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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
9476 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in PA PE e SA RA, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv.
______________________ elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Palermo, Via
______________________ per ___________________ Generale Magliocco 27;
______________________
______________________
- Ricorrente -
Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3
COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi. All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 23/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/09/2023, , in contraddittorio Parte_1
con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma
3, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (30/12/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
20/06/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 23/10/2025, la causa è stata posta in decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da: “Poliartrosi in soggetto osteoporotico, con scoliosi DL ed ipercifosi D, in
[...]
complesso a discreta incidenza funzionale, esiti di trattamento chirurgico e radiante di K colon (in follow-up stabilmente negativo per ripresa di malattia) e di intervento per laparocele, ipertensione arteriosa, con impegno cardiaco”.
Lo stesso consulente ha osservato che le suddette “infermità - tutte a carattere cronico,
irreversibile e a possibile evoluzione peggiorativa - già all'epoca della detta istanza incidevano significativamente, se considerate nel loro complesso, sulle sue condizioni clinico-funzionali complessive, configurando un quadro morboso per il quale l'interessata, a mente della normativa di riferimento (art.5, comma 7, del D.Lgs. 124/98), risultava (e risulta tuttora) invalido ultrasessantacinquenne, con difficoltà persistenti, gravi, a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età […] il quadro morboso oggi riscontrato, valutato nel suo complesso, si presenta,
comunque, tuttora compensato, consentendo fino ai ns. giorni sufficienti autonomie, sia nell'espletamento degli atti quotidiani della vita (nell'accezione canonica della locuzione nella corrente prassi medico-legale) che nella funzione deambulatoria dell'interessata […] dunque l'interessata non ha titolo al conferimento dell'indennità di accompagnamento.
Relativamente alle condizioni di cui all'art. 3, co. 3, legge 104/92, ha asserito che “pur risultando portatrice di una condizione di generico svantaggio (in ragione del quadro morboso complessivo riscontrato fino ai ns. giorni, come risultante dal complesso di tutti i dati disponibili) -
non presenta fino ai ns. giorni una condizione disabilitante e svantaggiante a tal punto grave e significativa da rendere necessario l'intervento assistenziale permanente, continuativo e globale (nella sfera individuale o in quella di relazione), richiamato dalla norma di riferimento al comma 3 dell'art. 3 della L. 104/1992. D'altra parte - dalla disamina della documentazione allegata al ricorso per cui è
causa - non risultano neppure sussistere accertate circostanze personali soggettive che possano determinare la presenza di specifici, particolari vincoli in altri ambiti dell'estrinsecazione personale dell'interessata (sociale, familiare, logistico, ecc.), a tal punto rilevanti e significativi da ridurne gravemente l'autonomia personale sì da rendere necessario il già richiamato intervento assistenziale,
permanente, continuativo e globale. Per quanto, dunque, precede, in atto e fin dall'epoca dell'istanza per cui è causa, l'attrice non presenta la condizione di portatrice di handicap grave ai sensi del comma 3 dell'articolo 3
della Legge 104/1992”.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 4/11/2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23/10/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
9476 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in PA PE e SA RA, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv.
______________________ elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Palermo, Via
______________________ per ___________________ Generale Magliocco 27;
______________________
______________________
- Ricorrente -
Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3
COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi. All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 23/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/09/2023, , in contraddittorio Parte_1
con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma
3, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (30/12/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
20/06/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 23/10/2025, la causa è stata posta in decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da: “Poliartrosi in soggetto osteoporotico, con scoliosi DL ed ipercifosi D, in
[...]
complesso a discreta incidenza funzionale, esiti di trattamento chirurgico e radiante di K colon (in follow-up stabilmente negativo per ripresa di malattia) e di intervento per laparocele, ipertensione arteriosa, con impegno cardiaco”.
Lo stesso consulente ha osservato che le suddette “infermità - tutte a carattere cronico,
irreversibile e a possibile evoluzione peggiorativa - già all'epoca della detta istanza incidevano significativamente, se considerate nel loro complesso, sulle sue condizioni clinico-funzionali complessive, configurando un quadro morboso per il quale l'interessata, a mente della normativa di riferimento (art.5, comma 7, del D.Lgs. 124/98), risultava (e risulta tuttora) invalido ultrasessantacinquenne, con difficoltà persistenti, gravi, a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età […] il quadro morboso oggi riscontrato, valutato nel suo complesso, si presenta,
comunque, tuttora compensato, consentendo fino ai ns. giorni sufficienti autonomie, sia nell'espletamento degli atti quotidiani della vita (nell'accezione canonica della locuzione nella corrente prassi medico-legale) che nella funzione deambulatoria dell'interessata […] dunque l'interessata non ha titolo al conferimento dell'indennità di accompagnamento.
Relativamente alle condizioni di cui all'art. 3, co. 3, legge 104/92, ha asserito che “pur risultando portatrice di una condizione di generico svantaggio (in ragione del quadro morboso complessivo riscontrato fino ai ns. giorni, come risultante dal complesso di tutti i dati disponibili) -
non presenta fino ai ns. giorni una condizione disabilitante e svantaggiante a tal punto grave e significativa da rendere necessario l'intervento assistenziale permanente, continuativo e globale (nella sfera individuale o in quella di relazione), richiamato dalla norma di riferimento al comma 3 dell'art. 3 della L. 104/1992. D'altra parte - dalla disamina della documentazione allegata al ricorso per cui è
causa - non risultano neppure sussistere accertate circostanze personali soggettive che possano determinare la presenza di specifici, particolari vincoli in altri ambiti dell'estrinsecazione personale dell'interessata (sociale, familiare, logistico, ecc.), a tal punto rilevanti e significativi da ridurne gravemente l'autonomia personale sì da rendere necessario il già richiamato intervento assistenziale,
permanente, continuativo e globale. Per quanto, dunque, precede, in atto e fin dall'epoca dell'istanza per cui è causa, l'attrice non presenta la condizione di portatrice di handicap grave ai sensi del comma 3 dell'articolo 3
della Legge 104/1992”.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 4/11/2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23/10/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)