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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/07/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1674/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1674 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. con note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 9.7.2025e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Strada Solaro n.86 presso lo studio dell'avv.to Martina Rabizzi che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...1. Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della minore in favore della madre, , con contestuale Persona_1 Parte_1 decadenza della responsabilità genitoriale da parte del padre, ai sensi dell'art. 337- quater c.c., stante l'assoluta e reiterata inadempienza agli obblighi genitoriali e considerata la totale assenza del padre, che potrebbe determinare una situazione di stallo nell'assunzione delle decisioni, con pregiudizio per la minore, pertanto le dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1674/2024 R.G.A.C.C.
decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore- di natura sanitaria, scolastica e burocratiche- potranno essere adottate dalla sola madre;
2. Condannare il padre al versamento di un contributo mensile al mantenimento della minore non inferiore a € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto intestato alla madre Parte_1 BANCO BPM Iban: [...] BIC/SWIFT BAPPIT21780, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
3. Disporre l'obbligo per il padre di comunicare con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo eventuali richieste di visita alla minore e i tempi di permanenza previsti, al fine di tutelare la serenità della stessa e la programmazione delle sue attività scolastiche e relazionali;
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 31.10.2024 chiedeva regolamentarsi affidamento, Parte_1 collocazione, regime di visite e mantenimento della figlia minore (13 Persona_1 anni, essendo nata il [...]), nata a [...] convivenza more uxorio con CP_1
. In particolare, chiedeva che la figlia minore le fosse affidata “in via esclusiva
[...] rafforzata” e presso di sé collocata, con regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento della figlia fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 1.000,00 Persona_1 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Non si costituiva in giudizio il resistente del quale, all'udienza ex art. Controparte_1 473.bis-14 c.p.c. del 11.6.2025 e verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione di documenti (tra cui la dichiarazione sostitutiva di certificazione depositata dalla ricorrente in ordine alla propria situazione patrimoniale e reddituale).
Disposta dal Tribunale la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente, unica costituita, rassegnava le proprie conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Deve essere in primo luogo esaminata la domanda avanzata da al fine di Parte_1 ottenere affidamento esclusivo “rafforzato” della figlia minore Persona_1
Orbene, merita a questo punto osservare come il resistente, benché ritualmente notificato, sia restato contumace;
quanto precede risultando egli di fatto irreperibile, non avendo mantenuto con l'ex-compagna e con la figlia significativi e stabili contatti dopo la separazione (vds. anche quanto riferito da parte ricorrente all'udienza del 11.6.2025:
“...La ricorrente, richiesta dal Giudice, riferisce di aver visto per l'ultima volta il padre nelle festività natalizie del 2024 allorquando si era presentato a Sanremo per vedere la figlia;
vacanze nelle quali, attesa la disponibilità di , l'aveva presa con sé per Per_1 quattro giorni risiedendo presso la propria madre in Sanremo. Riferisce di non essere a dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1674/2024 R.G.A.C.C.
conoscenza del luogo dove abiti il resistente e di non avere con lo stesso alcuna interlocuzione, neppure telefonica;
quanto precede invece sentendosi lo stesso saltuariamente al telefono con su iniziativa di entrambi...”). Per_1
E tale sostanziale irreperibilità del padre ha confermato ulteriormente, se mai ve ne fosse stata necessità, l'impossibilità di ricorrere nella fattispecie alle forme “ordinarie” di affidamento previste dal legislatore, vale a dire l'affidamento “congiunto” di Per_1 ad entrambi i genitori. Né appare possibile, sconoscendone il recapito e trovandosi
[...] egli verosimilmente all'estero (vds. quanto riferito da parte ricorrente all'udienza del 11.6.2025: “...Precisa come, in ogni caso, il padre si trovi per lavoro all'estero (a volte a suo dire in Spagna, altre in Turchia, etc.)...”) attivare attraverso i Servizi una presa in carico del resistente al fine di verificarne la disponibilità a fruire di interventi di supporto funzionali ad un esercizio delle responsabilità congiunto con la madre e conforme a necessità e diritti della prole
Deve, pertanto, in accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, essere disposto l'affidamento di alla madre con modalità esclusiva “rafforzata” ai sensi Persona_1 dell'art. 337-quater, c.3 c.c., così consentendo ad essa di assumere, in completa autonomia e nell'interesse della figlia minore, anche le decisioni di maggiore importanza (ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, etc.); quanto precede non potendosi altro che prendere atto dell'ormai prolungato, volontario e consapevole mancato esercizio delle prerogative genitoriali da parte dell'altro genitore.
Alla superiore decisione in punto affidamento consegue, ovviamente, la collocazione della figlia minore presso l'abitazione della madre, dove essa ha sempre Persona_1 vissuto successivamente alla separazione dei genitori.
Quanto al regime di visite, ritiene il Collegio che, sulla scorta delle superiori considerazioni, non possa oggi essere in concreto delineato, apparendo al contrario opportuno subordinare un'effettiva e regolare costruzione di tale rapporto ad una verifica delle risorse genitoriali che, nell'eventualità ed una volta che il padre abbia recuperato adeguate disponibilità e risorse, dovrà essere effettuata dai Servizi Consultoriali territorialmente competenti;
ciò allo scopo di determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze della minore ed al fine precipuo di non arrecare ad essa pregiudizio alcuno.
Deve, in ogni caso, prendersi atto di come il resistente, nonostante la sostanziale assenza dalla vita della minore, abbia in qualche misura mantenuto con essa contatti (telefonici e di presenza), ma senza garantirne la necessaria qualità e frequenza;
quanto precede ormai risultando – nonostante il desiderio di avere il padre presente nella propria Persona_1 vita - purtroppo rassegnata a tali disfunzionali comportamenti del genitore ed alla sua ormai cronica inaffidabilità (vds. quanto riferito da parte ricorrente all'udienza del 11.6.2025: “...sentendosi lo stesso saltuariamente al telefono con su iniziativa di Per_1 entrambi. Quanto a la stessa è felice di incontrare il padre e non manifesta Per_1 particolare disagio per la sua incostanza o inaffidabilità, essendo ormai abituata a tali comportamenti del genitore...”).
Quanto ai provvedimenti di natura economica osserva il Tribunale come gli unici elementi utili alla decisione siano attualmente rappresentati dalle allegazioni e dalla documentazione prodotte dalla ricorrente che, se da un lato ha riferito di svolgere attività lavorativa nel settore turistico-alberghiero con reddito mensile di circa € 1.400,00 e senza essere gravata da canone di locazione (vds. quanto riferito dalla ricorrente all'udienza del 8.5.2024: “...Quanto alla propria attività lavorativa, precisa di mantenersi attraverso la gestione di case vacanza di proprietà della famiglia, ricavando dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1674/2024 R.G.A.C.C.
un reddito di circa € 1.400 euro mensili;
quanto precede senza sostenere canone di locazione, abitando immobile di proprietà...”), dall'altro ha riferito in ordine allo svolgimento da parte di di attività d'impresa, risultando esso Controparte_1 amministratore della società “VS Capital Group SL” corrente in Malaga (Spagna), attiva nel settore del commercio all'ingrosso di vari prodotti (vds. visura e bilanci allegati alla memoria del 8.7.2025) e che per il 2022 ha registrato utili netti pari ad € 40.114,31; quanto precede avendo egli già in precedenza, in costanza di convivenza, svolto attività in forma imprenditoriale con redditi significativi (vds. quanto riferito da parte ricorrente all'udienza del 11.6.2025: “...all'epoca della convivenza, lavorava con una propria piccola impresa con partita IVA nel settore dell'edilizia e delle ristrutturazioni;
quanto precede all'epoca guadagnando, in base ai lavori, circa 4.000-5.000 euro al mese...”).
Appare, in ogni caso possibile positivamente apprezzare anche la potenziale capacità di produzione di reddito del resistente, da ritenersi del tutto integra per età (40 anni), condizioni di salute, competenze professionali e pregresse esperienze lavorative (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
Né appare possibile ritenere che la ricorrente possa da sola provvedere in modo integrale al mantenimento della figlia in assenza di un contributo dell'altro Persona_1 genitore.
Per tali ragioni ritiene il Collegio di dover porre a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento di e Persona_1 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, un assegno dell'importo di € 600,00 mensili;
quanto precede oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie riguardanti la figlia minore, disciplinate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificato in dispositivo.
Tale assegno appare da un lato del tutto compatibile con la ritenuta capacità contributiva del resistente e, dall'altro, adeguato a garantire – in uno con il contributo “direttamente” fornito dalla madre – il mantenimento della minore nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 337-ter, c.4 c.c.
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 1674/2024 R.G.A.C.C.
Deve, inoltre, disporsi che, attesa l'assenza di frequentazione tra il padre e la minore, venga dalla madre interamente percepito l'assegno unico universale per la figlia Per_1
[...]
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di che ha dovuto ricorrere al Giudice al fine di ottenere riconoscimento e Parte_1 tutela dei diritti della prole, devono essere poste a carico di le spese di Controparte_1 causa da essa sostenute.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione Collegiale e con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando sul ricorso, così decide:
1) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre disponendo, ai Persona_1 sensi di quanto consentito dall'art.337-quater, c.3 c.c., che possa assumere da sola anche le decisioni di maggiore interesse per la stessa;
2) colloca la figlia minore presso l'abitazione della madre dove la Persona_1 stessa assumerà stabile residenza;
3) subordina, per le ragioni di cui in motivazione, un eventuale regime di visite tra il padre e la figlia minore a verifica delle risorse genitoriali del Persona_1 padre da parte dei Servizi Consultoriali territorialmente competenti, che dovranno così determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze della minore ed al fine precipuo di non arrecare alla stessa pregiudizio alcuno;
4) pone a carico del padre, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Persona_1 mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 600,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
dr. Andrea CANCIANI 5 n. 1674/2024 R.G.A.C.C.
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo sub 4), l'assegno unico universale per la figlia minore Per_1
[...] 6) condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 22.7.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1674 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. con note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 9.7.2025e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Strada Solaro n.86 presso lo studio dell'avv.to Martina Rabizzi che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...1. Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della minore in favore della madre, , con contestuale Persona_1 Parte_1 decadenza della responsabilità genitoriale da parte del padre, ai sensi dell'art. 337- quater c.c., stante l'assoluta e reiterata inadempienza agli obblighi genitoriali e considerata la totale assenza del padre, che potrebbe determinare una situazione di stallo nell'assunzione delle decisioni, con pregiudizio per la minore, pertanto le dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1674/2024 R.G.A.C.C.
decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore- di natura sanitaria, scolastica e burocratiche- potranno essere adottate dalla sola madre;
2. Condannare il padre al versamento di un contributo mensile al mantenimento della minore non inferiore a € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto intestato alla madre Parte_1 BANCO BPM Iban: [...] BIC/SWIFT BAPPIT21780, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
3. Disporre l'obbligo per il padre di comunicare con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo eventuali richieste di visita alla minore e i tempi di permanenza previsti, al fine di tutelare la serenità della stessa e la programmazione delle sue attività scolastiche e relazionali;
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 31.10.2024 chiedeva regolamentarsi affidamento, Parte_1 collocazione, regime di visite e mantenimento della figlia minore (13 Persona_1 anni, essendo nata il [...]), nata a [...] convivenza more uxorio con CP_1
. In particolare, chiedeva che la figlia minore le fosse affidata “in via esclusiva
[...] rafforzata” e presso di sé collocata, con regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento della figlia fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 1.000,00 Persona_1 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Non si costituiva in giudizio il resistente del quale, all'udienza ex art. Controparte_1 473.bis-14 c.p.c. del 11.6.2025 e verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione di documenti (tra cui la dichiarazione sostitutiva di certificazione depositata dalla ricorrente in ordine alla propria situazione patrimoniale e reddituale).
