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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico TT.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 751/2015 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di esercente la Parte_1 C.F._1
patria potestà sul minore, (C.F. ), Persona_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Russo (C.F. ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta al c.sa Trieste n. 33 (pec:
Email_1
ATTRICE
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), (C.F. ), rappresentati e C.F._5 Controparte_3 C.F._6 difesi dall'avv. Maria Vigliotta (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso C.F._7
lo studio del difensore sito in Caserta alla via Pollio n. 18 (pec: Email_2
CONVENUTI
E
p. iva ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa Controparte_4 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Marrocco (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_8
studio del difensore sito in Santa Maria C.V. (CE) alla via G. Cappabianca n. 72 (pec:
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CONVENUTA
NONCHÉ
(p. iva , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2
dagli avv.ti Andrea Santi (C.F. - pec: e C.F._9 Email_4
Andrea Pellegrini (C.F. - pec: C.F._10 Email_5
nonché dall'avv. Ettore Santucci (CF. - pec: C.F._11
, elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_6 quest'ultimo in Casoria (NA)alla via Vittorio Emanuele n. 49
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, co. 17,
L. n. 69/09. Pertanto, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di genitore Parte_1
esercente la potestà genitoriale sul minore agiva in giudizio nei confronti Persona_1
dei TT.ri , e nonché della CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
al fine di sentirli condannare, in solido e/o per al risarcimento di tutti i danni patiti
[...] dall'istante in conseguenza dell'errata condotta tenuta dai professionisti e dalla struttura sanitaria e mancato consenso informato in occasione del ricovero della sig.ra in data 01.03.2012 Pt_1 presso la clinica e dell'intervento chirurgico di laparoscopia addominale cui veniva sottoposto in pari data, previa declaratoria della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta errata omissiva dei convenuti e l'evento post-traumatico occorso all'attrice.
Si costituivano in giudizio i professionisti convenuti, eccependo l'inammissibilità della domanda attorea per assoluta genericità della stessa, contestandone nel merito la fondatezza e chiedendone il rigetto per assenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e le condotte tenute dai sanitari e dalla struttura come invocato dall'attrice, formulando, infine, il solo TT. chiamata in CP_1
causa di terzo nei confronti della nella qualità di Assicuratore Parte_2
professionale, per essere tenuto indenne in caso di soccombenza.
Si costituiva, altresì, la convenuta la cui difesa eccepiva la totale Controparte_4 correttezza dell'operato della struttura nell'occasione in termini di acquisizione del consenso informato e l'assenza di prova in ordine al presunto nesso causale tra i danni lamentati e la condotta dei sanitari, con conseguente assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ai convenuti, invocando, pertanto, il rigetto della pretesa ex adverso azionata;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, spiegava domanda riconvenzionale di regresso nei confronti dei sanitari convenuti per quanto eventualmente condannata a pagare in favore dell'attrice e in ragione dello specifico grado di responsabilità da attribuirsi a ciascun convenuto.
Stante la richiesta del convenuto , il Tribunale autorizzava la chiamata del terzo CP_1
che, regolarmente vocata in giudizio, si costituiva nelle more Parte_2
eccependo la non applicabilità della copertura assicurativa fornita per i fatti di causa nonchè
l'infondatezza della pretesa azionata contro l'assicurato per assenza di colpa in capo a quest'ultimo.
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente, attraverso l'espletamento di ctu medico-legale e successive integrazioni alla stessa nonché, infine, prova testimoniale.
Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del giudice assegnatario, all'udienza del
13.05.2025, dopo ampia discussione orale, la causa veniva rinviata al 12.06.2025 per la discussione in modalità cartolare, con onere per la parte attrice di indicare nel concedendo termine la documentazione sanitaria sulla quale, per asserzione della stessa istante, il CT non aveva preso posizione. All'esito di tale udienza, lette le note di trattazione delle parti convenute, atteso il mancato adempimento, a cura attorea, dell'onere di allegazione nel termine assegnato e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva deciso.
In via preliminare, è utile una breve sintesi dei termini della controversia: la sig.ra , Parte_1
in data 01.03.2012, si sottoponeva ad intervento di colecistectomia laparoscopica presso la
[...]
in Caserta. Adduceva parte attrice che i sanitari convenuti e la struttura sanitaria non CP_4 avevano, nell'occasione de qua, assolto al dovere d'informazione nei confronti della paziente, con conseguente lesione del diritto di autodeterminazione di quest'ultima in ordine all'intervento chirurgico a farsi. In aggiunta a tale omissione, secondo parte attrice, i sanitari erano responsabili di negligenze nel corso della prestazione chirurgica che avevano provocato il notevole protrarsi dell'intervento stesso per sopravvenute complicazioni e il necessario ricorso a cure straordinarie da parte della paziente. L'istante chiedeva, pertanto, la declaratoria della sussistenza del nesso causale tra tutti i danni per le lesioni subite dalla paziente e dal figlio minore della stessa e l'operato dei professionisti e della struttura sanitaria, con conseguente condanna dei convenuti al ristoro di quanto dalla sig.ra e dal minore patito. Pt_1 Persona_1
Nel procedere all'esame nel merito della domanda attorea, giova inquadrare la pretesa azionata nella tematica della responsabilità medica delle strutture sanitarie. Al riguardo va precisato che, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto sociale") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, ed allegare la colpa del professionista, restando a carico dell'obbligato, sia esso il sanitario e/o la struttura, la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, che si tratti o meno di intervento di particolare difficoltà (cfr. Cass. Civ., Ord.
n. 26907 del 26/11/2020).
L'orientamento ormai consolidato è stato anche recentemente confermato da Cass. Civ. n.
34156/2023. Il Supremo Collegio ha innanzitutto preso le mosse dall'art. 7, comma 1, L. 24/2017
(cd. Legge Gelli-Bianco) che stabilisce che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose”. Detta disposizione consegue lo scopo di attribuire la responsabilità per i danni patiti dai pazienti alle strutture sanitarie, anche quando queste si avvalgano di terzi per l'erogazione delle prestazioni, a prescindere dalla natura del rapporto che lega la struttura e il terzo. La norma richiama l'art. 1228
c.c. sulla “responsabilità per fatto degli ausiliari” che, in modo del tutto analogo, obbliga al risarcimento chiunque si avvalga dell'opera di terzi per rendere al creditore una qualsivoglia prestazione contrattuale.
Quindi, la struttura sanitaria risponde dei danni nei confronti del paziente derivanti da condotte colpose di qualsiasi esercente di professione sanitaria di cui si è avvalsa per erogare la prestazione.
Di conseguenza, la struttura sanitaria che ha risarcito il danno a causa di una condotta esclusivamente riconducibile al medico potrà rivalersi nei confronti del professionista solo se dimostra “un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” (Cass. n. 34156/2023). L'assenza della rigorosa prova di questa “eccezionale”,
“inescusabilmente grave”,“imprevedibile”, “oggettivamente improbabile” devianza del medico, comporta l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c., secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente tra medico e struttura sanitaria. Sempre secondo il richiamato arresto, al fine di consentire alla struttura sanitaria di agire in rivalsa, oltre alla colpa esclusiva del medico, occorre dimostrare anche una condotta del medico “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità” nonché l'assenza di “trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”.
Alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali richiamati, nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale i convenuti, ciascuno per il proprio titolo, non hanno fornito elementi di prova atti a superare la presunzione di responsabilità solidale applicabile al caso di specie, tantomeno a dimostrare la fondatezza della domanda di rivalsa proposta in questa sede dalla
. Controparte_5
Procedendo, poi, all'indagine circa l'asserita violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente in materia di consenso informato, la lesione del diritto all'autodeterminazione è risarcibile solo quando il paziente dimostri di aver subito un danno, anche non patrimoniale, derivante dalla mancata informazione. Tuttavia, tale danno non è automatico e deve essere dimostrato. Il paziente deve provare di aver sofferto psicologicamente o fisicamente a causa della mancata possibilità di scegliere se accettare o rifiutare il trattamento: la semplice omissione del consenso non basta, dovendo il paziente provare che la mancata informazione gli abbia impedito di esercitare il suo diritto all'autodeterminazione, causando un pregiudizio rilevante (cfr. Cass. Civ., ord. n. 17649 del
26.06.2024, secondo cui “La lesione del diritto all'autodeterminazione non è fonte automatica di risarcimento, a meno che il paziente non dimostri di aver subito un pregiudizio concreto derivante dalla mancata possibilità di scegliere liberamente il trattamento”). A ciò si aggiunga che, “ferme le caratteristiche di adeguatezza e completezza delle informazioni dovute dal sanitario, nulla impedisce al giudice del merito, avvalendosi della presunzione semplice, quale ordinario mezzo di prova, di giungere alla conclusione che la paziente, pur adeguatamente informata sui rischi dell'intervento, si sarebbe comunque sottoposta ad esso, disattivando così l'efficienza eziologica, rispetto all'evento dannoso per la salute, della mancata informazione” (così Cass. Civ., ord. n.
8640/2024).
A tale ultimo proposito, e con riguardo alla fattispecie concreta portata all'attenzione del Tribunale, devono, innanzitutto, considerarsi contraddittorie ed inconferenti le dichiarazioni rese dai diversi testimoni escussi nel corso dell'istruttoria che non hanno consentito una ricostruzione della vicenda nei termini allegati da parte attrice.
Vi è inoltre che la doglianza attorea, relativa alla violazione degli obblighi legati al consenso informato da parte dei convenuti, risulta infondata in re ipsa, attesa l'allegazione contenuta nell' atto introduttivo laddove l'attrice sostiene di essersi rivolta, prima della data fissata per l'intervento, ad altro specialista e di aver ottenuto da questi ulteriore e diverso parere in ordine all'intervento chirurgico a farsi. In sostanza con tali dichiarazioni parte attrice dimostra di essere sufficientemente informata sull'esito e la necessità o meno dell'intervento in tal modo dando ella stessa la prova di aver deciso il ricorso alla cura per via chirurgica in maniera consapevole ed informata e così interrompendo l'incidenza eziologica della mancata informazione (cfr. Cass. n. 8640/2024 cit.) ed escludendo a monte il pregiudizio della mancata possibilità di scegliere liberamente il trattamento, come invocato dalla richiamata Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17649/2024 cit.).
Ciò detto, risulta rilevante, nell'accertamento della sussistenza o meno di condotte colpose dei convenuti, la consulenza tecnica d'ufficio affidata al CT TT. , le cui Persona_2
conclusioni appaiono immuni da vizi logici, adeguatamente motivate dal punto di vista argomentativo, deduttivo e scientifico e, pertanto, condivisibili.
Il CT nel suo elaborato ricostruisce i passaggi temporali e medici della vicenda denunciata dall'attrice che “fu sottoposta ad intervento di colecistectomia per via laparoscopica con tecnica open. Nel corso dell'intervento fu annotata la presenza di sangue raccolto nel cavo del CP_6 con soffusione retroperitoneale, che fu ricondotto a lacerazione dell'arteria mesenterica inferiore aneurismatica, prontamente trattata”. Al riguardo, il CT precisa che “l'indicazione ad intervento di colecistectomia appare adeguata in considerazione della patologia da cui era affetta la p.
