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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/09/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 815 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
All'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa civile di I Grado promossa da:
, c.f. , nata a [...] il 26 ottobre Parte_1 CodiceFiscale_1
1962 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Teramo al Viale Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, c.f.
[...]
, che la rappresenta e difende nel giudizio di cui al presente atto, giusta procura C.F._2 in atti, indica di seguito l'indirizzo e-mail l'indirizzo di posta elettronica Email_1 certificata ed il numero di telefax 0861.611415 Email_2 presso cui il procuratore intende ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica
RICORRENTE
Contro
(P.I. ) in persona della titolare Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) con sede in
[...] C.F._3
Roseto degli Abruzzi (TE) F.ne Cologna Spiaggia alla Via Nazionale Adriatica n.111 ed elettivamente domiciliata in OV (TE) alla Via I. Nievo n.33/b presso e nello studio dell'Avv. Maria Assunta Chiodi (Cod. Fisc. ) del foro di Teramo che C.F._4 la rappresenta e difende in virtù di delega rilasciata su foglio separato da considerarsi parte integrante del presente atto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “1. accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata in favore della , in persona Controparte_1 dell'omonima titolare dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022, con CP_1 inquadramento al livello 2 del CCNL “Lavanderia-aziende artigiane” e qualifica di Stiratrice di tintoria e lavanderia;
2. per l'effetto, condannare la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive maturate durante gli intercorsi periodi lavorativi, pari ad €. 6.741,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
3. con vittoria di spese e compensi di causa”
Parte resistente: “1) Rigeare il ricorso proposto da controparte in quanto completamente infondato.
2) Respingere la domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dal 1 oobre 2021 sino al 7 luglio 2022 e conseguentemente stabilire che nulla è dovuto per tale periodo.
3) Dichiarare che la ricorrente ha svolto attività lavorava presso la di Controparte_1
dal 8.07.2022 al 8.08.2022 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 per 5 giorni la semana CP_1 e conseguentemente respingersi la domanda di pagamento delle richieste differenze retribuve. 4) Dichiararsi che l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente nel periodo di effeva 5) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiararsi la riduzione del periodo lavoravo e, conseguentemente la riduzione delle competenze maturate con declaratoria di compensazione.
6) Dichiarare non dovute le voci richieste di ferie, festività non godute tredicesima e TFR in quanto alla stessa è stato corrisposto tuo quanto dovuto.
7) Con vittoria di spese e competenze di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 15/05/2023, ha Parte_1 agito in giudizio nei confronti di , al fine di farla condannare al pagamento in CP_1 proprio favore delle differenze retributive per il lavoro prestato alle sue dipendenze, dal
1°ottobre 2021 al 30 settembre 2022, e quantificate in complessivi € 6.741,04 a titolo di retribuzione ordinaria, festività in sabato o domenica, ferie non godute, 13° mensilità e TFR.
A sostegno della domanda deduceva:
- di essere stata titolare dell'azienda denominata “Lavanderia l'Oasi del Pulito”, corrente in Roseto degli Abruzzi (TE), F.ne Cologna Spiaggia alla Via Nazionale n.
111 sino al 22 settembre 2021, quando con scrittura privata autenticata, cedeva l'attività alla resistente CP_1
- che, in detta occasione, proponeva alla ricorrente di lavorare alle sue CP_1 dipendenze presso l'azienda ceduta, che nel frattempo aveva mutato denominazione in di , poiché l'acquirente gestiva già un'altra attività di Controparte_1 CP_1 lavanderia e non poteva occuparsi a tempo pieno di entrambe;
- che la ricorrente accettava, prestando così attività di lavoro subordinato alle dipendenze di dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022; CP_1
2 - che dopo un periodo senza alcuna formale assunzione, il rapporto veniva regolarizzato, con la stipula di un contratto di lavoro subordinato a termine, dall'8 luglio 2022 al 30 settembre 2022, con inquadramento al II livello del CCNL
“Lavanderia- aziende artigiane” e qualifica di stiratrice di tintoria e lavanderia;
- - che l'orario di lavoro concretamente osservato era: dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo
2022, per 24 ore settimanali, dalle 8:30 alle 12:30 o dalle 16:00 alle 19:00, per cinque o a volte anche sei giorni la settimana;
dal 1° aprile 2022 al 7 luglio 2022, per 40 ore settimanali, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 16:00 alle ore 19:00, per cinque giorni la settimana;
a volte anche il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30; dall'8 luglio 2022 al
30 settembre 2022, per tre ore al giorno per cinque giorni lavorativi.
A fronte di tali premesse assumeva di non aver ricevuto una retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato, essendo stata retribuita con € 450,00 mensili fino a marzo
2022, € 750,00 da aprile a giugno 2022 ed € 350,00 da luglio a settembre 2022, con conseguente diritto alle differenze retributive così specificate:
- retribuzione ordinaria (€. 10.131,60 - €. 6.000,00) €. 4.131,69;
- festività in domenica €. 133,43
- festività in sabato €. 72,78
- ferie non godute €. 780,78
- tredicesima €. 844,30
- trattamento di fine rapporto €. 778,06 per un totale di €. 6.741,04.
1.2. Si costituiva in giudizio , resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, assumeva che nel periodo dal 1°ottobre 2021 all'8 luglio 2022 la ricorrente non aveva prestato alcuna attività di lavoro subordinato, atteso che, in data 22.9.2021, al momento della cessione d'azienda, le parti stabilivano che la Sig.ra sarebbe Parte_1 stata presente nella lavanderia senza orario e senza impegno per alcuni mesi, al fine di presentare la nuova titolare alla clientela, ed in caso di bisogno, assisterla per i primi mesi in ordine all'organizzazione del lavoro e nell'uso dei macchinari. Deduceva che la ricorrente, in tale periodo, non svolgeva alcuna attività lavorativa di stiratura o lavaggio, limitandosi a stare di fianco alla nuova titolare semplicemente per avviarla al lavoro ed indirizzarla. Aggiungeva che la ricorrente non era sottoposta ad alcun vincolo di orario e che non era presente certamente a tempo pieno, sottolineando come, vertendo in piena pandemia, la lavanderia era aperta solo mezza giornata. Continuava assumendo che superato il periodo il periodo iniziale, la ricorrente continuava a frequentare il negozio, solo in quanto non aveva alcun impegno
3 diverso e per fare compagnia alla resistente. Deduceva che, invece, quando il 5 luglio 2022 la titolare risultò affetta da da Covid 19 e si vide costretta a reperire una sostituta, la ricorrente si manifestò disponibile e quindi fu assunta regolarmente con contratto di lavoro, ancorchè la stessa, asserendo di avere problemi di salute, si limitava a riconsegnare la merce ed a ritirarla, senza provvedere al lavaggio e stiraggio, tanto che i panni da lavare si aumentavano, in attesa del rientro della resistente. Riteneva, quanto all'orario di lavoro, che la ricorrente aveva sempre svolto solo mezza giornata lavorativa, e ad eccezione di due casi, non aveva mai lavorato il sabato mattina, aggiungendo che già ne luglio 2022 le parti iniziarono ad avere dei disguidi, a seguito dei quali stabilivano di chiudere concordemente il rapporto di lavoro dal
8.8.2022, data dalla quale la ricorrente non prestava più attività lavorativa, presso i locali di
Cologna Spiaggia.
A fronte di tali considerazioni, eccepiva la insussistenza di un rapporto di subordinazione, per il periodo da ottobre 2021 ai primi di luglio 2022, non avendo svolto alcuna attività lavorativa la ricorrente, essendo presente in lavanderia solo per dialogare con i clienti, rilevandosi la sussistenza di un rapporto di subordinazione, solo per il periodo dal 7.7.2022 al
8.8.2022, nel quale la ricorrente lavorava solo ed esclusivamente dalle 8,30 alle 12,30 e non tutti giorni avendo tenuta chiusa l'attività per circa 7/8 giorni non consecutivi.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite (in ragione della mancata accettazione della proposta del Giudice di € 4.000,00 da parte della resistente, proposta invece accettata dalla ricorrente), la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed infine è stata rinviata all'udienza del
24.9.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La pretesa della ricorrente involge due diversi profili di valutazione.
Da un lato, viene dedotta una durata del rapporto lavorativo maggiore rispetto a quello formalizzato.
Dall'altro lato, viene prospettata una modulazione oraria di diversa estensione, a seconda del periodo lavorativo di riferimento.
4 Quanto al primo aspetto, la difesa della resistente, pur non contestando la presenza della ricorrente nella lavanderia sita in Cologna Spiaggia nell'arco mattutino, ne contesta l'idoneità
a configurare un rapporto di subordinazione, assumendo che la stessa era giustificata dalla necessità di garantire una sorta di avvicendamento nella gestione della lavanderia, in forza di una disponibilità del tutto gratuita.
In ordine al secondo aspetto, invece, la resistente sostiene che nel periodo in cui ha prestato la propria attività lavorativa (dal 7.07.2022 al 8.08.2022), la ricorrente è stata presente nell'azienda solo dalle 8,30 alle 12,30 e non tutti i giorni, avendo tenuta chiusa l'attività per circa 7/8 giorni non consecutivi.
Ebbene, stante la diversità dei due profili di contestazione, gli stessi saranno trattati separatamente.
3. Il primo aspetto da analizzare ed oggetto di contestazione tra le parti riguarda la durata del rapporto di lavoro.
La ricorrente sostiene, infatti, di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata dal
1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022, senza formale assunzione sino al 7 luglio 2022, mentre la resistente ritiene che, nel primo periodo non formalizzato, la ricorrente non abbia prestato alcuna attività lavorativa, essendo presente in lavanderia a titolo gratuito, al solo fine di presentare alla clientela la nuova titolare.
In punto di diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini
5 del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Sotto altro profilo, invece, deve rilevarsi che tra persone legate da vincoli di parentela o affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa;
di converso, in mancanza del vincolo di parentela, è necessaria una prova rigorosa ed univoca circa la gratuità della prestazione lavorativa, dovendo ritenersi l'ipotesi del lavoro familiare gratuito confinata in un'area limitata (con onere probatorio a carico del datore di lavoro).
Trasponendo tali principi al caso di specie, dall'esame complessivo delle risultanze documentali e della prova testimoniale, sono emerse alcune circostanze fattuali che rendono sufficientemente dimostrata la sussistenza di un rapporto di subordinazione anche in epoca precedente alla sua formalizzazione, avvenuta solo nel luglio 2022.
Risulta per tabulas che in data 22 settembre 2021 la ricorrente cedeva a CP_1
l'azienda corrente in Roseto degli Abruzzi (Teramo), F.ne Cologna Spiaggia, Via Nazionale
n. 111, avente ad oggetto l'attività lavanderia sotto l'insegna “Lavanderia l'oasi del Pulito”.
Risulta, altresì, documentalmente che la ricorrente veniva assunta da con CP_1 contratto di lavoro subordinato a termine, dall'8 luglio 2022 al 30 settembre 2022, con inquadramento al livello 2 del CCNL “Lavanderia-aziende artigiane” e qualifica di stiratrice di tintoria e lavanderia.
Per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 7 luglio 2022 non risulta alcuna formale assunzione.
Tuttavia, è la stessa parte resistente che non nega la presenza della ricorrente nella lavanderia, pur ritenendo che la stessa fosse giustificata dalla necessità di consentire un passaggio di clientela, o comunque sostenendo che la ricorrente non avesse altro impegno, assumendo che tale attività, limitata alla sola consegna dei panni, fosse prestata a titolo gratuito, senza vincoli di orario.
In verità, dalle risultanze della prova testimoniale, ed anzi dalle stesse dichiarazioni rese dal teste di parte resistente , compagno della , risulta che Testimone_1 CP_1 quest'ultima fosse titolare di altra lavanderia in OV, aperta dal lunedì al sabato, con gli stessi orario di apertura di quella di Cologna, e che, quindi, la ricorrente, era presente la mattina nella lavanderia di Cologna Spiaggia, al fine di consegnare o ritirate i panni, che poi venivano comunque lavati e stirati dalla resistente.
6 Dalle dichiarazioni rese dal teste non risultano altri dipendenti, Testimone_1 addetti alla lavanderia di OV o di Cologna, tanto è vero che era lo stesso teste a dare una mano alla compagna, per consentire la presenza di qualcuno nelle due lavanderie, nell'orario pomeridiano, quando la ricorrente non lavorava.
Si vedano, in particolare, le seguenti dichiarazioni: “la ricorrente è stata alla lavanderia di
Cologna, per un periodo di tempo, non so quanto tempo, so che lavorava la mattina, dalle
8.00 alle 12.00. Io andavo alla lavanderia di OV di , non tutti i giorni, a CP_1 seconda del turno che facevo, a prendere i panni pronti da riconsegnare ed io li riportavo a
Cologna e li consegnavo alla ricorrente per la riconsegna ai clienti……. I panni venivano lavati e stirati a OV dalla mia compagna e poi riconsegnati a Cologna dalla ricorrente. Andavo due o tre volte alla settimana. Io lavoro con turnazione settimanale, o la mattina o il pomeriggio, o sera o notte. A seconda del turno andavo con una minore o maggiore frequenza a OV. Di solito andavo a OV la mattina e portavo i panni alla ricorrente a Cologna sempre la mattina, perché il pomeriggio andava a Cologna. CP_1
Andavo io a OV magari quando c'era qualche cliente che aveva necessità la mattina.
E quando consegnato i panni pronti, riprendevo i panni sporchi da lavare e stirare. CP_1 quando andava a Cologna stirava anche lì, quando andavo a riconsegnare i panni la ricorrente l'ho sempre vista davanti al bancone. Non l'ho mai vista stirare anche perché la ricorrente aveva proprio quella lavanderia a Cologna che aveva ceduto a , e CP_1
l'aveva ceduta proprio perché aveva problemi fisici, non ce la faceva più né a stirare né a lavare, altrimenti non l'avrebbe venduta…. Quindi stava lì perché la mattina doveva CP_1 stare a OV, in base all'accordo delle parti la ricorrente doveva stare lì la mattina a ritirare i panni sporchi”.
Il teste ha, dunque, confermato che la ricorrente ha prestato attività lavorativa nella lavanderia di Cologna Spiaggia, limitatamente alla mattina, occupandosi del ritiro dei panni sporchi da parte della clientela e della riconsegna di quelli puliti, e ciò anche nel periodo dal
1° ottobre 2021 al 7 luglio 2022, tanto è vero che in risposta al capitolo 4 della memoria difensiva, dedicato proprio al primo periodo lavorativo non formalizzato, ha dichiarato: “4)
Vero o meno che in tale periodo la Sig.ra seguiva un orario prestabilito di Parte_1 presenza presso la lavanderia;
“Io sapevo che c'era la mattina, perché andava il CP_1 pomeriggio e mi è capitato di andare a OV perché c'era il buco. A OV il pomeriggio o c'ero io, o la sua collega, oppure chiudeva, però la maggior parte delle volte, quando facevo la mattina, stavo io a OV”…… Adr “La lavanderia di Tes_2
7 OV era aperta dal lunedì al sabato, quella di Cologna credo anche, penso che fossero gli stessi orari.”
Adr avv.to CHIODI. “Ogni volta che sono andato a portare i panni a Cologna l'ho sempre trovata la ricorrente, anche perché io andavo previo telefonata o avviso alla ricorrente del mio arrivo. Una volta consegnati i panni e ricaricati i panni sporchi andavo via, quindi rimanevo in lavanderia di Cologna per un tempo breve”. Ed ha anche aggiunto che, quando la resistente non poteva andare ad aprire la lavanderia di Cologna Spiaggia, provvedeva la ricorrente: “Si la mattina andava lei ad aprire, se non ricordo male. Prima apriva la lavanderia a Cologna e poi andava a OV. Se non apriva la lavanderia, penso CP_1 che provvedeva la ricorrente. Non so di preciso come si fossero organizzate”.
Le dichiarazioni testimoniali rese dal teste si ritengono Testimone_1 maggiormente rilevanti ai fini del decidere, stante la sua conoscenza diretta e quotidiana degli aspetti fattuali per cui è causa, a dispetto, invece, dei restanti testi escussi che hanno reso dichiarazioni basandosi su una frequentazione della lavanderia meno assidua.
Ad ogni modo, anche i restanti testi hanno confermato che la resistente gestiva un'altra lavanderia a OV e che quindi la presenza della ricorrente, quantomeno durante la mattina, era necessaria o comunque funzionale a garantire la presenza di qualcuno che ritirasse i panni e riconsegnasse quelli puliti: cfr. teste : “La Testimone_3 ricorrente faceva tutto, perché ha sempre fatto tutto. Io ritiravo le cose da lei e vedevo solo lei al negozio ma non ero presente quando venivano lavati e stirati i capi. Il periodo non lo posso confermare e non so da chi è stata assunta. Mi disse solo che questa signora CP_1
aveva una lavanderia a OV e che io potevo prendere le cose li. Ripeto che in
[...] lavanderia ho sempre e solo visto la ricorrente.”; teste : “C'è stato Testimone_4 un periodo in cui la resistente mi disse che avendo anche l'altra lavanderia a OV si faceva aiutare dalla signora presso l'altra lavanderia, quindi, è possibile che mi facesse Pt_1 riconsegnare i capi dalla ricorrente. Non ricordo il periodo di preciso… è capitato che al telefono mi dicesse che se passavo in determinati orari avrei trovato la signora . CP_1 Pt_1
Quindi posso dire che è capitato che nelle occasioni in cui la resistente avesse il problema di gestire anche la lavanderia di OV trovassi nella lavanderia di Cologna solo la ricorrente a riconsegnarmi i capi. Non so dire quante volte ma si tratta di poche occasioni.”
In definitiva sintesi, può ritenersi sufficientemente dimostrato che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente, anche per il periodo antecedente alla formale assunzione, ovvero dal 1° ottobre 2021 al 7 luglio 2022.
8 Quanto alla natura del rapporto di lavoro si ritiene inverosimile che una medesima prestazione lavorativa abbia assunto i caratteri della gratuità nel primo periodo lavorativo, privo di regolare assunzione, per poi assumere i connotati della onerosità. Si ritiene, invece, più corretto riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro anche per il periodo antecedente a quello della formale assunzione, non essendo intervenuto, nell'arco temporale di interesse, una valida ragione che ne possa giustificare una diversa qualificazione. La ricorrente ha, infatti, svolto la medesima attività lavorativa (quella cioè di addetta al ritiro e riconsegna della merce), per tutta la durata del rapporto di lavoro, sia per il periodo non formalizzato, sia per il periodo contrattualizzato, garantendo la sua presenza nella lavanderia nell'orario mattutino, nel quale la resistente non era presente, in quanto addetta all'altra lavanderia di cui era titolare a OV. Risulta, dunque, dimostrata anche la necessità, per la ricorrente, di rispettare un determinato orario di lavoro, dalle 8:30 alle 12:30, coincidente con gli orari di apertura della lavanderia nell'arco della mattinata.
Valga, infine, aggiungere, quanto alla onerosità del rapporto di lavoro, che la circostanza dedotta dalla ricorrente di essere stata retributiva con € 450,00 mensili fino a marzo 2022 ed €
750,00 da aprile a giugno 2022, non ha trovato alcuna specifica contestazione da parte resistente, il che già vale di per sé ad escludere la gratuità della prestazione lavorativa.
In definitiva sintesi, si ritiene sufficientemente dimostrato che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa, ancorchè formalizzato solo in data 8.7.2022, abbia avuto effettivo inizio sin dal 1° ottobre 2021, con le stesse modalità poi definite nel contratto di assunzione, anche in ordine al livello di inquadramento, livello 2 del CCNL “Lavanderia- aziende artigiane”, su cui parametrare le differenze retributive. La ricorrente, infatti, è stata formalmente assunta in data 8.7.2022 con la qualifica di stiratrice di tintoria e lavanderia ed inquadrata al livello 2 del CCNL “Lavanderia-aziende artigiane”, sicchè, quantomeno ai fini parametrici della retribuzione dovuta, si ritiene necessario fare riferimento al livello di inquadramento che la datrice di lavoro ha ritenuto di assegnare alla ricorrente al momento della formalizzazione del rapporto di lavoro.
Ma anche volendo ipotizzare che per il primo periodo non formalizzato non risultino dimostrati gli elementi della subordinazione, esclusa la gratuità della prestazione, la stessa dovrebbe essere ricondotta nell'ambito di un rapporto di collaborazione etero organizzata e come tale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 2 comma 1 D.L.vo n. 81/2015, con conseguente applicazione, anche per tale periodo, della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
9 Quanto, invece, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, risulta per tabulas (contratto di assunzione e buste paga) che la stessa coincida con il giorno 30 settembre 2022, come riportato nella stessa busta paga di settembre 2022. La datrice di lavoro sostiene che a causa di disguidi le parti concordavano di cessare il rapporto in data 8.8.2022, momento dal quale la ricorrente non prestava più attività lavorativa. Di tale risoluzione consensuale, però, non vi è alcuna traccia documentale, ma anzi l'eccezione risulta contraddetta dalla stessa busta paga dalla medesima emessa, da cui, come sottolineato, risulta la data del 30.9.2022 come cessazione del rapporto.
Ne consegue che in mancanza di idonea prova contraria, la retribuzione dovuta risulta maturata dalla ricorrente fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
4. A questo punto è necessario esaminare la modulazione oraria della prestazione lavorativa, atteso che la ricorrente sostiene di aver lavorato con il seguente disimpegno orario:
- dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2022, per circa 24 ore settimanali dalle ore 8:30 alle
12:30, o dalle 16.00 alle 19:00, per cinque o a volte anche sei giorni la settimana;
- dal 1° aprile 2022 al 7 luglio 2022, per circa 40 ore settimanali dalle ore 8:30 alle ore
12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, per cinque giorni la settimana;
a volte anche, il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30;
- dall'8 luglio 2022 al 30 settembre 2022, per tre ore al giorno per cinque giorni lavorativi.
Ebbene, in base alle risultanze della prova testimoniale, ed in particolare, alla luce di quanto dichiarato dal teste può ritenersi raggiunta la prova di un Testimone_1 orario giornaliero di 4 ore al giorno nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 7 luglio 2022, e di tre ore al giorno dall'8 luglio 2022 al 30 settembre 2022, non essendo stata, di converso, raggiunta la prova dell'orario di lavoro a tempo pieno dal 1° aprile 2022 al 7 luglio 2022.
5. Passando alla determinazione delle differenze retributive maturate, le stesse vanno conteggiate considerando che il rapporto di lavoro ha avuto una durata dal 1° ottobre 2021 al
30 settembre 2022, con un orario lavorativo di 20 ore settimanali, per il periodo dal 1° ottobre
2021 al 7 luglio 2022, e di 15 ore settimanali dal giorno dall'8 luglio 2022 al 30 settembre
2022, da parametrare ad un lavoratore con inquadramento al livello 2 del CCNL “Lavanderia- aziende artigiane” e considerando anche che la ricorrente ha dichiarato di aver percepito: €.
450,00 mensili fino a marzo 2022, €. 750,00 da aprile a giugno 2022 ed €. 350,00 da luglio a settembre 2022. Anche la stessa resistente ammette di aver versato l'importo di €350,00 nei
10 mesi agosto e settembre 2022, anche se la busta paga di settembre prevede un credito a favore della ricorrente di € 678,34 netti, maturati a titolo di TFR e spettanze di fine rapporto, tra cui ferie e permessi asseritamente goduti.
Ebbene, considerando che nelle buste paga in atti la retribuzione oraria totale viene quantificata in 9,444, si ritiene di poter fare riferimento al conteggio elaborato dalla parte ricorrente, in quanto coerente con in dati tabellati emergenti dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Il conteggio va però rimodulato in quanto da parametrare al diverso orario di lavoro accertato, come correttamente rimodulato dalla ricorrente in sede di note conclusionali:
a) per il periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2022 (4 ore settimanali): €. 2.453,81 (€.
1.316,66 dell'anno 2021 + €. 1.100,76 per i primi tre mesi del 2022, ed €. 36,39 per festività in sabato);
b) per il periodo dal 1° aprile 2022 al 7 luglio 2022 (per 4 ore settimanali): la minor somma di €. 171,41, di cui €. 60,68 per festività in domenica (detraendo €. 750,00 mensili invece che
€. 450,00 che riceveva per il maggior orario non dimostrato);
c) per il periodo dall'8 luglio 2022 al 30 settembre 2022 (tre ore settimanali): €. 1.073,15
(€. 425,58 per retribuzione ordinaria ed €. 647,57 per 13ma non percepita);
d) quanto al TFR, il conteggio iniziale risulta parametrato ad un orario di lavoro a tempo pieno, mentre, facendo riferimento ad un orario di lavoro inferiore, si ottiene il diverso importo di 699,48. (il calcolo è stato realizzato utilizzando la retribuzione base di riferimento, già parametrata al part time, per comodità ed omogeneità di calcolo si è utilizzata la retribuzione mensile di 786,92, moltiplicata per i 12 mesi di estensione del rapporto di lavoro, dal 1° ottobre 2021 al 30° settembre 2022, divisa per 13,5);
e così in totale €. 4.397,85 oltre interessi e rivalutazione.
Come sopra esposto, è la stessa parte resistente ad affermare di aver corrisposto solo la somma di € 350,00 nei mesi di agosto e settembre, senza nulla controdedurre circa l'omesso versamento della 13° mensilità, certamente dovuta, ed il TFR, oltre alle restanti indennità di fine rapporto liquidate nella busta paga di settembre 2022.
In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con condanna della parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €. 4.397,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
11 6. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente come liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022 (cause lavoro scaglione 1.100-5.200), tenendo in considerazione la condotta processuale delle parti rispetto alla proposta conciliativa formulata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 815/2023 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda, accerta e dichiara che la ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata in favore della Controparte_1
, in persona dell'omonima titolare dal 1° ottobre 2021 al 30
[...] CP_1 settembre 2022, con inquadramento al livello 2 del CCNL “Lavanderia-aziende artigiane” e qualifica di Stiratrice di tintoria e lavanderia e con la modulazione oraria meglio specificata in motivazione;
• per l'effetto, condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive maturate durante l'intercorso rapporto di lavoro, pari ad €.
4.397,85 lorde, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
• condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.626,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 23.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
All'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa civile di I Grado promossa da:
, c.f. , nata a [...] il 26 ottobre Parte_1 CodiceFiscale_1
1962 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Teramo al Viale Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, c.f.
[...]
, che la rappresenta e difende nel giudizio di cui al presente atto, giusta procura C.F._2 in atti, indica di seguito l'indirizzo e-mail l'indirizzo di posta elettronica Email_1 certificata ed il numero di telefax 0861.611415 Email_2 presso cui il procuratore intende ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica
RICORRENTE
Contro
(P.I. ) in persona della titolare Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) con sede in
[...] C.F._3
Roseto degli Abruzzi (TE) F.ne Cologna Spiaggia alla Via Nazionale Adriatica n.111 ed elettivamente domiciliata in OV (TE) alla Via I. Nievo n.33/b presso e nello studio dell'Avv. Maria Assunta Chiodi (Cod. Fisc. ) del foro di Teramo che C.F._4 la rappresenta e difende in virtù di delega rilasciata su foglio separato da considerarsi parte integrante del presente atto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “1. accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata in favore della , in persona Controparte_1 dell'omonima titolare dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022, con CP_1 inquadramento al livello 2 del CCNL “Lavanderia-aziende artigiane” e qualifica di Stiratrice di tintoria e lavanderia;
2. per l'effetto, condannare la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive maturate durante gli intercorsi periodi lavorativi, pari ad €. 6.741,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
3. con vittoria di spese e compensi di causa”
Parte resistente: “1) Rigeare il ricorso proposto da controparte in quanto completamente infondato.
2) Respingere la domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dal 1 oobre 2021 sino al 7 luglio 2022 e conseguentemente stabilire che nulla è dovuto per tale periodo.
3) Dichiarare che la ricorrente ha svolto attività lavorava presso la di Controparte_1
dal 8.07.2022 al 8.08.2022 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 per 5 giorni la semana CP_1 e conseguentemente respingersi la domanda di pagamento delle richieste differenze retribuve. 4) Dichiararsi che l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente nel periodo di effeva 5) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiararsi la riduzione del periodo lavoravo e, conseguentemente la riduzione delle competenze maturate con declaratoria di compensazione.
6) Dichiarare non dovute le voci richieste di ferie, festività non godute tredicesima e TFR in quanto alla stessa è stato corrisposto tuo quanto dovuto.
7) Con vittoria di spese e competenze di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 15/05/2023, ha Parte_1 agito in giudizio nei confronti di , al fine di farla condannare al pagamento in CP_1 proprio favore delle differenze retributive per il lavoro prestato alle sue dipendenze, dal
1°ottobre 2021 al 30 settembre 2022, e quantificate in complessivi € 6.741,04 a titolo di retribuzione ordinaria, festività in sabato o domenica, ferie non godute, 13° mensilità e TFR.
A sostegno della domanda deduceva:
- di essere stata titolare dell'azienda denominata “Lavanderia l'Oasi del Pulito”, corrente in Roseto degli Abruzzi (TE), F.ne Cologna Spiaggia alla Via Nazionale n.
111 sino al 22 settembre 2021, quando con scrittura privata autenticata, cedeva l'attività alla resistente CP_1
- che, in detta occasione, proponeva alla ricorrente di lavorare alle sue CP_1 dipendenze presso l'azienda ceduta, che nel frattempo aveva mutato denominazione in di , poiché l'acquirente gestiva già un'altra attività di Controparte_1 CP_1 lavanderia e non poteva occuparsi a tempo pieno di entrambe;
- che la ricorrente accettava, prestando così attività di lavoro subordinato alle dipendenze di dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022; CP_1
2 - che dopo un periodo senza alcuna formale assunzione, il rapporto veniva regolarizzato, con la stipula di un contratto di lavoro subordinato a termine, dall'8 luglio 2022 al 30 settembre 2022, con inquadramento al II livello del CCNL
“Lavanderia- aziende artigiane” e qualifica di stiratrice di tintoria e lavanderia;
- - che l'orario di lavoro concretamente osservato era: dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo
2022, per 24 ore settimanali, dalle 8:30 alle 12:30 o dalle 16:00 alle 19:00, per cinque o a volte anche sei giorni la settimana;
dal 1° aprile 2022 al 7 luglio 2022, per 40 ore settimanali, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 16:00 alle ore 19:00, per cinque giorni la settimana;
a volte anche il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30; dall'8 luglio 2022 al
30 settembre 2022, per tre ore al giorno per cinque giorni lavorativi.
A fronte di tali premesse assumeva di non aver ricevuto una retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato, essendo stata retribuita con € 450,00 mensili fino a marzo
2022, € 750,00 da aprile a giugno 2022 ed € 350,00 da luglio a settembre 2022, con conseguente diritto alle differenze retributive così specificate:
- retribuzione ordinaria (€. 10.131,60 - €. 6.000,00) €. 4.131,69;
- festività in domenica €. 133,43
- festività in sabato €. 72,78
- ferie non godute €. 780,78
- tredicesima €. 844,30
- trattamento di fine rapporto €. 778,06 per un totale di €. 6.741,04.
1.2. Si costituiva in giudizio , resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, assumeva che nel periodo dal 1°ottobre 2021 all'8 luglio 2022 la ricorrente non aveva prestato alcuna attività di lavoro subordinato, atteso che, in data 22.9.2021, al momento della cessione d'azienda, le parti stabilivano che la Sig.ra sarebbe Parte_1 stata presente nella lavanderia senza orario e senza impegno per alcuni mesi, al fine di presentare la nuova titolare alla clientela, ed in caso di bisogno, assisterla per i primi mesi in ordine all'organizzazione del lavoro e nell'uso dei macchinari. Deduceva che la ricorrente, in tale periodo, non svolgeva alcuna attività lavorativa di stiratura o lavaggio, limitandosi a stare di fianco alla nuova titolare semplicemente per avviarla al lavoro ed indirizzarla. Aggiungeva che la ricorrente non era sottoposta ad alcun vincolo di orario e che non era presente certamente a tempo pieno, sottolineando come, vertendo in piena pandemia, la lavanderia era aperta solo mezza giornata. Continuava assumendo che superato il periodo il periodo iniziale, la ricorrente continuava a frequentare il negozio, solo in quanto non aveva alcun impegno
3 diverso e per fare compagnia alla resistente. Deduceva che, invece, quando il 5 luglio 2022 la titolare risultò affetta da da Covid 19 e si vide costretta a reperire una sostituta, la ricorrente si manifestò disponibile e quindi fu assunta regolarmente con contratto di lavoro, ancorchè la stessa, asserendo di avere problemi di salute, si limitava a riconsegnare la merce ed a ritirarla, senza provvedere al lavaggio e stiraggio, tanto che i panni da lavare si aumentavano, in attesa del rientro della resistente. Riteneva, quanto all'orario di lavoro, che la ricorrente aveva sempre svolto solo mezza giornata lavorativa, e ad eccezione di due casi, non aveva mai lavorato il sabato mattina, aggiungendo che già ne luglio 2022 le parti iniziarono ad avere dei disguidi, a seguito dei quali stabilivano di chiudere concordemente il rapporto di lavoro dal
8.8.2022, data dalla quale la ricorrente non prestava più attività lavorativa, presso i locali di
Cologna Spiaggia.