Disposta dal Tribunale la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente, unica costituita, rassegnava le proprie conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Deve essere in primo luogo esaminata la domanda avanzata da al fine di Parte_1 ottenere affidamento esclusivo “rafforzato” della figlia minore Persona_1
Orbene, merita a questo punto osservare come il resistente, benché ritualmente notificato, sia restato contumace;
quanto precede risultando egli di fatto irreperibile, non avendo mantenuto con l'ex-compagna e con la figlia significativi e stabili contatti dopo la separazione (vds. anche quanto riferito da parte ricorrente all'udienza del 11.6.2025:
“...La ricorrente, richiesta dal Giudice, riferisce di aver visto per l'ultima volta il padre nelle festività natalizie del 2024 allorquando si era presentato a Sanremo per vedere la figlia;
vacanze nelle quali, attesa la disponibilità di , l'aveva presa con sé per Per_1 quattro giorni risiedendo presso la propria madre in Sanremo. Riferisce di non essere a dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1674/2024 R.G.A.C.C.
conoscenza del luogo dove abiti il resistente e di non avere con lo stesso alcuna interlocuzione, neppure telefonica;
quanto precede invece sentendosi lo stesso saltuariamente al telefono con su iniziativa di entrambi...”). Per_1
E tale sostanziale irreperibilità del padre ha confermato ulteriormente, se mai ve ne fosse stata necessità, l'impossibilità di ricorrere nella fattispecie alle forme “ordinarie” di affidamento previste dal legislatore, vale a dire l'affidamento “congiunto” di Per_1 ad entrambi i genitori. Né appare possibile, sconoscendone il recapito e trovandosi
[...] egli verosimilmente all'estero (vds. quanto riferito da parte ricorrente all'udienza del 11.6.2025: “...Precisa come, in ogni caso, il padre si trovi per lavoro all'estero (a volte a suo dire in Spagna, altre in Turchia, etc.)...”) attivare attraverso i Servizi una presa in carico del resistente al fine di verificarne la disponibilità a fruire di interventi di supporto funzionali ad un esercizio delle responsabilità congiunto con la madre e conforme a necessità e diritti della prole
Deve, pertanto, in accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, essere disposto l'affidamento di alla madre con modalità esclusiva “rafforzata” ai sensi Persona_1 dell'art. 337-quater, c.3 c.c., così consentendo ad essa di assumere, in completa autonomia e nell'interesse della figlia minore, anche le decisioni di maggiore importanza (ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, etc.); quanto precede non potendosi altro che prendere atto dell'ormai prolungato, volontario e consapevole mancato esercizio delle prerogative genitoriali da parte dell'altro genitore.
Alla superiore decisione in punto affidamento consegue, ovviamente, la collocazione della figlia minore presso l'abitazione della madre, dove essa ha sempre Persona_1 vissuto successivamente alla separazione dei genitori.
Quanto al regime di visite, ritiene il Collegio che, sulla scorta delle superiori considerazioni, non possa oggi essere in concreto delineato, apparendo al contrario opportuno subordinare un'effettiva e regolare costruzione di tale rapporto ad una verifica delle risorse genitoriali che, nell'eventualità ed una volta che il padre abbia recuperato adeguate disponibilità e risorse, dovrà essere effettuata dai Servizi Consultoriali territorialmente competenti;
ciò allo scopo di determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze della minore ed al fine precipuo di non arrecare ad essa pregiudizio alcuno.
Deve, in ogni caso, prendersi atto di come il resistente, nonostante la sostanziale assenza dalla vita della minore, abbia in qualche misura mantenuto con essa contatti (telefonici e di presenza), ma senza garantirne la necessaria qualità e frequenza;
quanto precede ormai risultando – nonostante il desiderio di avere il padre presente nella propria Persona_1 vita - purtroppo rassegnata a tali disfunzionali comportamenti del genitore ed alla sua ormai cronica inaffidabilità (vds. quanto riferito da parte ricorrente all'udienza del 11.6.2025: “...sentendosi lo stesso saltuariamente al telefono con su iniziativa di Per_1 entrambi. Quanto a la stessa è felice di incontrare il padre e non manifesta Per_1 particolare disagio per la sua incostanza o inaffidabilità, essendo ormai abituata a tali comportamenti del genitore...”).