(colelitiasi), alla luce della sintomatologia riportata in cartella e dei rilievi clinici obiettivati, pur in assenza di allegati elementi documentali clinici e strumentali preoperatori e di un successivo riscontro istologico allegato in atti circa la reale condizione anatomo-patologica dell'organo asportato” (pag. 6 elaborato peritale depositato il 14.11.2028). Ancora, “La colecistectomia laparoscopica è, comunque, considerata, oggigiorno, lo standard, rappresentando una sicura alternativa chirurgica (…) Il risultato della laparoscopia è comunque fortemente influenzato dalla capacità e dall'esperienza del chirurgo operatore. La conversione della laparoscopia in open riflette un saggio giudizio chirurgico e non deve essere considerata una complicanza” (cfr. pag. 8).
Sempre secondo l'Ausiliare, “il punto nodale della vicenda per cui è causa concerne, in realtà, la natura e l'origine della lacerazione arteriosa mesenterica che parte attrice riferisce, in senso causale, ad una lesione iatrogena intraoperatoria operatore-dipendente. L'intervento di colecistectomia cui fu sottoposta la Sig.ra fu, difatti, complicato dalla lacerazione di un Pt_1 aneurisma dell'arteria mesenterica inferiore produttiva di una raccolta ematica nel cavo del
Douglas, segnatamente riportata nel referto operatorio” (cfr. pag. 9). “Pur rappresentando
l'aneurisma dell'arteria mesenterica inferiore un'affezione molto rara e di difficile riscontro, che solitamente si associa al contestuale interessamento dell'arteria celiaca e della mesenterica superiore, esso venne osservato intraoperatoriamente dai chirurghi che operarono la Sig. Pt_1
e la sua presenza fu annotata in cartella clinica”: orbene, ritiene il CT “che lo stesso quadro operatorio descritto in seguito all'avvenuta lacerazione dell'aneurisma mesenterico porta a ritenere più probabile la produzione di una lesione iatrogena arteriosa intraoperatoria ad opera dello strumentario chirurgico utilizzato al campo operatorio. Ciò in quanto la presenza di una abbondante raccolta ematica nel cavo del Douglas (quindi in sede intraperitoneale) con sola soffusione retroperitoneale orienta fortemente per la ricorrenza di una lesione iatrogena associata ad una contestuale perforazione peritoneale, laddove, invece, in caso di rottura spontanea dell'aneurisma medesimo, si sarebbe dovuta realizzare una emorragia localizzata prevalentemente in sede retroperitoneale, in conformità con la sede anatomica ed il decorso del vaso arterioso interessato (…). In altri termini, l'evidenza di una raccolta ematica intraperitoneale e non retroperitoneale in seguito alla rottura dell'aneurisma dell'arteria mesenterica inferiore risulta maggiormente espressiva dell'intervento di una anomala lesività iatrogena operatoria. Sicchè la stessa lacerazione dell'aneurisma mesenterico va considerata di più probabile natura iatrogena e conseguente ad un insulto lesivo operatorio, piuttosto che ad etiologia spontanea, posto che in tal caso la raccolta ematica si sarebbe dovuta localizzare in misura ben più cospicua in sede retroperitoneale, e non a livello dello scavo del La lesività appena descritta consente, CP_6 altresì, di ritenere (in termini del “più probabile che non”) che la lacerazione arteriosa sia stata cagionata dall'azione traumatica di un mezzo introdotto dall'esterno in cavità addominale, quale lo strumentario chirurgico adoperato durante l'intervento di colecistectomia laparoscopica cui fu sottoposta la p.” (cfr. pagg.10-11).
Conclude, quindi, il Consulente che “la stessa lesione arteriosa va causalmente ricondotta a difetti di comportamento da parte degli operatori nei confronti dei quali vanno, pertanto, prospettati profili di responsabilità professionale a titolo di colpa improntata a negligenza ed imperizia. Con tali premesse, vanno posti a carico degli stessi operatori anche i relativi postumi conseguiti alle lesioni intraoperatorie cagionate, che configurano, pertanto, un danno biologico di natura risarcibile. In proposito va, però, precisato che la lacerazione della mesenterica inferiore fu affrontata in maniera ottimale dai chirurghi, durante il successivo atto chirurgico laparotomico, che operarono una soddisfacente emostasi, scongiurando un'evoluzione ancor più sfavorevole dell'evento emorragico che, comunque, comportò la necessità di numerose emotrasfusioni con valori di emoglobina che decrementarono sino a 6,3 g/dl. Ne deriva che in relazione alla colpevole produzione della predetta lesione chirurgica possono essere considerate quale uniche permanenti conseguenze menomative l'esito cicatriziale laparotomico conseguito all'incisione sovraombelico- pubica, nonché un lieve danno psichico riflesso”.
Il CT ha ulteriormente ribadito le anzidette conclusioni anche in risposta alle osservazioni formulate dai consulenti delle parti convenute, precisando che “il reperto anomalo che ha orientato per una lesione iatrogena dell'arteria mesenterica inferiore va, difatti, proprio individuato nella descritta presenza di raccolta ematica nel cavo del Douglas che, a nostro avviso, non può essere spiegata, come sostengono i CC.TT.PP. con il deposito di sangue che normalmente fuoriesce durante un intervento di colecistectomia laparoscopica perché, solitamente, tale intervento non determina, in presenza di una corretta emostasi intraoperatoria, la produzione di raccolte ematiche degne di nota a livello del cavo del di tale entità da allertare gli operatori circa la CP_6
presenza di possibili lesioni vascolari e da drenare anche al termine dell'intervento. Difatti, nel caso, di specie, lo si ribadisce, da quanto riportato nella descrizione dell'intervento in oggetto, fu proprio la presenza di raccolta ematica nel cavo di ad indurli ad una revisione CP_6
laparotomica, sicché deve ragionevolmente ritenersi che tale circostanza fu ritenuta da loro stessi sospetta. (…) In merito al meccanismo con cui fu realizzata la lesione arteriosa (altro punto di disaccordo dei CC.TT.PP.), posto che non si può avere ovviamente conoscenza della precisa modalità con cui essa fu cagionata, gli elementi a disposizione ci hanno portato ad affermare che, in termini del “più probabile che non”, essa può essere ricondotta all'azione traumatica di un mezzo introdotto dall'esterno in cavità addominale, quale può essere, per idoneità lesiva, lo strumentario chirurgico adoperato durante l'intervento di colecistectomia laparoscopica cui fu sottoposta la p.”(cfr. pagg. 15-16).
Alla luce degli accertamenti svolti dal CT deve, pertanto, ritenersi che l'attrice Parte_1 abbia riportato, durante l'intervento di colecistectomia laparoscopica de quo, un'emorragia da lacerazione di aneurisma dell'arteria mesenterica inferiore. La causa di tale lacerazione deve rinvenirsi, in termini del “più probabile che non”, in una lesione iatrogena provocata dallo strumentario chirurgico, dovuta ad omessa adozione delle opportune cautele tecniche e di una negligente condotta chirurgica da parte dei sanitari.
Anche sotto il profilo del danno psichico, quale ulteriore conseguenza lamentata dall'odierna attrice, le conclusioni della relazione peritale d'ufficio appaiono sufficientemente e logicamente motivate. Infatti, secondo il CT “la conoscenza, pur successiva all'atto operatorio, da parte della
p. della ricorrenza di temibili complicanze intraoperatorie, anche ad intervento ultimato, a carico di vasi arteriosi, così come la stessa percezione di aver ricevuto un'incisione chirurgica laparotomica di discrete dimensioni, laddove l'atto chirurgico era stato inizialmente programmato mediante una metodica chirurgica meno invasiva (cui residuano piccoli tagli chirurgici di minime dimensioni) possono ragionevolmente innescare sulla sfera psichica di chi le riceve dei modici turbamenti di natura ansioso-depressiva reattiva, che possono insistere nel tempo. (…) Trattasi, ovviamente, di persistenti ripercussioni psichiche non consistenti sotto il profilo clinico- nosografico, proporzionate alla natura e moderata entità dell'insulto psichico ricevuto, tanto da essere state da noi valutate in termini percentualistici obiettivamente contenuti” (pagg. 17-18).
L'Ausiliare ha fornito risposta anche alle osservazioni formulate dai consulenti di parte attrice, con precipuo riguardo alla valutazione del danno psichico, ribadendo le rassegnate conclusioni. Difatti, nell'integrazione aggiuntiva alla consulenza, depositata in data 08.03.2019, il CT così afferma:
“Venendo, invece, ai postumi di natura psichica, ritenuti sottodimensionati dai Consulenti di parte attrice, si rileva che essi invocano la persistenza di un disturbo post-traumatico da stress. Si è già discusso sulla metodologia accertativa adottata nella valutazione del danno psichico, precisando che essa è consistita nell'esame della documentazione specialistica allegata in atti e nell'esplorazione della sfera psichica della p. mediante la tecnica del libero colloquio, che rappresenta lo strumento diagnostico più attendibile, per la fattispecie in oggetto allegata in atti e nell'esplorazione della sfera psichica della p. mediante la tecnica del libero colloquio, che rappresenta lo strumento diagnostico più attendibile, per la fattispecie in oggetto (…). dobbiamo sottolineare che la persistenza di un disturbo post-traumatico da stress non trova, a nostro avviso, recepibilità per differenti motivi. (…). Orbene, nel caso d specie, la p. pur essendo stata esposta ad un evento traumatico che ha implicato minaccia di gravi lesioni, non ha né vissuto, né assistito a tale evento poiché sedata e priva di coscienza, sicchè non ha neanche potuto sviluppare, allorquando si è verificato l'evento traumatico, né paura intensa, né tanto meno sentimenti di impotenza e/o di orrore. Nella situazione descritta, la p., versando in una condizione di incoscienza durante l'intervento, è venuta a conoscenza del potenziale rischio alla sua integrità fisica solo in seguito quando già era in una condizione di sostanziale stabilizzazione, con risoluzione della complicanza. In altri termini, la Sig.ra ha appreso quanto le è occorso solo Pt_1 successivamente, sicché è più ragionevole ritenere che la conoscenza successiva all'atto operatorio della ricorrenza delle temibili complicanze intraoperatorie, ad intervento oramai da tempo ultimato, abbia innescato nella sua sfera psichica dei modici turbamenti di natura ansioso- depressiva reattiva, piuttosto che una classica sintomatologia da disturbo post-traumatico da stress che prevede si manifesta con sintomi reattivi alla percezione di essere stati esposti ad un evento consistentemente psicotraumatizzante (in grado di frammentare la coesione menale di un individuo), compendiabili in affettività ridotta, difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno;
irritabilità o scoppi di collera;
difficoltà a concentrarsi;
ipervigilanza; esagerate risposte di allarme (…). Ne consegue che l'aver esplorato l'ideazione, l'eventuale presenza di fenomeni dispercettivi e le capacità volitive della p. (senza rilevare alterazioni) riveste importanza anche ai fini di una diagnosi orientata verso la verifica di un disturbo post-traumatico da stress. Non sfugge, in ultimo che la stessa terapia prescritta alla p. con e a prevalente impronta CP_7 CP_8
antidepressiva, risulta più indicata per il trattamento di una condizione di disturbo ansioso- depressivo reattivo, che di un disturbo post-traumatico da stress” (cfr. pagg.
3-6 integrazione aggiuntiva alla c.t.u. dell'08.03.2019).
Con riferimento alla personalizzazione, attinente, come è noto, agli aspetti dinamico-relazionali del danno biologico, la stessa non può essere nel caso di specie riconosciuta, non essendo stati provati pregiudizi aggiuntivi legati a circostanze eccezionali del caso concreto che aggravano le conseguenze della lesione, giustificando un incremento del risarcimento (Cass. n. 26805/2022). E, infatti, secondo l'insegnamento di legittimità il risarcimento può essere aumentato esclusivamente nel caso in cui il giudice ravvisi circostanze di fatto del tutto peculiari nonché oggetto di compiuta prova, idonee a far superare le conseguenze ordinarie: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. Civ., n. 5865/2021).
Con riguardo alla valutazione del cd. danno morale, lo stesso, come è noto, va inteso come un pregiudizio arrecato alla sfera interiore del soggetto e che, per tale ragione, non ha un fondamento medico-legale perché non ha una base organica ed è estraneo alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente. Con la recente sentenza n. 20661 del 24.07.2024, la
Suprema Corte ha sottolineato come “la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico abbia ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n.
209/2005; in tal senso, mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi), la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia e successività rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico, atteso che tale personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (…), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”)”. Confermando la sua riferibilità ad uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto, pur potendole influenzare, dalle vicende dinamico – relazionali della vita del danneggiato, la Suprema Corte ha riaffermato: “la necessità che la liquidazione di tale
(autonomo) danno morale (di natura meramente interiore) non rimanga del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza, ritenendo ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato; converrà, d'altro canto, considerare come la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale comporti, come diretta conseguenza, che la sua esistenza non corrisponda sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato“. Quanto agli oneri di allegazione imposti alla parte, viene sottolineata “l'attenta considerazione, da parte del giudice, della categoria delle 'massime di esperienza'; la massima di esperienza, infatti – diversamente dalla categoria del fatto notorio – non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, e si pone quale regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico – ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, atteso che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante“.
Pertanto, la Corte di Cassazione afferma che: “non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale; (…) così, un attendibile criterio logico – presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico – relazionale conseguente alla lesione stessa”.
Ebbene, nel caso di specie, alla luce degli elementi probatori raccolti, sia testimoniali che documentali, della ricostruzione dell'iter operatorio nonché post-operatorio, delle conseguenze materiali ed emotive che ne sono derivate in capo alla paziente (sia pur nei limiti e per le ragioni evidenziate in sede di c.t.u.), delle massime di comune esperienza riguardo alla vicenda vissuta dall'attrice e alle aspettative future vantate dalla stessa, il Tribunale ritiene raggiunta la prova della patita sofferenza interiore, così come prescritta dal richiamato arresto giurisprudenziale, e meritevole di accoglimento la relativa domanda avanzata dall'attrice.
In conclusione, e facendo propria la quantificazione del danno risarcibile di natura iatrogena operata dal CT TT. , lo scrivente Tribunale ritiene di dover riconoscere in favore dell'attrice Persona_2
una invalidità temporanea pari a ITT di giorni 10, una ITP pari a 30 giorni nella misura del 50% e a
60 giorni nella misura del 25 %, nonché la sussistenza di postumi di natura psico-fisica nella misura percentuale del 9% di danno biologico, oltra a spese mediche documentate per un ammontare di €
90,00. Nel tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali, facendo riferimento al “valore punto” e all'età della danneggiata al momento del fatto (37 anni), il danno risarcibile è pari a €
25.651,33, di cui € 16.961,88 per danno biologico permanente, € 2.209,60 per danno biologico temporaneo (€ 552,40 per ITT + € 828,60 per ITP al 50% + € 828,60 per ITP al 25%), € 6.389,85 per danno morale (riconosciuto nella misura di 1/3 del danno biologico liquidato) ed € 90,00 per spese mediche documentate.
Vertendosi, poi, in materia di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. Gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento si fanno decorrere dalla data dell'evento (01.03.2012), trattandosi di risarcimento del danno da illecito aquiliano. Inoltre, al fine di evitare il cumulo della rivalutazione con gli interessi
(ex multis, cfr. Cass. Civ., 10.04.18, n. 8766), questi ultimi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma innanzi indicata che, previa devalutazione fino alla data del sinistro, deve essere poi rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza (che, liquidando il danno, lo converte da debito di valore in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo gli interessi andranno applicati sulla somma già attualizzata come indicata in sentenza.
Va, infine, considerata la domanda risarcitoria avanzata dalla per i danni presumibilmente Pt_1
patiti dal figlio in conseguenza della fattispecie occorsa alla madre. Sul Persona_1
punto occorre rilevare che "il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta" (cfr. Cass. nn. 11212/2019;
2788/2019; 17058/2017). Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). L'esistenza stessa del rapporto di parentela può, dunque, far presumere la sofferenza del familiare, ma tale elemento va in ogni caso commisurato, tra gli altri, alla effettiva gravità dei danni patiti dal congiunto, all'età dei soggetti coinvolti, alla durata e all'effettivo decorso della fase post-traumatica e a tutte le circostanze che, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, possono concorrere alla relazione logico-causale tra lesione patita dalla vittima e sofferenza del familiare di quest'ultima.
Ciò posto, tenuto conto degli indicatori appena elencati, deve ritenersi non debitamente allegata né provata la domanda per il danno al minore Nulla è stato dimostrato in Persona_1
ordine alla effettiva incidenza di quanto occorso alla madre sulle generali condizioni psichiche e comportamentali del minore, tantomeno è stata dimostrata la concatenazione eziologica tra l'intervento chirurgico cui è stata sottoposta la madre, il decorso post-operatorio e, addirittura, il mancato superamento dell'anno scolastico da parte del figlio, definito fino al momento del ricovero materno uno studente modello. Le allegazioni di parte attrice e lo scarno corredo probatorio fornito non consentono di affermare che, nella fattispecie descritta, uno studente con un ottimo rendimento scolastico fino a ben oltre l'inizio del secondo quadrimestre possa aver subito conseguenze emotive, psicologiche e comportamentali tali da incorrere addirittura nella perdita dell'anno scolastico.
Pertanto, anche in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., la domanda proposta dall'attrice nella suddetta qualità va rigettata.
Circa la domanda di garanzia del convenuto TT. in ragione della copertura CP_1
assicurativa stipulata con la la stessa deve ritenersi fondata ed Parte_2 accoglibile in quanto l'operato del professionista rientra pienamente nella copertura prestata dalla società costituita in giudizio, con la quale il convenuto ha sottoscritto la polizza risultata, all'esito della complessiva istruttoria, pienamente operante anche alla luce della genericità delle eccezioni sollevate dalla terza chiamata. Pertanto, la dovrà tenere indenne il Parte_2
dott. di quanto questi sarà chiamato a corrispondere in forza della presente sentenza. CP_1
Da ultimo, con riguardo al governo delle spese e competenze processuali le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in funzione della quantificazione del danno operata dal Tribunale.
Pertanto, le competenze del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al liquidato, tenuto conto di tutte le fasi espletate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del G.U. TT.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio e nella qualità di genitore Parte_1 esercente la potestà sul minore nei confronti di , Persona_1 CP_1 [...]
e nonché della in persona del l.r.p.t., così CP_2 Controparte_3 Controparte_4
provvede:
- per le ragioni esposte in parte motiva, accerta la responsabilità dei convenuti tutti per i danni subiti dall'attrice in proprio;
- per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di in Parte_1 proprio, dell'importo complessivo di € 25.651,33, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- rigetta la domanda proposta dall'attrice nella qualità di genitore esercente la potestà nei confronti di;
Persona_1
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 8.699,00, di cui € 8.123,20 per compensi ed € 575,80 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore costituito nell'interesse della parte attrice;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti soccombenti in solido tra loro.
, 12.06.2025. CP_9
Il G.U.
TT.ssa Maria Caroppoli