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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. r.g. 7767/2024 promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Di Falco Parte_1
Ricorrente contro
, e , tutti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella Signorini
Resistenti con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 15.01.2025 per il ricorrente: “conclude come da ricorso”; per i resistenti: “conclude come da memoria di costituzione e risposta e in via istruttoria insiste per l'accoglimento delle istanze ivi formulate;
stante le dichiarazioni rese dal pagina 1 di 7 ricorrente chiede che venga disposto un accertamento patrimoniale e reddituale nei confronti del ricorrente”.
FATTO E DIRITTO
1. , con ricorso depositato il 02.07.2024, a modifica delle condizioni di Parte_1
divorzio statuite con la sentenza n. 2771/2018 del Tribunale di Firenze del
17/10/2018, ha chiesto disporsi la revoca del contributo al mantenimento dallo stesso versato in favore della figlia e del figlio , pari Controparte_1 Controparte_2 ad € 350,00 mensili per ciascuno, la restituzione a lui ricorrente delle somme versate a titolo di mantenimento dei figli dal momento della raggiunta indipendenza economica o, in subordine, di quelle versate nelle more del presente giudizio
(ovvero dalla data del deposito del ricorso introduttivo fino all'emissione del provvedimento definitivo) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e la revoca del provvedimento di assegnazione dell'abitazione coniugale alla ex moglie
[...]
disposto in sede di omologa della separazione e successivo divorzio e, CP_3
conseguentemente, consentire a di rientrare in possesso Parte_1 dell'abitazione posta in Firenze (FI), via U. Crocetta n. 16 e degli arredi in essa presenti. A fondamento della richiesta ha rappresentato di aver appreso che entrambi i figli avrebbero raggiunto una loro indipendenza economica, a decorrere CP_1 dal 2022 in seguito all'assunzione della stessa presso la Dedalus S.p.a., con sede legale a Milano e sede operativa a Firenze, con contratto a tempo indeterminato e full-time, e in seguito all'assunzione dello stesso con contratto a tempo CP_2
indeterminato, presso Donatello S.r.l. con sede a Firenze. Quanto alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla in origine in comproprietà fra i CP_3 coniugi, il ricorrente ha dedotto che l'assegnazione era stata disposta in favore della madre in considerazione del collocamento prevalente presso di lei dei figli, che la convivenza con essi sarebbe cessata dal 2023 in seguito al trasferimento della in altra ed autonoma abitazione sita in San Vincenzo (LI) e che, sempre nel CP_3
2023, la stessa avrebbe ceduto ai figli la propria quota di proprietà del 50% della casa familiare. In ragione di tali mutate condizioni, quindi, il ricorrente ha chiesto la pagina 2 di 7 modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Con memoria di costituzione depositata il 03.10.2024 si sono costituiti
[...]
, e , i quali ha contestato tutto quanto ex CP_3 Controparte_1 Controparte_2
adverso dedotto ed hanno eccepito, in via pregiudiziale la inammissibilità del ricorso per l'omissione delle allegazioni richieste dall'art. 473 bis 12 co. 3 lett. a, b)
c.p.c secondo cui al ricorso introduttivo devono essere allegate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché di quote sociali e gli estratti conto degli ultimi tre anni dei rapporti bancari. Nel merito, in via principale, hanno quindi chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, ove la domanda proposta da venga accolta in tutto o in Parte_1
parte, hanno chiesto che eventuali somme ritenute dovute al ricorrente vengano compensate integralmente con i maggiori crediti vantati dai resistenti e rappresentate dalle spese per gli studi dei figli e mediche non corrisposte dal padre.
I soli figli e quindi, hanno avanzato domanda riconvenzionale CP_1 CP_2
affinché venga condannato al risarcimento in loro favore dei danni Parte_1
dagli stessi subiti a causa della condotta tenuta nei loro confronti dal padre, di totale ed assoluta distanza ed assenza, ex art. 2059 c.c. quantificati nella misura di €
500.000,00 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. La violazione del dovere genitoriale verso la prole verrebbe infatti integrato dal disinteresse protratto per anni nei confronti dei figli e tale condotta integrerebbe un illecito civile che, ai sensi dell'art. 2059 c.c., darebbe luogo al risarcimento dei danni cagionati.
Quanto alla situazione economica, ha argomentato di non aver Controparte_1
raggiunto una piena indipendenza economica poiché con lo stipendio che attualmente percepisce quale dipendente della Dedalus s.p.a. (si tratterebbe di una prima occupazione post laurea) farebbe fronte in modo faticoso ai costi per la permanenza a Milano, dove ha studiato e dove abita, quali l'affitto dell'abitazione, vitto, utenze, spese condominiali, e soprattutto ai costi del Master di secondo livello che starebbe frequentando. , invece, ha dedotto di aver conseguito Controparte_2
la laurea solo nel mese di luglio 2024, di stare tuttora studiando per sostenere dei pagina 3 di 7 concorsi pubblici e di non aver affatto iniziato alcun percorso lavorativo. Quanto alla casa familiare, e risulterebbero in essa Controparte_1 Controparte_2
residenti. perché attualmente non disporrebbe di altro immobile nel quale CP_2
trasferirsi, né avrebbe la disponibilità economica per reperirne uno diverso, , CP_1
invece, avrebbe nell'immobile de quo la propria stabile abitazione rappresentando, quello in Milano, un domicilio transitorio per il periodo necessario a completare la specializzazione professionale. per mere ragioni personali Controparte_3
avrebbe deciso di trasferire la propria residenza in una diversa abitazione, pur però continuando ad avere domicilio a Firenze in Via Crocetta n. 16 e a convivere con i figli nell'abitazione familiare, senza contare che alla medesima sarebbero intestate le utenze. Ne conseguirebbe che le spese per la manutenzione dell'abitazione, per le utenze e quant'altro, verrebbero interamente sostenute dalla medesima con la conseguenza che sussisterebbero ancora le ragioni della originaria assegnazione della casa familiare.
3. Il giudizio è proseguito mediante il deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
e la produzione di documenti.
4. All'udienza del 06.11.2024 il giudice ha proposto a titolo conciliativo, impregiudicata l'azione risarcitoria da proporre in via ordinaria, la revoca del contributo di mantenimento per la figlia a partire dal deposito del ricorso, il CP_1
mantenimento del contributo di mantenimento per il figlio a carico del CP_2 padre ed il rigetto della revoca dell'assegnazione della casa, spese compensate.
5. Alla successiva udienza del 15.01.2025 sono comparse le parti personalmente ed i loro difensori. Il ricorrente ha dichiarato di non accogliere la proposta conciliativa del giudice. Ha quindi dichiarato: “Lavoro come insegnante di ruolo e guadagno al mese euro 2150,00. Abito in casa intestata alla mia attuale moglie che è disoccupata. Io ho uno studio a Scandicci che è mio personale, ove studio io come musicista e faccio dischi. Non affitto tale studio. Non ho altri immobili oltre alla casa familiare…Confermo il ricorso.” ha dichiarato: “Ho 30 anni. Controparte_1
Abito a Firenze via Crocetta n. 16. Io lavoro a Milano dove ho un domicilio. A
Milano lavoro a tempo pieno dal lunedì sino al venerdì in un'azienda che sviluppa software medicali nel privato e guadagno al mese euro 1600-1700,00. Io non faccio
pagina 4 di 7 altri lavori. Io sto terminando un master di secondo livello. Io sono laureata in management dei Servizi Sanitari il 14.12.2022. Io ho cominciato a lavorare in tale azienda nel gennaio 2022 mentre ancora studiavo perché dovevo pagare l'affitto del domicilio. Io ho conseguito il diploma nel Conservatorio di Firenze il 22.07.2016.
Poi ho fatto una triennale di economia a Milano dal 2016 in poi con conclusione durante il Covid conclusa il 06.04.2020. Dal settembre 2020 ho iniziato la specialistica, conclusa nel 2022. Confermo la comparsa del mio legale.” CP_2 ha dichiarato: “ho 25 anni. Abito a Firenze via Crocetta n. 16. Io mi sono
[...]
laureato nel luglio 2024 in giurisprudenza. Non sto facendo la pratica forense.
Devo decidere ancora che percorso fare. Ho avuto un contratto a chiamata come cameriere. Era un contratto a tempo determinato dal settembre 2022 sino al giugno
2023. Guadagnavo euro 10,00 all'ora per tre ore settimanali. Essendo a chiamata lo stipendio non era fisso. Al termine del contratto, non ho chiesto il rinnovo in quanto io ho altra ambizione lavorativa. Tale lavoro mi serviva per avere più denaro non essendo sufficiente l'assegno di mantenimento che non era stato mai adeguato e rivalutato secondo gli indici ISTAT. Abito insieme a mia sorella . CP_1
Noi abbiamo acquistato il 50% della casa familiare per la quota di nostra madre, il
25% io e il 25% di mia sorella. Confermo la comparsa del mio legale. Non ho ricevuto le chiamate da mio padre.” , infine, ha dichiarato: “Abito Controparte_3 da sola a San Vicenzo in via Montegrappa n. 16/a presso l'abitazione di mia proprietà. Io sono insegnante di ruolo presso un liceo linguistico a Sesto
Fiorentino. Io ho venduto la mia quota della casa familiare ai miei figli. Confermo la comparsa del mio legale. Ho un altro immobile a Sesto Fiorentino che è affittato
e l'affitto è di euro 750,00. L'affitto copre parzialmente il mutuo che ho dovuto accendere per pagare i lavori di ristrutturazione della casa di San Vincenzo. Il mutuo è variabile. Il rateo è di circa 800,00 mensili e dura altri 18 anni.” Le parti hanno quindi precisato le conclusioni come sopra riportato ed il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
6. Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dai resistenti, il Tribunale ritiene che la stessa debba essere rigettata poiché l'omissione della allegazione della documentazione richiesta dalla norma dell'art. 473 bis 12 co.
pagina 5 di 7 3 lett. a, b) c.p.c rappresenta una condotta che il giudice può valutare ai fini della decisione ma non determina l'inammissibilità del ricorso.
7. Per quanto riguarda la modifica delle condizioni di divorzio il Tribunale ritiene che, quanto alla richiesta avanzata dal padre in merito alla revoca del mantenimento in favore della figlia , la stessa debba essere accolta poiché è provata la CP_1
raggiunta indipendenza economica delle figlia, guadagnando la stesso uno stipendio mensile di euro 1600-1700 al mese, come anche dalla stessa dichiarato all'udienza del 15.01.2025 e poiché deve essere considerato del tutto irrilevante il riferimento alla frequenza del Master di secondo livello come ragione per poter disporre ancora del mantenimento da parte del padre. Per quanto riguarda, invece la richiesta avanzata dal padre in merito alla revoca del mantenimento in favore del figlio il Tribunale ritiene che la stessa debba essere rigettata poiché il figlio CP_2 non risulta aver raggiunto l'indipendenza economica con conseguente CP_2
effettiva entrata nel mondo del lavoro, atteso che l'occupazione dallo stesso svolta come cameriere è riferibile solo ad un contratto a chiamata e per un limitato periodo di tempo, con la conseguenza che il modesto stipendio in tal modo percepito da debba essere considerato solo un modo per coprire qualche spesa. Quanto CP_2 infine alla richiesta avanzata dal ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa coniugale il Tribunale ritiene che la stessa debba essere accolta, risultando provato che la sia andata a vivere in località San Vincenzo (LI) in altra abitazione, CP_3
dovendosi conseguentemente prevedere che la regolamentazione della casa familiare segua la disciplina della comunione che vede come comproprietari i figli e insieme al padre . CP_1 CP_2 Parte_1
8. Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da e Controparte_1 CP_2
di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni da loro subiti ex art.
[...]
pagina 6 di 7 9. Stante l'esito complessivo del giudizio, le relative spese vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra istanza disattesa, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 2771/2018, così provvede in via definitiva:
1) dichiara inammissibile la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dai resistenti;
2) revoca l'obbligo a carico di di versare il mantenimento in favore della Parte_1
figlia a decorrere dalla data del ricorso;
Controparte_1
3) conferma l'obbligo a carico di di versare il mantenimento in favore del Parte_1
figlio ; Controparte_2
4) revoca l'assegnazione a della casa familiare posta in Firenze Via Controparte_3
Crocetta n. 16;
5) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dai resistenti e Controparte_2 CP_1
;
[...]
6) compensa le spese del giudizio.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2059 c.c. il Tribunale rileva che la possibilità di aggiungere le domande di risarcimento danni per violazione dei doveri familiari nell'ambito dell'art. 473 bis cpc è stata introdotta dal c.d. decreto correttivo della riforma Cartabia (D. Lgs
164/2024), entrato in vigore il 26.11.2024, quindi successivamente alla proposizione del ricorso (03.07.2024) e della domanda riconvenzionale (03.10.2024) con la conseguenza che tale domanda deve essere dichiarata inammissibile.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. r.g. 7767/2024 promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Di Falco Parte_1
Ricorrente contro
, e , tutti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella Signorini
Resistenti con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 15.01.2025 per il ricorrente: “conclude come da ricorso”; per i resistenti: “conclude come da memoria di costituzione e risposta e in via istruttoria insiste per l'accoglimento delle istanze ivi formulate;
stante le dichiarazioni rese dal pagina 1 di 7 ricorrente chiede che venga disposto un accertamento patrimoniale e reddituale nei confronti del ricorrente”.
