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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3216/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente -
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3216 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 27 novembre 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Casoria alla via Diaz, 32 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Caccavale che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Casoria alla via Controparte_1 C.F._2
Diaz, 32 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Caccavale che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 V.G. n. 3216/2025
All'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione, in conformità a quanto richiesto dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'8-8-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 14-2-1981, dal quale nascevano due figlie (nata a Per_1
Napoli il 29-7-1983) e (nata ad [...] il [...]), maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 27 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Casoria, via Giotto 45, in comproprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata a , che continuerà a godere anche dei beni mobili che l'arredano e Controparte_1 provvederà alle spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, nonché, se necessario, alla voltura delle utenze domestiche, con accollo di tutte le spese di gestione sino ad oggi maturate.
3. si obbliga a trasferire la propria residenza anagrafica presso l'attuale Parte_1 domicilio, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale.
4. e , nella condivisa finalità tra essi coniugi di definire il Parte_1 Controparte_1 quadro delle intese regolatrici delle condizioni economiche della separazione, si obbligano ad attribuire a titolo gratuito e in quote uguali tra loro alle figlie e , la Controparte_2 Controparte_3 nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Casoria via Giotto 45, e, precisamente,
2 V.G. n. 3216/2025
dell'appartamento al primo piano della scala B, distinto con il numero interno 25, censito in Catasto al foglio 13, p.lla 99, sub. 29, cat. A/2, cl. 6, vani 5.5, R.C. euro 468,68, il tutto entro il termine di sei mesi dall'omologazione della separazione.
5. I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti,
d'aver già regolato e definito ogni altra questione economica e patrimoniale relativa ai beni comuni
e, quindi, di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, anche in considerazione dell'obbligo di attribuzione di cui al capo precedente.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il 16-12- Parte_1
1956) e (nato a [...] l'[...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI (atto n. 19, Parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1981) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente -
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3216 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 27 novembre 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Casoria alla via Diaz, 32 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Caccavale che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Casoria alla via Controparte_1 C.F._2
Diaz, 32 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Caccavale che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 V.G. n. 3216/2025
All'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione, in conformità a quanto richiesto dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'8-8-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 14-2-1981, dal quale nascevano due figlie (nata a Per_1
Napoli il 29-7-1983) e (nata ad [...] il [...]), maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 27 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Casoria, via Giotto 45, in comproprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata a , che continuerà a godere anche dei beni mobili che l'arredano e Controparte_1 provvederà alle spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, nonché, se necessario, alla voltura delle utenze domestiche, con accollo di tutte le spese di gestione sino ad oggi maturate.
3. si obbliga a trasferire la propria residenza anagrafica presso l'attuale Parte_1 domicilio, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale.
4. e , nella condivisa finalità tra essi coniugi di definire il Parte_1 Controparte_1 quadro delle intese regolatrici delle condizioni economiche della separazione, si obbligano ad attribuire a titolo gratuito e in quote uguali tra loro alle figlie e , la Controparte_2 Controparte_3 nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Casoria via Giotto 45, e, precisamente,
2 V.G. n. 3216/2025
dell'appartamento al primo piano della scala B, distinto con il numero interno 25, censito in Catasto al foglio 13, p.lla 99, sub. 29, cat. A/2, cl. 6, vani 5.5, R.C. euro 468,68, il tutto entro il termine di sei mesi dall'omologazione della separazione.
5. I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti,
d'aver già regolato e definito ogni altra questione economica e patrimoniale relativa ai beni comuni
e, quindi, di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, anche in considerazione dell'obbligo di attribuzione di cui al capo precedente.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il 16-12- Parte_1
1956) e (nato a [...] l'[...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI (atto n. 19, Parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1981) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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