Art. 17. 1. All' articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione del quarto comma, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri".
Nota all'art. 17:
- Si riporta l'art. 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 110 (Avvicendamenti). - I funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede estera per un periodo minimo di due anni e uno massimo di quattro anni. Nel caso di sedi disagiate o particolarmente disagiate il periodo massimo e' ridotto a tre anni.
I funzionari diplomatici in servizio in sede disagiata o particolarmente disagiata possono chiedere di permanere nella sede per un ulteriore periodo di un anno fino a quattro anni complessivi, purche' la richiesta venga presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui scade il termine massimo previsto dal primo comma del presente articolo.
(Comma abrogato).
I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per piu' di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede.
Successivamente al periodo di servizio all'estero, essi prestano servizio a Roma per un periodo non inferiore a due anni.
Ai fini dell'applicazione del quarto comma, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri.
Per esigenze di servizio o gravi ragioni personali, il Ministro puo' disporre deroghe alle disposizioni contenute nel presente articolo, sentito, per i capi di rappresentanza diplomatica, il Consiglio dei Ministri e, per gli altri funzionari diplomatici, il consiglio di amministrazione».
"Ai fini dell'applicazione del quarto comma, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri".
Nota all'art. 17:
- Si riporta l'art. 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 110 (Avvicendamenti). - I funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede estera per un periodo minimo di due anni e uno massimo di quattro anni. Nel caso di sedi disagiate o particolarmente disagiate il periodo massimo e' ridotto a tre anni.
I funzionari diplomatici in servizio in sede disagiata o particolarmente disagiata possono chiedere di permanere nella sede per un ulteriore periodo di un anno fino a quattro anni complessivi, purche' la richiesta venga presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui scade il termine massimo previsto dal primo comma del presente articolo.
(Comma abrogato).
I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per piu' di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede.
Successivamente al periodo di servizio all'estero, essi prestano servizio a Roma per un periodo non inferiore a due anni.
Ai fini dell'applicazione del quarto comma, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri.
Per esigenze di servizio o gravi ragioni personali, il Ministro puo' disporre deroghe alle disposizioni contenute nel presente articolo, sentito, per i capi di rappresentanza diplomatica, il Consiglio dei Ministri e, per gli altri funzionari diplomatici, il consiglio di amministrazione».