Art. 3. Delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare 1. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , di seguito denominato «codice», nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti non ricomprese nel codice che regolano l'ordinamento militare, comprese quelle in vigore a decorrere dall'anno 2010, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo conto anche delle disposizioni intervenute in materia di personale, ordinamento e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;
b) assicurare: il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni concernenti l'ordinamento militare, nonche' la coerenza terminologica, attraverso l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la verifica del rispetto dei principi delle disposizioni normative europee in materia; l'adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle magistrature superiori;
c) effettuare la ricognizione, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , delle singole disposizioni del codice aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonche' di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 .
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice, il Governo provvede altresi' alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, assicurandone il riallineamento con la normativa primaria e prevedendo, altresi', l'abrogazione delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo, rinviando la relativa disciplina all'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare.
3. I decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 e il regolamento adottato ai sensi del comma 2 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle connesse incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonche' le necessarie disposizioni transitorie e finali.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1998:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2267 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 :
«Art. 2267 (Abrogazione per nuova regolamentazione della materia). - 1. Alla data di approvazione definitiva del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento. Alla data di entrata in vigore del codice, le abrogazioni previste all'articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto le leggi di conversione di decreti-legge con approvazione complessiva, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi decreti-legge abrogati ai medesimi numeri.
2. Ai sensi dell' articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.».
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. si vedano le note all'articolo 2.
a) effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti non ricomprese nel codice che regolano l'ordinamento militare, comprese quelle in vigore a decorrere dall'anno 2010, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo conto anche delle disposizioni intervenute in materia di personale, ordinamento e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;
b) assicurare: il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni concernenti l'ordinamento militare, nonche' la coerenza terminologica, attraverso l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la verifica del rispetto dei principi delle disposizioni normative europee in materia; l'adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle magistrature superiori;
c) effettuare la ricognizione, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , delle singole disposizioni del codice aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonche' di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 .
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice, il Governo provvede altresi' alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, assicurandone il riallineamento con la normativa primaria e prevedendo, altresi', l'abrogazione delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo, rinviando la relativa disciplina all'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare.
3. I decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 e il regolamento adottato ai sensi del comma 2 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle connesse incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonche' le necessarie disposizioni transitorie e finali.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1998:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2267 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 :
«Art. 2267 (Abrogazione per nuova regolamentazione della materia). - 1. Alla data di approvazione definitiva del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento. Alla data di entrata in vigore del codice, le abrogazioni previste all'articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto le leggi di conversione di decreti-legge con approvazione complessiva, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi decreti-legge abrogati ai medesimi numeri.
2. Ai sensi dell' articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.».
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. si vedano le note all'articolo 2.