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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14889 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 67785/ 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa RA ZA Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 67785 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
(c.f. Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante p.t. elettivamente P.IVA_1 Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mauro De Santis, e dell'Abogado Simone PIMPINELLI , che la rappresentano e difendono, disgiuntamente e congiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione , i quali dichiara, ai sensi dell'art.176 2 comma c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 06/9104376 o all'indirizzo di PEC - Email_1
DI GIOVANNANGELI NC Email_2 ATTORE
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Romano CP_1 CodiceFiscale_1
con studio in Ciampino, Via Dalmazia n.19,
CONVENUTI
OGGETTO: impugnazione, ex art. 2533 c.c., delibera di società cooperativa.
Premesso in fatto che con atto di citazione ritualmente notificato la cooperativa conveniva in giudizio Pt_1
, deducendo che in data 24 giugno 2014 con delibera del CdA era stato CP_1 CP_1 ammesso come socio della cooperativa;
Pt_1
che in data 23 luglio 2014 era stato sottoscritto tra la cooperativa e il socio n Pt_1 CP_1 primo atto di prenotazione di alloggio lotto 11/p Edificio 1 int. 2 inserito nel Piano di Zona ex lege n°167/62 del Comune di Marino denominato “Costa Caselle”. Il suddetto atto di prenotazione fissava il corrispettivo di assegnazione ad € 225.000,00 oltre IVA al 4% di cui € 20.400 oltre IVA con pagamenti rateali mensili sino al 1° agosto 2016, € 140.387,20 oltre IVA entro la medesima data del 1 agosto 2016 ed € 64.212,80 oltre IVA entro il 1 agosto 2017. In aggiunta ai suddetti importi si concordava che il socio ersasse alla cooperativa, entro il 1 agosto 2017, € 3.000,00 quale rimborso opere CP_1 di urbanizzazione aggiuntive, € 9.596,30 rimborso interessi di prefinanziamento sul mutuo edilizio maturati alla data del frazionamento del mutuo (13.11.2013), € 5.783,19 a rimborso prima rata del mutuo frazionato nonché somme per migliorie dell'alloggio ed allacci utenze per un importo complessivo pari ad € 9.999,34. (All.2 – Primo atto prenotazione alloggio).
che in data 24 luglio 2014 si procedeva alla consegna dell'alloggio al socio (All.3 – CP_1 verbale consegna alloggio) e con delibera del CdA del 22 settembre 2014 veniva assegnato al socio il suddetto alloggio (All.4 – Delibera CdA assegnazione alloggio);
che lo stesso si manifestava inadempiente verso la cooperativa non onorando le obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'atto di prenotazione.
che la Cooperativa ICRACE, preso atto della impossibilità del socio ad adempiere a quanto contrattualmente stabilito, decideva di accogliere la richiesta del procedendo alla CP_1 sottoscrizione di un nuovo atto di prenotazione di alloggio;
che alla vigilia della sottoscrizione del nuovo atto di prenotazione (giugno 2017), il socio aveva versato alla cooperativa la sola somma di € 21.100,00 oltre IVA a fronte di un impegno contrattuale pari ad € 160.387,20 oltre IVA non rimborsando, altresì, gli € 3.000,00 relativi alle opere di urbanizzazione aggiuntive, € 9.596,30 interessi di prefinanziamento sul mutuo edilizio maturati alla data del frazionamento del mutuo (13.11.2013), € 5.783,19 a rimborso prima rata del mutuo frazionato nonché somme per migliorie dell'alloggio per un importo complessivo pari ad € 7.630,00. che in data 21/06/2021, considerato il tempo trascorso ed il mancato adempimento del socio, il Consiglio di Amministrazione della cooperativa deliberava l'esclusione da socio per morosità del sig.
La suddetta delibera veniva notificata al sig. on raccomandata A.R. del 24/07/2021 CP_1 CP_1 nel pieno rispetto delle norme statutarie;
che il sig oltre ad essere assegnatario dell'alloggio in forza di un deliberato del CP_1
Consiglio di Amministrazione della cooperativa era possessore dello stesso avendo, la suddetta cooperativa, consegnato l'alloggio al socio già dal luglio 2014;
che il non aveva proceduto al pagamento delle rate di mutuo scadute al giugno e CP_1 dicembre 2020 e giugno 2021 per un importo pari ad € 19.495,69 ;
tutto ciò premesso , chiedeva dichiarare esecutiva la Delibera del CdA della
[...] del 21/06/2021 di esclusione da socio del signor . Parte_1 CP_1
rilasciare l'immobile, comprensivo di cantina e di box auto, sito in Marino (RM), Piano di Zona “Costa Caselle” Via Gabriella Ferri n. 102 ricompreso nel Lotto 11/p contraddistinto catastalmente al foglio 25 part. 1184 Sub 2 e 12 libero da persone e sgombro da cose e consegnarlo alla Soc. Coop. I.C.R.A.C.E.
2. pagare in favore della Cooperativa la somma di Euro 19.495,69 , quale rimborso delle quote di mutuo scadute al 01/06/2020, 01/12/2020 e 01/06/2021;
3. pagare alla Cooperativa convenuta l'indennità di occupazione sine titulo, valutate nella misura di Euro 750,00 al mese secondo il canone di locazione di un alloggio di pari dimensioni sito nello stesso Comune e nella stessa località, (Tribunale di Roma – Terza sezione civile Sezione specializzata per le imprese con sentenza del 26/09/2017 pubblicata il 22/11/2017) maturate e maturande nelle more del giudizio dal 21/06/2021 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile e con riserva di quantificarla con precisione, eventualmente in seguito, oppure nella misura, maggiore o minore, che l'Ill.mo Tribunale adito quantificherà anche equitativamente, ad oggi pari ad Euro 3.000,00 oltre ai canoni dovuti sino al rilascio;
4. risarcire la Cooperativa dei danni sofferti per l'incommerciabilità e la svalutazione dell'immobile, a partire dal 22/09/2014 (data della Delibera di assegnazione al socio) ovvero da altra data che sarà accertata, dovuta alla perdurante occupazione dello stesso anche successivamente all'intervenuta decadenza, quantificati in Euro 37.570,00 o nella maggior o minor somma accertanda dal giudicante in corso di causa, anche in via di equità;
5. pagare in favore dell'odierna convenuta gli importi che la stessa accerterà come occorrenti per ripristinare l'Alloggio secondo le previsioni di progetto e di capitolato, rimuovendo tutte le opere in variante modificative o integrative volute dal socio
nel costituirsi in giudizio eccepiva l'incompetenza della sezione delle imprese del CP_1
Tribunale di Roma, per essere competente territorialmente il Tribunale di Velletri, atteso che, ai sensi dell'art.23 c.p.c., la competenza territoriale viene radicata sul fòro dove ha sede la società solo per le 2) “cause fra soci”, non anche per le cause tra soci e società. Nel caso di specie sarebbe applicabile il fòro del convenuto di cui all'art.18 c.p.c., secondo cui il fòro competente va individuato in relazione al luogo dove risiede il convenuto, e cioè il fòro di Velletri o il foro per le questioni in materia immobiliare Eccepiva altresì l'improcedibilità della domanda, non essendo stata preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria previsto dalla L.28/2010.
Eccepiva altresì che la delibera di esclusione non era stata preceduta, secondo quanto disposo dall'art.12 dello Statuto, da una formale intimazione notificata con lettera raccomandata anche a mano.
Nel merito l'insussistenza dell'inadempimento contestato al posto a fondamento della CP_1 delibera di esclusione.
Concludeva chiedendo in via preliminare dichiararsi l' incompetenza per territorio;
sempre in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione;
in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di esecutività della delibera di esclusione del socio, perché non preceduta dalle specifiche formalità statutarie, né da formale diffida ad adempiere ai sensi di legge, nonché per non essere stata formulata dall'attrice la domanda di accertamento di una grave inadempienza del socio prenotatario.