FATTO E DIRITTO
1. , con ricorso depositato il 02.07.2024, a modifica delle condizioni di Parte_1
divorzio statuite con la sentenza n. 2771/2018 del Tribunale di Firenze del
17/10/2018, ha chiesto disporsi la revoca del contributo al mantenimento dallo stesso versato in favore della figlia e del figlio , pari Controparte_1 Controparte_2 ad € 350,00 mensili per ciascuno, la restituzione a lui ricorrente delle somme versate a titolo di mantenimento dei figli dal momento della raggiunta indipendenza economica o, in subordine, di quelle versate nelle more del presente giudizio
(ovvero dalla data del deposito del ricorso introduttivo fino all'emissione del provvedimento definitivo) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e la revoca del provvedimento di assegnazione dell'abitazione coniugale alla ex moglie
[...]
disposto in sede di omologa della separazione e successivo divorzio e, CP_3
conseguentemente, consentire a di rientrare in possesso Parte_1 dell'abitazione posta in Firenze (FI), via U. Crocetta n. 16 e degli arredi in essa presenti. A fondamento della richiesta ha rappresentato di aver appreso che entrambi i figli avrebbero raggiunto una loro indipendenza economica, a decorrere CP_1 dal 2022 in seguito all'assunzione della stessa presso la Dedalus S.p.a., con sede legale a Milano e sede operativa a Firenze, con contratto a tempo indeterminato e full-time, e in seguito all'assunzione dello stesso con contratto a tempo CP_2
indeterminato, presso Donatello S.r.l. con sede a Firenze. Quanto alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla in origine in comproprietà fra i CP_3 coniugi, il ricorrente ha dedotto che l'assegnazione era stata disposta in favore della madre in considerazione del collocamento prevalente presso di lei dei figli, che la convivenza con essi sarebbe cessata dal 2023 in seguito al trasferimento della in altra ed autonoma abitazione sita in San Vincenzo (LI) e che, sempre nel CP_3
2023, la stessa avrebbe ceduto ai figli la propria quota di proprietà del 50% della casa familiare. In ragione di tali mutate condizioni, quindi, il ricorrente ha chiesto la pagina 2 di 7 modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Con memoria di costituzione depositata il 03.10.2024 si sono costituiti
[...]
, e , i quali ha contestato tutto quanto ex CP_3 Controparte_1 Controparte_2
adverso dedotto ed hanno eccepito, in via pregiudiziale la inammissibilità del ricorso per l'omissione delle allegazioni richieste dall'art. 473 bis 12 co. 3 lett. a, b)
c.p.c secondo cui al ricorso introduttivo devono essere allegate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché di quote sociali e gli estratti conto degli ultimi tre anni dei rapporti bancari. Nel merito, in via principale, hanno quindi chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, ove la domanda proposta da venga accolta in tutto o in Parte_1
parte, hanno chiesto che eventuali somme ritenute dovute al ricorrente vengano compensate integralmente con i maggiori crediti vantati dai resistenti e rappresentate dalle spese per gli studi dei figli e mediche non corrisposte dal padre.
I soli figli e quindi, hanno avanzato domanda riconvenzionale CP_1 CP_2
affinché venga condannato al risarcimento in loro favore dei danni Parte_1
dagli stessi subiti a causa della condotta tenuta nei loro confronti dal padre, di totale ed assoluta distanza ed assenza, ex art. 2059 c.c. quantificati nella misura di €
500.000,00 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. La violazione del dovere genitoriale verso la prole verrebbe infatti integrato dal disinteresse protratto per anni nei confronti dei figli e tale condotta integrerebbe un illecito civile che, ai sensi dell'art. 2059 c.c., darebbe luogo al risarcimento dei danni cagionati.
Quanto alla situazione economica, ha argomentato di non aver Controparte_1
raggiunto una piena indipendenza economica poiché con lo stipendio che attualmente percepisce quale dipendente della Dedalus s.p.a. (si tratterebbe di una prima occupazione post laurea) farebbe fronte in modo faticoso ai costi per la permanenza a Milano, dove ha studiato e dove abita, quali l'affitto dell'abitazione, vitto, utenze, spese condominiali, e soprattutto ai costi del Master di secondo livello che starebbe frequentando. , invece, ha dedotto di aver conseguito Controparte_2
la laurea solo nel mese di luglio 2024, di stare tuttora studiando per sostenere dei pagina 3 di 7 concorsi pubblici e di non aver affatto iniziato alcun percorso lavorativo. Quanto alla casa familiare, e risulterebbero in essa Controparte_1 Controparte_2
residenti. perché attualmente non disporrebbe di altro immobile nel quale CP_2
trasferirsi, né avrebbe la disponibilità economica per reperirne uno diverso, , CP_1
invece, avrebbe nell'immobile de quo la propria stabile abitazione rappresentando, quello in Milano, un domicilio transitorio per il periodo necessario a completare la specializzazione professionale. per mere ragioni personali Controparte_3
avrebbe deciso di trasferire la propria residenza in una diversa abitazione, pur però continuando ad avere domicilio a Firenze in Via Crocetta n. 16 e a convivere con i figli nell'abitazione familiare, senza contare che alla medesima sarebbero intestate le utenze. Ne conseguirebbe che le spese per la manutenzione dell'abitazione, per le utenze e quant'altro, verrebbero interamente sostenute dalla medesima con la conseguenza che sussisterebbero ancora le ragioni della originaria assegnazione della casa familiare.
3. Il giudizio è proseguito mediante il deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
e la produzione di documenti.
4. All'udienza del 06.11.2024 il giudice ha proposto a titolo conciliativo, impregiudicata l'azione risarcitoria da proporre in via ordinaria, la revoca del contributo di mantenimento per la figlia a partire dal deposito del ricorso, il CP_1
mantenimento del contributo di mantenimento per il figlio a carico del CP_2 padre ed il rigetto della revoca dell'assegnazione della casa, spese compensate.
5. Alla successiva udienza del 15.01.2025 sono comparse le parti personalmente ed i loro difensori. Il ricorrente ha dichiarato di non accogliere la proposta conciliativa del giudice. Ha quindi dichiarato: “Lavoro come insegnante di ruolo e guadagno al mese euro 2150,00. Abito in casa intestata alla mia attuale moglie che è disoccupata. Io ho uno studio a Scandicci che è mio personale, ove studio io come musicista e faccio dischi. Non affitto tale studio. Non ho altri immobili oltre alla casa familiare…Confermo il ricorso.” ha dichiarato: “Ho 30 anni. Controparte_1
Abito a Firenze via Crocetta n. 16. Io lavoro a Milano dove ho un domicilio. A
Milano lavoro a tempo pieno dal lunedì sino al venerdì in un'azienda che sviluppa software medicali nel privato e guadagno al mese euro 1600-1700,00. Io non faccio
pagina 4 di 7 altri lavori. Io sto terminando un master di secondo livello. Io sono laureata in management dei Servizi Sanitari il 14.12.2022. Io ho cominciato a lavorare in tale azienda nel gennaio 2022 mentre ancora studiavo perché dovevo pagare l'affitto del domicilio. Io ho conseguito il diploma nel Conservatorio di Firenze il 22.07.2016.
Poi ho fatto una triennale di economia a Milano dal 2016 in poi con conclusione durante il Covid conclusa il 06.04.2020. Dal settembre 2020 ho iniziato la specialistica, conclusa nel 2022. Confermo la comparsa del mio legale.” CP_2 ha dichiarato: “ho 25 anni. Abito a Firenze via Crocetta n. 16. Io mi sono
[...]
laureato nel luglio 2024 in giurisprudenza. Non sto facendo la pratica forense.
Devo decidere ancora che percorso fare. Ho avuto un contratto a chiamata come cameriere. Era un contratto a tempo determinato dal settembre 2022 sino al giugno
2023. Guadagnavo euro 10,00 all'ora per tre ore settimanali. Essendo a chiamata lo stipendio non era fisso. Al termine del contratto, non ho chiesto il rinnovo in quanto io ho altra ambizione lavorativa. Tale lavoro mi serviva per avere più denaro non essendo sufficiente l'assegno di mantenimento che non era stato mai adeguato e rivalutato secondo gli indici ISTAT. Abito insieme a mia sorella . CP_1
Noi abbiamo acquistato il 50% della casa familiare per la quota di nostra madre, il
25% io e il 25% di mia sorella. Confermo la comparsa del mio legale. Non ho ricevuto le chiamate da mio padre.” , infine, ha dichiarato: “Abito Controparte_3 da sola a San Vicenzo in via Montegrappa n. 16/a presso l'abitazione di mia proprietà. Io sono insegnante di ruolo presso un liceo linguistico a Sesto
Fiorentino. Io ho venduto la mia quota della casa familiare ai miei figli. Confermo la comparsa del mio legale. Ho un altro immobile a Sesto Fiorentino che è affittato
e l'affitto è di euro 750,00. L'affitto copre parzialmente il mutuo che ho dovuto accendere per pagare i lavori di ristrutturazione della casa di San Vincenzo. Il mutuo è variabile. Il rateo è di circa 800,00 mensili e dura altri 18 anni.” Le parti hanno quindi precisato le conclusioni come sopra riportato ed il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
6. Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dai resistenti, il Tribunale ritiene che la stessa debba essere rigettata poiché l'omissione della allegazione della documentazione richiesta dalla norma dell'art. 473 bis 12 co.
pagina 5 di 7 3 lett. a, b) c.p.c rappresenta una condotta che il giudice può valutare ai fini della decisione ma non determina l'inammissibilità del ricorso.
7. Per quanto riguarda la modifica delle condizioni di divorzio il Tribunale ritiene che, quanto alla richiesta avanzata dal padre in merito alla revoca del mantenimento in favore della figlia , la stessa debba essere accolta poiché è provata la CP_1
raggiunta indipendenza economica delle figlia, guadagnando la stesso uno stipendio mensile di euro 1600-1700 al mese, come anche dalla stessa dichiarato all'udienza del 15.01.2025 e poiché deve essere considerato del tutto irrilevante il riferimento alla frequenza del Master di secondo livello come ragione per poter disporre ancora del mantenimento da parte del padre. Per quanto riguarda, invece la richiesta avanzata dal padre in merito alla revoca del mantenimento in favore del figlio il Tribunale ritiene che la stessa debba essere rigettata poiché il figlio CP_2 non risulta aver raggiunto l'indipendenza economica con conseguente CP_2
effettiva entrata nel mondo del lavoro, atteso che l'occupazione dallo stesso svolta come cameriere è riferibile solo ad un contratto a chiamata e per un limitato periodo di tempo, con la conseguenza che il modesto stipendio in tal modo percepito da debba essere considerato solo un modo per coprire qualche spesa. Quanto CP_2 infine alla richiesta avanzata dal ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa coniugale il Tribunale ritiene che la stessa debba essere accolta, risultando provato che la sia andata a vivere in località San Vincenzo (LI) in altra abitazione, CP_3
dovendosi conseguentemente prevedere che la regolamentazione della casa familiare segua la disciplina della comunione che vede come comproprietari i figli e insieme al padre . CP_1 CP_2 Parte_1
8. Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da e Controparte_1 CP_2
di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni da loro subiti ex art.
[...]
pagina 6 di 7 9. Stante l'esito complessivo del giudizio, le relative spese vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra istanza disattesa, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 2771/2018, così provvede in via definitiva:
1) dichiara inammissibile la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dai resistenti;
2) revoca l'obbligo a carico di di versare il mantenimento in favore della Parte_1
figlia a decorrere dalla data del ricorso;
Controparte_1
3) conferma l'obbligo a carico di di versare il mantenimento in favore del Parte_1
figlio ; Controparte_2
4) revoca l'assegnazione a della casa familiare posta in Firenze Via Controparte_3
Crocetta n. 16;
5) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dai resistenti e Controparte_2 CP_1
;
[...]
6) compensa le spese del giudizio.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2059 c.c. il Tribunale rileva che la possibilità di aggiungere le domande di risarcimento danni per violazione dei doveri familiari nell'ambito dell'art. 473 bis cpc è stata introdotta dal c.d. decreto correttivo della riforma Cartabia (D. Lgs
164/2024), entrato in vigore il 26.11.2024, quindi successivamente alla proposizione del ricorso (03.07.2024) e della domanda riconvenzionale (03.10.2024) con la conseguenza che tale domanda deve essere dichiarata inammissibile.