Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 909/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione Europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Liborio Fazzi Presidente
Elena Manuela Aurora Luppino Giudice
Flavio Tovani Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta in data 08.02.2025, a seguito della celebrazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 909/2023 R.G.A.C., promossa da:
nato a Yamoussoukro, in [...], il [...], (C.F.: Parte_1
), Id. CT0007013, CUI 04QMGR2, rappresentato e difeso C.F._1 Pt_2 dall'Avv. Grazia Maria Corio del Foro di Palmi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gioia Tauro (RC) alla via Sarino Pugliese n. 126;
- ricorrente -
contro
:
, in persona del pro tempore - Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, in Reggio Calabria Controparte_3
(RC), alla Via Plebiscito, n. 15 è domiciliato ope legis;
- resistente costituita -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 07.03.2023, cittadino ivoriano nato in [...] Parte_1
01.01.1989, ha impugnato il provvedimento n. cat. A12/2022 Imm/IV° Sez. (Nr. 252) - emesso dalla
“riconoscere al sig. nato l'[...] a Yamoussoukro, in [...] (c.f. Parte_1
), attualmente dimorante in Rosarno (RC) in c.da Bosco, V Stradone, Id. C.F._1
Vestanet CT0007013 - COD. CUI 04QMGR2 – il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU d.lgs. 286/98, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno previsto dal co.
1.2 dell'art. 19 TU immigrazione, per le ragioni dedotte nella parte motiva”.
Il Tribunale con provvedimento depositato in data 16.06.2023 ha accolto l'istanza di sospensione
“considerato che sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs. 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere, comprovato dalla documentazione allegata al ricorso”.
Si è costituito in giudizio il , in persona del Ministro in carica, mediante la Controparte_1 difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, depositando in data 05.02.2024 la comparsa di costituzione e risposta, contestando le domande proposte dalla controparte di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 31.10.2024, il Giudice designato, ritenuto che la causa possa essere decisa a seguito di discussione orale, fissava udienza davanti al Collegio per il 10.01.2025, assegnando alle parti termine, anteriore all'udienza di trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine di quindici giorni per note conclusionali e sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte con termine fino al giorno dell'udienza per il deposito.
In data 09.01.2025, la difesa di parte ricorrente depositava le note, insistendo per l'accoglimento del ricorso e riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo, ai documenti precedentemente allegati e agli ulteriori scritti difensivi.
Con ordinanza dell'08.02.2025 il Collegio, rilevato il decorso del termine per il deposito di note scritte, preso atto di quelle depositate e ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile, eccependo preliminarmente l'illegittimità dello stesso per violazione di legge sotto diversi profili attinenti alla procedura amministrativa. In primo luogo, ha lamentato la lesione del diritto alla definizione della pratica amministrativa secondo le prescrizioni, anche temporali, previste dalla circolare ministeriale prot. 2696/CN del 31/10/2013.
Secondariamente, ha eccepito la mancanza di preavviso dell'esito del procedimento amministrativo, con conseguente vulnus del diritto a partecipare allo stesso e presentare le proprie osservazioni e/o ulteriore documentazione attestante la propria integrazione, nonché l'omessa notifica del parere della
Commissione Territoriale, dovendo procedere alla richiesta di accesso agli atti per ottenerlo.
Ha poi evidenziato come non siano state applicate al procedimento de quo le novellate disposizioni di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del D.Lgs n. 286/1998 per opera del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, contrariamente a quanto statuito dalla disposizione transitoria dell'art.15, comma 1, del D.L. medesimo secondo cui le superiori modifiche si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (22.10.2020) innanzi alle Commissioni territoriali, alle
Questure e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ad avviso della Difesa, ciò avrebbe inciso sulla decisione finale del provvedimento, in quanto la Questura avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel merito, fondava la domanda di protezione speciale rappresentando da un lato, la grave situazione di instabilità politica, di violenza indiscriminata e di violazione dei diritti umani attualmente presente in Costa d'VO (suo paese di origine) e in Libia (paese di transito), offrendo in visione una serie di reports di organizzazioni internazionali, dall'altro il processo di integrazione socio-lavorativa
2 avviato in Italia, dove giungeva nel 2013, recidendo ogni legame col Paese di origine, dove non ha alcun riferimento di tipo familiare, culturale e sociale, e la condizione di vulnerabilità in cui si verrebbe a trovare in caso di rimpatrio, con conseguente lesione del diritto alla vita privata.
Orbene, in merito ai profili di illegittimità del provvedimento impugnato per violazioni della normativa sul procedimento amministrativo, giova ricordare che l'eventuale illegittimità rilevata per tali motivi non costituisce oggetto della pronuncia del giudice della protezione internazionale che, come ampiamente ribadito dalla RE Corte1 , è chiamato a pronunciarsi sul diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata e non anche sulla legittimità del provvedimento amministrativo, salvo che l'eventuale nullità rilevata non impatti sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa.
Sennonché, tale diritto non appare essere stato compromesso nel caso in esame, tenuto conto che il ricorrente ha potuto ritualmente esercitarlo mediante la tempestiva proposizione del ricorso con il quale si è difeso nel merito della richiesta di tutela giurisdizionale avanzata.
Le ragioni poste a fondamento del ricorso dovranno, dunque, essere esaminate al solo fine di valutare la sussistenza o meno in capo al ricorrente del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sotto questo profilo il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Ciò posto, appare opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
In punto di diritto, si osserva che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n. 142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita:
“
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, 1 Tra tutte si veda Cass. Civ., n. 18538/2020: “invero la decisione del Tribunale può disporre alternativamente il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ma non il semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/11). Ne discende che l'eventuale nullità del provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall'obbligo di pronunciarsi in merito, né consente una pronuncia di annullamento”. Si veda anche Cass. Civ. ord. n. 18788/2020: “…al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato, annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione”. 3 firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. (5)
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; [inserito dal d.l. 130/20]
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (2) o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
(3) d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
Il decreto-legge, come convertito, all'art. 15 prevede che le modifiche apportate all'art. 5 c. 6 ed all'art. 19 si applichino ai procedimenti pendenti, sia amministrativi sia giudiziari, alla data della sua entrata in vigore, sicché è indubbia la sua applicabilità al presente giudizio.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Va evidenziato che la normativa citata - ancorché modificata dal d.l. 25/2023 e dalla legge di conversione - è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma
4 2 della l. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ciò premesso sulla normativa applicabile, si osserva che attualmente in Costa d'VO non vi sia una grave situazione sociopolitica che possa giustificare il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno – come dedotto dalla difesa – in quanto il suo eventuale rimpatrio non lo esporrebbe ad un elevato rischio di vedere violati i propri diritti umani.
Dall'analisi delle fonti COI più aggiornate emerge quanto segue.
Nel giugno 2017 si è conclusa la ultradecennale missione di peacekeeping delle Nazioni Unite con un messaggio finale del Segretario generale dell'Onu che si è congratulato con la popolazione e il governo della Costa d'VO “per la loro determinazione e i loro sforzi per voltare la pagina della crisi e del conflitto” e riportare la pace e la stabilità dopo la crisi elettorale del 2010, realizzando una situazione di sicurezza significativamente migliore2.
All'indomani della sanguinosa crisi politica del 2010-11 la Costa d'VO ha goduto di una tendenziale stabilità, supportata da una importante crescita economica3.
Il 31 ottobre 2020, tra notevoli disordini politici, in Costa d'VO si sono tenute le elezioni presidenziali, vinte da I mesi precedenti le elezioni sono stati segnati da Persona_1 sporadiche violenze, incitamento all'odio volto a manipolare le differenze etniche per fini politici e tensioni accentuate. L'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), nel mese di ottobre, ha altresì notato un aumento della violenza contro i manifestanti da parte delle forze di sicurezza e di individui non identificati. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), ha rilevato che migliaia di Ivoriani sono fuggiti in Liberia, Ghana e Per_2 mentre l'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, ribadendo Persona_3 l'invito a tutte le parti coinvolte nelle elezioni, di cessare l'incitamento a violenze e rivolte, e richiamando i dati di UNHCR, ha sottolineato come più di 6000 ivoriani siano fuggiti in Paesi vicini, a causa delle tensioni elettorali, nonché per violenze tra comunità in certe zone5 durante e dopo le elezioni del 31 ottobre 2020, diverse organizzazioni non governative, quali Human Rights Watch e Amnesty International, hanno documentato uccisioni e repressioni violente6.
