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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 22831 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22831 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nato a [...] il [...] c.f. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. VITALE DANIELA presso il quale elettivamente domicilia
E nata a [...] il [...] c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. VITALE DANIELA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/12/2024 e CP_1 CP_2
, premesso:
[...]
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 30/09/1994;
- che dalla loro unione è nata la figlia (21.09.1995) maggiorenne ed CP_2
economicamente autosufficiente;
1 - che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
30.11.2016, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.
9110/2016 del 22.12.2016 alle seguenti condizioni: versamento a carico del Danza di un assegno di mantenimento di € 950,00 mensili di cui € 600,00 per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed
€ 350,00 per il mantenimento della moglie;
spese straordinarie al 50%.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 27.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente osserva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va intesa come domanda di scioglimento trattandosi di matrimonio celebrato con rito civile.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“disporre che nessun contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne
sia dovuto dai genitori;
Persona_1
- A titolo di mantenimento tra i coniugi gli stessi si dichiarano economicamente autosufficienti, per cui nulla dovrà essere versato l'un l'altro a titolo alimentare
e/o di mantenimento.
- I coniugi si danno sin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 30/09/1994 (atto n. 154, parte I, S. A sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 1994);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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