Art. 1.
Ai cittadini degli Stati membri della CEE che nei Paesi di origine o di provenienza hanno una delle qualifiche professionali di cui all'allegato A della presente legge ed in possesso dei diplomi e certificati di cui all'allegato B riconosciuto il titolo di ostetrica ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale.
L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze del titolo stesso enunciate nell'allegato A.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformita' alle direttive comunitarie.
Ai cittadini degli Stati membri della CEE che nei Paesi di origine o di provenienza hanno una delle qualifiche professionali di cui all'allegato A della presente legge ed in possesso dei diplomi e certificati di cui all'allegato B riconosciuto il titolo di ostetrica ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale.
L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze del titolo stesso enunciate nell'allegato A.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformita' alle direttive comunitarie.