Tuttavia, il partito dell'ex leader ha posto fine al continuo boicottaggio delle elezioni in Costa CP_4
d'VO, e secondo , tale mossa è coincisa con i tentativi di arginare una crisi innescata Per_4 dalla decisione del presidente di correre per il terzo mandato. Il 4 dicembre 2020 il legale di Per_5 ha dichiarato che, grazie all'ottenimento di un passaporto ordinario e di uno diplomatico, per CP_4 merito delle autorità Ivoriane, il politico, da Bruxelles avrebbe potuto fare ritorno in Costa d'VO. Un analista politico ha altresì accolto tale notizia come un segnale positivo per la democrazia nel Paese7. Inoltre, durante il giuramento, avvenuto il 14 dicembre 2020, si è impegnato ad Per_5 istituire un ministero per la riconciliazione e ha invitato i partici politici ad avviare un dialogo per rafforzare la pace e la stabilità nel paese8.
sottolinea in una recente analisi come la schiacciante vittoria di Controparte_6 Per_5 alle elezioni presidenziali del 2020, unita alla sua promessa di consentire il ritorno di abbia CP_4 finalmente calmato le acque politiche. Le elezioni legislative di marzo 2021 hanno rappresentato la prima volta in cui tutte le principali forze politiche del Paese vi hanno preso parte, e si sono svolte senza incidenti. Tra dicembre 2020 e aprile 2021, i tribunali ivoriani hanno ordinato il rilascio di oltre
100 prigionieri, tra cui oppositori politici ed attivisti della società civile incarcerati dopo il 2020.
ha promesso a tornato nel frattempo nel Paese il 17 giugno 20219, l'ordinario Per_5 CP_4 trattamento riservato ad ex capi di stato, inclusi i benefit ed i salari arretrati dal 201110. Il 27 luglio
2021, e si sono incontrati pubblicamente, dichiarando di essersi lasciati alle spalle CP_4 Per_5 la crisi, auspicando una continua situazione di pace nel Paese11.
Infine, in merito alla registrazione di eventi di insicurezza, si osservi che, secondo i dati pubblicati da
ED nella dashboard disponibile sul sito, nel periodo a partire dal 12 agosto 2021 al 12 agosto 2022, data a cui risale l'ultimo aggiornamento dei dati nel portale, in tutto il territorio della Costa d'VO si sono verificati 91 eventi di rilievo, con 36 morti12.
Tali eventi si possono così categorizzare:1 esplosione (con 0 decessi); 15 episodi di violenza contro i civili (con 7 decessi);18 battaglie (con 24 decessi); 57 sommosse/disordini (con 5 decessi).
Sul fronte della sicurezza, dunque, il governo ivoriano ha continuato a mantenere la Zona Operativa Nord (conosciuta con l'acronimo francese ZON e comprendente circa 3.000 soldati in pattuglia attiva). Ha lanciato e sostenuto con successo le operazioni di una cellula di fusione antiterrorismo, il Centro operativo di intelligence antiterrorismo (CROAT).
Il Rapporto del Dipartimento di Stato americano sul Terrorismo, pubblicato il 30 novembre 2023, evidenziava che la Costa d'VO non aveva registrato alcun incidente terroristico confermato nel corso del 2022 (laddove nel corso del 2020 e 2021 il governo aveva riconosciuto la responsabilità del
- alias - in alcuni attacchi di matrice terroristica avvenuti nel Controparte_7 Persona_8 nord del Paese).
Sebbene la Costa d'VO non abbia subito nuovi attacchi terroristici nel 2022, la situazione della sicurezza si è deteriorata a causa del declino democratico in Burkina Faso e Mali. In risposta all'aumento del rischio, il governo ivoriano ha intrapreso un approccio a livello governativo per contrastare l'espansione dell'estremismo violento e la minaccia del terrorismo che invade la regione Per_1 del Sahel: nel gennaio 2022, il primo ministro ha lanciato un programma di assistenza sociale per rendere più resilienti le comunità potenzialmente coinvolte, poiché più prossime geograficamente, nella minaccia terroristica che si estende dal Sahel.
Il Rapporto del Dipartimento di Stato americano nel suo report del marzo 2023, relativo al 2022, riporta - citando media e le organizzazioni per i diritti umani - diversi conflitti interetnici localizzati, indicati come intercomunali nel paese, durante il corso del 2022. Ad agosto 2022 sono scoppiati scontri nelle regioni di Agneby-Tiassa e Mé tra le popolazioni dell' e dei per il Per_11 Per_12 territorio e la distribuzione di narcotici. Un'organizzazione per i diritti umani ha riferito che nel corso di diversi giorni di conflitto, almeno quattro persone sono state uccise, 44 negozi e case sono stati bruciati, quasi una dozzina di persone sono rimaste ferite e due persone sono state arrestate.
Il 3 marzo sono scoppiati scontri tra i residenti delle città di Niéllé e nel distretto di Savanes Per_13
(nord), che hanno causato la morte di sette persone e il ferimento di altre 22; la violenza sarebbe scoppiata a causa della disputa sulla proprietà della cava di sabbia ritenuta ricca di depositi d'oro. Le autorità intorno al 5 marzo hanno chiuso il sito.
Durante il 2022 il governo ha proseguito gli sforzi per affrontare l'insicurezza nel nord del paese tra i ricorrenti attacchi jihadisti lungo il confine con il Burkina Faso. Per quanto concerne la situazione della sicurezza lungo il confine nord del Paese, il 4 marzo un gruppo armato non identificato ha teso un'imboscata alla pattuglia delle forze di difesa e di sicurezza sull'asse Bondoukou-UN nella regione di Bounkani (distretto di Zanzan nel nord-est), provocando la morte di un gendarme.
Il Presidente il 14 aprile ha ricevuto il presidente del ad Abidjan per Per_5 Persona_14 discutere della lotta congiunta contro i gruppi jihadisti;
i leader si sono impegnati a intraprendere
“misure regionali coraggiose” per sconfiggere le insurrezioni islamiste.
I capi di stato maggiore della difesa degli Stati membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS) si sono incontrati il 5 e 6 maggio nella capitale del Ghana, Accra, per discutere le strategie contro i militanti jihadisti saheliani, hanno espresso la raccomandazione di rafforzare la capacità operativa e logistica dei “paesi in prima linea” nella regione del Sahel e fornire loro sostegno finanziario per condurre operazioni militari congiunte per contenere gli attacchi jihadisti.
Il 5 settembre 2022 e il presidente ad interim del Burkinabè, il tenente colonnello Per_5 Per_15 si sono impegnati a rafforzare le operazioni antijihadiste, concordando di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza, anche attraverso operazioni congiunte lungo il confine condiviso.
Il ministro della Gioventù dal 10 al 13 novembre ha visitato le regioni settentrionali Persona_16 per valutare il piano di stabilizzazione sociale del governo, lanciato nel gennaio 2022 per promuovere l'integrazione dei giovani e lo sviluppo locale nelle regioni a rischio di violenza jihadista.
Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, ED ha registrato complessivamente in Costa d'VO 72 eventi (20 classificati come battaglie, 31 come scontri/rivolte e 21 come violenza contro civili), che hanno causato 45 vittime;
incidenti ancora diminuzione rispetto a quelli registrati nel corso del
2021 (146 eventi;
38 vittime). Ad essi devono aggiungersi 30 eventi di protesta, senza vittime e di cui nessuno caratterizzato da uso eccessivo della forza da parte delle forze dell'ordine.
Nel gennaio 2023 le tensioni con il Governo maliano si sono allentate dopo che 46 soldati ivoriani, che erano stati arrestati nel luglio 2022 in Mali e condannati a dicembre per cospirazione, hanno fatto rientro nel Paese.
Mentre prominenti figure della politica ivoriana hanno continuato a posizionarsi in vista delle elezioni regionali previste per ottobre/novembre 2023 e per le elezioni presidenziali del 2025, il governo ha mantenuto gli sforzi per contenere l'insicurezza nel nord del Paese a fronte della preoccupazione rappresentata dall'espansione jihadista dalla regione del Sahel. L'organo di stampa basato a Parigi 7 Africa Intelligence ha riportato, tra gennaio e marzo 2023, l'acquisizione da parte del governo ivoriano di veicoli blindati da destinare all'esercito e gendarmeria a supporto della lotta contro i gruppi armati al confine settentrionale della Costa d'VO e per installare apparecchiature di sorveglianza militare ai confini del Paese. Il governo ha rafforzato la cooperazione con il Burkina
Faso per contenere l'espansione jihadista: a marzo attrezzature militari per un valore di circa 3,5 milioni di dollari sono state donate dal governo ivoriano al vicino Burkina Faso. Il notiziario francese
Jeune Afrique del 20 marzo 2023 ha riferito che il Burkina Faso e la Costa d'VO stavano pianificando un'operazione militare congiunta lungo il confine condiviso, che è stato riaperto a febbraio 2023 dopo anni di chiusura a causa del Covid-19.