A fronte di tali considerazioni, eccepiva la insussistenza di un rapporto di subordinazione, per il periodo da ottobre 2021 ai primi di luglio 2022, non avendo svolto alcuna attività lavorativa la ricorrente, essendo presente in lavanderia solo per dialogare con i clienti, rilevandosi la sussistenza di un rapporto di subordinazione, solo per il periodo dal 7.7.2022 al
8.8.2022, nel quale la ricorrente lavorava solo ed esclusivamente dalle 8,30 alle 12,30 e non tutti giorni avendo tenuta chiusa l'attività per circa 7/8 giorni non consecutivi.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite (in ragione della mancata accettazione della proposta del Giudice di € 4.000,00 da parte della resistente, proposta invece accettata dalla ricorrente), la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed infine è stata rinviata all'udienza del
24.9.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La pretesa della ricorrente involge due diversi profili di valutazione.
Da un lato, viene dedotta una durata del rapporto lavorativo maggiore rispetto a quello formalizzato.
Dall'altro lato, viene prospettata una modulazione oraria di diversa estensione, a seconda del periodo lavorativo di riferimento.
4 Quanto al primo aspetto, la difesa della resistente, pur non contestando la presenza della ricorrente nella lavanderia sita in Cologna Spiaggia nell'arco mattutino, ne contesta l'idoneità
a configurare un rapporto di subordinazione, assumendo che la stessa era giustificata dalla necessità di garantire una sorta di avvicendamento nella gestione della lavanderia, in forza di una disponibilità del tutto gratuita.
In ordine al secondo aspetto, invece, la resistente sostiene che nel periodo in cui ha prestato la propria attività lavorativa (dal 7.07.2022 al 8.08.2022), la ricorrente è stata presente nell'azienda solo dalle 8,30 alle 12,30 e non tutti i giorni, avendo tenuta chiusa l'attività per circa 7/8 giorni non consecutivi.
Ebbene, stante la diversità dei due profili di contestazione, gli stessi saranno trattati separatamente.
3. Il primo aspetto da analizzare ed oggetto di contestazione tra le parti riguarda la durata del rapporto di lavoro.
La ricorrente sostiene, infatti, di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata dal
1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022, senza formale assunzione sino al 7 luglio 2022, mentre la resistente ritiene che, nel primo periodo non formalizzato, la ricorrente non abbia prestato alcuna attività lavorativa, essendo presente in lavanderia a titolo gratuito, al solo fine di presentare alla clientela la nuova titolare.
In punto di diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini
5 del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Sotto altro profilo, invece, deve rilevarsi che tra persone legate da vincoli di parentela o affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa;
di converso, in mancanza del vincolo di parentela, è necessaria una prova rigorosa ed univoca circa la gratuità della prestazione lavorativa, dovendo ritenersi l'ipotesi del lavoro familiare gratuito confinata in un'area limitata (con onere probatorio a carico del datore di lavoro).
Trasponendo tali principi al caso di specie, dall'esame complessivo delle risultanze documentali e della prova testimoniale, sono emerse alcune circostanze fattuali che rendono sufficientemente dimostrata la sussistenza di un rapporto di subordinazione anche in epoca precedente alla sua formalizzazione, avvenuta solo nel luglio 2022.
Risulta per tabulas che in data 22 settembre 2021 la ricorrente cedeva a CP_1
l'azienda corrente in Roseto degli Abruzzi (Teramo), F.ne Cologna Spiaggia, Via Nazionale
n. 111, avente ad oggetto l'attività lavanderia sotto l'insegna “Lavanderia l'oasi del Pulito”.
Risulta, altresì, documentalmente che la ricorrente veniva assunta da con CP_1 contratto di lavoro subordinato a termine, dall'8 luglio 2022 al 30 settembre 2022, con inquadramento al livello 2 del CCNL “Lavanderia-aziende artigiane” e qualifica di stiratrice di tintoria e lavanderia.
Per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 7 luglio 2022 non risulta alcuna formale assunzione.
Tuttavia, è la stessa parte resistente che non nega la presenza della ricorrente nella lavanderia, pur ritenendo che la stessa fosse giustificata dalla necessità di consentire un passaggio di clientela, o comunque sostenendo che la ricorrente non avesse altro impegno, assumendo che tale attività, limitata alla sola consegna dei panni, fosse prestata a titolo gratuito, senza vincoli di orario.
In verità, dalle risultanze della prova testimoniale, ed anzi dalle stesse dichiarazioni rese dal teste di parte resistente , compagno della , risulta che Testimone_1 CP_1 quest'ultima fosse titolare di altra lavanderia in OV, aperta dal lunedì al sabato, con gli stessi orario di apertura di quella di Cologna, e che, quindi, la ricorrente, era presente la mattina nella lavanderia di Cologna Spiaggia, al fine di consegnare o ritirate i panni, che poi venivano comunque lavati e stirati dalla resistente.
6 Dalle dichiarazioni rese dal teste non risultano altri dipendenti, Testimone_1 addetti alla lavanderia di OV o di Cologna, tanto è vero che era lo stesso teste a dare una mano alla compagna, per consentire la presenza di qualcuno nelle due lavanderie, nell'orario pomeridiano, quando la ricorrente non lavorava.
Si vedano, in particolare, le seguenti dichiarazioni: “la ricorrente è stata alla lavanderia di
Cologna, per un periodo di tempo, non so quanto tempo, so che lavorava la mattina, dalle
8.00 alle 12.00. Io andavo alla lavanderia di OV di , non tutti i giorni, a CP_1 seconda del turno che facevo, a prendere i panni pronti da riconsegnare ed io li riportavo a
Cologna e li consegnavo alla ricorrente per la riconsegna ai clienti……. I panni venivano lavati e stirati a OV dalla mia compagna e poi riconsegnati a Cologna dalla ricorrente. Andavo due o tre volte alla settimana. Io lavoro con turnazione settimanale, o la mattina o il pomeriggio, o sera o notte. A seconda del turno andavo con una minore o maggiore frequenza a OV. Di solito andavo a OV la mattina e portavo i panni alla ricorrente a Cologna sempre la mattina, perché il pomeriggio andava a Cologna. CP_1
Andavo io a OV magari quando c'era qualche cliente che aveva necessità la mattina.
E quando consegnato i panni pronti, riprendevo i panni sporchi da lavare e stirare. CP_1 quando andava a Cologna stirava anche lì, quando andavo a riconsegnare i panni la ricorrente l'ho sempre vista davanti al bancone. Non l'ho mai vista stirare anche perché la ricorrente aveva proprio quella lavanderia a Cologna che aveva ceduto a , e CP_1
l'aveva ceduta proprio perché aveva problemi fisici, non ce la faceva più né a stirare né a lavare, altrimenti non l'avrebbe venduta…. Quindi stava lì perché la mattina doveva CP_1 stare a OV, in base all'accordo delle parti la ricorrente doveva stare lì la mattina a ritirare i panni sporchi”.
Il teste ha, dunque, confermato che la ricorrente ha prestato attività lavorativa nella lavanderia di Cologna Spiaggia, limitatamente alla mattina, occupandosi del ritiro dei panni sporchi da parte della clientela e della riconsegna di quelli puliti, e ciò anche nel periodo dal
1° ottobre 2021 al 7 luglio 2022, tanto è vero che in risposta al capitolo 4 della memoria difensiva, dedicato proprio al primo periodo lavorativo non formalizzato, ha dichiarato: “4)
Vero o meno che in tale periodo la Sig.ra seguiva un orario prestabilito di Parte_1 presenza presso la lavanderia;
“Io sapevo che c'era la mattina, perché andava il CP_1 pomeriggio e mi è capitato di andare a OV perché c'era il buco. A OV il pomeriggio o c'ero io, o la sua collega, oppure chiudeva, però la maggior parte delle volte, quando facevo la mattina, stavo io a OV”…… Adr “La lavanderia di Tes_2
7 OV era aperta dal lunedì al sabato, quella di Cologna credo anche, penso che fossero gli stessi orari.”
Adr avv.to CHIODI. “Ogni volta che sono andato a portare i panni a Cologna l'ho sempre trovata la ricorrente, anche perché io andavo previo telefonata o avviso alla ricorrente del mio arrivo. Una volta consegnati i panni e ricaricati i panni sporchi andavo via, quindi rimanevo in lavanderia di Cologna per un tempo breve”. Ed ha anche aggiunto che, quando la resistente non poteva andare ad aprire la lavanderia di Cologna Spiaggia, provvedeva la ricorrente: “Si la mattina andava lei ad aprire, se non ricordo male. Prima apriva la lavanderia a Cologna e poi andava a OV. Se non apriva la lavanderia, penso CP_1 che provvedeva la ricorrente. Non so di preciso come si fossero organizzate”.
Le dichiarazioni testimoniali rese dal teste si ritengono Testimone_1 maggiormente rilevanti ai fini del decidere, stante la sua conoscenza diretta e quotidiana degli aspetti fattuali per cui è causa, a dispetto, invece, dei restanti testi escussi che hanno reso dichiarazioni basandosi su una frequentazione della lavanderia meno assidua.
Ad ogni modo, anche i restanti testi hanno confermato che la resistente gestiva un'altra lavanderia a OV e che quindi la presenza della ricorrente, quantomeno durante la mattina, era necessaria o comunque funzionale a garantire la presenza di qualcuno che ritirasse i panni e riconsegnasse quelli puliti: cfr. teste : “La Testimone_3 ricorrente faceva tutto, perché ha sempre fatto tutto. Io ritiravo le cose da lei e vedevo solo lei al negozio ma non ero presente quando venivano lavati e stirati i capi. Il periodo non lo posso confermare e non so da chi è stata assunta. Mi disse solo che questa signora CP_1
aveva una lavanderia a OV e che io potevo prendere le cose li. Ripeto che in
[...] lavanderia ho sempre e solo visto la ricorrente.”; teste : “C'è stato Testimone_4 un periodo in cui la resistente mi disse che avendo anche l'altra lavanderia a OV si faceva aiutare dalla signora presso l'altra lavanderia, quindi, è possibile che mi facesse Pt_1 riconsegnare i capi dalla ricorrente. Non ricordo il periodo di preciso… è capitato che al telefono mi dicesse che se passavo in determinati orari avrei trovato la signora . CP_1 Pt_1
Quindi posso dire che è capitato che nelle occasioni in cui la resistente avesse il problema di gestire anche la lavanderia di OV trovassi nella lavanderia di Cologna solo la ricorrente a riconsegnarmi i capi. Non so dire quante volte ma si tratta di poche occasioni.”
In definitiva sintesi, può ritenersi sufficientemente dimostrato che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente, anche per il periodo antecedente alla formale assunzione, ovvero dal 1° ottobre 2021 al 7 luglio 2022.
8 Quanto alla natura del rapporto di lavoro si ritiene inverosimile che una medesima prestazione lavorativa abbia assunto i caratteri della gratuità nel primo periodo lavorativo, privo di regolare assunzione, per poi assumere i connotati della onerosità. Si ritiene, invece, più corretto riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro anche per il periodo antecedente a quello della formale assunzione, non essendo intervenuto, nell'arco temporale di interesse, una valida ragione che ne possa giustificare una diversa qualificazione. La ricorrente ha, infatti, svolto la medesima attività lavorativa (quella cioè di addetta al ritiro e riconsegna della merce), per tutta la durata del rapporto di lavoro, sia per il periodo non formalizzato, sia per il periodo contrattualizzato, garantendo la sua presenza nella lavanderia nell'orario mattutino, nel quale la resistente non era presente, in quanto addetta all'altra lavanderia di cui era titolare a OV. Risulta, dunque, dimostrata anche la necessità, per la ricorrente, di rispettare un determinato orario di lavoro, dalle 8:30 alle 12:30, coincidente con gli orari di apertura della lavanderia nell'arco della mattinata.
Valga, infine, aggiungere, quanto alla onerosità del rapporto di lavoro, che la circostanza dedotta dalla ricorrente di essere stata retributiva con € 450,00 mensili fino a marzo 2022 ed €
750,00 da aprile a giugno 2022, non ha trovato alcuna specifica contestazione da parte resistente, il che già vale di per sé ad escludere la gratuità della prestazione lavorativa.
In definitiva sintesi, si ritiene sufficientemente dimostrato che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa, ancorchè formalizzato solo in data 8.7.2022, abbia avuto effettivo inizio sin dal 1° ottobre 2021, con le stesse modalità poi definite nel contratto di assunzione, anche in ordine al livello di inquadramento, livello 2 del CCNL “Lavanderia- aziende artigiane”, su cui parametrare le differenze retributive. La ricorrente, infatti, è stata formalmente assunta in data 8.7.2022 con la qualifica di stiratrice di tintoria e lavanderia ed inquadrata al livello 2 del CCNL “Lavanderia-aziende artigiane”, sicchè, quantomeno ai fini parametrici della retribuzione dovuta, si ritiene necessario fare riferimento al livello di inquadramento che la datrice di lavoro ha ritenuto di assegnare alla ricorrente al momento della formalizzazione del rapporto di lavoro.
Ma anche volendo ipotizzare che per il primo periodo non formalizzato non risultino dimostrati gli elementi della subordinazione, esclusa la gratuità della prestazione, la stessa dovrebbe essere ricondotta nell'ambito di un rapporto di collaborazione etero organizzata e come tale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 2 comma 1 D.L.vo n. 81/2015, con conseguente applicazione, anche per tale periodo, della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
9 Quanto, invece, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, risulta per tabulas (contratto di assunzione e buste paga) che la stessa coincida con il giorno 30 settembre 2022, come riportato nella stessa busta paga di settembre 2022. La datrice di lavoro sostiene che a causa di disguidi le parti concordavano di cessare il rapporto in data 8.8.2022, momento dal quale la ricorrente non prestava più attività lavorativa. Di tale risoluzione consensuale, però, non vi è alcuna traccia documentale, ma anzi l'eccezione risulta contraddetta dalla stessa busta paga dalla medesima emessa, da cui, come sottolineato, risulta la data del 30.9.2022 come cessazione del rapporto.
Ne consegue che in mancanza di idonea prova contraria, la retribuzione dovuta risulta maturata dalla ricorrente fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
4. A questo punto è necessario esaminare la modulazione oraria della prestazione lavorativa, atteso che la ricorrente sostiene di aver lavorato con il seguente disimpegno orario:
- dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2022, per circa 24 ore settimanali dalle ore 8:30 alle
12:30, o dalle 16.00 alle 19:00, per cinque o a volte anche sei giorni la settimana;
- dal 1° aprile 2022 al 7 luglio 2022, per circa 40 ore settimanali dalle ore 8:30 alle ore
12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, per cinque giorni la settimana;
a volte anche, il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30;
- dall'8 luglio 2022 al 30 settembre 2022, per tre ore al giorno per cinque giorni lavorativi.
Ebbene, in base alle risultanze della prova testimoniale, ed in particolare, alla luce di quanto dichiarato dal teste può ritenersi raggiunta la prova di un Testimone_1 orario giornaliero di 4 ore al giorno nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 7 luglio 2022, e di tre ore al giorno dall'8 luglio 2022 al 30 settembre 2022, non essendo stata, di converso, raggiunta la prova dell'orario di lavoro a tempo pieno dal 1° aprile 2022 al 7 luglio 2022.
5. Passando alla determinazione delle differenze retributive maturate, le stesse vanno conteggiate considerando che il rapporto di lavoro ha avuto una durata dal 1° ottobre 2021 al
30 settembre 2022, con un orario lavorativo di 20 ore settimanali, per il periodo dal 1° ottobre
2021 al 7 luglio 2022, e di 15 ore settimanali dal giorno dall'8 luglio 2022 al 30 settembre
2022, da parametrare ad un lavoratore con inquadramento al livello 2 del CCNL “Lavanderia- aziende artigiane” e considerando anche che la ricorrente ha dichiarato di aver percepito: €.
450,00 mensili fino a marzo 2022, €. 750,00 da aprile a giugno 2022 ed €. 350,00 da luglio a settembre 2022. Anche la stessa resistente ammette di aver versato l'importo di €350,00 nei
10 mesi agosto e settembre 2022, anche se la busta paga di settembre prevede un credito a favore della ricorrente di € 678,34 netti, maturati a titolo di TFR e spettanze di fine rapporto, tra cui ferie e permessi asseritamente goduti.
Ebbene, considerando che nelle buste paga in atti la retribuzione oraria totale viene quantificata in 9,444, si ritiene di poter fare riferimento al conteggio elaborato dalla parte ricorrente, in quanto coerente con in dati tabellati emergenti dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Il conteggio va però rimodulato in quanto da parametrare al diverso orario di lavoro accertato, come correttamente rimodulato dalla ricorrente in sede di note conclusionali:
a) per il periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2022 (4 ore settimanali): €. 2.453,81 (€.
1.316,66 dell'anno 2021 + €. 1.100,76 per i primi tre mesi del 2022, ed €. 36,39 per festività in sabato);
b) per il periodo dal 1° aprile 2022 al 7 luglio 2022 (per 4 ore settimanali): la minor somma di €. 171,41, di cui €. 60,68 per festività in domenica (detraendo €. 750,00 mensili invece che
€. 450,00 che riceveva per il maggior orario non dimostrato);
c) per il periodo dall'8 luglio 2022 al 30 settembre 2022 (tre ore settimanali): €. 1.073,15
(€. 425,58 per retribuzione ordinaria ed €. 647,57 per 13ma non percepita);
d) quanto al TFR, il conteggio iniziale risulta parametrato ad un orario di lavoro a tempo pieno, mentre, facendo riferimento ad un orario di lavoro inferiore, si ottiene il diverso importo di 699,48. (il calcolo è stato realizzato utilizzando la retribuzione base di riferimento, già parametrata al part time, per comodità ed omogeneità di calcolo si è utilizzata la retribuzione mensile di 786,92, moltiplicata per i 12 mesi di estensione del rapporto di lavoro, dal 1° ottobre 2021 al 30° settembre 2022, divisa per 13,5);
e così in totale €. 4.397,85 oltre interessi e rivalutazione.
Come sopra esposto, è la stessa parte resistente ad affermare di aver corrisposto solo la somma di € 350,00 nei mesi di agosto e settembre, senza nulla controdedurre circa l'omesso versamento della 13° mensilità, certamente dovuta, ed il TFR, oltre alle restanti indennità di fine rapporto liquidate nella busta paga di settembre 2022.
In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con condanna della parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €. 4.397,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
11 6. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente come liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022 (cause lavoro scaglione 1.100-5.200), tenendo in considerazione la condotta processuale delle parti rispetto alla proposta conciliativa formulata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 815/2023 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda, accerta e dichiara che la ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata in favore della Controparte_1
, in persona dell'omonima titolare dal 1° ottobre 2021 al 30
[...] CP_1 settembre 2022, con inquadramento al livello 2 del CCNL “Lavanderia-aziende artigiane” e qualifica di Stiratrice di tintoria e lavanderia e con la modulazione oraria meglio specificata in motivazione;
• per l'effetto, condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive maturate durante l'intercorso rapporto di lavoro, pari ad €.
4.397,85 lorde, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
• condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.626,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 23.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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