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2 settembre 1985
2 settembre 1985
Art. 21.
Per il rilascio di ogni stato o certificato, generale o speciale, delle trascrizioni, iscrizioni o rinnovazioni e per ogni copia delle medesime formalita', delle note originali, delle annotazioni e dei titoli depositati nelle conservatorie, il richiedente deve presentare al conservatore apposita domanda sottoscritta, compilata su moduli a stampa conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria.
E' fatta eccezione per i certificati stesi in calce alle note ipotecarie da restituirsi al richiedente in prova delle eseguite formalita'.
Il conservatore rilascia alla parte richiedente ricevuta in carta libera delle domande di certificati e copie.
Ove la parte lo richieda il conservatore deve rilasciare, in base ad un'unica domanda, il certificato cumulativo delle iscrizioni e trascrizioni.
Per il rilascio di ogni stato o certificato, generale o speciale, delle trascrizioni, iscrizioni o rinnovazioni e per ogni copia delle medesime formalita', delle note originali, delle annotazioni e dei titoli depositati nelle conservatorie, il richiedente deve presentare al conservatore apposita domanda sottoscritta, compilata su moduli a stampa conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria.
E' fatta eccezione per i certificati stesi in calce alle note ipotecarie da restituirsi al richiedente in prova delle eseguite formalita'.
Il conservatore rilascia alla parte richiedente ricevuta in carta libera delle domande di certificati e copie.
Ove la parte lo richieda il conservatore deve rilasciare, in base ad un'unica domanda, il certificato cumulativo delle iscrizioni e trascrizioni.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 18/01/2008 n. 1 - Agenzia del Territorio - DirettoreAgenzia del Territorio · 18 gennaio 2008 · 5.863636
[…] faccia richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne e\' alcuna. Con riferimento alle concrete modalita\' procedimentali, l\'art. 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, prevede che per il rilascio di ogni stato o certificato, generale o speciale, delle trascrizioni, iscrizioni o
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Giurisprudenza • 32
- 1. Trib. Cassino, sentenza 25/02/2021, n. 273Provvedimento: […] Per vero, le visure catastali degli immobili di causa prodotte dall'attrice, pur rilevanti ai fini dell'individuazione degli elementi identificativi dei beni e degli attuali intestatari degli stessi, non sono comunque idonee a verificare l'esistenza di eventuali creditori ipotecari e, pertanto, l'integrità del contraddittorio, essendo invece necessari allo scopo o il certificato ipotecario di cui agli artt. 21 e 22 della legge n. 52/1985 o il certificato notarile sostitutivo.Leggi di più...
- certificato ipotecario·
- usucapione·
- diritti reali immobiliari·
- certificato stato di famiglia·
- improcedibilità domanda·
- art. 281-sexies c.p.c.·
- trascrizione sentenza·
- onere della prova·
- litisconsorzio necessario