I primi mesi del 2023 si sono caratterizzati per un afflusso di rifugiati in fuga dal conflitto armato in
Burkina Faso mentre il Governo ha continuato ad aumentare la propria presenza militare nel nord con il dispiegamento di forze di difesa e sicurezza nelle località al confine con il Burkina Faso. Anche il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) ha evidenziato che, a febbraio 2023, in conseguenza del deterioramento della situazione in Burkina-Faso, il governo della Costa d'VO ha riaperto le sue frontiere terrestri per accogliere le persone in cerca di rifugio.
UNICEF evidenzia, citando dati UNHCR, che, al 31 dicembre 2023, complessivamente 44.579 persone – il 57% dei quali sono bambini, la maggior parte sotto i 12 anni – erano fuggite dal Burkina Faso nelle aree settentrionali della Costa d'VO.
Il 12 aprile 2023 il Consiglio di Sicurezza Nazionale ivoriano ha annunciato la creazione di due “siti di transito” per i rifugiati burkinabé nei dipartimenti di confine di DO (nord) e UN (nord-est), allo scopo di consentire ai servizi di sicurezza di monitorare l'afflusso e condurre controlli di identità a fronte del timore delle autorità che i militanti possano infiltrarsi nel paese tra gli sfollati. Il governo ha proseguito gli sforzi per monitorare l'afflusso di rifugiati dal Burkina Faso nel timore di infiltrazioni jihadiste ed ha adottato ulteriori misure per gestire l'afflusso di rifugiati dal Burkina Faso. Il 19 giugno il rappresentante dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Costa d'VO ha annunciato che due “siti di transito” per i rifugiati Burkinabe sarebbero stati operativi entro la fine di giugno nei dipartimenti di frontiera porosi di DO (nord) e UN (nord-est).
Secondo il rapporto UNICEF pubblicato il 1° febbraio 2024, i due siti di transito (Nioronigué e
Timalah) sono operativi dal luglio 2023, e la ricollocazione dei rifugiati/richiedenti asilo (soprattutto burkinabe') è continuata nel corso dell'anno. Al 31 dicembre 2023, 1.997 famiglie (totale 11.243 persone) erano state trasferite nei siti. Secondo l' al 31 dicembre 2023 erano 36.729 le CP_17 persone registrate (di cui circa 14.000 bambini) nel nord, di cui la stragrande maggioranza (36.535) provenienti dal Burkina Faso.
Nel corso dell'anno, i media e le organizzazioni per i diritti umani hanno pubblicato numerosi rapporti sulle crescenti tensioni nella parte settentrionale del Paese tra i membri dell'etnia e gli CP_18 agricoltori non tensioni esacerbate anche dalla crescente popolazione di rifugiati in fuga dalle CP_18 violenze in Burkina Faso.
Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, ED ha registrato complessivamente in Costa d'VO 61 eventi (3 battaglia, 49 scontri/rivolte, 9 incidenti di violenza contro civili), che hanno causato 21 vittime;
ad essi devono aggiungersi 13 eventi di protesta, che non hanno causato vittime. Durante la visita in Costa d'VO, il Segretario di Stato americano , il 23 gennaio 2024, ha Persona_17 elogiato l'approccio del governo alla sicurezza in particolare assicurandosi che le forze di sicurezza comprendano “i bisogni e le preoccupazioni delle comunità”, come modello per altri paesi. Per_17 ha ricordato come “la Costa d'VO non subisce un attacco armato rilevante da due anni, nonostante confini con i paesi del Sahel che stanno combattendo contro l'insicurezza nell'area”, promettendo di rafforzare la cooperazione sul campo con la Costa d'VO, soprattutto per quanto riguarda la formazione delle forze di sicurezza.
8 Il Ministro Vagondo e il Sottosegretario di Stato americano Controparte_19 CP_20 per la Sicurezza Civile, la Democrazia e i Diritti Umani si sono incontrati il 2 febbraio Per_18
2024 ad Abidjan per discutere temi quali la riforma del settore giudiziario, la lotta alla corruzione e Per_1 al terrorismo. ha sottolineato il ruolo della Costa d'VO nel mantenimento della stabilità regionale e l'importanza della cooperazione reciproca nell'affrontare le sfide alla sicurezza.
Tra aprile e maggio 2024 le fonti rilevano una relazione tesa con il Burkina Faso a seguito di una serie di incidenti lungo il confine, con segnalazioni di provocazioni reciproche delle forze di sicurezza: a fine marzo dei soldati ivoriani hanno arrestato due membri delle forze di sicurezza burkinabé che avevano attraversato il confine, le truppe hanno poi avuto uno scambio di fuoco, anche se non sono state segnalate vittime.
Il 20 maggio 2024, ED ha rilevato uno scontro tra l'esercito ed un “gruppo armato jihadista non identificato”, probabilmente a Bolet, nella sottoprefettura di UG (Tehini, Per_19
Bounkani, Zanzan), senza vittime registrate.
Tra il 16 e il 17 maggio sono stati registrati scontri etnici violenti tra e nella località Pt_4 Per_20 di Gbon, nel nord del Paese, con 3 vittime, 13 feriti e l'arresto di 25 persone da parte della Polizia.
Tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024 ED ha registrato complessivamente in Costa d'VO 48 eventi: 3 battaglie con 1 vittima registrata;
26 scontri/rivolte con 6 vittime registrate, 3 incidenti di violenza contro civili con 1 vittima registrata;
8 proteste, delle quali 6 proteste pacifiche e 2 con l'intervento delle autorità, senza vittime registrate.
Alla luce delle predette fonti consultate, nonostante sporadici scontri interetnici, connessi alla politica, va quindi escluso che si possa assistere ad una situazione particolarmente allarmante in ordine al danno grave a cui verrebbe esposto il ricorrente come riconducibile ad una situazione di conflitto armato interno, per come prima specificato, atteso che, appare evidente che il Paese di provenienza del medesimo non sia interessato da situazioni di conflitto armato, né di violenza indiscriminata.
Altresì, è opportuno segnalare che ai sensi dell'art.
2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, Decreto ministeriale del 17 marzo 2023, nel novero dei venticinque Paesi considerati di origine sicura è inserita anche la Costa D'VO13.
Non deve, infine, prendersi in considerazione la situazione in cui versa la Libia, in quanto ai sensi dell'art. 8, c. 3, D.lgs. 25/2008, deve essere oggetto di valutazione ai fini della concessione della protezione speciale anche la situazione in cui versa il Paese di transito con cui il ricorrente abbia stretto un legame stabile, circostanza non avveratasi nel caso di specie.
Dunque, sotto questo profilo il ricorso deve essere rigettato.
Anche riguardo il profilo del diritto al rispetto della vita privata e familiare non vi sono elementi sufficienti a riconoscere la protezione speciale.
Pur presente sul territorio nazionale dal 2013, il ricorrente non appare essersi adeguatamente integrato nel tessuto sociale e lavorativo italiano: non ha documentato alcuno stabile inserimento lavorativo, le uniche produzioni al riguardo sono contratti di lavoro a tempo determinato di pochi giorni, datati e risalenti nel tempo, come bracciante agricolo (dal 12.12.2017 al 31.12.2017; dal 02.01.2018 al
31.03.2018; dal 27.08.2018 al 01.09.2018; dal 01.10.2018 al 31.10.2018; dal 20.04.2021 al
30.04.2021; dal 02.07.2021 al 31.07.2021 e dal 26.01.2023 al 31.12.2023), due buste paga relative al mese di settembre 2020 e di aprile 2021 e due e/c previdenziali emessi rispettivamente il 10.02.2023
e il 20.02.2024; non risulta che lo stesso in questi anni abbia frequentato corsi di formazione o di apprendimento della lingua italiana o si sia impegnato in altro tipo di attività né che abbia instaurato in Italia alcun tipo di legame familiare e/o affettivo. 13 – G.U. 25 marzo 2023, n. 72. Controparte_21 9 Al momento della presentazione del ricorso risultava ancora residente presso il campo container di
Rosarno (RC), come dallo stesso dichiarato nella procura alle liti in data 09.02.2023.
Pertanto, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione del Collegio, il suo eventuale rimpatrio non lederebbe in alcun modo i suoi diritti fondamentali o la sua vita privata e familiare né interromperebbe un percorso di integrazione mai avviato.
Neppure è stata prodotta alcuna documentazione riguardante gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie tali da giustificare il divieto di espulsione previsto dall'art. 19 lett. d-bis del D.Lgs 286/1998.
Per queste ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve disporsi in merito alle spese in quanto il ricorrente è ammesso al PSS e la controparte una pubblica amministrazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, 28.01.2025
Il presidente Il giudice relatore
Liborio Fazzi Flavio Tovani
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