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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/07/2025, n. 3548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3548 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2861/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2861/2023
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a VIA RAMONDETTA, 9, CATANIA, presso lo studio dell'avvocato
CACCIOLA MARIA CANDIDA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 23/02/2023, premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 con in Catania il 12.09.1998 e che dalla loro unione sono nati i figli (il CP_1 Per_1
1 13.08.2002) e (il 19.12.2009), ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Per_2 civili del matrimonio, di disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_2 con collocamento presso il domicilio materno e di porre a carico della controparte un contributo di mantenimento mensile di € 600,00, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, per entrambi i figli, stante che , seppur maggiorenne, non è ancora indipendente Per_1 economicamente in quanto studentessa universitaria.
In data 31/05/2023 è comparsa innanzi al Presidente la sola ricorrente, sicché è stato impossibile esperire il rituale tentativo di conciliazione.
Il procuratore della ricorrente ha precisato come in atti e chiesto la decisione della causa con i termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, pur essendo stato ritualmente CP_1 citato, non si è costituito nel giudizio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza del Tribunale di Catania n. 3258/2022, pubblicata il 15/07/2022, nel procedimento RG n. 14864/2019 del 01.07.2022, passata in giudicato) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Con riguardo al figlio minore , deve disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Per_2 con collocamento prevalente presso la madre.
Giova rammentare che - al fine di garantire ai minori un equilibrato rapporto con i genitori - deve essere consentito ad entrambe le figure genitoriali di svolgere il proprio ruolo nella gestione dei figli, salvo che emergano specifiche ragioni di pregiudizio che ostino all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
In diritto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro
2 equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(Cass. n. 27/2017).
Nel caso di specie non risultano agli atti del procedimento ragioni di pregiudizio per il minore tali da giustificare l'affido esclusivo ad uno soltanto dei genitori.
Con riguardo alla regolamentazione degli incontri con il padre , stante l'età ormai CP_1 raggiunta dal minore (che ha già compiuto quindici anni), gli stessi devono rimettersi, quanto a modalità e frequenza, al gradimento del minore . Per_2
In ordine al contributo di mantenimento per i figli si rileva quanto segue.
L'assegno di mantenimento per i figli ha la funzione precipua di garantire alla prole minore di età o maggiorenne non autosufficiente economicamente lo stesso tenore di vita goduto dal nucleo familiare in costanza di matrimonio e deve essere determinato tenendo conto delle condizioni economiche dei genitori, delle esigenze dei figli e dei criteri indicati dall'art. 337-ter c.c., secondo il principio di proporzionalità e, più nello specifico, secondo costante indirizzo della Suprema Corte: “La determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà, in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti, nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.” (Cass. civ. sez. I, n.6933/2023).
Nello specifico, ai fini della determinazione dell'entità del contributo di mantenimento per i figli, in relazione alla condizione economica delle parti si osserva che la ricorrente ha esposto di svolgere l'attività logopedista, con contratto part time a 18 ore, presso il Consorzio siciliano di riabilitazione di
Viagrande con una retribuzione mensile di euro 650,00 e di essere proprietaria dell'immobile costituente casa coniugale, nonché comproprietaria, insieme al fratello maggiore , di un Per_3 immobile sito in Catania alla via Fimia n. 35. ha dedotto che il marito è socio di diverse ditte di lavori edili e ha sempre lavorato in Parte_1 proprio come muratore, con rilevanti incassi, oltre ad essere comproprietario, insieme ai fratelli ed al padre, di numerosi beni immobili, come risulta da documentazione allegata da parte ricorrente.
Pertanto, in merito al contributo di mantenimento per i figli a carico di deve essere CP_1 determinato, alla stregua delle risultanze in atti e in considerazione della necessità di garantire il
3 contributo dell'altro genitore non convivente alle attuali esigenze di vita dei figli (una maggiorenne ma studentessa universitaria e uno minore) in euro 600,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Tale misura di mantenimento peraltro era stata già statuita in sede di separazione giudiziale, sicché la domanda della ricorrente di determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli nella predetta misura si pone in continuità con quanto già in precedenza statuito.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2861/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
DICHIARA la contumacia di;
CP_1
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il 12.09.1998 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
Catania, atto n. 807, parte 2, serie A, anno 1998;
DISPONE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_4 prevalente presso la madre.
DISCIPLINA i tempi di permanenza del minore con il padre rimettendoli al gradimento dello stesso;
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 [...] la somma di euro 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di Pt_1 svalutazione della moneta, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , Per_2 Per_1 oltre il 50% delle spese straordinarie;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA irripetibili le spese processuali.
Così deciso a Catania, il giorno 11/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2861/2023
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a VIA RAMONDETTA, 9, CATANIA, presso lo studio dell'avvocato
CACCIOLA MARIA CANDIDA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 23/02/2023, premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 con in Catania il 12.09.1998 e che dalla loro unione sono nati i figli (il CP_1 Per_1
1 13.08.2002) e (il 19.12.2009), ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Per_2 civili del matrimonio, di disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_2 con collocamento presso il domicilio materno e di porre a carico della controparte un contributo di mantenimento mensile di € 600,00, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, per entrambi i figli, stante che , seppur maggiorenne, non è ancora indipendente Per_1 economicamente in quanto studentessa universitaria.
In data 31/05/2023 è comparsa innanzi al Presidente la sola ricorrente, sicché è stato impossibile esperire il rituale tentativo di conciliazione.
Il procuratore della ricorrente ha precisato come in atti e chiesto la decisione della causa con i termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, pur essendo stato ritualmente CP_1 citato, non si è costituito nel giudizio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza del Tribunale di Catania n. 3258/2022, pubblicata il 15/07/2022, nel procedimento RG n. 14864/2019 del 01.07.2022, passata in giudicato) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Con riguardo al figlio minore , deve disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Per_2 con collocamento prevalente presso la madre.
Giova rammentare che - al fine di garantire ai minori un equilibrato rapporto con i genitori - deve essere consentito ad entrambe le figure genitoriali di svolgere il proprio ruolo nella gestione dei figli, salvo che emergano specifiche ragioni di pregiudizio che ostino all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
In diritto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro
2 equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(Cass. n. 27/2017).
Nel caso di specie non risultano agli atti del procedimento ragioni di pregiudizio per il minore tali da giustificare l'affido esclusivo ad uno soltanto dei genitori.
Con riguardo alla regolamentazione degli incontri con il padre , stante l'età ormai CP_1 raggiunta dal minore (che ha già compiuto quindici anni), gli stessi devono rimettersi, quanto a modalità e frequenza, al gradimento del minore . Per_2
In ordine al contributo di mantenimento per i figli si rileva quanto segue.
L'assegno di mantenimento per i figli ha la funzione precipua di garantire alla prole minore di età o maggiorenne non autosufficiente economicamente lo stesso tenore di vita goduto dal nucleo familiare in costanza di matrimonio e deve essere determinato tenendo conto delle condizioni economiche dei genitori, delle esigenze dei figli e dei criteri indicati dall'art. 337-ter c.c., secondo il principio di proporzionalità e, più nello specifico, secondo costante indirizzo della Suprema Corte: “La determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà, in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti, nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.” (Cass. civ. sez. I, n.6933/2023).
Nello specifico, ai fini della determinazione dell'entità del contributo di mantenimento per i figli, in relazione alla condizione economica delle parti si osserva che la ricorrente ha esposto di svolgere l'attività logopedista, con contratto part time a 18 ore, presso il Consorzio siciliano di riabilitazione di
Viagrande con una retribuzione mensile di euro 650,00 e di essere proprietaria dell'immobile costituente casa coniugale, nonché comproprietaria, insieme al fratello maggiore , di un Per_3 immobile sito in Catania alla via Fimia n. 35. ha dedotto che il marito è socio di diverse ditte di lavori edili e ha sempre lavorato in Parte_1 proprio come muratore, con rilevanti incassi, oltre ad essere comproprietario, insieme ai fratelli ed al padre, di numerosi beni immobili, come risulta da documentazione allegata da parte ricorrente.
Pertanto, in merito al contributo di mantenimento per i figli a carico di deve essere CP_1 determinato, alla stregua delle risultanze in atti e in considerazione della necessità di garantire il
3 contributo dell'altro genitore non convivente alle attuali esigenze di vita dei figli (una maggiorenne ma studentessa universitaria e uno minore) in euro 600,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Tale misura di mantenimento peraltro era stata già statuita in sede di separazione giudiziale, sicché la domanda della ricorrente di determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli nella predetta misura si pone in continuità con quanto già in precedenza statuito.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2861/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
DICHIARA la contumacia di;
CP_1
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il 12.09.1998 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
Catania, atto n. 807, parte 2, serie A, anno 1998;
DISPONE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_4 prevalente presso la madre.
DISCIPLINA i tempi di permanenza del minore con il padre rimettendoli al gradimento dello stesso;
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 [...] la somma di euro 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di Pt_1 svalutazione della moneta, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , Per_2 Per_1 oltre il 50% delle spese straordinarie;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA irripetibili le spese processuali.
Così deciso a Catania, il giorno 11/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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