a cui si applicano, ai sensi dell'art. 161, comma 6, del d.lgs. n. 385 del 1993, le disposizioni del r.d. n. 646 del 1905), possono iniziare o proseguire l'azione esecutiva nonostante il fallimento del debitore ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 497 del 1996, convertito dalla l. n. 588 del 1996 (norma poi abrogata dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 59 del 2016, convertito dalla l. n. 119 del 2016), che, richiamando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di lex specialis rispetto all'art. 42 del r.d. n. 646 del 1905.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/11/2023, n. 30738
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30738
Data del deposito : 6 novembre 2023

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