Sentenza 3 ottobre 2016
Massime • 1
Deve escludersi l'applicabilità dello speciale criterio di determinazione della pena, stabilito nei primi due commi dell'art. 81 cod. pen., nei casi in cui il concorso formale e la continuazione abbiano ad oggetto reati puniti con pene eterogenee o di specie diversa, poichè in tali ipotesi l'unificazione delle pene diverse, con relativo aumento di quella prevista per il reato più grave, determina la conversione delle pene per i reati satellite in pene più gravi per genere o specie, in violazione del principio del "favor rei" che ispira la disciplina del reato continuato.
Commentari • 4
- 1. Sulla continuazione tra reati sanzionati con pene eterogenee: si attendono le Sezioni UnitePietro Palumbo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Alle Sezioni Unite la questione dell'ammissibilità dellaRiccardo Bertolesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza annotata clicca in alto su "visualizza allegato". Si segnala che la trattazione del ricorso, da parte delle S.U., è stata fissata per il 21 giugno 2018. 1. La disciplina del reato continuato torna ancora una volta all'attenzione delle Sezioni Unite. Con l'ordinanza in epigrafe, la IV sezione della Corte di cassazione ha richiesto al Supremo Collegio di risolvere il seguente quesito: “se sia ammissibile la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee” e “se, in ossequio al favor rei, ferma la configurabilità della continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, ove il reato più grave sia punito con la pena detentiva e quello satellite …
Leggi di più… - 3. Reato continuato, concorso di reati, pena, criteri di determinazione, aumento, pene eterogenee previste per i reatiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2018
- 4. La continuazione quando è applicabile nel diritto penale?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2018
La continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2016, n. 46695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46695 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2016 |
Testo completo
In caso di diffusione def - presente provvedimento 46 6 9 5 / 1 6 omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto ☐ disposto d'ufficio ☐ richiesta di parte REPUBBLICA ITALIANA ☐ imposto dalla legge IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Udienza pubblica 3.10.2016 Dott. Stefano Palla Presidente Sentenza n. 8452 Dott. Maria Vessichelli Consigliere Consigliere Registro generale n. 22394/2016 Dott. Carlo Zaza Dott. Luca Pistorelli Consigliere Dott. Roberto Amatore Rel. Consigliere Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : BI CARLO, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 15.01.2016 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Corasaniti che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per i capi g) ed I) e per la declaratoria di inammissibilità per il resto;
udito per le parti civili P.R. e S.C. l'Avv. Valeria Petrolini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con conferma della sentenza della Corte di Appello di Bologna e riportandosi alle conclusioni scritte e alla nota spese;
udito per l'imputato l'Avv. Angelo Russo del Foro di Reggio Emilia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Parma del 19.07.2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di cui al capo ] della rubrica ( art. 660 c.p. ) per essere la contravvenzione estinta per intervenuta prescrizione e per l'effetto ha rideterminato la pena per i restanti reati e, ritenuto più grave quello di cui all'art. 612 bis c.p., ha fissato la stessa in anni 3 e mesi otto di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a nove motivi di censura. 1 ぶ 1.1 Denunzia il ricorrente, come primo motivo, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. d, c.p.p., la mancata assunzione di prove testimoniali indotte a suo discarico. Denunzia la illegittimità della ordinanza resa dal primo giudice che, dopo aver ammesso la richiesta prova testimoniale, ha revocato l'ammissione dei testi e M. motivando in ordine ad una L. presunta irrilevanza della stessa, nonché l'ulteriore erroneità del diniego, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., della riapertura della istruttoria pronunciata in appello nella sentenza qui impugnata. Osserva la parte ricorrente che la prova testimoniale richiesta avrebbe consentito di chiarire i rapporti tra egli ricorrente e OMISSIS onde scongiurare la possibilità di contestargli il reato di cui all'art. 612 bis c.p. nei confronti OMISSIS contestazione della quale, peraltro, non vi era comunque prova nelle acquisizioni istruttorie dibattimentali.
1.2 Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, commi 1 e 2, c.p.. Si denunzia l'erroneità della decisione adottata dal giudice ricorso nella parte in cui aveva considerato più grave la fattispecie di reato di cui all'art. 612 bis c.p., rispetto a quella prevista dall'art. 572 c.p., accedendo ad una valutazione in concreto, e non già in astratto, della gravità delle due fattispecie, diversamente da quanto invece statuito dalla giurisprudenza di legittimità. Evidenzia che correttamente il giudice di prime cure aveva individuato nell'art. 572 c.p. la fattispecie più grave, giacché la pena prevista da quest'ultima norma prima dell'inasprimento delle sanzioni disposto dall'art. 4, 1 comma, lett. d, l. 172/2012 - era della reclusione da uno a cinque, e, dovendosi calcolare nel minimo l'effetto di riduzione per le attenuanti, non si poteva concludere che la diminuente da applicare fosse un giorno. Osserva inoltre che la pena sancita originariamente nella prima formulazione dell'art. 612 bis c.p. era della reclusione da sei mesi a quattro anni, aumentabile sino alla metà nei casi previsti dal terzo comma, di talché, operato il giudizio di bilanciamento riconosciuto dal tribunale, la pena da considerarsi era quella della fattispecie base, e cioè quella della reclusione da sei mesi a quattro anni.
1.2.1 Con ulteriore doglianza contenuta nel secondo motivo si deduce, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b ed e, c.p.p., l'inosservanza della legge penale e la mancanza di motivazione in ordine alla riconosciuta recidiva. Denunzia che erroneamente il giudice impugnato aveva considerato come contestata la recidiva infraquinquennale per tutti i reati, mentre la stessa era stata invece contestata solo per i reati di cui al decreto che dispone il giudizio del 2.5.2011 e non già per quelli, come per l'art. 572 c.p., contestati nel decreto che dispone il giudizio del 12.4.2011. 1.3 Con il terzo motivo si denunzia, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b, c.p.p., violazione di legge in relazione all'art. 81, 3 comma, c.p.. Si osserva che i reati di cui ai capi e, g, k, I ed m della rubrica contenuta nel decreto che dispone il giudizio del 12.4.2011 erano tutti di competenza del giudice di pace e dunque la pena inflitta all'imputato era illegittima in quanto contraria alle pene previste per queste tipologie di reati dall'art. 52 del d.lgs. 274/2000. 2 1.3.1 Con ulteriore doglianza contenuta nel terzo motivo, si denunzia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b e c, c.p.p., la inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali e della legge penale con riferimento agli artt. 21 c.p.p., 4, 6 e 48 d.lgs. 274/2000. Si osserva che erroneamente il giudice d'appello, conformemente ad una giurisprudenza di legittimità non condivisibile, aveva ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza sollevata dall'imputato in relazione ai reati riservati al giudice di pace per quanto stabilito dall'art. 491 c.p.p., e ciò in violazione dell'art. 48 predetto che prevede la rilevabilità della incompetenza "in ogni stato e grado" del processo.
1.3.2 Si evidenziava inoltre, sempre nel medesimo motivo, la intervenuta abrogazione del reato di cui al capo G per effetto del d.lgs. 7/2016. 1.4 Con il quarto motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'aumento di pena per tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e, c.p.p. e inosservanza della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 62 bis alle pene previste per i reati satellite contestati nel decreto del G.u.p. del 12.4.2012. Deduce sul punto la illogicità della motivazione giacché l'aumento di pena per i reati satellite in egual misura per ciascun reato, nonostante la eterogeneità dei reati in concorso, doveva considerarsi irragionevole e non condivisibile.
1.5 Con il quinto motivo si denunzia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena base in rapporto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.. Deduce il ricorrente la irragionevolezza della decisione nella parte in cui la pena base per il reato più grave, che era stato individuato in quello di cui al capo F (art. 612 bis c.p.), era stata fissata in anni 2 e mesi 11 di reclusione, attestando così più vicino alla pena massima che non a quella più bassa della previsione edittale, con ciò ponendosi in manifesta contraddittorietà con la decisione di riconoscere le attenuanti generiche.
1.6 Con il sesto motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 612 bis, comma 3, c.p.. Denunzia, sul punto, l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alle condotte contestate in danno OMISSIS 1.7 Con il settimo motivo si denunzia inosservanza e erronea applicazione degli artt. 572 e 612 bis c.p.. Evidenzia il ricorrente che le condotte integranti il reato di cui all'art. 612 bis c.p. si sarebbero realizzate nel periodo aprile - novembre 2009 ( Capo F ) e giugno 2010 - febbraio 2012 ( Capo A ) e che pertanto, in virtù del principio generale di cui all'art. 2 c.p., occorreva prendere in considerazione la disciplina previgente alla modifica introdotta alla disposizione in esame dall'art. 1, comma 3, lett. a) del D.L. n. 93/2013 conv. in legge 119/2013, in quanto contenente un trattamento sanzionatorio più favorevole all'imputato. Osserva che tale disciplina previgente, allorquando il OMISSIS è cessato, esclude l'ambito di operatività dell'aggravante sopra ricordata. Denunzia, inoltre, l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto che concorressero i reati di maltrattamenti e quello di atti persecutori. 3 1.8 Con l'ottavo motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine ai reati contestati ai capi e, g, e K del decreto G.u.p. del 12.4.2011 ed erronea applicazione della legge penale in riferimento alla consunzione dei reati contestati ai capi e, g, e k, decreto G.u.p. 12.4.2011, capo c del decreto del 2.5.2011, nei più gravi delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.. Deduce il ricorrente che il disvalore dei reati citati sarebbe compreso in quello di cui al più grave reato di cui all'art. 612 bis c.p. ovvero in quello di cui all'art. 572 c.p.. 1.9 Con il nono motivo si impugnano le statuizioni civili in relazione al quantum liquidato ed in ragione delle contestazioni sopra avanzate.
1.10 Con memoria depositata in data 15.9.2016 le costituite parti civili P.R. e S.C. contestavano specificatamente i singoli motivi di ricorso avanzati dall'imputato, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è parzialmente fondato, quanto ai profili di censura riguardanti il trattamento sanzionatorio.
2.1 Seguendo l'ordine di doglianze avanzate dal ricorrente nell'atto introduttivo, occorre subito sottolineare come il primo motivo di censura non sia in alcun modo condivisibile. Come correttamente argomentato dalla Corte emiliana, l'assunzione delle testimonianze di L. e M. non rivestono, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 603 cod. proc. pen., quel profilo di decisività richiesto per ottenere la riapertura della istruttoria in appello, atteso che, in un caso, l'assunzione della testimonianza del medico risulta addirittura irrilevante se diretta a confutare quanto accertato nella certificazione medica versata nell'incarto processuale e, nell'altro, la testimonianza richiesta non sarebbe in grado di apportare un contributo conoscitivo né utile né decisivo per l'accertamento del reato di cui all'art. 612 bis c.p., e ciò in ragione della irrilevanza delle circostanze sulle quali l'imputato intendeva svolgere la escussione dibattimentale e della solidità degli elementi di prova già acquisiti la patrimonio conoscitivo del giudizio.
2.2 Il secondo motivo di doglianza è invece fondato. Ed invero, il giudice impugnato ha erroneamente posto le attenuanti generiche in bilanciamento con i reati satellite e non già con i reati base, con la inevitabile conseguenza di determinare sostanzialmente una reformatio in pejus del trattamento sanzionatorio applicato in secondo grado. Ne discende la necessità di un annullamento con rinvio alla Corte di Appello competente per una rivalutazione del trattamento sanzionatorio che tenga conto, anche per la determinazione del reato-base, delle osservazioni sopra svolte.
2.2.1 L'accoglimento della doglianza in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio assorbe l'esame anche della ulteriore censura sulla questione dell'applicazione della recidiva a tutti i reati contestati, riguardando la stessa sempre il profilo del trattamento sanzionatorio sul quale la Corte di rinvio dovrà di nuovo pronunciarsi. 4 3. Il terzo motivo di doglianza incentrato, come tale, sulla denunziata violazione dell'art. 81, comma terzo, cod. pen. è invece, a parere di questo Collegio, fondato.
3.1 Non sfugge a questa Corte che l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità si è sempre espresso nel senso che la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa ( fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento della continuazione tra delitto punito con la pena della reclusione e contravvenzione punita con la pena dell'ammenda e, conseguentemente, la determinazione della pena complessiva mediante aumento dell'entità della reclusione) ( Cass., Sez. 5, n. 35999 del 17/03/2015 - dep. 04/09/2015, Vasili, Rv. 265002) 3.1.1 La riferita recente giurisprudenza da ultimo ricordata si poggia su un orientamento risalente manifestato da questa Corte anche a Sezioni Unite, orientamento che aveva espresso il principio secondo cui la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa (Sez. U, n. 6300 del 26/05/1984 - dep. 05/07/1984, FALATO, Rv. 165179 ).
3.1.2 Sul punto, si era anche espressa la successiva giurisprudenza affermando che, nelle ipotesi speciali di concorso di reato di cui all'art. 81 cod. pen., possono unificarsi le pene di specie diversa, (reclusione od arresto oppure multa o ammenda), ma non quelle di genere diverso (reclusione e multa o arresto e ammenda). Se il reato più grave è punito con pena detentiva (reclusione o arresto) e quello meno grave con pena pecuniaria (multa o ammenda) le due pene non possono essere unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen., ma si considerano distinte ad ogni effetto giuridico ai sensi dell'art. 76, comma terzo, cod. pen. tale unificazione è invece possibile qualora il reato più grave sia punito congiuntamente con pena detentiva e pena pecuniaria e quello meno grave con una sola di esse ( Cass., Sez. 2, sent. n. 6974/1988, Rv. 181299, Perilli;
conf. mass. n. 169257; contra mass. n. 173029; contra mass. n. 173704; contra mass. n. 174096; contra mass. n. 175230 ).
3.1.3 Ebbene, per una completa ricostruzione dell'istituto in esame non può essere tuttavia dimenticato che il giudice delle leggi con due provvedimenti resi negli anni '70 ( sent. n. 34/1977 e ord. 27 aprile 1978) ha statuito che non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. (nel nuovo testo risultante dall'art. 8 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220). Esclusa, invero, l'applicabilità della norma denunziata quando i reati concorrenti sono puniti con pene eterogenee, da un lato non veniva ad essere applicata alcuna pena detentiva nuova rispetto a quella prevista dalla legge per i reati meno gravi, rimanendo esclusa ogni violazione degli artt. 13 e 25 Cost.; e, dall'altro, non veniva a determinarsi alcuna irrazionale disparità di trattamento tra le varie ipotesi di K concorso, ricadendo tutte sotto la disciplina del cumulo materiale delle pene;
onde non era configurabile la violazione dell'art. 3. 3.1.5 Riteneva la Corte che lo speciale criterio di determinazione della pena stabilito nel testo del primo e secondo comma dell'art. 81 c.p. non fosse applicabile quando renderebbe necessaria l'unificazione di pene di specie diversa in una sola di unica specie anche se dello stesso genere con aumento della pena unificata ai sensi della norme da ultimo citate. Secondo il testo dell'art. 81 del codice penale (introdotto con l'art. 8 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) è, invero, punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nel terzo comma si precisa, infine, che nei casi previsti dallo stesso articolo la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti, e cioè degli artt. 71 e seguenti. Orbene, la disposizione apporta, come è noto, innovazioni sostanziali alla disciplina dell'originario testo del codice penale, per la quale in caso di concorso formale di reati l'autore di essi era punito secondo il sistema del cumulo materiale delle pene, anziché secondo quello più favorevole del cumulo giuridico, mentre l'applicazione di quest'ultimo sistema al reato continuato era subordinata alla circostanza che le violazioni avessero riferimento alla stessa disposizione di legge. Ne consegue che la omogeneità normalmente ricorrente delle pene da cumulare non comportava gravi problemi interpretativi ed applicativi, a differenza di quanto accade con la nuova normativa per la difficoltà di procedere alla determinazione della pena complessiva in base al disposto dell'art. 81 cod. pen., allorché i reati concorrenti siano puniti con pene fra loro diverse per genere o per specie. E, cioè, reclusione e arresto, quali pene detentive temporanee, e multa e ammenda quali pene pecuniarie.
3.1.6 Deve così essere riaffermato il principio, peraltro già affermato in diversi risalenti arresti di questa Corte ( Sez. 4, n. 7949 del 03/04/1978 - dep. 20/06/1978, MARRAZZO, Rv. 139422 ; Sez. 1, n. 1681 del 30/11/1977 - dep. 14/02/1978, SOSI, Rv. 137934), secondo cui lo speciale criterio di determinazione della pena stabilito nel nuovo testo dell'art. 81 c.p. non sia applicabile quando renderebbe necessaria l'unificazione di pene di specie diversa in una sola di unica specie anche se dello stesso genere con aumento della pena unica. La questione è sicuramente spinosa, giacché, come detto, in materia di modalità di calcolo del cumulo giuridico nel caso di reati puniti con pene eterogenee, l'articolo in esame non detta una espressa disciplina, diversamente dal codice LL e in plurimi codici stranieri.
3.1.7 Per completezza ricostruttiva, occorre ricordare che le Sezioni Unite avevano invero risolto in modo tranchant i problemi in materia, legati al timore che il meccanismo producesse 6 risultati contrastanti coi principi di legalità e del favor rei, escludendo la configurabilità della continuazione tra i reati in questione (Cass. pen., S.U., 23.10.1973, n. 12190, avallata da C. cost., 18.1.1977, n. 34, cit.). Va tuttavia aggiunto che l'ammissibilità della continuazione è stata riconosciuta dapprima nel caso di previsione di pene congiunte per il solo reato più grave (Cass. pen., S.U., 22.1.1977, n. 14890), poi anche in relazione all'ipotesi inversa (Cass. pen., S.U., 30.4.1983, n. 62206) e infine con riguardo alla generalità dei reati puniti con pene eterogenee (Cass. pen., S.U., 26.5.1984, n. 6300): conclusione, peraltro, confermata da C. cost., 17.3.1988, n. 312. La giurisprudenza predominante aveva dunque risposto che occorrerebbe procedere col metodo dell'aumento-assimilazione": conclusione che le Sezioni Unite hanno ribadito con la pronuncia del 2013 ( Cass. pen., S.U., 28.2.2013, n. 25939; in precedenza, tra le molte, Cass. pen., S.U., 26.11.1997, n. 15/1998; Cass. pen., 4.6.2004, n. 28514; Cass. pen., 30.9.2004, n. 44414; Cass. pen., 2.4.2009, n. 15986 ). Ed invero, l'aumento andrebbe operato, cioè, esclusivamente sulla pena del reato principale, che assorbirebbe le pene previste per i reati satellite: questi ultimi, una volta determinata la violazione più grave, perderebbero infatti la loro autonomia sanzionatoria.
3.1.8 Tuttavia, ritiene questo Collegio che, se tale soluzione fa salvo il principio di legalità – giacché pena legale non è solo quella comminata dalla norma incriminatrice, ma quella che risulta da tutte le disposizioni incidenti sulla risposta punitiva, compreso, dunque, l'art. 81 c.p. -, appare incompatibile con il principio del favor rei, che ispira la disciplina del reato continuato, consentendo la conversione delle pene dei reati satelliti in pene più gravi per genere o specie. Ebbene, nel caso di continuazione tra un delitto punito con la reclusione e una contravvenzione punita con l'ammenda, quest'ultima trasmuterebbe in pena detentiva. Tale soluzione non è invero accettabile.
3.1.9 Non varrebbe osservare, in contrario, che in sede di conversione in legge del decreto legge n. 99 del 1974 fu respinto un emendamento mirante ad escludere l'applicabilità del cumulo giuridico nel caso di concorso tra delitti e contravvenzioni. E agevole opporre, infatti, che i lavori preparatori- anche quando il loro tenore è inequivoco -pur non essendo privi di rilievo, non rivestono tuttavia importanza decisiva ai fini della ricostruzione del significato da attribuire alle norme giuridiche, poiché queste, una volta emanate, assumono un valore autonomo e vanno quindi interpretate non già secondo le opinioni personali dei partecipanti alla loro elaborazione ma secondo il contenuto che risulta dalla loro formulazione e dal sistema nel quale sono inserite. Va pertanto esclusa l'applicazione dello speciale criterio di determinazione della pena, stabilito nei primi due commi dell'art. 81 c.p., nei casi in cui il concorso formale e la continuazione si pongono rispetto a reati puniti con pene eterogenee. Non sfugge alla Corte che, nell'affermare il principio ora menzionato, consegue, per l'applicabilità del cumulo giuridico alle sole pene omogenee, una notevole limitazione della portata della novella del '74. 7 Ma d'altro canto deve rilevarsi, come già affermato dal giudice delle leggi nella prima sentenza sopra ricordata, che è rimesso unicamente al legislatore un eventuale intervento mediante opportuna normativa la quale, nel rispetto dei principi costituzionali, consenta di valutare contestualmente agli effetti della pena reati per i quali siano previste pene diverse per genere o per specie. E ciò secondo chiari ed univoci criteri che valgano ad evitare il pericolo di diverse ed eventualmente arbitrarie interpretazioni in sede applicativa. La Corte di rinvio dovrà, pertanto, tenere in considerazione anche il principio da ultimo affermato nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
3.2 La ulteriore doglianza contenuta, sempre, nel terzo motivo, e con la quale si denunzia la erronea applicazione di norme processuali con riferimento agli artt. 21 c.p.p., 4, 6 e 48 d.lgs. 274/2000 -,è invece infondata. Si osservava, da parte del ricorrente, che erroneamente il giudice d'appello, conformemente ad una giurisprudenza di legittimità non condivisibile, aveva ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza sollevata dall'imputato in relazione ai reati riservati al giudice di pace per quanto stabilito dall'art. 491 c.p.p.. 3.2.1 Sul punto, è pacifica la giurisprudenza di questa Corte ( e alla quale anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa ) secondo la quale l'incompetenza del tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del giudice di pace deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 23, comma secondo, cod. proc. pen.; né, a tal fine, rileva il disposto di cui all'art. 48 del d.lgs.vo n. 274 del 2000, il quale non deroga al regime della non rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia del tribunale a favore del giudice di pace, limitandosi a stabilire che il giudice, qualora debba dichiarare l'incompetenza per materia a favore del giudice di pace, la dichiara con sentenza e trasmettendo gli atti al P.M. e non direttamente al giudice di pace (Cass., Sez. 5, n. 25499 del 27/03/2015 - dep. 17/06/2015, Spadaro e altro, Rv. 265144; Sez. 5, n. 15727 del 22/01/2014 - dep. 08/04/2014, P.G. in proc. Bartolo, Rv. 260560).
3.3.1 Non può essere condivisa neanche l'ulteriore doglianza sollevata dal ricorrente nel terzo motivo e relativa alla denunziata abrogazione del reato di cui al capo G della rubrica per effetto del d.lgs. n. 7/2016, giacché il predetto capo di imputazione riguarda la diversa fattispecie di cui all'art. 595 del cod. pen. e non già la fattispecie ormai abrogata prevista dall'art. 594, medesimo codice.
4. Anche il quarto motivo non merita accoglimento. Ed invero, deve osservarsi che la Corte distrettuale ha correttamente ed adeguatamente motivato in ordine agli aumenti di pena dei singoli reati satelliti. Peraltro, le ulteriori doglianze attengono al merito delle valutazioni riservate ai giudici di merito e non possono essere riproposte innanzi a questa Corte se non sotto il prisma del vizio argomentativo che, come detto, non è rintracciabile nel caso di specie in relazione alla motivazione impugnata.
5. Il quinto motivo è invece radicalmente inammissibile. 8 5.1 Sul punto, occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del 07/10/1997, Di Stefano, Rv. 209040 ). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
5.1.2 Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, osserva la Corte come, nel caso di specie, il ricorrente intenda sollecitarla ad una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito in punto di dosimetria della pena. La doglianza, così come sopra prospettata, è dunque irricevibile.
6. Il sesto motivo ed il settimo motivo sono invece inammissibili in quanto propongono ragioni di doglianza non avanzate nel precedente gravame che, come tali, non possono essere proposte per la prima volta innanzi alla Corte di Cassazione.
7. L'ottavo motivo è invece infondato in ragione della costante giurisprudenza di questa Corte in tema di concorso tra i reati di diffamazione, quello di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia. 7.1 È utile ricordare, sul punto qui da ultimo in discussione, che è stato affermato da questa Corte, con principio condiviso anche da questo Collegio, che il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di diffamazione anche quando la condotta diffamatoria costituisce una delle molestie costitutive del reato previsto dall'art. 612 bis cod. pen. (Cass., Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014 - dep. 11/12/2014, T, Rv. 262635). 9 Del pari, è stato affermato che - in tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti OMISSIS e quello di atti persecutori (art. 612-bis, cod. pen.) -, salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612-bis, comma primo, cod. pen. - che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie - è invece configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen.) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una OMISSIS (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del lo comunque della sua attualità temporale (Sez. 6,OMISSIS n. 24575 del 24/11/2011 - dep. 20/06/2012, Frasca, Rv. 252906).
8. Il nono motivo di doglianza riguardante le censure avanzate alle statuizioni civili - è, invece, inammissibile in ragione della sua genericità.
8.1 Orbene, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
8.1.1 Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
9. In base al principio della soccombenza, l'imputato deve essere condannato, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo. 10. Va disposto l'oscuramento dei dati delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 3.10.2016 Il Presidente INPOSITATA IN CANCELLERIA Stefano Palla StifusStifans Jame Il Consigliere estensore add - 8 NOV 2016 Roberto Amatore RobertoAut Que plast IL FUNZIONARIO GIUDIES. Carme