Articolo 17 della Legge 23 aprile 2003, n. 109
Articolo 16Articolo 18
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5 giugno 2003
Art. 17. 1. All' articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione del quarto comma, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri".
Nota all'art. 17:
- Si riporta l'art. 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 110 (Avvicendamenti). - I funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede estera per un periodo minimo di due anni e uno massimo di quattro anni. Nel caso di sedi disagiate o particolarmente disagiate il periodo massimo e' ridotto a tre anni.
I funzionari diplomatici in servizio in sede disagiata o particolarmente disagiata possono chiedere di permanere nella sede per un ulteriore periodo di un anno fino a quattro anni complessivi, purche' la richiesta venga presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui scade il termine massimo previsto dal primo comma del presente articolo.
(Comma abrogato).
I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per piu' di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede.
Successivamente al periodo di servizio all'estero, essi prestano servizio a Roma per un periodo non inferiore a due anni.
Ai fini dell'applicazione del quarto comma, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri.
Per esigenze di servizio o gravi ragioni personali, il Ministro puo' disporre deroghe alle disposizioni contenute nel presente articolo, sentito, per i capi di rappresentanza diplomatica, il Consiglio dei Ministri e, per gli altri funzionari diplomatici, il consiglio di amministrazione».
Entrata in vigore il 5 giugno 2003