Nel merito, respingersi la domanda di parte attrice, anche in ordine alla pretesa di rimborso delle quote del mutuo e di risarcimento a titolo di occupazione dell'alloggio, altresì accogliendo e/o dichiarando legittima l'eccezione di inadempimento formulata dal convenuto ai sensi ed in forza dell'art.1460 c.c.. In estremo subordine, ove ritenuto sciolto il contratto di prenotazione, accertare e dichiarare che, in virtù dell'eccepito inadempimento della , questa è tenuta a restituire al Parte_1 sig. quanto versato. CP_1
OSSERVA IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma sollevata da parte convenuta, secondo cui per competente a conoscere la domanda proposta sarebbe il Tribunale di Viterbo.
Infatti, la presente controversia rientra nell'ambito di applicazione dell'art. l'art. 3 c. II lett. b) e lett. a), del d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, secondo cui appartengono alla competenza funzionale e inderogabile delle “Sezioni Impresa” le controversie aventi ad oggetto qualsiasi negozio concernente le partecipazioni sociali e, in ogni caso, quelle in materia di rapporti societari.
Orbene, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, le controversie, indicate nell'art. 3, che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'art. 1.
Sussiste pertanto la competenza del Tribunale di Roma - sez. specializzata in materia di impresa a conoscere della presente controversia.
Quanto al merito, giova ricordare che il perseguimento dello scopo mutualistico è elemento caratterizzante le società cooperative. Il cooperatore, infatti, ha diritto –in quanto socio- a conseguire i vantaggi mutualistici ed, al tempo stesso, è tenuto a contribuire affinchè tali vantaggi possano essere erogati dalla cooperativa. Ciò consegue al fatto che, con la partecipazione ad una società cooperativa, il singolo pone in essere due tipi di rapporti: quello mutualistico (che ha riflessi sul piano patrimoniale) e quello sociale (che attribuisce al socio dei poteri all'interno dell'organizzazione). Ne consegue che devono tenersi distinti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto sociale da quelli derivanti dal rapporto mutualistico, ma non può non evidenziarsi che i due rapporti sono connessi tra di loro. Sicchè, la cessazione del rapporto sociale comporta anche la cessazione del rapporto mutualistico, il quale, tuttavia, può cessare solo qualora la cooperativa abbia realizzato lo scopo mutualistico in favore di tutti i soci, in adempimento del principio di parità di trattamento.
Tale principio, del resto, appare affermato anche dalla Suprema Corte nella Sentenza n. 6197 del 07/03/2008 (Rv. 602341), nella cui motivazione si statuisce che “secondo quanto ripetutamente osservato da questa Corte, nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, i rapporti tra questi ultimi e la società sono di due specie: da un lato quelli attinenti all'attività sociale, comportanti l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dall'altro i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell'acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e così via. Ed è altrettanto certo che, mentre le contribuzioni del primo tipo rientrano fra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 cod. civ., e si ricollegano ad un obbligo che permane fino a quando persiste la qualità di socio (e, cioè, fino allo scioglimento della cooperativa, salvo il caso di recesso o esclusione del socio) , non vi rientrano invece quelle del secondo tipo, perché non strettamente inerenti al rapporto sociale e destinate a gravare, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che le ha fatte, sul socio che gli subentra e che acquista, in questo modo, l'aspettativa all'assegnazione dell'alloggio, con la conseguenza che le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento e in relazione all'obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso quest'ultima, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che, ovviamente, la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto), non sottoposto - salva la possibilità di una diversa regolamentazione pattizia - alla disciplina legislativa relativa alla quota sociale (cfr., tra le altre, Cass. 18 maggio 2004, n. 9393)”.
Ebbene, in tale pronuncia, la Suprema Corte evidenzia che la qualità di socio della cooperativa può venir meno solo in caso di scioglimento della cooperativa, recesso o esclusione del socio e ciò si ricollega, evidentemente, al principio di parità di trattamento. Sicchè, il rapporto tra socio cooperatore e cooperativa può sciogliersi unilateralmente (con riferimento al singolo socio) nei soli casi di recesso ed esclusione ed, in tal caso, il socio escluso o receduto non può più usufruire del vantaggio mutualistico. Altrimenti, il rapporto si scioglie solo con il raggiungimento dello scopo mutualistico da parte di tutti i soci e con il conseguente scioglimento della cooperativa.
^^^^^^
2 – Ciò posto, nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che è stato CP_1 escluso dalla cooperativa , in data 21/06/2021, con delibera del Consiglio di Amministrazione Pt_1 notificata al sig. con raccomandata A.R. del 24/07/2021. CP_1
Tale delibera di esclusione non è stata impugnata entro il termine di sessanta giorni previso dallo Statuto (all'art.13). A nulla rilevano pertanto nel presente giudizio le contestazioni del convenuto in ordine all'esistenza dei presupposti per l'esclusione. Pertanto, sulla scorta della giurisprudenza sopra citata, nel caso in esame, venuto meno il rapporto mutualistico, deve accogliersi la domanda di rilascio dell'immobile assegnato, non avendo il convenuto più alcun titolo alla detenzione dello stesso.
Deve conseguentemente essere accolta la domanda di pagamento in favore della Cooperativa convenuta di indennità di occupazione sine titulo, che si ritiene congruo determinare nella misura di Euro 750,00 al mese, pari al canone di locazione di un alloggio di pari dimensioni sito nello stesso Comune e nella stessa località, come risultante dalla Banca dati dell'Agenzia dell'Entrate ( v. documentazione in atti), a decorrere dal 21/06/2021, data della delibera di esclusione e sino all'effettivo rilascio dell'immobile.
Quanto alla domanda di pagamento in favore della Cooperativa della somma di Euro 19.495,69 , quale rimborso delle quote di mutuo scadute al 01/06/2020, 01/12/2020 e 01/06/2021, come sopra già evidenziato, a seguito della esclusione del socio cooperatore dalla compagine sociale, si scioglie il vincolo sociale con riferimento al singolo socio. Di conseguenza, la società cooperativa non può certo chiedere l'adempimento di somme che erano dovute proprio in ragione della sussistenza del vincolo suddetto.
Deve infatti condividersi il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale, nelle cooperative aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione, il socio escluso ha diritto alla restituzione dell'intera somma anticipata degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate, sempre che la proprietà dell'alloggio non sia stata trasferita al socio.
Sulla scorta di tale giurisprudenza, va accolta la domanda di di condanna della Società CP_1
Cooperativa alla restituzione delle somme anticipate per l'acquisto dell'immobile, somme che la stessa società attrice quantifica nell'atto di citazione in € 142.644,00.
Quanto alla domanda di pagamento del doppio della caparra formulata da parte convenuta, si osserva che la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto proposta per la prima volta nella memoria 183 VI comma n. 1 c.p.c.
Infine deve essere respinta la domanda risarcitoria formulata dalla Cooperativa, questa risulta proposta in maniera assolutamente generica, non essendovi alcuna specifica deduzione in ordine al danno ulteriore asseritamente subito dall'immobile.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- dichiara esecutiva la Delibera del CdA della del 21/06/2021 di esclusione Parte_1 da socio del signor con conseguente revoca e decadenza dall'assegnazione CP_1 dell'Alloggio
- ordina a l'immediato rilascio l'immobile, comprensivo di cantina e di box auto, CP_1 sito in Marino (RM), Piano di Zona “Costa Caselle” Via Gabriella Ferri n. 102 ricompreso nel Lotto 11/p contraddistinto catastalmente al foglio 25 part. 1184 Sub 2 e 12 libero da persone e sgombro da cose e consegnarlo alla;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore della della somma di CP_1 Parte_1
€ 750,00 al mese dal 21/06/2021 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società attrice;
- condanna la al pagamento in favore di della Controparte_2 CP_1 somma di € 142.644,00;
- dichiara l'inammissibilità della domanda al pagamento del doppio della caparra.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa RA ZA
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa RA ZA Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 67785 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
(c.f. Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante p.t. elettivamente P.IVA_1 Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mauro De Santis, e dell'Abogado Simone PIMPINELLI , che la rappresentano e difendono, disgiuntamente e congiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione , i quali dichiara, ai sensi dell'art.176 2 comma c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 06/9104376 o all'indirizzo di PEC - Email_1
DI GIOVANNANGELI NC Email_2 ATTORE
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Romano CP_1 CodiceFiscale_1
con studio in Ciampino, Via Dalmazia n.19,
CONVENUTI
OGGETTO: impugnazione, ex art. 2533 c.c., delibera di società cooperativa.
