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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 17.4.2025 depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 27275/2024 RG Previdenza vertente
TRA
, nata il [...] a [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] a [...] (C.F. Parte_2
), nella qualità di genitori del minore C.F._2 Persona_1
, nato il [...] a [...] (C.F. ), rappresentati e
[...] C.F._3 difesi, giusta procura in calce al presente atto dall'Avv.to Antonietta Chiariello (C.F.
), con cui elettivamente domiciliano in Sant'Antimo (Na), alla Via C.F._4
Roma Email_1
- ricorrente -
E
in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, dal funzionario Giuseppina Imperatrice, elettivamente domiciliato presso la
[...]
di Napoli sita in via ALCIDE DE GASPERI n. 55 (pec: Controparte_2
t) Email_2
- convenuto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 i ricorrenti in epigrafe chiedevano la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti per il periodo decorrente dal CP_1 22.02.2023 in relazione al beneficio dell'indennità di frequenza riconosciuto a seguito del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al N. R. G. 15863/2023.
Deducevano che:
-il decreto di omologa, emesso in data 27.05.2024, veniva notificato all' con CP_1 contestuale trasmissione a mezzo p.e.c., anche del modello AP70;
-che l' , dalla data della notifica del decreto di omologa, della CTU e del modello CP_1
AP70, nonostante ripetuti solleciti non aveva provveduto ad alcuna attività istruttoria della pratica ai fini della liquidazione del dovuto. Tanto premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del minore , riconosciuto con Persona_1 decreto di omologa R.G.15863/2023 del 27.05.2024, emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza, minore invalido con diritto all'indennità di frequenza, dal 22.02.2023 (data della revisione); condannare, per l'effetto, l' in persona del CP_1 legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica presso la sede di Roma, alla Via Ciro il Grande, in persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica presso CP_1 la sede di Napoli via Alcide de Gasperi, 55; al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza di cui alle leggi 118/71, 18/80, 508/80 e succ. modificazioni, in favore del minore, con decorrenza dal 22.02.2023, oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge;
condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. In data 25.2.2025, l' si costituiva, rilevando di aver provveduto alla liquidazione dei CP_1 ratei maturati e degli arretrati riscossi il 03.02.2025, chiedendo venisse dichiarata cessata la materia del contendere. All'udienza del 17.4.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Va rilevato che, a seguito della proposizione della presente azione giudiziaria, il 10.01.2025 l' ha proceduto alla liquidazione della prestazione assistenziale e al contestuale CP_1 pagamento degli arretrati maturati medio tempore, a titolo di indennità di frequenza, a decorrere dal 22.2.2023 (data della visita di revisione).
Orbene nella specie può dirsi, alla luce di quanto rilevato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta e della documentazione depositata, che è cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso, pacifico il diritto del ricorrente alla prestazione assistenziale in oggetto e ai ratei maturati medio termine, rileva lo scrivente che il provvedimento di liquidazione integrale degli arretrati dell' è intervenuto solo ad gennaio 2025 (con ratei riscossi solo in data CP_1
3.2.2025) ovvero in data successiva al deposito del ricorso (11.12.2024). Appare di giustizia, pertanto, porre le spese del giudizio per intero a carico dell' , nella CP_1 misura indicata nella parte dispositiva.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi 1.000,00 CP_1 per compensi professionali d'avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione;
Si comunichi.
Napoli, 5.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 17.4.2025 depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 27275/2024 RG Previdenza vertente
TRA
, nata il [...] a [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] a [...] (C.F. Parte_2
), nella qualità di genitori del minore C.F._2 Persona_1
, nato il [...] a [...] (C.F. ), rappresentati e
[...] C.F._3 difesi, giusta procura in calce al presente atto dall'Avv.to Antonietta Chiariello (C.F.
), con cui elettivamente domiciliano in Sant'Antimo (Na), alla Via C.F._4
Roma Email_1
- ricorrente -
E
in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, dal funzionario Giuseppina Imperatrice, elettivamente domiciliato presso la
[...]
di Napoli sita in via ALCIDE DE GASPERI n. 55 (pec: Controparte_2
t) Email_2
- convenuto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 i ricorrenti in epigrafe chiedevano la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti per il periodo decorrente dal CP_1 22.02.2023 in relazione al beneficio dell'indennità di frequenza riconosciuto a seguito del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al N. R. G. 15863/2023.
Deducevano che:
-il decreto di omologa, emesso in data 27.05.2024, veniva notificato all' con CP_1 contestuale trasmissione a mezzo p.e.c., anche del modello AP70;
-che l' , dalla data della notifica del decreto di omologa, della CTU e del modello CP_1
AP70, nonostante ripetuti solleciti non aveva provveduto ad alcuna attività istruttoria della pratica ai fini della liquidazione del dovuto. Tanto premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del minore , riconosciuto con Persona_1 decreto di omologa R.G.15863/2023 del 27.05.2024, emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza, minore invalido con diritto all'indennità di frequenza, dal 22.02.2023 (data della revisione); condannare, per l'effetto, l' in persona del CP_1 legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica presso la sede di Roma, alla Via Ciro il Grande, in persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica presso CP_1 la sede di Napoli via Alcide de Gasperi, 55; al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza di cui alle leggi 118/71, 18/80, 508/80 e succ. modificazioni, in favore del minore, con decorrenza dal 22.02.2023, oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge;
condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. In data 25.2.2025, l' si costituiva, rilevando di aver provveduto alla liquidazione dei CP_1 ratei maturati e degli arretrati riscossi il 03.02.2025, chiedendo venisse dichiarata cessata la materia del contendere. All'udienza del 17.4.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Va rilevato che, a seguito della proposizione della presente azione giudiziaria, il 10.01.2025 l' ha proceduto alla liquidazione della prestazione assistenziale e al contestuale CP_1 pagamento degli arretrati maturati medio tempore, a titolo di indennità di frequenza, a decorrere dal 22.2.2023 (data della visita di revisione).
Orbene nella specie può dirsi, alla luce di quanto rilevato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta e della documentazione depositata, che è cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso, pacifico il diritto del ricorrente alla prestazione assistenziale in oggetto e ai ratei maturati medio termine, rileva lo scrivente che il provvedimento di liquidazione integrale degli arretrati dell' è intervenuto solo ad gennaio 2025 (con ratei riscossi solo in data CP_1
3.2.2025) ovvero in data successiva al deposito del ricorso (11.12.2024). Appare di giustizia, pertanto, porre le spese del giudizio per intero a carico dell' , nella CP_1 misura indicata nella parte dispositiva.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi 1.000,00 CP_1 per compensi professionali d'avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione;
Si comunichi.
Napoli, 5.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile