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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 19/12/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 344/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 16 dicembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 344/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Stefano Stochino,
- appellante -
contro
:
, in persona del Prefetto pro tempore, cod. fisc. Controparte_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Cagliari,
- appellata - avente ad oggetto: opposizione ex art. 7 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 – appello. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha appellato l'ordinanza del Giudice di Pace di Lanusei, Parte_1
depositata il 14 luglio 2022 nel giudizio iscritto al n. 53/2022 r.g., con cui – rilevata la mancata comparizione dell'opponente – è stato convalidato l'impugnato decreto del Prefetto di Nuoro n. 22027 del 29 aprile 2022, che ha disposto la sospensione per un anno della patente di guida intestata al ricorrente.
A sostegno dell'opposizione ha addotto: (a) l'omessa valutazione degli elementi istruttori indicati nel ricorso;
(b) la violazione degli artt. 1, 2, 3 e 24 della Costituzione nonché dell'art. 7 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150; (c) il difetto di motivazione;
(d) la violazione del principio del contraddittorio;
(e)
l'incolpevole assenza del difensore alla prima udienza fissata davanti al
Giudice di Pace.
Il gravame è stato trattato nella resistenza della per essere decisa CP_1
come segue.
2. – I motivi di appello sono infondati.
2.1. – Seguendo un ordine logico (e non meramente cronologico) delle censure svolte dall'appellante, va in primo luogo rileva l'infondatezza dell'ultimo motivo di appello.
Dall'esame degli atti non emerge che il difensore di abbia Parte_1
tempestivamente denunciato al Giudice di prime cure l'impossibilità di comparire alla prima udienza, ovvero di farsi sostituire da altro avvocato, dal momento il processo civile dispone di una disciplina sull'impedimento del difensore diversa da quella vigente nel processo penale.
La giurisprudenza (anche di legittimità) è chiara: l'avvocato, onde evitare richieste dilatorie, può chiedere un rinvio dell'udienza di discussione per grave impedimento presentando all'ufficio un'istanza tempestiva e dimostrando l'impossibilità di partecipare per cause non imputabili (come una malattia o un altro impegno professionale contemporaneo e inderogabile), nonché
l'impossibilità di farsi sostituire da un collega, «venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza» (Cass. Civ., Sez. Un., ord. 26 marzo 2012, n.
4773; conf. Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. 17 ottobre 2014, n. 22094; Cass. Civ., sez. VI-5, ord. 15 ottobre 2018, n. 25783). Ovviamente è onere del difensore dimostrare di essersi attivato in tempo anche per reperire un collega, tenuto conto del momento in cui è venuto a conoscenza della concomitanza degli impegni professionali (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. 27 agosto 2013, n.19583).
Sul punto l'appello è monco. È irrilevante il fatto che il difensore fosse impegnato contemporaneamente davanti ad un diverso ufficio giudiziario e che l'attività ivi svolta si sia protratta più del previsto, essendo a quel punto impossibilitato a reperire un collega. È noto che i tempi di trattazione dei giudizi non siano pronosticabili con precisione, attese le innumerevoli variabili che possono venire in rilievo nel corso di un'udienza. Diligenza avrebbe perciò imposto che l'Avvocato contattasse in anticipo un collega che lo potesse sostituire davanti ad uno dei due uffici giudiziari.
2.2. – Non vi è violazione del principio del contraddittorio per la ritenuta
«tardività e inammissibilità» della costituzione della nel giudizio di CP_1
primo grado.
Il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, non
è perentorio. Nessun affidamento o scelta processuale può essere ragionevolmente fondarsi, da parte dell'opponente, sulla mancata costituzione in giudizio dell'ente resistente nel termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice di Pace.
D'altro canto, neppure è condivisibile la tesi della inammissibilità della
“costituzione” solo perché tardiva ovvero perché effettuata tramite la trasmissione degli atti via posta elettronica certificata. La disposizione in commento non esige, invero, che l'ente si costituisca formalmente in giudizio.
Piuttosto richiede il mero deposito in cancelleria degli atti relativi all'accertamento venga effettuato fisicamente. Con la conseguenza che la trasmissione di essi tramite posta elettronica certificata anteriormente alla prima udienza comporta il dovere di acquisirli al fascicolo d'ufficio di primo grado.
Si tenta infine presente che la documentazione prodotta dalla e CP_1
notificata all'opponente si ha per conosciuta. Per cui, per tali documenti, non vi può essere, neanche in astratto, una lesione del contraddittorio, che in ogni caso avrebbe dovuto essere dedotta nello specifico e non in termini ipotetici e astratti.
2.3. – Il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione della previsione di cui all'art. 9, lettera b, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Ha preso atto della mancata comparizione delle parti e ha dato atto che dalla documentazione allegata al ricorso di primo grado non si evinceva l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Pertanto, il Giudice di Pace non è incorso in alcuna omissione del dovere di motivazione, dovendosi escludere che lo stesso avesse peraltro un onere di elencazione dei singoli documenti prodotti dal ricorrente per dimostrare di averli effettivamente presi in considerazione.
2.4. – Il Giudice di Pace, per espressa previsione normativa, non deve – in caso di mancata comparizione dell'opponente – effettuare ulteriori valutazioni rispetto a quelle previste dall'art. 7 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Non si ravvisa, perciò, la denunciata violazione di tale norma, né a fortiori degli articoli della Costituzione richiamati – senza una chiara logica o attinenza con il provvedimento prefettizio e l'ordinanza di convalida – nella rubrica del secondo motivo di appello. Sul punto è appena il caso di evidenziare, per quanto superfluo, che la legge non frappone alcun ostacolo all'esercizio del diritto di difesa, prevedendosi che finanche nel caso in cui l'opponente non compaia il Giudice di Pace debba comunque esaminare la documentazione prodotta per escludere l'illegittimità del provvedimento. Ma ciò non significa che il Giudice di prime cure debba sostituirsi alla parte, prendendo in considerazione tutte le possibili censure che potrebbero essere mosse in astratto dal soggetto opponente. Il
Giudice, anche in tali casi, è sempre un soggetto terzo, per cui la verifica documentale comporta – e non può che comportare – la possibilità di dichiarare l'illegittimità del provvedimento solo laddove essa emerga in maniera chiara e immediata, ma sempre sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. art. 7, comma 9, lettera b, d.lgs. cit.) e nei limiti di quelli che sono i motivi di opposizione formulati nell'atto introduttivo del giudizio, che non possono essere ampliati in sede di appello.
2.5. – La legittimità della convalida non appare scalfita dalla doglianza dell'appellante secondo cui il Giudice di Pace avrebbe comunque errato a convalidare il provvedimento del prefetto, alla luce degli «esami biologici svolti spontaneamente ed in tempo prossimo alla contestazione», comprovanti – a suo dire –
«la estraneità dell'opponente ad una condotta di abituale assunzione di sostanze vietate, nonché il prodigarsi dello stesso, nell'ottenere una pronta attivazione del percorso di accertamento medico, in conferma della propria idoneità alla guida».
La tesi difensiva non è condivisile. Nel decreto prefettizio si dà atto che
è stato trovato alla guida di un veicolo in condizioni di alterazioni Parte_1
psicofisica in data 13 gennaio 2022. Non può pertanto ritenersi che gli esami oggetto di richiesta n. 30362787 del 9 aprile 2022, e dunque di quasi tre mesi dopo, possano valere ad escludere quanto accertato in precedenza dai
Carabinieri. Non è previsto che l'occasionalità, in luogo dell'abitualità, della condotta illecita escluda l'obbligo di sospensione, in via cautelare, della patente di guida, atteso che tace circostanza non avrebbe neppure rilievo ai fini della sospensione disposta a seguito di accertamento, in via definitiva, dell'utilizzo di sostanze psicotrope o di stupefacenti (cfr. art. 187 c.d.s.).
Il provvedimento opposto, del resto, è ampiamente e ben motivato sul punto.
Il potere di sospensione cautelare della patente di guida costituisce un atto dovuto e privo di discrezionalità (cfr. Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 8 maggio
2018, n. 10983), essendo la legge – e precisamente l'art. 223, comma 1, c.d.s. –
a prevedere che il prefetto, ricevuti gli atti, «dispone» la sospensione fino ad un massimo di due anni (nella fattispecie è stata irrogata la sospensione per un solo anno, valore medio tra il minimo e il massimo).
Il fatto che l'appellante, del resto, fosse impossibilitato – per effetto della sospensione della patente di guida – a raggiungere il proprio posto di lavoro non è provato, né sono stati indicati i mezzi di prova diretti a documentare tale circostanza, ammesso e non concesso che abbia rilievo, dal momento che il legislatore non prevede alcun bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza sulle strade e quello privato del trasgressore.
2.6. – Infine, posto l'oggetto del giudizio (impugnazione della sospensione cautelare della patente di guida), come ulteriormente circoscritto dai motivi di impugnazione (tantum devolutum quantum appelatur), è irrilevante quanto da ultimo segnalato dall'appellante con le note conclusive e quelle di udienza, circa l'intervenuta archiviazione della contestazione formulata nei confronti di
Parte_1
A parte il fatto che l'archiviazione è stata disposta soltanto per la ritenuta particolare tenuità della violazione e non a causa dell'insussistenza dell'illecito,
l'archiviazione, in ogni caso, non va confusa con il provvedimento opposto.
Quest'ultimo, avente natura cautelare, ha dei presupposti autonomi rispetto a quello di archiviazione. Pertanto, l'archiviazione per particolare tenuità del fatto non incide sulla correttezza formale e sostanziale dalla decisione del
Giudice di Pace.
3. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannato al Parte_1
pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55), con esclusione della fase istruttoria in quanto non effettivamente svolta (cfr. art. 4, comma 5, lettera c, ultimo inciso, d.m. cit.).
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
344/2022 R.G.A.C., così provvede: rigetta l'appello e condanna al pagamento, in favore della Parte_1
controparte, delle spese processuali che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Lanusei, il 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 16 dicembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 344/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Stefano Stochino,
- appellante -
contro
:
, in persona del Prefetto pro tempore, cod. fisc. Controparte_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Cagliari,
- appellata - avente ad oggetto: opposizione ex art. 7 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 – appello. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha appellato l'ordinanza del Giudice di Pace di Lanusei, Parte_1
depositata il 14 luglio 2022 nel giudizio iscritto al n. 53/2022 r.g., con cui – rilevata la mancata comparizione dell'opponente – è stato convalidato l'impugnato decreto del Prefetto di Nuoro n. 22027 del 29 aprile 2022, che ha disposto la sospensione per un anno della patente di guida intestata al ricorrente.
A sostegno dell'opposizione ha addotto: (a) l'omessa valutazione degli elementi istruttori indicati nel ricorso;
(b) la violazione degli artt. 1, 2, 3 e 24 della Costituzione nonché dell'art. 7 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150; (c) il difetto di motivazione;
(d) la violazione del principio del contraddittorio;
(e)
l'incolpevole assenza del difensore alla prima udienza fissata davanti al
Giudice di Pace.
Il gravame è stato trattato nella resistenza della per essere decisa CP_1
come segue.
2. – I motivi di appello sono infondati.
2.1. – Seguendo un ordine logico (e non meramente cronologico) delle censure svolte dall'appellante, va in primo luogo rileva l'infondatezza dell'ultimo motivo di appello.
Dall'esame degli atti non emerge che il difensore di abbia Parte_1
tempestivamente denunciato al Giudice di prime cure l'impossibilità di comparire alla prima udienza, ovvero di farsi sostituire da altro avvocato, dal momento il processo civile dispone di una disciplina sull'impedimento del difensore diversa da quella vigente nel processo penale.
La giurisprudenza (anche di legittimità) è chiara: l'avvocato, onde evitare richieste dilatorie, può chiedere un rinvio dell'udienza di discussione per grave impedimento presentando all'ufficio un'istanza tempestiva e dimostrando l'impossibilità di partecipare per cause non imputabili (come una malattia o un altro impegno professionale contemporaneo e inderogabile), nonché
l'impossibilità di farsi sostituire da un collega, «venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza» (Cass. Civ., Sez. Un., ord. 26 marzo 2012, n.
4773; conf. Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. 17 ottobre 2014, n. 22094; Cass. Civ., sez. VI-5, ord. 15 ottobre 2018, n. 25783). Ovviamente è onere del difensore dimostrare di essersi attivato in tempo anche per reperire un collega, tenuto conto del momento in cui è venuto a conoscenza della concomitanza degli impegni professionali (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. 27 agosto 2013, n.19583).
Sul punto l'appello è monco. È irrilevante il fatto che il difensore fosse impegnato contemporaneamente davanti ad un diverso ufficio giudiziario e che l'attività ivi svolta si sia protratta più del previsto, essendo a quel punto impossibilitato a reperire un collega. È noto che i tempi di trattazione dei giudizi non siano pronosticabili con precisione, attese le innumerevoli variabili che possono venire in rilievo nel corso di un'udienza. Diligenza avrebbe perciò imposto che l'Avvocato contattasse in anticipo un collega che lo potesse sostituire davanti ad uno dei due uffici giudiziari.
2.2. – Non vi è violazione del principio del contraddittorio per la ritenuta
«tardività e inammissibilità» della costituzione della nel giudizio di CP_1
primo grado.
Il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, non
è perentorio. Nessun affidamento o scelta processuale può essere ragionevolmente fondarsi, da parte dell'opponente, sulla mancata costituzione in giudizio dell'ente resistente nel termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice di Pace.
D'altro canto, neppure è condivisibile la tesi della inammissibilità della
“costituzione” solo perché tardiva ovvero perché effettuata tramite la trasmissione degli atti via posta elettronica certificata. La disposizione in commento non esige, invero, che l'ente si costituisca formalmente in giudizio.
Piuttosto richiede il mero deposito in cancelleria degli atti relativi all'accertamento venga effettuato fisicamente. Con la conseguenza che la trasmissione di essi tramite posta elettronica certificata anteriormente alla prima udienza comporta il dovere di acquisirli al fascicolo d'ufficio di primo grado.
Si tenta infine presente che la documentazione prodotta dalla e CP_1
notificata all'opponente si ha per conosciuta. Per cui, per tali documenti, non vi può essere, neanche in astratto, una lesione del contraddittorio, che in ogni caso avrebbe dovuto essere dedotta nello specifico e non in termini ipotetici e astratti.
2.3. – Il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione della previsione di cui all'art. 9, lettera b, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Ha preso atto della mancata comparizione delle parti e ha dato atto che dalla documentazione allegata al ricorso di primo grado non si evinceva l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Pertanto, il Giudice di Pace non è incorso in alcuna omissione del dovere di motivazione, dovendosi escludere che lo stesso avesse peraltro un onere di elencazione dei singoli documenti prodotti dal ricorrente per dimostrare di averli effettivamente presi in considerazione.
2.4. – Il Giudice di Pace, per espressa previsione normativa, non deve – in caso di mancata comparizione dell'opponente – effettuare ulteriori valutazioni rispetto a quelle previste dall'art. 7 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Non si ravvisa, perciò, la denunciata violazione di tale norma, né a fortiori degli articoli della Costituzione richiamati – senza una chiara logica o attinenza con il provvedimento prefettizio e l'ordinanza di convalida – nella rubrica del secondo motivo di appello. Sul punto è appena il caso di evidenziare, per quanto superfluo, che la legge non frappone alcun ostacolo all'esercizio del diritto di difesa, prevedendosi che finanche nel caso in cui l'opponente non compaia il Giudice di Pace debba comunque esaminare la documentazione prodotta per escludere l'illegittimità del provvedimento. Ma ciò non significa che il Giudice di prime cure debba sostituirsi alla parte, prendendo in considerazione tutte le possibili censure che potrebbero essere mosse in astratto dal soggetto opponente. Il
Giudice, anche in tali casi, è sempre un soggetto terzo, per cui la verifica documentale comporta – e non può che comportare – la possibilità di dichiarare l'illegittimità del provvedimento solo laddove essa emerga in maniera chiara e immediata, ma sempre sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. art. 7, comma 9, lettera b, d.lgs. cit.) e nei limiti di quelli che sono i motivi di opposizione formulati nell'atto introduttivo del giudizio, che non possono essere ampliati in sede di appello.
2.5. – La legittimità della convalida non appare scalfita dalla doglianza dell'appellante secondo cui il Giudice di Pace avrebbe comunque errato a convalidare il provvedimento del prefetto, alla luce degli «esami biologici svolti spontaneamente ed in tempo prossimo alla contestazione», comprovanti – a suo dire –
«la estraneità dell'opponente ad una condotta di abituale assunzione di sostanze vietate, nonché il prodigarsi dello stesso, nell'ottenere una pronta attivazione del percorso di accertamento medico, in conferma della propria idoneità alla guida».
La tesi difensiva non è condivisile. Nel decreto prefettizio si dà atto che
è stato trovato alla guida di un veicolo in condizioni di alterazioni Parte_1
psicofisica in data 13 gennaio 2022. Non può pertanto ritenersi che gli esami oggetto di richiesta n. 30362787 del 9 aprile 2022, e dunque di quasi tre mesi dopo, possano valere ad escludere quanto accertato in precedenza dai
Carabinieri. Non è previsto che l'occasionalità, in luogo dell'abitualità, della condotta illecita escluda l'obbligo di sospensione, in via cautelare, della patente di guida, atteso che tace circostanza non avrebbe neppure rilievo ai fini della sospensione disposta a seguito di accertamento, in via definitiva, dell'utilizzo di sostanze psicotrope o di stupefacenti (cfr. art. 187 c.d.s.).
Il provvedimento opposto, del resto, è ampiamente e ben motivato sul punto.
Il potere di sospensione cautelare della patente di guida costituisce un atto dovuto e privo di discrezionalità (cfr. Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 8 maggio
2018, n. 10983), essendo la legge – e precisamente l'art. 223, comma 1, c.d.s. –
a prevedere che il prefetto, ricevuti gli atti, «dispone» la sospensione fino ad un massimo di due anni (nella fattispecie è stata irrogata la sospensione per un solo anno, valore medio tra il minimo e il massimo).
Il fatto che l'appellante, del resto, fosse impossibilitato – per effetto della sospensione della patente di guida – a raggiungere il proprio posto di lavoro non è provato, né sono stati indicati i mezzi di prova diretti a documentare tale circostanza, ammesso e non concesso che abbia rilievo, dal momento che il legislatore non prevede alcun bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza sulle strade e quello privato del trasgressore.
2.6. – Infine, posto l'oggetto del giudizio (impugnazione della sospensione cautelare della patente di guida), come ulteriormente circoscritto dai motivi di impugnazione (tantum devolutum quantum appelatur), è irrilevante quanto da ultimo segnalato dall'appellante con le note conclusive e quelle di udienza, circa l'intervenuta archiviazione della contestazione formulata nei confronti di
Parte_1
A parte il fatto che l'archiviazione è stata disposta soltanto per la ritenuta particolare tenuità della violazione e non a causa dell'insussistenza dell'illecito,
l'archiviazione, in ogni caso, non va confusa con il provvedimento opposto.
Quest'ultimo, avente natura cautelare, ha dei presupposti autonomi rispetto a quello di archiviazione. Pertanto, l'archiviazione per particolare tenuità del fatto non incide sulla correttezza formale e sostanziale dalla decisione del
Giudice di Pace.
3. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannato al Parte_1
pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55), con esclusione della fase istruttoria in quanto non effettivamente svolta (cfr. art. 4, comma 5, lettera c, ultimo inciso, d.m. cit.).
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
344/2022 R.G.A.C., così provvede: rigetta l'appello e condanna al pagamento, in favore della Parte_1
controparte, delle spese processuali che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Lanusei, il 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti