Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/11/1988, n. 6100
CASS
Sentenza 11 novembre 1988

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In tema di controversie di lavoro, la sanzione di nullità delle clausole derogative della Competenza territoriale, comminata dall'ultimo comma dell'art. 413 cod. proc. civ., riguarda - attese la ratio e l'ampia formulazione della norma - anche le pattuizioni che, imponendo l'adozione di uno solo di essi, limitino la facoltà dell'attore di scegliere uno dei fori alternativamente previsti dal secondo comma dello stesso articolo.*

La Determinazione della Competenza deve avvenire in base al contenuto della domanda giudiziale, mentre le contestazioni del convenuto sugli elementi posti a fondamento della domanda medesima e la prospettazione di una loro diversa qualificazione giuridica attengono al merito della controversia e non incidono sull'individuazione del giudice competente. (nella specie, si è ritenuto che fosse inidonea ad escludere l'applicabilità del foro della dipendenza, ex art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., la prospettazione, da parte del consorzio convenuto, della natura autonoma, anziché subordinata, del rapporto di lavoro dedotto dall'attore). ( V 2769/84, mass n 438811).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/11/1988, n. 6100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6100
    Data del deposito : 11 novembre 1988

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