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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/02/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 566 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
in persona del proprio legale Parte_1 rappresentante p.t., P.I.: , rapp.ta e dif esa Pt_2 Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe FALBO
OPPONENTE
E
, in persona dei legali rappresentanti pro -tempore, Controparte_1 CP_2
e P. IVA: ES rappresentata e difesa
[...] Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv. Alessandro Sosto
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 20 settembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Preliminarmente: letta l'ordinanza a propria firma del 12 novembre 2021 ; preso atto del contenuto ivi stilato;
rilevato che la medesima è frutto di mero refuso indi va revocata. Ed invero, non può essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, avendo il giudice già disatteso tale richiesta con ordinanza del 11 giugno 2021; ed invero l'ordinanza con cui il giudice istruttore ai sensi del comma I dell'art. 648 c.p.c., rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non può essere revocata in corso di causa non essendo impugnabile ex art. 177 c.p.c. (cfr: Trib. Torino, 07.11.2006) .
Quanto al merito. in persona del legale rappresentante pro -tempore ha proposto opposizione al Pt_3 decreto ingiuntivo n. 31/2021, con il quale il Tribunale di Castrovillari gli ha ingiunto di pagare la somma di euro 15.382,95, oltre interessi e spese, alla CP_1
a titolo di corrispettivo per fornitura merce.
[...]
Al riguardo, ha dedotto la infondatezza della richiesta.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del citato decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'avversa pretesa.
Si è costituita la deducendo indi confermando che la pretesa CP_1 creditoria non si riferiva a fornitura merce ma aveva quale fonte contrattuale una clausola inserita all'art. 7 di un contratto stipulato nel 2018 .
Ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
^^^
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la presente controversia ha ad oggetto domanda di adempimento contrattuale, in relazione alla quale il creditore deve provare il titolo ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n.
13533).
Inoltre, merita ricordare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
Pagina 2 di 4 l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ. Sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Con riferimento alla fattura, poi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la stessa “è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. 3 marzo 2009 n. 5071; Cass. civ. 11 marzo 2011
n. 5915).
Ciò premesso, nel caso di specie gravava, quindi, sulla opposta, che assume essere creditrice dell' l'onere di provare il titolo posto a fondamento della pretesa Pt_3 azionata.
Detta prova non è stata fornita.
Parte opposta non ha inteso articolare e richiedere alcun mezzo istruttorio a supporto delle proprie pretese.
Orbene la fattura posta a fondamento del D.I. non ha quale causale FORNITURA
MERCE, così come reclamato in monitorio, ma afferi sce ad una motivazione differente ovvero aveva quale fonte contrattuale una clausola inserita all'art. 7 di un contratto stipulato nel 2018 che prevedeva: ” …… tenendo conto che la produzione prevista è stimata, nel caso in cui vi sia una produzione maggiore di quella prevista nel presente contratto (300.000 Kg), l'eccedenza verrà distribuita in parti uguali, cioè cinquanta per cento (50%) tra i firmatari di questo documento, nel caso in cui la produzione sia inferiore, per qualsiasi motivo compreso condizioni meteorologiche o di forza maggiore, di quella prevista, Pt_1 garantisce il pagamento dei trecentomila Kg (300.000 Kg.)”.
Non è dato evincere il reale quantitativo della merce fornita in difetto di apposita produzione documentale
Non è dato è dato comprendere, in punto di quantum, come si è pervenuti alla quantificazione richiesta di € 15.382,95.
Ebbene, con riferimento alla fattura, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la stessa “è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. 3 marzo 2009 n. 5071; Cass. civ. 11 marzo 2011
n. 5915).
Per tale ragione, era onere della società opposta provare quanto esposto in comparsa ed il relativo calcolo del quantum .
Pagina 3 di 4 In difetto, il decreto ingiuntivo n. 31/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari, deve essere revocato, in quanto parte opposta non ha in alcun modo provato il titolo posto a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria e la domanda proposta dalla società deve essere respinta. CP_4
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 566/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta dalla società e, per l'effetto, revoca il Pt_3 decreto ingiuntivo n. 31/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13 gennaio 2021 e rigetta la domanda proposta da CP_1
2. Condanna la società al pagamento delle spese di lite sostenute da lla CP_1 per il presente giudizio che, tenuto conto del valore della controversia Pt_3 dichiarato dall'opponente, liquida in euro 147,50 per esborsi ed euro 1.750,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, ed euro
850,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge
Così deciso in Castrovillari il 27 febbraio 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 566 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
in persona del proprio legale Parte_1 rappresentante p.t., P.I.: , rapp.ta e dif esa Pt_2 Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe FALBO
OPPONENTE
E
, in persona dei legali rappresentanti pro -tempore, Controparte_1 CP_2
e P. IVA: ES rappresentata e difesa
[...] Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv. Alessandro Sosto
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 20 settembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Preliminarmente: letta l'ordinanza a propria firma del 12 novembre 2021 ; preso atto del contenuto ivi stilato;
rilevato che la medesima è frutto di mero refuso indi va revocata. Ed invero, non può essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, avendo il giudice già disatteso tale richiesta con ordinanza del 11 giugno 2021; ed invero l'ordinanza con cui il giudice istruttore ai sensi del comma I dell'art. 648 c.p.c., rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non può essere revocata in corso di causa non essendo impugnabile ex art. 177 c.p.c. (cfr: Trib. Torino, 07.11.2006) .
Quanto al merito. in persona del legale rappresentante pro -tempore ha proposto opposizione al Pt_3 decreto ingiuntivo n. 31/2021, con il quale il Tribunale di Castrovillari gli ha ingiunto di pagare la somma di euro 15.382,95, oltre interessi e spese, alla CP_1
a titolo di corrispettivo per fornitura merce.
[...]
Al riguardo, ha dedotto la infondatezza della richiesta.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del citato decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'avversa pretesa.
Si è costituita la deducendo indi confermando che la pretesa CP_1 creditoria non si riferiva a fornitura merce ma aveva quale fonte contrattuale una clausola inserita all'art. 7 di un contratto stipulato nel 2018 .
Ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
^^^
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la presente controversia ha ad oggetto domanda di adempimento contrattuale, in relazione alla quale il creditore deve provare il titolo ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n.
13533).
Inoltre, merita ricordare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
Pagina 2 di 4 l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ. Sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Con riferimento alla fattura, poi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la stessa “è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. 3 marzo 2009 n. 5071; Cass. civ. 11 marzo 2011
n. 5915).
Ciò premesso, nel caso di specie gravava, quindi, sulla opposta, che assume essere creditrice dell' l'onere di provare il titolo posto a fondamento della pretesa Pt_3 azionata.
Detta prova non è stata fornita.
Parte opposta non ha inteso articolare e richiedere alcun mezzo istruttorio a supporto delle proprie pretese.
Orbene la fattura posta a fondamento del D.I. non ha quale causale FORNITURA
MERCE, così come reclamato in monitorio, ma afferi sce ad una motivazione differente ovvero aveva quale fonte contrattuale una clausola inserita all'art. 7 di un contratto stipulato nel 2018 che prevedeva: ” …… tenendo conto che la produzione prevista è stimata, nel caso in cui vi sia una produzione maggiore di quella prevista nel presente contratto (300.000 Kg), l'eccedenza verrà distribuita in parti uguali, cioè cinquanta per cento (50%) tra i firmatari di questo documento, nel caso in cui la produzione sia inferiore, per qualsiasi motivo compreso condizioni meteorologiche o di forza maggiore, di quella prevista, Pt_1 garantisce il pagamento dei trecentomila Kg (300.000 Kg.)”.
Non è dato evincere il reale quantitativo della merce fornita in difetto di apposita produzione documentale
Non è dato è dato comprendere, in punto di quantum, come si è pervenuti alla quantificazione richiesta di € 15.382,95.
Ebbene, con riferimento alla fattura, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la stessa “è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. 3 marzo 2009 n. 5071; Cass. civ. 11 marzo 2011
n. 5915).
Per tale ragione, era onere della società opposta provare quanto esposto in comparsa ed il relativo calcolo del quantum .
Pagina 3 di 4 In difetto, il decreto ingiuntivo n. 31/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari, deve essere revocato, in quanto parte opposta non ha in alcun modo provato il titolo posto a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria e la domanda proposta dalla società deve essere respinta. CP_4
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 566/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta dalla società e, per l'effetto, revoca il Pt_3 decreto ingiuntivo n. 31/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13 gennaio 2021 e rigetta la domanda proposta da CP_1
2. Condanna la società al pagamento delle spese di lite sostenute da lla CP_1 per il presente giudizio che, tenuto conto del valore della controversia Pt_3 dichiarato dall'opponente, liquida in euro 147,50 per esborsi ed euro 1.750,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, ed euro
850,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge
Così deciso in Castrovillari il 27 febbraio 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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