Quanto ai provvedimenti di natura economica osserva il Tribunale come gli unici elementi utili alla decisione siano attualmente rappresentati dalle allegazioni e dalla documentazione prodotte dalla ricorrente che, se da un lato ha riferito di svolgere attività lavorativa nel settore turistico-alberghiero con reddito mensile di circa € 1.400,00 e senza essere gravata da canone di locazione (vds. quanto riferito dalla ricorrente all'udienza del 8.5.2024: “...Quanto alla propria attività lavorativa, precisa di mantenersi attraverso la gestione di case vacanza di proprietà della famiglia, ricavando dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1674/2024 R.G.A.C.C.
un reddito di circa € 1.400 euro mensili;
quanto precede senza sostenere canone di locazione, abitando immobile di proprietà...”), dall'altro ha riferito in ordine allo svolgimento da parte di di attività d'impresa, risultando esso Controparte_1 amministratore della società “VS Capital Group SL” corrente in Malaga (Spagna), attiva nel settore del commercio all'ingrosso di vari prodotti (vds. visura e bilanci allegati alla memoria del 8.7.2025) e che per il 2022 ha registrato utili netti pari ad € 40.114,31; quanto precede avendo egli già in precedenza, in costanza di convivenza, svolto attività in forma imprenditoriale con redditi significativi (vds. quanto riferito da parte ricorrente all'udienza del 11.6.2025: “...all'epoca della convivenza, lavorava con una propria piccola impresa con partita IVA nel settore dell'edilizia e delle ristrutturazioni;
quanto precede all'epoca guadagnando, in base ai lavori, circa 4.000-5.000 euro al mese...”).
Appare, in ogni caso possibile positivamente apprezzare anche la potenziale capacità di produzione di reddito del resistente, da ritenersi del tutto integra per età (40 anni), condizioni di salute, competenze professionali e pregresse esperienze lavorative (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
Né appare possibile ritenere che la ricorrente possa da sola provvedere in modo integrale al mantenimento della figlia in assenza di un contributo dell'altro Persona_1 genitore.
Per tali ragioni ritiene il Collegio di dover porre a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento di e Persona_1 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, un assegno dell'importo di € 600,00 mensili;
quanto precede oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie riguardanti la figlia minore, disciplinate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificato in dispositivo.
Tale assegno appare da un lato del tutto compatibile con la ritenuta capacità contributiva del resistente e, dall'altro, adeguato a garantire – in uno con il contributo “direttamente” fornito dalla madre – il mantenimento della minore nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 337-ter, c.4 c.c.
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 1674/2024 R.G.A.C.C.
Deve, inoltre, disporsi che, attesa l'assenza di frequentazione tra il padre e la minore, venga dalla madre interamente percepito l'assegno unico universale per la figlia Per_1
[...]
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di che ha dovuto ricorrere al Giudice al fine di ottenere riconoscimento e Parte_1 tutela dei diritti della prole, devono essere poste a carico di le spese di Controparte_1 causa da essa sostenute.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione Collegiale e con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando sul ricorso, così decide:
1) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre disponendo, ai Persona_1 sensi di quanto consentito dall'art.337-quater, c.3 c.c., che possa assumere da sola anche le decisioni di maggiore interesse per la stessa;
2) colloca la figlia minore presso l'abitazione della madre dove la Persona_1 stessa assumerà stabile residenza;
3) subordina, per le ragioni di cui in motivazione, un eventuale regime di visite tra il padre e la figlia minore a verifica delle risorse genitoriali del Persona_1 padre da parte dei Servizi Consultoriali territorialmente competenti, che dovranno così determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze della minore ed al fine precipuo di non arrecare alla stessa pregiudizio alcuno;
4) pone a carico del padre, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Persona_1 mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 600,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
dr. Andrea CANCIANI 5 n. 1674/2024 R.G.A.C.C.
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo sub 4), l'assegno unico universale per la figlia minore Per_1
[...] 6) condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 22.7.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 6