Premesso in fatto che con atto di citazione ritualmente notificato la cooperativa conveniva in giudizio Pt_1
, deducendo che in data 24 giugno 2014 con delibera del CdA era stato CP_1 CP_1 ammesso come socio della cooperativa;
Pt_1
che in data 23 luglio 2014 era stato sottoscritto tra la cooperativa e il socio n Pt_1 CP_1 primo atto di prenotazione di alloggio lotto 11/p Edificio 1 int. 2 inserito nel Piano di Zona ex lege n°167/62 del Comune di Marino denominato “Costa Caselle”. Il suddetto atto di prenotazione fissava il corrispettivo di assegnazione ad € 225.000,00 oltre IVA al 4% di cui € 20.400 oltre IVA con pagamenti rateali mensili sino al 1° agosto 2016, € 140.387,20 oltre IVA entro la medesima data del 1 agosto 2016 ed € 64.212,80 oltre IVA entro il 1 agosto 2017. In aggiunta ai suddetti importi si concordava che il socio ersasse alla cooperativa, entro il 1 agosto 2017, € 3.000,00 quale rimborso opere CP_1 di urbanizzazione aggiuntive, € 9.596,30 rimborso interessi di prefinanziamento sul mutuo edilizio maturati alla data del frazionamento del mutuo (13.11.2013), € 5.783,19 a rimborso prima rata del mutuo frazionato nonché somme per migliorie dell'alloggio ed allacci utenze per un importo complessivo pari ad € 9.999,34. (All.2 – Primo atto prenotazione alloggio).
che in data 24 luglio 2014 si procedeva alla consegna dell'alloggio al socio (All.3 – CP_1 verbale consegna alloggio) e con delibera del CdA del 22 settembre 2014 veniva assegnato al socio il suddetto alloggio (All.4 – Delibera CdA assegnazione alloggio);
che lo stesso si manifestava inadempiente verso la cooperativa non onorando le obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'atto di prenotazione.
che la Cooperativa ICRACE, preso atto della impossibilità del socio ad adempiere a quanto contrattualmente stabilito, decideva di accogliere la richiesta del procedendo alla CP_1 sottoscrizione di un nuovo atto di prenotazione di alloggio;
che alla vigilia della sottoscrizione del nuovo atto di prenotazione (giugno 2017), il socio aveva versato alla cooperativa la sola somma di € 21.100,00 oltre IVA a fronte di un impegno contrattuale pari ad € 160.387,20 oltre IVA non rimborsando, altresì, gli € 3.000,00 relativi alle opere di urbanizzazione aggiuntive, € 9.596,30 interessi di prefinanziamento sul mutuo edilizio maturati alla data del frazionamento del mutuo (13.11.2013), € 5.783,19 a rimborso prima rata del mutuo frazionato nonché somme per migliorie dell'alloggio per un importo complessivo pari ad € 7.630,00. che in data 21/06/2021, considerato il tempo trascorso ed il mancato adempimento del socio, il Consiglio di Amministrazione della cooperativa deliberava l'esclusione da socio per morosità del sig.
La suddetta delibera veniva notificata al sig. on raccomandata A.R. del 24/07/2021 CP_1 CP_1 nel pieno rispetto delle norme statutarie;
che il sig oltre ad essere assegnatario dell'alloggio in forza di un deliberato del CP_1
Consiglio di Amministrazione della cooperativa era possessore dello stesso avendo, la suddetta cooperativa, consegnato l'alloggio al socio già dal luglio 2014;
che il non aveva proceduto al pagamento delle rate di mutuo scadute al giugno e CP_1 dicembre 2020 e giugno 2021 per un importo pari ad € 19.495,69 ;
tutto ciò premesso , chiedeva dichiarare esecutiva la Delibera del CdA della
[...] del 21/06/2021 di esclusione da socio del signor . Parte_1 CP_1
rilasciare l'immobile, comprensivo di cantina e di box auto, sito in Marino (RM), Piano di Zona “Costa Caselle” Via Gabriella Ferri n. 102 ricompreso nel Lotto 11/p contraddistinto catastalmente al foglio 25 part. 1184 Sub 2 e 12 libero da persone e sgombro da cose e consegnarlo alla Soc. Coop. I.C.R.A.C.E.
2. pagare in favore della Cooperativa la somma di Euro 19.495,69 , quale rimborso delle quote di mutuo scadute al 01/06/2020, 01/12/2020 e 01/06/2021;
3. pagare alla Cooperativa convenuta l'indennità di occupazione sine titulo, valutate nella misura di Euro 750,00 al mese secondo il canone di locazione di un alloggio di pari dimensioni sito nello stesso Comune e nella stessa località, (Tribunale di Roma – Terza sezione civile Sezione specializzata per le imprese con sentenza del 26/09/2017 pubblicata il 22/11/2017) maturate e maturande nelle more del giudizio dal 21/06/2021 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile e con riserva di quantificarla con precisione, eventualmente in seguito, oppure nella misura, maggiore o minore, che l'Ill.mo Tribunale adito quantificherà anche equitativamente, ad oggi pari ad Euro 3.000,00 oltre ai canoni dovuti sino al rilascio;
4. risarcire la Cooperativa dei danni sofferti per l'incommerciabilità e la svalutazione dell'immobile, a partire dal 22/09/2014 (data della Delibera di assegnazione al socio) ovvero da altra data che sarà accertata, dovuta alla perdurante occupazione dello stesso anche successivamente all'intervenuta decadenza, quantificati in Euro 37.570,00 o nella maggior o minor somma accertanda dal giudicante in corso di causa, anche in via di equità;
5. pagare in favore dell'odierna convenuta gli importi che la stessa accerterà come occorrenti per ripristinare l'Alloggio secondo le previsioni di progetto e di capitolato, rimuovendo tutte le opere in variante modificative o integrative volute dal socio
nel costituirsi in giudizio eccepiva l'incompetenza della sezione delle imprese del CP_1
Tribunale di Roma, per essere competente territorialmente il Tribunale di Velletri, atteso che, ai sensi dell'art.23 c.p.c., la competenza territoriale viene radicata sul fòro dove ha sede la società solo per le 2) “cause fra soci”, non anche per le cause tra soci e società. Nel caso di specie sarebbe applicabile il fòro del convenuto di cui all'art.18 c.p.c., secondo cui il fòro competente va individuato in relazione al luogo dove risiede il convenuto, e cioè il fòro di Velletri o il foro per le questioni in materia immobiliare Eccepiva altresì l'improcedibilità della domanda, non essendo stata preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria previsto dalla L.28/2010.
Eccepiva altresì che la delibera di esclusione non era stata preceduta, secondo quanto disposo dall'art.12 dello Statuto, da una formale intimazione notificata con lettera raccomandata anche a mano.
Nel merito l'insussistenza dell'inadempimento contestato al posto a fondamento della CP_1 delibera di esclusione.
Concludeva chiedendo in via preliminare dichiararsi l' incompetenza per territorio;
sempre in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione;
in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di esecutività della delibera di esclusione del socio, perché non preceduta dalle specifiche formalità statutarie, né da formale diffida ad adempiere ai sensi di legge, nonché per non essere stata formulata dall'attrice la domanda di accertamento di una grave inadempienza del socio prenotatario.
Nel merito, respingersi la domanda di parte attrice, anche in ordine alla pretesa di rimborso delle quote del mutuo e di risarcimento a titolo di occupazione dell'alloggio, altresì accogliendo e/o dichiarando legittima l'eccezione di inadempimento formulata dal convenuto ai sensi ed in forza dell'art.1460 c.c.. In estremo subordine, ove ritenuto sciolto il contratto di prenotazione, accertare e dichiarare che, in virtù dell'eccepito inadempimento della , questa è tenuta a restituire al Parte_1 sig. quanto versato. CP_1
OSSERVA IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma sollevata da parte convenuta, secondo cui per competente a conoscere la domanda proposta sarebbe il Tribunale di Viterbo.
Infatti, la presente controversia rientra nell'ambito di applicazione dell'art. l'art. 3 c. II lett. b) e lett. a), del d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, secondo cui appartengono alla competenza funzionale e inderogabile delle “Sezioni Impresa” le controversie aventi ad oggetto qualsiasi negozio concernente le partecipazioni sociali e, in ogni caso, quelle in materia di rapporti societari.
Orbene, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, le controversie, indicate nell'art. 3, che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'art. 1.
Sussiste pertanto la competenza del Tribunale di Roma - sez. specializzata in materia di impresa a conoscere della presente controversia.
Quanto al merito, giova ricordare che il perseguimento dello scopo mutualistico è elemento caratterizzante le società cooperative. Il cooperatore, infatti, ha diritto –in quanto socio- a conseguire i vantaggi mutualistici ed, al tempo stesso, è tenuto a contribuire affinchè tali vantaggi possano essere erogati dalla cooperativa. Ciò consegue al fatto che, con la partecipazione ad una società cooperativa, il singolo pone in essere due tipi di rapporti: quello mutualistico (che ha riflessi sul piano patrimoniale) e quello sociale (che attribuisce al socio dei poteri all'interno dell'organizzazione). Ne consegue che devono tenersi distinti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto sociale da quelli derivanti dal rapporto mutualistico, ma non può non evidenziarsi che i due rapporti sono connessi tra di loro. Sicchè, la cessazione del rapporto sociale comporta anche la cessazione del rapporto mutualistico, il quale, tuttavia, può cessare solo qualora la cooperativa abbia realizzato lo scopo mutualistico in favore di tutti i soci, in adempimento del principio di parità di trattamento.
Tale principio, del resto, appare affermato anche dalla Suprema Corte nella Sentenza n. 6197 del 07/03/2008 (Rv. 602341), nella cui motivazione si statuisce che “secondo quanto ripetutamente osservato da questa Corte, nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, i rapporti tra questi ultimi e la società sono di due specie: da un lato quelli attinenti all'attività sociale, comportanti l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dall'altro i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell'acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e così via. Ed è altrettanto certo che, mentre le contribuzioni del primo tipo rientrano fra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 cod. civ., e si ricollegano ad un obbligo che permane fino a quando persiste la qualità di socio (e, cioè, fino allo scioglimento della cooperativa, salvo il caso di recesso o esclusione del socio) , non vi rientrano invece quelle del secondo tipo, perché non strettamente inerenti al rapporto sociale e destinate a gravare, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che le ha fatte, sul socio che gli subentra e che acquista, in questo modo, l'aspettativa all'assegnazione dell'alloggio, con la conseguenza che le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento e in relazione all'obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso quest'ultima, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che, ovviamente, la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto), non sottoposto - salva la possibilità di una diversa regolamentazione pattizia - alla disciplina legislativa relativa alla quota sociale (cfr., tra le altre, Cass. 18 maggio 2004, n. 9393)”.
Ebbene, in tale pronuncia, la Suprema Corte evidenzia che la qualità di socio della cooperativa può venir meno solo in caso di scioglimento della cooperativa, recesso o esclusione del socio e ciò si ricollega, evidentemente, al principio di parità di trattamento. Sicchè, il rapporto tra socio cooperatore e cooperativa può sciogliersi unilateralmente (con riferimento al singolo socio) nei soli casi di recesso ed esclusione ed, in tal caso, il socio escluso o receduto non può più usufruire del vantaggio mutualistico. Altrimenti, il rapporto si scioglie solo con il raggiungimento dello scopo mutualistico da parte di tutti i soci e con il conseguente scioglimento della cooperativa.
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2 – Ciò posto, nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che è stato CP_1 escluso dalla cooperativa , in data 21/06/2021, con delibera del Consiglio di Amministrazione Pt_1 notificata al sig. con raccomandata A.R. del 24/07/2021. CP_1
Tale delibera di esclusione non è stata impugnata entro il termine di sessanta giorni previso dallo Statuto (all'art.13). A nulla rilevano pertanto nel presente giudizio le contestazioni del convenuto in ordine all'esistenza dei presupposti per l'esclusione. Pertanto, sulla scorta della giurisprudenza sopra citata, nel caso in esame, venuto meno il rapporto mutualistico, deve accogliersi la domanda di rilascio dell'immobile assegnato, non avendo il convenuto più alcun titolo alla detenzione dello stesso.
Deve conseguentemente essere accolta la domanda di pagamento in favore della Cooperativa convenuta di indennità di occupazione sine titulo, che si ritiene congruo determinare nella misura di Euro 750,00 al mese, pari al canone di locazione di un alloggio di pari dimensioni sito nello stesso Comune e nella stessa località, come risultante dalla Banca dati dell'Agenzia dell'Entrate ( v. documentazione in atti), a decorrere dal 21/06/2021, data della delibera di esclusione e sino all'effettivo rilascio dell'immobile.
Quanto alla domanda di pagamento in favore della Cooperativa della somma di Euro 19.495,69 , quale rimborso delle quote di mutuo scadute al 01/06/2020, 01/12/2020 e 01/06/2021, come sopra già evidenziato, a seguito della esclusione del socio cooperatore dalla compagine sociale, si scioglie il vincolo sociale con riferimento al singolo socio. Di conseguenza, la società cooperativa non può certo chiedere l'adempimento di somme che erano dovute proprio in ragione della sussistenza del vincolo suddetto.
Deve infatti condividersi il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale, nelle cooperative aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione, il socio escluso ha diritto alla restituzione dell'intera somma anticipata degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate, sempre che la proprietà dell'alloggio non sia stata trasferita al socio.
Sulla scorta di tale giurisprudenza, va accolta la domanda di di condanna della Società CP_1
Cooperativa alla restituzione delle somme anticipate per l'acquisto dell'immobile, somme che la stessa società attrice quantifica nell'atto di citazione in € 142.644,00.
Quanto alla domanda di pagamento del doppio della caparra formulata da parte convenuta, si osserva che la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto proposta per la prima volta nella memoria 183 VI comma n. 1 c.p.c.
Infine deve essere respinta la domanda risarcitoria formulata dalla Cooperativa, questa risulta proposta in maniera assolutamente generica, non essendovi alcuna specifica deduzione in ordine al danno ulteriore asseritamente subito dall'immobile.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- dichiara esecutiva la Delibera del CdA della del 21/06/2021 di esclusione Parte_1 da socio del signor con conseguente revoca e decadenza dall'assegnazione CP_1 dell'Alloggio
- ordina a l'immediato rilascio l'immobile, comprensivo di cantina e di box auto, CP_1 sito in Marino (RM), Piano di Zona “Costa Caselle” Via Gabriella Ferri n. 102 ricompreso nel Lotto 11/p contraddistinto catastalmente al foglio 25 part. 1184 Sub 2 e 12 libero da persone e sgombro da cose e consegnarlo alla;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore della della somma di CP_1 Parte_1
€ 750,00 al mese dal 21/06/2021 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società attrice;
- condanna la al pagamento in favore di della Controparte_2 CP_1 somma di € 142.644,00;
- dichiara l'inammissibilità della domanda al pagamento del doppio della caparra.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa RA ZA
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo