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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/10/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale R.G. N. 3086/2025 promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
01/03/1969, residente in [...] Via Generale Francesco Strata
12/8, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TENANI
MA (C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da C.F._2 procura in atti e
, C.F. , nata a [...], Parte_2 C.F._3
il 28/05/1975, residente in [...] Aprile 28A/2, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CARPI MATTEO (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (datato 20.08.2025)
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Mignanego (GE) il 16 settembre 2001, ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente (atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Mignanego N. 11, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2001), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) Dall'unione tra i coniugi è nata a [...] in data [...] la figlia
, c. f. ; Persona_1 C.F._5
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
01/03/1969
e
C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._3
il 28/05/1975,
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il padre.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, la salute, gli studi della figlia verranno prese concordemente dai genitori, salvo quelle di natura ordinaria che verranno assunte dal genitore, presso il quale la figlia si trovi nel momento contingente. Nell'eventualità in cui le decisioni dovessero implicare l'assunzione di oneri economici, detti oneri dovranno essere concordati tra i due genitori per quanto infra pattuito.
3. La casa già coniugale sita a Mignanego GE in via 25 aprile 28A/2, di proprietà esclusiva della GNa resta nella esclusiva disponibilità di Parte_2 quest'ultima; i ricorrenti danno atto che il GN , in accordo con Parte_1
la moglie, si è già trasferito, unitamente alla figlia presso altra Per_1 abitazione sita a Savignone GE in via Generale Francesco Strata 12/8, ove è
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 ospitato a titolo gratuito dalla di lui madre, proprietaria esclusiva dell'immobile,
e ha già provveduto ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà. In ogni caso il GN è in attesa di Pt_1
reperire una soluzione abitativa autonoma ove si trasferirà con la figlia e comunque sempre nelle vicinanze della ex casa coniugale.
4. Durante la settimana la madre, accordandosi direttamente con l'altro genitore, potrà vedere liberamente e tenere con sé, anche con eventuale pernottamento, la figlia nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della Per_1 bambina e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Tuttavia, quale prescrizione minima, i coniugi dichiarano e concordano che la madre terrà con sé la figlia minore come segue:
Sia nel periodo di frequenza scolastica che durante il fermo scolastico:
- nel periodo infrasettimanale la figlia si tratterrà con la madre un giorno con eventuale pernottamento: l'individuazione del giorno effettivo sarà concordato di settimana in settimana.
- Nei fine settimana, secondo il criterio dell'alternanza, in quello da considerarsi di competenza materna, la figlia si tratterrà presso la madre nell'intera giornata del sabato o della domenica.
Festività:
- per i giorni festivi, laici o religiosi, i genitori terranno ciascuno con sé per l'intera giornata, la figlia secondo il criterio della alternanza su base Per_1
annuale.
Durante le vacanze estive: ciascun genitore potrà stare con la figlia per quindici giorni, anche non consecutivi, fermo restando il regime ordinario nell'ulteriore periodo di fermo scolastico. Ciascun genitore potrà recarsi con la figlia Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 in vacanza all'estero in Paesi non in Stato di Guerra né in Paesi attenzionati dal
Ministero degli Esteri Italiano per altri motivi sanitari, di sicurezza nazionale.
I due genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altra, entro il mese di giugno di ogni anno, i periodi di permanenza rispettivamente prescelti per la vacanza estiva che trascorreranno con la figlia, impegnandosi reciprocamente a comunicare le proprie reperibilità all'altro genitore.
Resta, altresì, inteso che le suddette prescrizioni sono minime ed ampiamente derogabili in base alle esigenze della minore ed a quelle lavorative dei genitori.
Le parti concordemente prevedono che, nel giorno del compleanno di il Per_1
genitore che nella relativa giornata non è con la bambina possa comunque incontrare la festeggiata previo accordo con l'altro genitore per definirne le modalità.
5. Viste le attuali condizioni economico-reddituali dei due coniugi, i medesimi adottano il criterio del c.d. mantenimento diretto della figlia minore, ciascuno sopportando gli oneri economici ordinari per il tempo di permanenza della figlia presso ciascun genitore.
Il GN , vista l'attuale condizione reddituale della GNa Parte_1
si obbliga fino a quando la predetta non sarà titolare di un reddito Pt_2 autonomo altresì al pagamento del 100% delle spese straordinarie relative alla figlia, come individuate e disciplinate secondo il Verbale della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD della IV Sezione del Tribunale di Genova del 15.09.2016, allegato al presente atto (doc. 05).
Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale venga percepito integralmente dal genitore collocatario, ovvero dal padre, anche in ragione della prevalente permanenza della figlia presso di lui e del carico esclusivo che il medesimo assume nella gestione dell'esigenze della ragazza.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 6. I veicoli attualmente formalmente intestati ad uno o all'altro dei coniugi rimarranno nella definitiva disponibilità e proprietà dell'attuale intestatario.
7. I GNi e si obbligano a salvaguardare in Parte_2 Parte_1 relazione alla figlia le figure parentali delle rispettive famiglie d'origine, Per_1
astenendosi da ogni comportamento che, anche indirettamente, possa screditare l'altra figura genitoriale e ledere in qualsiasi modo la sensibilità della bambina.
I genitori si impegnano alla più ampia e concorde collaborazione nell'educazione e nella cura di Per_1
8. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti nonché al rilascio della carta d'identità e del passaporto a favore della figlia minore, passaporto che verrà conservato dal genitore collocatario e consegnato all'altro in caso di eventuale viaggio.
9. La GNa ed il GN si impegnano l'uno nei confronti Pt_2 Pt_1 dell'altra al puntuale adempimento delle condizioni di separazione ed a dirimere ogni eventuale controversia per quanto possibile in via amichevole, nell'interesse precipuo della figlia Per_1
10. Le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo economico.
11. I ricorrenti dichiarano di avere, con le precedenti statuizioni, regolato e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e dichiarano di non avere più null'altro a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto qui espressamente pattuito.
12. I ricorrenti conferiscono efficacia degli accordi dal giorno del deposito del presente atto.
13. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001, Numero 11, Parte II, Serie A, Uff.1,
[...]
ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, Controparte_2
n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3 OTTOBRE 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale R.G. N. 3086/2025 promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
01/03/1969, residente in [...] Via Generale Francesco Strata
12/8, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TENANI
MA (C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da C.F._2 procura in atti e
, C.F. , nata a [...], Parte_2 C.F._3
il 28/05/1975, residente in [...] Aprile 28A/2, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CARPI MATTEO (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (datato 20.08.2025)
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Mignanego (GE) il 16 settembre 2001, ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente (atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Mignanego N. 11, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2001), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) Dall'unione tra i coniugi è nata a [...] in data [...] la figlia
, c. f. ; Persona_1 C.F._5
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
01/03/1969
e
C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._3
il 28/05/1975,
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il padre.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, la salute, gli studi della figlia verranno prese concordemente dai genitori, salvo quelle di natura ordinaria che verranno assunte dal genitore, presso il quale la figlia si trovi nel momento contingente. Nell'eventualità in cui le decisioni dovessero implicare l'assunzione di oneri economici, detti oneri dovranno essere concordati tra i due genitori per quanto infra pattuito.
3. La casa già coniugale sita a Mignanego GE in via 25 aprile 28A/2, di proprietà esclusiva della GNa resta nella esclusiva disponibilità di Parte_2 quest'ultima; i ricorrenti danno atto che il GN , in accordo con Parte_1
la moglie, si è già trasferito, unitamente alla figlia presso altra Per_1 abitazione sita a Savignone GE in via Generale Francesco Strata 12/8, ove è
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 ospitato a titolo gratuito dalla di lui madre, proprietaria esclusiva dell'immobile,
e ha già provveduto ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà. In ogni caso il GN è in attesa di Pt_1
reperire una soluzione abitativa autonoma ove si trasferirà con la figlia e comunque sempre nelle vicinanze della ex casa coniugale.
4. Durante la settimana la madre, accordandosi direttamente con l'altro genitore, potrà vedere liberamente e tenere con sé, anche con eventuale pernottamento, la figlia nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della Per_1 bambina e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Tuttavia, quale prescrizione minima, i coniugi dichiarano e concordano che la madre terrà con sé la figlia minore come segue:
Sia nel periodo di frequenza scolastica che durante il fermo scolastico:
- nel periodo infrasettimanale la figlia si tratterrà con la madre un giorno con eventuale pernottamento: l'individuazione del giorno effettivo sarà concordato di settimana in settimana.
- Nei fine settimana, secondo il criterio dell'alternanza, in quello da considerarsi di competenza materna, la figlia si tratterrà presso la madre nell'intera giornata del sabato o della domenica.
Festività:
- per i giorni festivi, laici o religiosi, i genitori terranno ciascuno con sé per l'intera giornata, la figlia secondo il criterio della alternanza su base Per_1
annuale.
Durante le vacanze estive: ciascun genitore potrà stare con la figlia per quindici giorni, anche non consecutivi, fermo restando il regime ordinario nell'ulteriore periodo di fermo scolastico. Ciascun genitore potrà recarsi con la figlia Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 in vacanza all'estero in Paesi non in Stato di Guerra né in Paesi attenzionati dal
Ministero degli Esteri Italiano per altri motivi sanitari, di sicurezza nazionale.
I due genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altra, entro il mese di giugno di ogni anno, i periodi di permanenza rispettivamente prescelti per la vacanza estiva che trascorreranno con la figlia, impegnandosi reciprocamente a comunicare le proprie reperibilità all'altro genitore.
Resta, altresì, inteso che le suddette prescrizioni sono minime ed ampiamente derogabili in base alle esigenze della minore ed a quelle lavorative dei genitori.
Le parti concordemente prevedono che, nel giorno del compleanno di il Per_1
genitore che nella relativa giornata non è con la bambina possa comunque incontrare la festeggiata previo accordo con l'altro genitore per definirne le modalità.
5. Viste le attuali condizioni economico-reddituali dei due coniugi, i medesimi adottano il criterio del c.d. mantenimento diretto della figlia minore, ciascuno sopportando gli oneri economici ordinari per il tempo di permanenza della figlia presso ciascun genitore.
Il GN , vista l'attuale condizione reddituale della GNa Parte_1
si obbliga fino a quando la predetta non sarà titolare di un reddito Pt_2 autonomo altresì al pagamento del 100% delle spese straordinarie relative alla figlia, come individuate e disciplinate secondo il Verbale della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD della IV Sezione del Tribunale di Genova del 15.09.2016, allegato al presente atto (doc. 05).
Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale venga percepito integralmente dal genitore collocatario, ovvero dal padre, anche in ragione della prevalente permanenza della figlia presso di lui e del carico esclusivo che il medesimo assume nella gestione dell'esigenze della ragazza.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 6. I veicoli attualmente formalmente intestati ad uno o all'altro dei coniugi rimarranno nella definitiva disponibilità e proprietà dell'attuale intestatario.
7. I GNi e si obbligano a salvaguardare in Parte_2 Parte_1 relazione alla figlia le figure parentali delle rispettive famiglie d'origine, Per_1
astenendosi da ogni comportamento che, anche indirettamente, possa screditare l'altra figura genitoriale e ledere in qualsiasi modo la sensibilità della bambina.
I genitori si impegnano alla più ampia e concorde collaborazione nell'educazione e nella cura di Per_1
8. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti nonché al rilascio della carta d'identità e del passaporto a favore della figlia minore, passaporto che verrà conservato dal genitore collocatario e consegnato all'altro in caso di eventuale viaggio.
9. La GNa ed il GN si impegnano l'uno nei confronti Pt_2 Pt_1 dell'altra al puntuale adempimento delle condizioni di separazione ed a dirimere ogni eventuale controversia per quanto possibile in via amichevole, nell'interesse precipuo della figlia Per_1
10. Le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo economico.
11. I ricorrenti dichiarano di avere, con le precedenti statuizioni, regolato e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e dichiarano di non avere più null'altro a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto qui espressamente pattuito.
12. I ricorrenti conferiscono efficacia degli accordi dal giorno del deposito del presente atto.
13. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001, Numero 11, Parte II, Serie A, Uff.1,
[...]
ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, Controparte_2
n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3 OTTOBRE 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7