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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5090 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del G0P dott. Paolo
Madonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 34702/2018 promossa da:
(c.f. P.VA , con sede legale in Parte_1 P.VA_1 alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Pt_1
Generale p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Iervolino (CF. ), C.F._1 Parte_2
(CF. ), (CF ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 ed (C.F. ), in virtù di procura Parte_4 C.F._4 allegata in atti e delibera di conferimento incarico tutti elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe n. 13/A presso il Pt_1 Parte Servizio Affari Legali della predetta con indirizzo PEC ed al numero di fax 081 Email_1
2544528 -
OPPONENTE
Contro
(c f/ p. iva ), in persona del Presidente e , CP_1 P.VA_2 CP_2 rappresentata e difesa da (C.F. e Controparte_3
P.VA e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino (C.F. P.VA_3
giusta procura in calce all'atto di costituzione in C.F._5 giudizio ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma Largo Arrigo
VII, 4. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 06-5741908 ed indirizzo PEC
Email_2
OPPOSTA Conclusioni delle parti: come rassegnate per l'udienza del 24/06/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
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Preliminarmente, va precisato che per il credito rivendicato dalla società opposta non è intervenuta alcuna prescrizione. Invero, le fatture oggetto di giudizio si riferiscono a prestazioni effettuate negli anni 2011, 2012, 2013,
2014 e 2015, mentre gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra l'originaria Con cedente, e la (Banque ) Controparte_4 Controparte_6
e tra quest'ultima e l'odierna opponente, avvenuta a mezzo CP_7 cartolarizzazione, sono stati ritualmente notificati alla Pt_5 rispettivamente in data 02/08/2017 e pubblicata sulla GU del 14.09.16 nonché comunicata al debitore ceduto con pec del 18/09/2017. A ciò si aggiunga che risultano depositate in atti le costituzioni in mora inviate con lettera raccomandata dall'originaria cedente, all'opponente in Controparte_4 data 09/08/2012, 10/03/2015 e 23/05/2016 nonché la richiesta di pagamento riepilogativa degli interessi maturati inviata dalla ricorrente alla Parte_1 con pec del 18/09/2017, interruttive dei termini di prescrizione.
Part Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione formulata dalla opponente circa la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente, in considerazione della mancata adesione e/o accettazione dell'avvenuta cessione del credito da parte del debitore ceduto, in quanto del tutto infondata.
Va osservato, a tal riguardo, che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale sia rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss., c.c. (Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571) sia rispetto alla disciplina posta dalla legislazione speciale relativa alla cessione dei crediti di impresa introdotta dalla L. 52/1991. Difatti, la cessione dei
- 2 - crediti vantati nei confronti di un Ente pubblico è subordinata al rispetto di specifici requisiti di forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio) e di contenuto e deve essere notificata all'amministrazione al fine di consentire una migliore tutela dell'interesse pubblico, inoltre, qualora la cessione del credito derivi da un contratto ancora in corso di esecuzione, in base all'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E, sarà necessaria l'adesione dell'amministrazione interessata. Così, il R.D. 2440/1923 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello di Stato, all'art. 69, comma 3 e 1 prevede che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico
o da scrittura privata, autenticata da notaio” e che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”; il successivo art. 70 prevede che: “le cessioni dovranno inoltre indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere” (comma 1) e “non potranno cedersi, con un solo atto, crediti verso amministrazioni diverse” (comma 2); al comma 3, l'art. 70 del R.D. 2240/1923 prevede che: “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; a sua volta, l'art. 9, allegato E della L. n. 2248/1865 richiamato recita: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Da ciò deriva che il consenso della P.A. in riferimento alla cessione di crediti derivanti dalle menzionate tipologie contrattuali è un elemento necessario ed essenziale e nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è, altresì, necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione. Viceversa, ha chiarito la Suprema Corte che, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina codicistica, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (Cass. 18 novembre 1994, n. 9789; cfr. Cass.
11 gennaio 2006, n. 268). Invero, il divieto di cessione senza l'adesione della
P.A., di cui al R.D. n. 2240/1923, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei
- 3 - crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Alla luce di quanto premesso, posto che le fatture cedute alla società ricorrente si riferiscono a prestazioni già compiutamente eseguite al momento della loro emissione e che i contratti sottoscritti con la Parte_1 non erano in corso di esecuzione al momento della notifica delle cessioni, trattandosi di contratti annuali stipulati dal 2011 al 2015, che esplicano, pertanto, la loro efficacia per il periodo di tempo contrattualmente determinato ex art 8 quinquies, 2 comma d.lgs 502/91, né, tantomeno, lo sono ancora al momento della presente pronuncia, può trovare applicazione la disciplina codicistica, con conseguente irrilevanza dell'adesione da parte della pubblica amministrazione.
Passando all'esame nel merito della vicenda, l'opposizione proposta da
[...]
è solo in parte fondata e pertanto, va accolta per i Parte_1 motivi e nei limiti che seguono.
È notorio che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010). Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha depositato in giudizio: - la fattura n.2579 del 15.12.2016, relativa ad interessi maturati ex art 231/2002 sui ritardati pagamenti delle fatture emesse dal 2011 al 2015 dalla cedente originaria, per Controparte_4 erogate prestazioni di FKT e riabilitazione;
- le fatture emesse dalla cedente Part originaria relative agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, trasmesse alla e dalla stessa accettate;
- il libro giornale autenticato dal Notaio per gli anni
2011-2015, con l'indicazione delle fatture sottostanti al credito;
- i contratti di durata annuale sottoscritti dalla cedente originaria con la Parte_1 negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; - il contratto di cessione dei crediti Con stipulato tra l'originaria cedente, e la Controparte_4
[...]
[...] [...]
con scrittura privata autenticata del 26 e 28 Controparte_8 Part luglio 2017, registrata il 1.8.2017 al n. 15877/1T, notificato alla con pec. del 2.8.2017; - il contratto di cessione dei crediti stipulato tra la
[...]
) e l'odierna cessionaria, avvenuta Controparte_9 CP_1
a mezzo cartolarizzazione e pubblicata sulla GU del 14.09.16; - le lettere di costituzione in mora inviate con lettera raccomandata dall'originaria cedente, Part
alla in data 09/08/2012, 10/03/2015 e 23/05/2016 Controparte_4 nonché la pec del 18/09/2017 di costituzione in mora inviata dalla ricorrente alla , assolvendo, pertanto, all'onere probatorio richiesto. Parte_1
In tema di contratti della P.A., infatti, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto d'opera professionale, così come il contratto di appalto, deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 244/1923, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr. Cass. civ., Sez. III,
20.03.2020, n. 7478; Cass. civ., Sez. II, 15.06.2020, n. 11465).
Invero, “I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, quale garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi”(cfr. Consiglio di Stato sez. V, 07/01/2019, n.130 ; vedi anche Cassazione civile sez. III, 10/01/2019, n.453).
La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare
- 5 - svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (ex multis: Cass.
26/10/2007, n. 22537; Cass. 23/01/2018, n. 1549; Cass. 28/06/2018, n.
17016). Infatti, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 20684/2018, gli artt. 16 e
17 r.d. 2440/1923 erano richiamati, per i Comuni e le Province, rispettivamente dagli artt. 87, comma 1, e 140, comma 1, del r.d. 3 marzo
1934, n. 383 («Testo unico della legge comunale e provinciale»): tali disposizioni, peraltro, in un primo tempo escluse dall'abrogazione [ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante
«Ordinamento delle autonomie locali»], sono state definitivamente abrogate dall'art. 274, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» o TUEL), in uno all'intero r.d. 383 del
1934. 6. Cionondimeno, la giurisprudenza di legittimità - che pure ha escluso l'applicabilità per analogia di altre norme del r.d. 2440 del 1923 (Cass. ord.
21/12/2017, n. 30568; Cass. 27/10/2016, n. 21747; Cass. 14/10/2015, n.
20739) - ha continuato a ritenerle applicabili pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass. 22/03/2012, n.
4570; Cass. 10/04/2008, n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. 07/07/2007, n. 1752).
Né sono sufficienti a provare l'accordo richieste di preventivi ed accettazioni intervenute successivamente in quanto, “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano
l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso
- 6 - la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (Cassazione civile sez. I,
22/06/2018, n.16562).
Per quanto attiene, pertanto, l'importo richiesto a titolo di interessi moratori dalla ricorrente si ritiene raggiunta la prova dell'effettiva esistenza del credito rivendicato.
Ciò posto, circa l'eccezione formulata dall'opponente di infondatezza del credito per inapplicabilità alla fattispecie in esame del tasso di interesse fissato ex D.lgs 231/2002, questa deve essere rigettata perché del tutto infondata. L'opponente ha dedotto che le fatture azionate dalla ricorrente hanno ad oggetto prestazioni di FKT e riabilitazione con spese a carico del
S.S.N., che non possono considerarsi transazioni commerciali cui il D.lgs si riferisce in modo specifico. Invero, va osservato che il rapporto intercorrente tra le parti rientra nell'ambito applicativo del D.lgs. n. 231 del 2002, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, gli accordi previsti dagli artt. 8 bis e 8 quinquies del d.lgs.502 del 1992 rientrano nella categoria delle transazioni commerciali come definita dall'art. 2 del d.lgs. n.
231 del 2002 (cfr. Cass. 14/07/2016, n. 14349; 11/10/2016, n. 20391; Cass.
13/07/2017, n. 17341; Cass. 02/07/2019, 17665; Cass. 22/04/2022, n.12868).
In particolare, come già osservato da questo Tribunale: “la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche le prestazioni in campo sanitario costituiscono transazioni commerciali ai sensi del D.Igs. 231/2002, alla cui natura di comuni accordi contrattuali non crea ostacolo la circostanza che alla loro stipulazione si addivenga, nel comparto in esame, secondo l'iter delineato dal D.Igs. 30 dicembre 1992, n. 502, le fasi iniziali del quale sono scandite, attraverso l'adozione del provvedimento di autorizzazione e di accreditamento, da un'evidente manifestazione della potestà di Per_1 attribuita alla P.A.. Quello che prende forma, si qualifica ed assume la forma di un contratto nel quale quelle che sono parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti, nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagare: ricostruita in questi termini, la vicenda negoziale si iscrive perciò senza riserve nell'arco di efficacia del D.Igs. 231/2002 e dunque, comporta nel caso in cui il ritardo nei pagamenti divenga intollerabile, l'adozione delle disposizioni in tema di interessi moratori da esso previste. In ogni caso, nel caso di specie non si pone un problema di
- 7 - compatibilità di tale normativa con la natura delle prestazioni rese dalla struttura accreditata, dal momento che la fonte di regolamentazione del rapporto è negoziale, sicché è rimessa all'autonomia privata delle parti la previsione dell'applicazione della suddetta normativa." (cfr. Tribunale di
Napoli, Sentenza n. 3333/2023). Anche il richiamo fatto dall'opponente alle pronunce della Cassazione n. 5042 del 28/2/17 e n. 9991 del 1074/19, che assimilavano i crediti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica Parte per conto delle di natura pubblicistica, alle prestazioni erogate dai centri accreditati con spese a carico del risulta superato dalla S.C. con la CP_10 sentenza a SS.UU. n. 35092 del 2023, che ha stabilito il principio di diritto per cui: “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo
l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002”.
Tanto premesso, circa la quantificazione degli interessi richiesti dalla ricorrente nella misura di € 714.934,10, il CTU, dott. Persona_2 nominato con ordinanza del 28.04.2023, in risposta al mandato conferito dal
Giudice all'udienza del 29.05.2023 ha calcolato, per le fatture relative agli anni dal 2011 al 2012, applicando l'art.4 comma 4 del D.lgs 231/2002 nel suo testo originario (decorrenza dal 07.11.2002 al 29.12.2012), interessi di mora pari ad € 421.276,85, considerando, quindi, la scadenza contrattualmente pattuita per il pagamento delle fatture a 90 giorni, mentre per le fatture relative agli anni dal 2013 al 2015, gli interessi di mora dovuti, calcolati ex art.4 comma 4 del D.lgs 231/2002 nella successiva modifica intervenuta a seguito dall'articolo 1 del D.Lgs. 09.11.2012, n.192 (decorrenza dal
30.11.2012 ed applicazione alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 01.01.2013) e quindi, considerando i termini massimi di pagamento di 60 giorni, sono risultati pari ad € 194.401,60, per complessivi € 615.678,45.
Nella relazione depositata in data 28.07.2023, a pg. 9 e 10 si legge, infatti:
- 8 - “ho provveduto a determinare per gli anni dal 2011 al 2012 i termini di pagamento degli interessi di mora e di conseguenza a determinare gli interessi, alla luce dell'art.4 vigente del Decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n.231 e di conseguenza tenendo presente la libertà contrattuale e quindi i contratti depositati in atti mentre successivamente per gli anni dal 2013 al
2015 ho provveduto a determinare i termini di pagamento degli interessi di mora e di conseguenza a determinare gli interessi, alla luce dell'art.4 vigente del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 che prevede un termine massimo di sessanta giorni. Di conseguenza per il periodo delle fatture dagli anni dal 2011 al 2012, come da allegato 1 gli interessi di mora sono pari ad euro
421.276,85 mentre per le fatture relative agli anni dal 2013 al 2015 gli interessi di mora dovuti calcolati ex art.4 comma 4 del D.lgs 231/2002, come da allegato 2, sono pari ad euro 194.401,60 per un importo complessivo di euro 615.678,45”; inoltre, il CTU, in risposta al mandato, ha provveduto a calcolare anche per le fatture relative agli anni dal 2011 al 2012 gli interessi ex art.4 comma 4 del D.lgs 231/2002, considerando i termini massimi per il pagamento delle fatture di 60 giorni anziché 90, come contrattualmente pattuito, per complessivi € 676.092,80, si legge sempre a pg. 10 della perizia:
“Tuttavia al fine di rispondere al mandato conferito ho provveduto altresì a determinare anche per gli anni dal 2011 al 2012 gli interessi di mora con le scadenze previste per gli anni dal 2013 al 2015 (60 giorni) ed in tal caso, come da allegato 3, gli interessi di mora ammontano alla somma complessiva di euro 676.092,80”.
A tal proposito, va osservato, in primis, che gli interessi decorrono automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento pattuito, come recentemente affermato dalla Cassazione, per cui: “In materia di appalti di servizi tra imprese e pubbliche amministrazioni stipulati dopo l'8 agosto 2002
e prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2012, trova applicazione la disciplina sugli interessi moratori prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 nella sua formulazione originaria, che prevale sulla normativa speciale in tema di contabilità pubblica. Tale disciplina si applica a tutte le "transazioni commerciali", definite come contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, indipendentemente dalla natura pubblica del soggetto debitore. Gli interessi moratori decorrono automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento pattuito…” (Cass., Sentenza n. 7160 del 18 marzo
- 9 - 2024). “La natura "querable" delle obbligazioni della P.A. non incide sulla decorrenza automatica degli interessi, essendo tale automatismo previsto dalla normativa di derivazione europea volta a contrastare i ritardi nei pagamenti commerciali attraverso sanzioni automatiche di natura monetaria.
La disciplina si applica a tutti i contratti con le Pubbliche Amministrazioni che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, intendendosi per "prestazione di servizi" tutte le prestazioni di fare o non fare che trovino corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro.” (Cass., Ordinanza n. 1712 del 2025).
Pertanto, deve essere rigettata l'eccezione formulata dall'opponente in merito alla non debenza degli interessi moratori quantificati sulle fatture scadute oggetto dei contratti stipulati nel 2011 e 2012, in quanto le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2012, che prevedono la mora ex re, trovano applicazione per le transazioni commerciali concluse a decorrere dal
1°gennaio 2013; ad ogni buon conto, va ribadito che risultano depositate in atti le costituzioni in mora inviate in data 09/08/2012, 10/03/2015 e Part 23/05/2016 dall'originaria cedente, alla relative Controparte_4 proprio agli interessi maturati sulle fatture scadute relative alle prestazioni erogate a decorrere dal 2010.
Quanto ai termini di pagamento, va osservato che la modifica al D.lgs
231/2002, intervenuta a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 09.11.2012,
n.192, il cui contenuto è conforme a quanto stabilito dalla direttiva 2011/7/UE del 16.2.2011, a rafforzamento proprio delle tutele delle imprese contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, all'art. 4, co. 4 prevede che:
“nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”, mentre al successivo comma 5 sancisce: “I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: …b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a Part tale fine”, pertanto, i termini di pagamento per le non possono essere superiori a sessanta giorni, in quanto la pattuizione che prevede termini di pagamento superiori è nulla per violazione degli artt. 4 e 7 del 231/2002 perché si presume gravemente iniqua in danno del creditore.
- 10 - La congruità del termine di pagamento stabilita va valutata sulla base della corretta prassi commerciale, della natura dei beni o servizi, della condizione dei contraenti e dei rapporti commerciali tra i medesimi. A tal riguardo, il
Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto da alcune associazioni di categoria avverso un bando di gara indetto da una azienda sanitaria, ritenendo inique e illegittime le clausole aventi ad oggetto un termine dilatorio per i pagamenti e una misura degli interessi moratori difformi e peggiorative rispetto alle previsioni degli artt. 4 e 5 del d. lgs. n.
231/02, ha confermato la decisione del Tar sottolineando il carattere imperativo delle richiamate norme, si legge, infatti: “b) nel merito, non si ritiene di doversi discostare dai precedenti di questo Consiglio di Stato, con cui è stato ritenuto che la direttiva n. 2000/35/CE (556), recepita in Italia con il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contiene norme imperative, applicabili anche alle
p.a., che non sono derogabili mediante la tacita accettazione delle condizioni difformi con la presentazione di una offerta in una gara pubblica di appalto, con conseguente iniquità delle clausole di un bando di gara che prevedono:
1) il pagamento del corrispettivo a 60 giorni dal ricevimento della fattura, anziché ai 30 giorni, previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002;… c) nella sostanza, non possono le stazioni appaltanti inserire autoritativamente nei bandi di gara clausole che prevedono il pagamento entro un termine superiore a quello fissato dall'art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 o una misura degli interessi difforme da quella ex art. 5 dello stesso decreto, al quale è possibile derogare non per atto unilaterale ed autoritativo della stazione appaltante, ma a seguito di accordo o comunque libera accettazione delle parti interessate” (Consiglio Stato, sez. V, 28 settembre 2007 , n. 4996).
Quanto alla condizione dei contraenti, va osservato che il sistema di programmazione sanitaria è incentrato su un modello bifasico, che si articola in una fase autoritativa regionale a cui segue un momento di negoziazione su base territoriale. La Regione definisce, unilateralmente, il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione (o per gruppi di istituzioni) e i preventivi annuali delle prestazioni;
inoltre, vincola la successiva contrattazione dei piani, determinandone modalità e indirizzi, in quanto fissa le direttive da seguire nella successiva negoziazione, in sede di determinazione consensuale delle quantità e tipologie di prestazioni erogabili dal singolo operatore. Dal quadro normativo, quindi, emerge che la
è titolare di un potere autoritativo, che influenza e condiziona anche Pt_6 la fase negoziale. Infatti, nessuna norma di legge impone all'Amministrazione
- 11 - di negoziare il contenuto dell'accordo con le strutture interessate, essendole per contro demandato il potere di fissare unilateralmente, nel rispetto del tetto annuo di spesa, le tariffe per le singole prestazioni, a cui il privato può soltanto aderire. Come più volte affermato dal Cds: “Le Regioni, nell'esercitare detta potestà programmatoria, godono, quindi, di un ampio potere discrezionale, chiamato a bilanciare interessi diversi… Va soggiunto che il sistema di programmazione è incentrato su di un modello bifasico in seno al quale alla ricordata fase autoritativa regionale segue un momento di negoziazione su base territoriale. In forza di tale modello bifasico plasmato dalla citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Regione non solo definisce unilateralmente il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni ed i preventivi annuali delle prestazioni, ma vincola la successiva contrattazione dei piani determinandone modalità ed indirizzi. In particolare, con tale atto
l'amministrazione regionale è chiamata a fissare, in forza di un'adeguata istruttoria, le direttive da seguire nella successiva negoziazione dei piani annuali e, quindi, in sede di determinazione consensuale delle quantità e tipologie di prestazioni erogabili dal singolo operatore. Nella fase di negoziazione particolare importanza riveste l'art. 8 bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 aggiunto dall'art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, ai sensi del quale (…): L'art. 8 quinquies, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 19 giugno n. 1999, n. 229 e modificato dall'art. 8 d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, recita a sua volta (…)” (Adunanza Plenaria, sentenza n. 4 del 2012).
A ciò si aggiunga che La Suprema Corte, nella citata sentenza 18 marzo 2024,
n. 7160 ha avuto ragione di ritenere che: “nel caso in cui il debitore sia una
P.A., la disciplina sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali ex
D.Lgs. 231/2002 prevale sulla normativa speciale della contabilità pubblica”.
La Corte ha evidenziato che, ratione temporis, si debbano applicare le disposizioni di cui all'originaria formulazione del D.Lgs. n. 231 del
9.10.2002, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, richiamando il
“considerando” n. 22 della direttiva 2000/35/CE che, così, recita: “la presente direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese (…)”. Pertanto, le disposizioni di cui alla formulazione del D.Lgs. n. 231/2002 sono applicabili
(ex art. 11, 1° co., del medesimo decreto legislativo) ai contratti conclusi a
- 12 - decorrere dall'8.8.2002 e dunque di cui alla formulazione antecedente alle novità introdotte in primo luogo e a decorrere dall'1.1.2013 con il D.Lgs. n.
192 del 9.11.2012. Invero, nella parte motiva della sentenza in commento, la
Corte fa ampio richiamo alle previsioni dell'art. 2, rubricato “definizioni“, dell'art. 3, rubricato “responsabilità del debitore“, dell'art. 4 rubricato
“decorrenza degli interessi moratori“, nonché in ultimo dell'art. 5 rubricato
“saggio degli interessi“, nonché, alla pronuncia della Corte di giustizia laddove (al paragrafo n. 54) testualmente riporta: “l'esclusione di una parte non trascurabile delle transazioni commerciali, vale a dire quelle relative agli appalti pubblici di lavori, dal beneficio dei meccanismi di lotta contro i ritardi di pagamento previsti dalla direttiva 2000/35, da un lato, contrasterebbe con l'obiettivo di tale direttiva, enunciato al suo considerando
22, secondo cui la stessa deve disciplinare tutte le transazioni commerciali, a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private
o tra imprese e autorità pubbliche. Dall'altro lato, una siffatta esclusione avrebbe necessariamente la conseguenza di ridurre l'effetto utile dei suddetti meccanismi, anche rispetto alle transazioni che possono coinvolgere operatori provenienti da diversi Stati membri”.
Alla luce delle considerazioni effettuate, la clausola di cui all'art.7 dei contratti de quo, che prevede il pagamento delle prestazioni sanitarie da parte della a novanta giorni per la prima tranche e a trimestri Parte_1 determinati per il residuo, deve essere dichiarata nulla per contrasto con gli artt. 4 e 7 del D.lgs 231 del 2002, in quanto si presume gravemente iniqua in danno del creditore.
In conclusione, può considerarsi condivisibile la determinazione degli interessi di mora, così come quantificati dal CTU, dott. Persona_3 nell'allegato 3 della perizia depositata in atti, considerando, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.lgs 231 del 2002, i termini massimi di sessanta giorni per il pagamento di ciascuna fattura scaduta relativa ai contratti stipulati tra le parti dal 2011 al 2015, nella misura complessiva di € 676.092,80.
Ne deriva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di €
676.092,80, a titolo di interessi di mora ex D.lgs 231 del 2002 maturati sui ritardati pagamenti delle fatture emesse dal 2011 al 2015 per erogate prestazioni di FKT e riabilitazione.
- 13 - Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del DM 147/22, in considerazione del valore della domanda, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7557/2018, proposta da , in persona Parte_1 del Direttore Generale p.t., nei confronti di in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l in persona del l.r.p.t al Parte_1
pagamento in favore della società della somma di € CP_1
676.092,80, a titolo di interessi di mora ex D. lgs 231 del 2002 maturati sui ritardati pagamenti delle fatture emesse dal 2011 al
2015 sulla base dei contratti stipulati tra le parti;
3) Condanna l in persona del l.r.p.t alla Parte_1 rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta CP_1 nel presente giudizio di opposizione, che si liquidano in €
29.193,00 per compenso professionale, oltre i. v.a., c. p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Pone definitivamente a carico della le spese di CTU. CP_1
Così deciso in Napoli, il 22.05.2025
Il Giudice on dott. Paolo Madonna
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