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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 27/05/2020, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2020
N. 00173/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2020, proposto da
Casamicas s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Di Sotto ed Ermelinda Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comune di Pico, notificato il 24.12.2019 al solo Abatecola Erasmo e non alla Casamica s.r.l.,, protocollo 9252, con il quale il responsabile del Servizio arch. Manrico Carlomusto ha comunicato che il Comune di Pico non avrebbe provveduto ad ulteriore rinnovo di suolo pubblico n. 4 datata 27.3.2013, “in quanto in base alle norme vigenti occorre assegnare l’ area con bando pubblico“, nonché ogni atto connesso, presupposto, conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pico;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 il dott. Antonio Vinciguerra trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020;
Ritenuto sussistente il pregiudizio attuale e ravvisato fumus boni iuris nei motivi di omesso avviso dell’avvio procedimentale e di omessa considerazione della reale data di scadenza della concessione;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima), accoglie la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di maggio 2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84, comma 6, del D.L. n. 18/2020 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Valerio Torano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO