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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/05/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione I Civile, riunito nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Katia Pinto Presidente estensore Dott.ssa Alessandra Cesi Giudice Dott.ssa Silvia Saracino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 12549/2017 R.G.,
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...]
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Rocco Luigi Corvaglia e Addolorata Maria Bono, procuratori domiciliatari;
- attori -
CONTRO
, CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
, CP_2 Controparte_3
- convenuti contumaci -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato nonché , Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
tutti eredi di convenivano in giudizio ,
[...] Persona_1 CP_1 CP_2
e , anche nella qualità di eredi del fratello premorto
[...] Controparte_3 [...]
, al fine di conseguire l'accertamento della nullità per apocrifia e/o per CP_4
incapacità del testatore e/o per indeterminatezza dell'oggetto del testamento del congiunto , deceduto il 02.4.2001, con cui era stato beneficiato Persona_2 [...]
ed esercitare la petizione ereditaria in relazione agli altri immobili di cui il CP_1
testatore asseritamente non aveva disposto con l'atto di ultima volontà.
Con comparsa depositata il 27.4.2018 si costituiva in giudizio al fine di CP_1
eccepire l'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento della mediazione, nonché la prescrizione dell'azione di impugnazione del testamento, così come del diritto degli attori di accettare l'eredità del congiunto, e comunque contestando nel merito Pt_2
le avverse pretese.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, e CP_2
rimanevano contumaci. Controparte_3
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
03.8.2022 il Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio onde accertare l'autografia in ogni sua parte del documento testamentario.
All'esito, all'udienza del 21.5.2024, ascoltate le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio, ed assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la complessa pretesa meriti di essere respinta per le distinte ragioni di seguito illustrate.
Necessita di essere preliminarmente ribadita l'irrilevanza a fini interruttivi del decesso di e avvenuto nel 2022, dichiarato in data 05.7.2024, Parte_1 Parte_2
dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, non solo perché in virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite l'omessa dichiarazione dell'evento da parte del difensore in oltre due anni di causa, ivi incluso nella fase della consulenza tecnica d'ufficio, fa legittimamente ritenere “…stabilizzata la posizione giuridica della parte
2 rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice)” (Cassazione civile sez. I, 06/09/2024,
n.23961), ma soprattutto perché esso non è mai stato notificato alle altre parti processuali, come prescritto dall'art. 300 c.p.c., non potendo a tal fine reputarsi equipollente il deposito della dichiarazione nel fascicolo telematico: “Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione.”,
Cassazione civile sez. lav., 29/11/2024, n.30729.
Venendo quindi al merito, è noto che in virtù del disposto di cui all'art. 606 c.c., la mancanza di autografia del testamento genera la nullità dello stesso (“Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno
o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio”), con conseguente imprescrittibilità dell'azione, mentre l'assenza di capacità del testatore la mera annullabilità ex art. 591 u.c.
c.c., soggetta al termine di prescrizione quinquennale: “Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.
Poiché nel secondo caso il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione va individuato in quello di compimento di un'attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del de cuius - come la consegna o l'impossessamento dei beni ereditati o la proposizione delle azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo (Cassazione civile sez. II,
20/02/2020, n.4449) -, risulta documentato in atti che con atto di citazione notificato in data 07.12.2001 introdusse nei confronti di il giudizio Parte_1 CP_1
n. 2640/2001 R.G. avente ad oggetto le medesime odierne domande (nullità per apocrifia e/o per incapacità del testatore e/o per indeterminatezza dell'oggetto del testamento), in cui ebbe a costituirsi, dichiarato estinto ex art. 307 c.p.c. CP_1
con sentenza del Tribunale di Lecce n. 1819/2012 R.S., divenuta irrevocabile a seguito di conferma in sede di appello.
3 Poiché in virtù dell'art. 2945 co. 3 c.c. “Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”, l'azione di annullamento per incapacità del testamento di del 01.3.2001, pubblicato Persona_2
con atto per Notar del 10.4.2001, deve intendersi irrimediabilmente Persona_3
prescritta non solo per gli eredi di che mai ebbero a proporre domanda, Persona_1
ma anche per essendo abbondantemente decorso alla data della Parte_1
notifica dell'odierna citazione nel 2017 il termine quinquennale previsto dall'art. 591 c.c. su richiamato, decorrente dalla data del 07.12.2001 in cui si è verificato l'evento interruttivo istantaneo: “L'estinzione del processo (sia stata o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, comunque prodottosi, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda”, Cassazione civile sez. I, 13/09/2017, n. 21201.
Venendo poi all'azione di nullità del testamento per difetto di autografia, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta, da ritenersi prova principe per l'accertamento dell'autenticità, il dott. con motivazione minuziosa, coerente, puntuale Controparte_5
e del tutto condivisa, ha concluso che “il testamento in verifica, a firma apparente “ Per_2
, datato “ 1 marzo 2001”, è riconducibile alla mano del de cuius in
[...] Per_4 Persona_2 quanto i riscontri effettuati, a livello qualitativo e quantitativo, sono risultati a favore dell'autografia.”
Poiché non risulta che in sede di conclusioni gli attori abbiano in alcun modo, neppure velato, insistito nelle osservazioni tecniche in proposito formulate dal loro professionista di fiducia, cui comunque il CTU aveva puntualmente replicato giustificando le incoerenze rilevate in virtù della senilità della grafia del de cuius, reputa il Collegio che, in aderenza alle conclusioni di cui innanzi, la domanda attorea in parte qua meriti di essere respinta.
Ad analogo esito deve giungersi per quanto concerne la pretesa inerente l'asserita indeterminatezza del testamento con cui ha disposto: “lascio a mio nipote Persona_2
il fabbricato il terreno l'attività del ciolo gagliano 1 marzo 2001 . CP_1 Persona_2
In merito all'interpretazione del testamento, recentemente la Suprema Corte, ribadito il principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c. analogicamente applicabile in virtù di
Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, n.16079 (“Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”), ha affermato che: “In tema d'interpretazione del testamento, qualora dal
4 testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, quali ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche.”, Cassazione civile sez. II,
31/08/2023, n.25521.
Inoltre, nella motivazione di Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1149 ha diffusamente chiarito che “…secondo l'insegnamento di questa Corte, nell'interpretazione del testamento il giudice debba accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, badando al significato pratico e concreto delle espressioni usate, al quale deve dare prevalenza rispetto a quello meramente letterale, tenendo presente, nei casi dubbi, il complesso delle disposizioni e quegli elementi estrinseci che siano stati idonei ad influire sulla determinazione della volontà del testatore e a rivelare le ragioni, il contenuto delle disposizioni e le finalità con esse perseguite (Cass., Sez. 2, 26/2/1970, n. 469) e, dunque, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, e salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento (Cass., Sez. 2, 14/10/2013, n. 23278, Rv. 628013; Cass., Sez. 2, 14/01/2010, n.
468, Rv. 610814; Cass., Sez. 2, 21/02/2007, n. 4022, Rv. 595401).
Andando più nello specifico, è proprio attraverso l'utilizzo delle comuni regole ermeneutiche che va individuata la distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ. e che può ravvisarsi
l'istituzione di erede ex re certa allorché la volontà del testatore sia stata quella di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede, ossia il legato (Cass., Sez. 2, 27/10/1980, n. 5773), tenendo conto che l'assegnazione di beni determinati dà luogo ad una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto oppure ad un legato se egli abbia voluto attribuirgli singoli, individuati, beni (Cass., Sez. 2,
25/10/2013, n. 24163, Rv. 628231; Cass., Sez. 2, 1/03/2002, n. 3016, Rv. 552709).
Peraltro, mentre in base al primo comma dell'art. 588 c.c. l'istituzione di erede va desunta dal contenuto strettamente obiettivo dell'atto, di guisa che la volontà testamentaria, che pur sempre va ricercata, non ha il potere di determinare un'istituzione di erede che prescinda da un preciso rapporto con l'universalità di beni del testatore o con una quota di esso, con la conseguenza che, sempre che la chiamata venga in universam rem o pro quota si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell'eventualità che parte dell'asse sia destinata a legati, viceversa, in base al secondo comma dello stesso articolo, accanto al criterio obiettivo dell'interpretazione desunta dal contenuto dell'atto, viene introdotto quello soggettivo
5 dell'interpretazione ricavata dall'intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio, interpretazione cui è dato pervenire attraverso i comuni canoni della volontà testamentaria, sicché alla stregua del secondo comma dell'art. 588 cod. civ., anche l'assegnazione di determinati beni o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte che risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto (Cass., sez. 2, 8/7/1964, n. 1800)”.
Orbene, non risulta contestato nel presente giudizio che , celibe e senza Persona_2
figli, deceduto all'età di 66 anni per un carcinoma polmonare con metastasi al cervello, non era in possesso di alcun titolo di istruzione, nemmeno di scuola elementare, ed alla data dell'apertura della successione era titolare di n. 3 fabbricati, n. 2 terreni e due attività commerciali coordinate tra loro ed allestite in località “Ciolo”; poiché la volontà espressa pare immediatamente confermare l'intenzione di devolvere beni della stessa natura di quelli effettivamente posseduti ad un unico soggetto, ritiene il Collegio, nella rigorosa osservanza del prioritario principio di conservazione, che, sebbene l'inesistente istruzione gli abbia impedito di usare il plurale e di identificare i singoli cespiti, nonché di alludere al concetto dell'universalità di essi, il precipuo riferimento alle tre categorie di quelli da lui accumulati in vita denoti l'evidente scopo di devolvere al nipote - già CP_1
suo collaboratore nella gestione delle imprese ubicate al “Ciolo” - l'intero suo patrimonio.
Diversamente opinando, in difetto di apposita indicazione, nessuna integrazione del disposto con riferimento a taluno degli immobili posseduti potrebbe essere compiuto, con inevitabile necessità di annullamento delle volontà, di fatto nettamente esplicitate:
“Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ. - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 cod. civ. il giudice che, dopo aver definito illeggibile una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative, opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante”, Cassazione civile sez. II, 14/10/2013, n.23278.
Alla stregua di siffatte considerazioni merita di essere respinta l'ulteriore pretesa di nullità del testamento in oggetto, che, per la motivazione suddetta, assorbe la petizione ereditaria proposta.
6 Le spese di lite e di consulenza seguono la soccombenza e le prime vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/14 in base al valore indeterminato dell'asse in contesa, tenuto conto della media complessità di essa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e
[...] Parte_6
1) Rigetta ogni pretesa per le distinte ragioni di cui in parte motiva;
2) Condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e in solido al
[...] Parte_5 Parte_6
pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida ex D.M. CP_1
55/2014 in € 10.860,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite;
4) Pone definitivamente a carico degli attori in solido le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 10/05/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Katia Pinto
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione I Civile, riunito nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Katia Pinto Presidente estensore Dott.ssa Alessandra Cesi Giudice Dott.ssa Silvia Saracino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 12549/2017 R.G.,
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...]
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Rocco Luigi Corvaglia e Addolorata Maria Bono, procuratori domiciliatari;
- attori -
CONTRO
, CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
, CP_2 Controparte_3
- convenuti contumaci -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato nonché , Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
tutti eredi di convenivano in giudizio ,
[...] Persona_1 CP_1 CP_2
e , anche nella qualità di eredi del fratello premorto
[...] Controparte_3 [...]
, al fine di conseguire l'accertamento della nullità per apocrifia e/o per CP_4
incapacità del testatore e/o per indeterminatezza dell'oggetto del testamento del congiunto , deceduto il 02.4.2001, con cui era stato beneficiato Persona_2 [...]
ed esercitare la petizione ereditaria in relazione agli altri immobili di cui il CP_1
testatore asseritamente non aveva disposto con l'atto di ultima volontà.
Con comparsa depositata il 27.4.2018 si costituiva in giudizio al fine di CP_1
eccepire l'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento della mediazione, nonché la prescrizione dell'azione di impugnazione del testamento, così come del diritto degli attori di accettare l'eredità del congiunto, e comunque contestando nel merito Pt_2
le avverse pretese.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, e CP_2
rimanevano contumaci. Controparte_3
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
03.8.2022 il Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio onde accertare l'autografia in ogni sua parte del documento testamentario.
All'esito, all'udienza del 21.5.2024, ascoltate le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio, ed assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la complessa pretesa meriti di essere respinta per le distinte ragioni di seguito illustrate.
Necessita di essere preliminarmente ribadita l'irrilevanza a fini interruttivi del decesso di e avvenuto nel 2022, dichiarato in data 05.7.2024, Parte_1 Parte_2
dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, non solo perché in virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite l'omessa dichiarazione dell'evento da parte del difensore in oltre due anni di causa, ivi incluso nella fase della consulenza tecnica d'ufficio, fa legittimamente ritenere “…stabilizzata la posizione giuridica della parte
2 rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice)” (Cassazione civile sez. I, 06/09/2024,
n.23961), ma soprattutto perché esso non è mai stato notificato alle altre parti processuali, come prescritto dall'art. 300 c.p.c., non potendo a tal fine reputarsi equipollente il deposito della dichiarazione nel fascicolo telematico: “Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione.”,
Cassazione civile sez. lav., 29/11/2024, n.30729.
Venendo quindi al merito, è noto che in virtù del disposto di cui all'art. 606 c.c., la mancanza di autografia del testamento genera la nullità dello stesso (“Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno
o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio”), con conseguente imprescrittibilità dell'azione, mentre l'assenza di capacità del testatore la mera annullabilità ex art. 591 u.c.
c.c., soggetta al termine di prescrizione quinquennale: “Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.
Poiché nel secondo caso il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione va individuato in quello di compimento di un'attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del de cuius - come la consegna o l'impossessamento dei beni ereditati o la proposizione delle azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo (Cassazione civile sez. II,
20/02/2020, n.4449) -, risulta documentato in atti che con atto di citazione notificato in data 07.12.2001 introdusse nei confronti di il giudizio Parte_1 CP_1
n. 2640/2001 R.G. avente ad oggetto le medesime odierne domande (nullità per apocrifia e/o per incapacità del testatore e/o per indeterminatezza dell'oggetto del testamento), in cui ebbe a costituirsi, dichiarato estinto ex art. 307 c.p.c. CP_1
con sentenza del Tribunale di Lecce n. 1819/2012 R.S., divenuta irrevocabile a seguito di conferma in sede di appello.
3 Poiché in virtù dell'art. 2945 co. 3 c.c. “Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”, l'azione di annullamento per incapacità del testamento di del 01.3.2001, pubblicato Persona_2
con atto per Notar del 10.4.2001, deve intendersi irrimediabilmente Persona_3
prescritta non solo per gli eredi di che mai ebbero a proporre domanda, Persona_1
ma anche per essendo abbondantemente decorso alla data della Parte_1
notifica dell'odierna citazione nel 2017 il termine quinquennale previsto dall'art. 591 c.c. su richiamato, decorrente dalla data del 07.12.2001 in cui si è verificato l'evento interruttivo istantaneo: “L'estinzione del processo (sia stata o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, comunque prodottosi, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda”, Cassazione civile sez. I, 13/09/2017, n. 21201.
Venendo poi all'azione di nullità del testamento per difetto di autografia, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta, da ritenersi prova principe per l'accertamento dell'autenticità, il dott. con motivazione minuziosa, coerente, puntuale Controparte_5
e del tutto condivisa, ha concluso che “il testamento in verifica, a firma apparente “ Per_2
, datato “ 1 marzo 2001”, è riconducibile alla mano del de cuius in
[...] Per_4 Persona_2 quanto i riscontri effettuati, a livello qualitativo e quantitativo, sono risultati a favore dell'autografia.”
Poiché non risulta che in sede di conclusioni gli attori abbiano in alcun modo, neppure velato, insistito nelle osservazioni tecniche in proposito formulate dal loro professionista di fiducia, cui comunque il CTU aveva puntualmente replicato giustificando le incoerenze rilevate in virtù della senilità della grafia del de cuius, reputa il Collegio che, in aderenza alle conclusioni di cui innanzi, la domanda attorea in parte qua meriti di essere respinta.
Ad analogo esito deve giungersi per quanto concerne la pretesa inerente l'asserita indeterminatezza del testamento con cui ha disposto: “lascio a mio nipote Persona_2
il fabbricato il terreno l'attività del ciolo gagliano 1 marzo 2001 . CP_1 Persona_2
In merito all'interpretazione del testamento, recentemente la Suprema Corte, ribadito il principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c. analogicamente applicabile in virtù di
Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, n.16079 (“Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”), ha affermato che: “In tema d'interpretazione del testamento, qualora dal
4 testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, quali ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche.”, Cassazione civile sez. II,
31/08/2023, n.25521.
Inoltre, nella motivazione di Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1149 ha diffusamente chiarito che “…secondo l'insegnamento di questa Corte, nell'interpretazione del testamento il giudice debba accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, badando al significato pratico e concreto delle espressioni usate, al quale deve dare prevalenza rispetto a quello meramente letterale, tenendo presente, nei casi dubbi, il complesso delle disposizioni e quegli elementi estrinseci che siano stati idonei ad influire sulla determinazione della volontà del testatore e a rivelare le ragioni, il contenuto delle disposizioni e le finalità con esse perseguite (Cass., Sez. 2, 26/2/1970, n. 469) e, dunque, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, e salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento (Cass., Sez. 2, 14/10/2013, n. 23278, Rv. 628013; Cass., Sez. 2, 14/01/2010, n.
468, Rv. 610814; Cass., Sez. 2, 21/02/2007, n. 4022, Rv. 595401).
Andando più nello specifico, è proprio attraverso l'utilizzo delle comuni regole ermeneutiche che va individuata la distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ. e che può ravvisarsi
l'istituzione di erede ex re certa allorché la volontà del testatore sia stata quella di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede, ossia il legato (Cass., Sez. 2, 27/10/1980, n. 5773), tenendo conto che l'assegnazione di beni determinati dà luogo ad una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto oppure ad un legato se egli abbia voluto attribuirgli singoli, individuati, beni (Cass., Sez. 2,
25/10/2013, n. 24163, Rv. 628231; Cass., Sez. 2, 1/03/2002, n. 3016, Rv. 552709).
Peraltro, mentre in base al primo comma dell'art. 588 c.c. l'istituzione di erede va desunta dal contenuto strettamente obiettivo dell'atto, di guisa che la volontà testamentaria, che pur sempre va ricercata, non ha il potere di determinare un'istituzione di erede che prescinda da un preciso rapporto con l'universalità di beni del testatore o con una quota di esso, con la conseguenza che, sempre che la chiamata venga in universam rem o pro quota si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell'eventualità che parte dell'asse sia destinata a legati, viceversa, in base al secondo comma dello stesso articolo, accanto al criterio obiettivo dell'interpretazione desunta dal contenuto dell'atto, viene introdotto quello soggettivo
5 dell'interpretazione ricavata dall'intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio, interpretazione cui è dato pervenire attraverso i comuni canoni della volontà testamentaria, sicché alla stregua del secondo comma dell'art. 588 cod. civ., anche l'assegnazione di determinati beni o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte che risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto (Cass., sez. 2, 8/7/1964, n. 1800)”.
Orbene, non risulta contestato nel presente giudizio che , celibe e senza Persona_2
figli, deceduto all'età di 66 anni per un carcinoma polmonare con metastasi al cervello, non era in possesso di alcun titolo di istruzione, nemmeno di scuola elementare, ed alla data dell'apertura della successione era titolare di n. 3 fabbricati, n. 2 terreni e due attività commerciali coordinate tra loro ed allestite in località “Ciolo”; poiché la volontà espressa pare immediatamente confermare l'intenzione di devolvere beni della stessa natura di quelli effettivamente posseduti ad un unico soggetto, ritiene il Collegio, nella rigorosa osservanza del prioritario principio di conservazione, che, sebbene l'inesistente istruzione gli abbia impedito di usare il plurale e di identificare i singoli cespiti, nonché di alludere al concetto dell'universalità di essi, il precipuo riferimento alle tre categorie di quelli da lui accumulati in vita denoti l'evidente scopo di devolvere al nipote - già CP_1
suo collaboratore nella gestione delle imprese ubicate al “Ciolo” - l'intero suo patrimonio.
Diversamente opinando, in difetto di apposita indicazione, nessuna integrazione del disposto con riferimento a taluno degli immobili posseduti potrebbe essere compiuto, con inevitabile necessità di annullamento delle volontà, di fatto nettamente esplicitate:
“Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ. - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 cod. civ. il giudice che, dopo aver definito illeggibile una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative, opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante”, Cassazione civile sez. II, 14/10/2013, n.23278.
Alla stregua di siffatte considerazioni merita di essere respinta l'ulteriore pretesa di nullità del testamento in oggetto, che, per la motivazione suddetta, assorbe la petizione ereditaria proposta.
6 Le spese di lite e di consulenza seguono la soccombenza e le prime vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/14 in base al valore indeterminato dell'asse in contesa, tenuto conto della media complessità di essa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
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, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e
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1) Rigetta ogni pretesa per le distinte ragioni di cui in parte motiva;
2) Condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e in solido al
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pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida ex D.M. CP_1
55/2014 in € 10.860,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite;
4) Pone definitivamente a carico degli attori in solido le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 10/05/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Katia Pinto
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