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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 13/02/2025, ha pronunciato seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 21226 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(09/05/1970), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Francesco Americo, che la rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE
E
, in persona Ministro pro-tempore; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 02/06/2024 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, chiedendo al Giudice di: “
1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione della ricorrente e in particolare per: Pt_1
Euro 2.500,00 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia
[...]
3. conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito
e subendo dall' istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico delle ricorrenti o, in alternativa/subordine, al pagamento in loro favore della relativa somma e in particolare per: Euro 2.500,00 4. Con vittoria di Parte_1 spese, compensi professionali da distrarsi”. Alle esposte conclusioni la ricorrente ha premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in qualità di docente con contratto a tempo determinato negli anni CP_1 scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 senza tuttavia beneficare della somma annua nominale di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L. n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. Nonostante la rituale vocatio in ius il convenuto restava contumace. CP_1
All'odierna udienza, il Giudice, ritenutane l'opportunità anche in ragione della natura documentale del procedimento, letti gli atti e i documenti depositati, ha deciso la causa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale merita di essere accolto. A seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 e del successivo D.P.C.M. n. 32313 del 23/09/2015, al fine di sostenere la formazione degli insegnanti, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico. La possibilità di usufruire di tale beneficio, però, è stata riservata, originariamente, ai soli docenti di ruolo. Tale previsione normativa ha generato, tuttavia, un'inammissibile differenziazione nel trattamento degli insegnanti precari rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, totalmente priva di qualsiasi giustificazione. I docenti assunti con contratti a tempo determinato, infatti, durante il periodo di precariato, svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo e risultano, pertanto, assoggettati ai medesimi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti. Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25/09/2015, la previsione ivi contenuta è del tutto priva di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, l'estensione del beneficio costituito dalla Carta Docente anche agli insegnanti precari deriva dall'applicazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28/06/1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Pertanto, per un generale principio di non discriminazione, a parità di lavoro svolto, il beneficio deve essere accordato anche agli insegnati con contratto a tempo determinato. L'odierna ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica. Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, anche nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui attribuisce la carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato, deve essere disapplicato in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus di 500,00 euro, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete sia al personale assunto con contratto a termine, che al personale a tempo indeterminato.
*****
Nella materia di cui trattasi è stata di recente introdotta una nuova previsione normativa, volta ad evitare l'esposizione dell'Italia a procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Con il D.L. 13/06/2023, n. 69 (convertito in L. 10/08/2023, n. 103) all'art. 15, si prevede il riconoscimento del bonus in discorso, per l'anno 2023, ai docenti a tempo indeterminato ed altresì a quelli a termine ma a condizione che abbiano stipulato con l'amministrazione un contratto di supplenza annuale su posto vacante disponibile. Anche a tal proposito si osserva che la previsione di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023 deve essere disapplicata alla luce di quanto statuito dal citato art. 5 Direttiva 1999/70/UE poiché, al pari di quanto previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015, anche la novella da ultimo introdotta, ove applicata secondo il suo senso strettamente letterale, comporterebbe una inammissibile disparità di trattamento tra docenti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli c.d. di ruolo.
^^^^^
Alla luce delle premesse in fatto ed in diritto svolte, il ricorso presentato in questa sede trova accoglimento con riferimento alla prestazione dovuta per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con la conseguenza che la sig.ra ha diritto a beneficiare, per detti anni Pt_1 scolastici, del bonus di € 500,00 di cui all'art. 1, Legge n.107/2015. La ricorrente ha infatti depositato in atti la documentazione comprovante l'attuale inserimento nel sistema scolastico, producendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l'Amministrazione nel 2023, dal quale è possibile desumere l'attualità dell'interesse della stessa a percepire gli importi della c.d. Carta docente a titolo di corrispettivo e non anche a titolo risarcitorio, stante la sua persistenza all'interno del sistema scolastico e il conseguente permanere del diritto/dovere formativo (cfr. Corte Cass. n. 29961/2023). Quanto al regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza dell'amministrazione convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
^^^^
(
P.Q.M.
)
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) condanna il e del merito alla attribuzione della Carta Docente, Controparte_1 in favore di , per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022 e 2022/2023, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2) condanna il al pagamento, in favore del procuratore Controparte_1 costituto dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti;
Roma, 13/02/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi,
Funzionario addetto UPP.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 13/02/2025, ha pronunciato seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 21226 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(09/05/1970), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Francesco Americo, che la rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE
E
, in persona Ministro pro-tempore; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 02/06/2024 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, chiedendo al Giudice di: “
1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione della ricorrente e in particolare per: Pt_1
Euro 2.500,00 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia
[...]
3. conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito
e subendo dall' istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico delle ricorrenti o, in alternativa/subordine, al pagamento in loro favore della relativa somma e in particolare per: Euro 2.500,00 4. Con vittoria di Parte_1 spese, compensi professionali da distrarsi”. Alle esposte conclusioni la ricorrente ha premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in qualità di docente con contratto a tempo determinato negli anni CP_1 scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 senza tuttavia beneficare della somma annua nominale di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L. n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. Nonostante la rituale vocatio in ius il convenuto restava contumace. CP_1
All'odierna udienza, il Giudice, ritenutane l'opportunità anche in ragione della natura documentale del procedimento, letti gli atti e i documenti depositati, ha deciso la causa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale merita di essere accolto. A seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 e del successivo D.P.C.M. n. 32313 del 23/09/2015, al fine di sostenere la formazione degli insegnanti, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico. La possibilità di usufruire di tale beneficio, però, è stata riservata, originariamente, ai soli docenti di ruolo. Tale previsione normativa ha generato, tuttavia, un'inammissibile differenziazione nel trattamento degli insegnanti precari rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, totalmente priva di qualsiasi giustificazione. I docenti assunti con contratti a tempo determinato, infatti, durante il periodo di precariato, svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo e risultano, pertanto, assoggettati ai medesimi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti. Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25/09/2015, la previsione ivi contenuta è del tutto priva di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, l'estensione del beneficio costituito dalla Carta Docente anche agli insegnanti precari deriva dall'applicazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28/06/1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Pertanto, per un generale principio di non discriminazione, a parità di lavoro svolto, il beneficio deve essere accordato anche agli insegnati con contratto a tempo determinato. L'odierna ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica. Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, anche nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui attribuisce la carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato, deve essere disapplicato in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus di 500,00 euro, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete sia al personale assunto con contratto a termine, che al personale a tempo indeterminato.
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Nella materia di cui trattasi è stata di recente introdotta una nuova previsione normativa, volta ad evitare l'esposizione dell'Italia a procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Con il D.L. 13/06/2023, n. 69 (convertito in L. 10/08/2023, n. 103) all'art. 15, si prevede il riconoscimento del bonus in discorso, per l'anno 2023, ai docenti a tempo indeterminato ed altresì a quelli a termine ma a condizione che abbiano stipulato con l'amministrazione un contratto di supplenza annuale su posto vacante disponibile. Anche a tal proposito si osserva che la previsione di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023 deve essere disapplicata alla luce di quanto statuito dal citato art. 5 Direttiva 1999/70/UE poiché, al pari di quanto previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015, anche la novella da ultimo introdotta, ove applicata secondo il suo senso strettamente letterale, comporterebbe una inammissibile disparità di trattamento tra docenti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli c.d. di ruolo.
^^^^^
Alla luce delle premesse in fatto ed in diritto svolte, il ricorso presentato in questa sede trova accoglimento con riferimento alla prestazione dovuta per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con la conseguenza che la sig.ra ha diritto a beneficiare, per detti anni Pt_1 scolastici, del bonus di € 500,00 di cui all'art. 1, Legge n.107/2015. La ricorrente ha infatti depositato in atti la documentazione comprovante l'attuale inserimento nel sistema scolastico, producendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l'Amministrazione nel 2023, dal quale è possibile desumere l'attualità dell'interesse della stessa a percepire gli importi della c.d. Carta docente a titolo di corrispettivo e non anche a titolo risarcitorio, stante la sua persistenza all'interno del sistema scolastico e il conseguente permanere del diritto/dovere formativo (cfr. Corte Cass. n. 29961/2023). Quanto al regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza dell'amministrazione convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
^^^^
(
P.Q.M.
)
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) condanna il e del merito alla attribuzione della Carta Docente, Controparte_1 in favore di , per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022 e 2022/2023, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2) condanna il al pagamento, in favore del procuratore Controparte_1 costituto dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti;
Roma, 13/02/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi,
Funzionario addetto UPP.