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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 339/2020
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 339/2020 RGAC vertente tra:
), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
SI
APPELLANTE
E
), rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Controparte_1 C.F._2
RR
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1690/2019, pubblicata il 27.12.2019 nel giudizio iscritto al n. RG. 792/2019
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 29.05.2025
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex Controparte_1 art. 615 comma 1 c.p.c. al fine di ottenere l'annullamento dell'atto di precetto notificato in data 14.02.2019, con il quale gli aveva intimato il pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 5.766,19 oltre spese, per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e della figlia , determinato con sentenza del CP_2
Tribunale di Reggio Calabria n. 211/2002.
A sostengo della propria domanda l'opponente ha dedotto che, con sentenza n. 211/2002, emessa all'esito del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, era stato condannato a corrispondere l'assegno di mantenimento in Controparte_1 favore di e della figlia , nella misura complessiva mensile di Parte_1 Persona_1
€ 258,23 e che, tuttavia, il predetto provvedimento ometteva di distinguere le quote di rispettiva pertinenza. Ha rappresentato che effettivamente egli aveva interrotto i pagamenti in favore della moglie dal mese di settembre 2018, in quanto la figlia in data 20.09.2018 CP_2 aveva contratto matrimonio e lasciato il domicilio materno, divenendo pertanto indipendente.
Ha aggiunto che la signora non aveva più la legittimazione attiva ad esigere il Pt_1 pagamento per la figlia non più convivente, né per sé, difettando il credito del requisito della liquidità, atteso che la sentenza aveva stabilito un unico importo senza distinguere le quote riconosciute in favore del coniuge e della prole.
Pertanto, previa richiesta della sospensione dell'esecuzione, ha così concluso: “Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o la revoca dell'atto di precetto oggi opposto, poiché risultano intimate somme non dovute o non esigibili per assenza di liquidità del credito o per le quali l'opposta non è legittimata ad agire”.
costituitasi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne ha chiesto il Parte_1 rigetto. Nel dettaglio, ha dedotto che le contestazioni dell'opponente, relative al calcolo degli arretrati Istat e alla sopravvenienza di fatti estintivi dell'obbligo di mantenimento, non avrebbero potuto essere dedotte in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1
2 c.p.c., ma solo nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., con la conseguenza che il mantenimento non viene meno automaticamente con il sopravvenire di fatti estintivi dell'obbligazione ma solo in seguito ad una nuova pronuncia del giudice competente. Pertanto, il coniuge obbligato, in presenza di una sentenza che gli impone il pagamento del mantenimento, non può di sua iniziativa smettere di versare l'assegno di mantenimento, neanche se il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, dovendo prima promuovere ricorso per la modifica o revoca dell'obbligo di mantenimento.
Con ordinanza del 03.07.2019, al procedimento n. R.G. 792/2019 è stato riunito quello iscritto al n. R.G. 1240/2019, pendente tra le medesime parti avente identici petitum e causa petendi, con l'unica distinzione dell'importo del credito, relativo ad un arco temporale successivo rispetto a quello del precetto opposto con il primo procedimento.
La causa, istruita con acquisizione dei documenti ritualmente prodotti, è stata poi decisa con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1690/2019, pubblicata il 27.12.2019 nell'ambito del procedimento RG. 792/2019, la quale, premesso che “il prospettato mutamento, non incidendo sulla validità o sull'efficacia del titolo esecutivo ma evidenziando più semplicemente un'evoluzione della situazione, verificabile solo in sede di cognizione, non può essere dedotto e rilevato con il procedimento di opposizione all'esecuzione, ma con l'apposito strumento processuale disciplinato dal richiamato art. 710 c.p.c.”, ha rigettato l'opposizione e condannato parte opponente al pagamento delle spese processuali in misura pari ad €1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
1.2 Avverso l'intervenuta sentenza ha proposto impugnazione con un unico Parte_1 motivo di appello, censurando il capo avente ad oggetto le spese processuali liquidate in suo favore nella misura di € 1.200,00. Nel dettaglio, ha dedotto l'erronea applicazione degli artt.
91 e 92 c.p.c., evidenziando che il giudice non avrebbe dovuto liquidare i compensi per un unico procedimento, ma tenere conto della riunione di due giudizi e delle fasi cautelari di entrambi i giudizi riuniti;
peraltro, nessuna motivazione era stata adottata a sostegno dell' implicita compensazione, avvenuta in assenza dei presupposti di legge, ovvero della liquidazione al di sotto del minimo tariffario, con conseguente violazione dell'art. 132, comma
2 n. 4 c.p.c. In definitiva, ad avviso dell'appellante, il giudicante, tenuto conto delle fasi espletate nel giudizio di opposizione a precetto R.G. n. 1240/2019 (poi riunito) e dei procedimenti incidentali, adottando i parametri medi, avrebbe dovuto quantificare l'onorario
3 in misura pari ad euro 9.437,00 (da cui detrarre l'importo di euro 1.200,00 spontaneamente versato e, dunque, in conclusione, € 8.237,00).
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ A. Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n. 1690/2019 emessa inter partes il
23-27/12/2019 dal Tribunale di Reggio Calabria (All. N. 03) in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Tiziana Drago nei modi e nelle forme sopra indicate nei motivi.- B.
Dichiarare dovuta dall'appellato, in riforma parziale della sentenza di primo grado e nella parte in cui liquida le spese di lite in maniera insufficiente, la somma di € 8.237,00 oltre rimborso forfettario e c.p.a quale corrispettivo delle residue spese di lite dovute per i giudizi di opposizione e cautelari in primo grado, ovvero nella diversa somma che riterrà giusta ed equa e tenuto conto della somma di € 1.200,00 già versate dall'appellato come da condanna in primo grado.- C. Conseguentemente condannare l'appellato al pagamento della somma di
€ 8.237,00 oltre rimborso forfettario e c.p.a ovvero al pagamento nella diversa somma che
l'ecc.ma Corte riterrà giusta ed equa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Vincenzo
SI, difensore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscossi competenze ed onorari.- D. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio in favore dell'avv. Vincenzo SI, difensore che dichiara ex art. 93 c.p.c. di avere anticipato le spese
e non riscossi competenze ed onorari.”
costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per assoluta genericità, evidenziando, da un lato, che il giudice di prime cure non aveva disposto alcuna compensazione e, dall'altro, che l'odierno appellante, oltre ad allegare per la prima volta in appello la nota spese, non aveva specificato quale fosse il criterio di determinazione del compenso erroneamente applicato. Ha rappresentato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il compenso, successivamente alla riunione dei procedimenti, è unico atteso che quello cautelare non è un procedimento autonomo, ma costituisce una fase del procedimento di merito. Ha precisato che il minimo tariffario non è stato violato dal primo giudice, atteso che: lo studio della controversia è stato unico per entrambi i giudizi, poi riuniti;
non è stata svolta alcuna fase istruttoria;
la riunione dei procedimenti è stata disposta prima della precisazione delle conclusioni e nel giudizio riunito le parti si sono limitate a riportarsi ai precedenti scritti. Ha, infine, rappresentato che nel procedimento n. R.G. 807/2019, avente ad oggetto la revoca dell'assegno divorzile, in cui è risultata totalmente Parte_1
4 soccombente, la misura dei compensi è stata determinata in € 600,00 e rappresenta un valido parametro per ritenere ampiamente soddisfatte le pretese dell'appellante.
Ha, dunque, concluso per il rigetto dell'appello in quanto infondato.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante ha eccepito la tardiva costituzione di parte appellata.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza collegiale del 16.07.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. , ridotti a giorni 40 per deposito di comparsa conclusionale e 20 per memoria di replica.
2. L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
Con la sentenza gravata il giudice di prime cure ha condannato l'opponente soccombente al pagamento della somma pari ad euro 1.200,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, in favore della parte opposta Parte_1
Al fine di verificare se le spese processuali così determinate siano conformi ai parametri tariffari al tempo vigenti (D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 37/2018), occorre preliminarmente esaminare le censure mosse dall'appellante in merito all'omessa liquidazione delle spese del procedimento riunito R.G. n. 1240/2019 e dei due giudizi cautelari incidentali instaurati dall'opponente (uno nel fascicolo RG n. 1240/2019, l'altro in quello R.G. n.
792/2019) per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dei precetti opposti.
Ora, ha notificato a un primo precetto in data 04.02.2019 Parte_1 Controparte_1 per intimare il pagamento del contributo al mantenimento previsto con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.211/2002 relativo ai mesi compresi tra settembre 2018 e gennaio 2019. si è opposto al precetto e la prima udienza del suddetto giudizio, iscritto a Controparte_1 ruolo con RG n. 792/2019, è stata fissata in data 03.07.2019.
In data 18.03.2019 ha notificato a un ulteriore precetto Parte_1 Controparte_1 fondato sul medesimo titolo per l'omesso pagamento del contributo al mantenimento relativo ai successivi mesi di febbraio e marzo 2019. si è opposto anche al suddetto Controparte_1 precetto e il giudizio, recante n. R.G. 1240/2019, è stato riunito a quello di più antica iscrizione alla prima udienza del 03.07.2019.
A dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, la liquidazione delle spese per il procedimento riunito 1240/2019 non è dovuta e determinerebbe una duplicazione dei compensi a favore
5 della parte che avrebbe potuto, anziché notificare un secondo precetto, precisare l'importo del credito in considerazione dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento sorta dopo la notifica del primo precetto, nell'ambito del giudizio di opposizione recante RG n. n. 792/2019, ancora in attesa di celebrazione della prima udienza alla data di notifica del secondo precetto.
In tal senso depone il più recente indirizzo giurisprudenziale secondo cui la moltiplicazione di attività pre-esecutive (o di azioni esecutive) in relazione allo stesso credito, realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse, costituisce un' abusiva moltiplicazione delle azioni processuali, impegnando inutilmente le risorse dell'amministrazione della giustizia, e trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese, sicché il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate (cfr. Cass. civ.
SU 7299/2025).
Va disattesa anche la censura dell'omessa liquidazione della fase cautelare incidentale (R.G.
792/2019 sub 1), avente ad oggetto la trattazione dell' istanza di sospensione dell'azione esecutiva domandata da definita con ordinanza di rigetto depositata in data Controparte_1
08.06.2019 e con riserva di determinazione delle spese al merito. Difatti, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo proposta nell'ambito del giudizio di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c. instaura un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative va disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo, mentre sarebbe erronea la liquidazione dei compensi per tale fase in modo autonomo e distinto rispetto al merito.
Ciò chiarito, il Collegio ritiene che le spese del giudizio di primo grado R.G. n. 792/2019 vadano determinate sulla base del D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 37/2018
(applicabile alle liquidazioni successive al 27.04.2018 e fino al 22.10.2022), parametri medi per le fasi introduttiva, studio e trattazione - tenuto conto del procedimento incidentale per cui
è stata celebrata apposita udienza anteriormente al merito - nonché minimi per la fase decisionale, non avendo le parti depositato le memorie difensive di cui all'art. 190 c.p.c.
Procedendo alla stregua dei criteri sopra indicati, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da euro 5.201,01 ad euro 26.000,00), le spese vanno così liquidate: euro 875,00 per
6 la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 1.600,00 per la fase di trattazione, euro 810,00 per la fase decisionale e così, in totale, euro 4.025,00.
Il giudice di primo grado ha invece liquidato l'importo pari ad euro 1200,00 che è inferiore ai valori minimi di tutte le fasi, in violazione dell'art. 4 del DM 55/2014.
L'appello va dunque accolto e riformato il capo della sentenza gravata concernente le spese di lite con conseguente condanna di al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 misura pari ad euro 4.025,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Come rappresentato dall'appellante, alla somma così determinata va sottratto l'importo di euro
1.200,00 già corrisposto dall'appellato in adempimento della sentenza di primo grado e, pertanto, quest'ultimo dovrà corrispondere a titolo di spese processuali relative al giudizio RG
792/2019 la residua somma di euro 2.825,00.
3. Quanto alle spese della presente fase di impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione parziale nella misura ritenuta congrua di 1/2, in ragione dello scarto quantitativo tra petitum (euro 9.437,00) e decisum (euro 4.025,00). La residua parte va posta a carico della parte appellata e determinata in base alle tariffe di cui al D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147/2022, parametri minimi in ragione della bassa complessità della causa, tenendo conto, in punto di individuazione del valore del giudizio, della maggior somma liquidata in appello, ossia euro 2.825,00 (ottenuta sottraendo da
4.025,00 l'importo di euro 1.200,00 riconosciuto in primo grado), in conformità al seguente principio di diritto: “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto
(Cass. civ. 30/11/2022, n. 35195). La somma così ottenuta va distratta in favore del difensore dell'appellante, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
7 - accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina le spese del primo grado a carico di in favore di nella misura pari ad Controparte_1 Parte_1 euro 2.825,00 (già detratta la somma di euro 1.200,00 versata dall'appellato), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo
SI che ne ha fatto richiesta;
- condanna al pagamento, in favore di al pagamento delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio in misura pari ad ½, che liquida, già nella predetta misura, in euro 1453,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo SI che ne ha fatto richiesta;
- compensa per 1/2 le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 24 ottobre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dr. Natalino Sapone
8
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 339/2020 RGAC vertente tra:
), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
SI
APPELLANTE
E
), rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Controparte_1 C.F._2
RR
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1690/2019, pubblicata il 27.12.2019 nel giudizio iscritto al n. RG. 792/2019
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 29.05.2025
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex Controparte_1 art. 615 comma 1 c.p.c. al fine di ottenere l'annullamento dell'atto di precetto notificato in data 14.02.2019, con il quale gli aveva intimato il pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 5.766,19 oltre spese, per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e della figlia , determinato con sentenza del CP_2
Tribunale di Reggio Calabria n. 211/2002.
A sostengo della propria domanda l'opponente ha dedotto che, con sentenza n. 211/2002, emessa all'esito del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, era stato condannato a corrispondere l'assegno di mantenimento in Controparte_1 favore di e della figlia , nella misura complessiva mensile di Parte_1 Persona_1
€ 258,23 e che, tuttavia, il predetto provvedimento ometteva di distinguere le quote di rispettiva pertinenza. Ha rappresentato che effettivamente egli aveva interrotto i pagamenti in favore della moglie dal mese di settembre 2018, in quanto la figlia in data 20.09.2018 CP_2 aveva contratto matrimonio e lasciato il domicilio materno, divenendo pertanto indipendente.
Ha aggiunto che la signora non aveva più la legittimazione attiva ad esigere il Pt_1 pagamento per la figlia non più convivente, né per sé, difettando il credito del requisito della liquidità, atteso che la sentenza aveva stabilito un unico importo senza distinguere le quote riconosciute in favore del coniuge e della prole.
Pertanto, previa richiesta della sospensione dell'esecuzione, ha così concluso: “Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o la revoca dell'atto di precetto oggi opposto, poiché risultano intimate somme non dovute o non esigibili per assenza di liquidità del credito o per le quali l'opposta non è legittimata ad agire”.
costituitasi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne ha chiesto il Parte_1 rigetto. Nel dettaglio, ha dedotto che le contestazioni dell'opponente, relative al calcolo degli arretrati Istat e alla sopravvenienza di fatti estintivi dell'obbligo di mantenimento, non avrebbero potuto essere dedotte in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1
2 c.p.c., ma solo nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., con la conseguenza che il mantenimento non viene meno automaticamente con il sopravvenire di fatti estintivi dell'obbligazione ma solo in seguito ad una nuova pronuncia del giudice competente. Pertanto, il coniuge obbligato, in presenza di una sentenza che gli impone il pagamento del mantenimento, non può di sua iniziativa smettere di versare l'assegno di mantenimento, neanche se il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, dovendo prima promuovere ricorso per la modifica o revoca dell'obbligo di mantenimento.
Con ordinanza del 03.07.2019, al procedimento n. R.G. 792/2019 è stato riunito quello iscritto al n. R.G. 1240/2019, pendente tra le medesime parti avente identici petitum e causa petendi, con l'unica distinzione dell'importo del credito, relativo ad un arco temporale successivo rispetto a quello del precetto opposto con il primo procedimento.
La causa, istruita con acquisizione dei documenti ritualmente prodotti, è stata poi decisa con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1690/2019, pubblicata il 27.12.2019 nell'ambito del procedimento RG. 792/2019, la quale, premesso che “il prospettato mutamento, non incidendo sulla validità o sull'efficacia del titolo esecutivo ma evidenziando più semplicemente un'evoluzione della situazione, verificabile solo in sede di cognizione, non può essere dedotto e rilevato con il procedimento di opposizione all'esecuzione, ma con l'apposito strumento processuale disciplinato dal richiamato art. 710 c.p.c.”, ha rigettato l'opposizione e condannato parte opponente al pagamento delle spese processuali in misura pari ad €1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
1.2 Avverso l'intervenuta sentenza ha proposto impugnazione con un unico Parte_1 motivo di appello, censurando il capo avente ad oggetto le spese processuali liquidate in suo favore nella misura di € 1.200,00. Nel dettaglio, ha dedotto l'erronea applicazione degli artt.
91 e 92 c.p.c., evidenziando che il giudice non avrebbe dovuto liquidare i compensi per un unico procedimento, ma tenere conto della riunione di due giudizi e delle fasi cautelari di entrambi i giudizi riuniti;
peraltro, nessuna motivazione era stata adottata a sostegno dell' implicita compensazione, avvenuta in assenza dei presupposti di legge, ovvero della liquidazione al di sotto del minimo tariffario, con conseguente violazione dell'art. 132, comma
2 n. 4 c.p.c. In definitiva, ad avviso dell'appellante, il giudicante, tenuto conto delle fasi espletate nel giudizio di opposizione a precetto R.G. n. 1240/2019 (poi riunito) e dei procedimenti incidentali, adottando i parametri medi, avrebbe dovuto quantificare l'onorario
3 in misura pari ad euro 9.437,00 (da cui detrarre l'importo di euro 1.200,00 spontaneamente versato e, dunque, in conclusione, € 8.237,00).
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ A. Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n. 1690/2019 emessa inter partes il
23-27/12/2019 dal Tribunale di Reggio Calabria (All. N. 03) in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Tiziana Drago nei modi e nelle forme sopra indicate nei motivi.- B.
Dichiarare dovuta dall'appellato, in riforma parziale della sentenza di primo grado e nella parte in cui liquida le spese di lite in maniera insufficiente, la somma di € 8.237,00 oltre rimborso forfettario e c.p.a quale corrispettivo delle residue spese di lite dovute per i giudizi di opposizione e cautelari in primo grado, ovvero nella diversa somma che riterrà giusta ed equa e tenuto conto della somma di € 1.200,00 già versate dall'appellato come da condanna in primo grado.- C. Conseguentemente condannare l'appellato al pagamento della somma di
€ 8.237,00 oltre rimborso forfettario e c.p.a ovvero al pagamento nella diversa somma che
l'ecc.ma Corte riterrà giusta ed equa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Vincenzo
SI, difensore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscossi competenze ed onorari.- D. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio in favore dell'avv. Vincenzo SI, difensore che dichiara ex art. 93 c.p.c. di avere anticipato le spese
e non riscossi competenze ed onorari.”
costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per assoluta genericità, evidenziando, da un lato, che il giudice di prime cure non aveva disposto alcuna compensazione e, dall'altro, che l'odierno appellante, oltre ad allegare per la prima volta in appello la nota spese, non aveva specificato quale fosse il criterio di determinazione del compenso erroneamente applicato. Ha rappresentato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il compenso, successivamente alla riunione dei procedimenti, è unico atteso che quello cautelare non è un procedimento autonomo, ma costituisce una fase del procedimento di merito. Ha precisato che il minimo tariffario non è stato violato dal primo giudice, atteso che: lo studio della controversia è stato unico per entrambi i giudizi, poi riuniti;
non è stata svolta alcuna fase istruttoria;
la riunione dei procedimenti è stata disposta prima della precisazione delle conclusioni e nel giudizio riunito le parti si sono limitate a riportarsi ai precedenti scritti. Ha, infine, rappresentato che nel procedimento n. R.G. 807/2019, avente ad oggetto la revoca dell'assegno divorzile, in cui è risultata totalmente Parte_1
4 soccombente, la misura dei compensi è stata determinata in € 600,00 e rappresenta un valido parametro per ritenere ampiamente soddisfatte le pretese dell'appellante.
Ha, dunque, concluso per il rigetto dell'appello in quanto infondato.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante ha eccepito la tardiva costituzione di parte appellata.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza collegiale del 16.07.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. , ridotti a giorni 40 per deposito di comparsa conclusionale e 20 per memoria di replica.
2. L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
Con la sentenza gravata il giudice di prime cure ha condannato l'opponente soccombente al pagamento della somma pari ad euro 1.200,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, in favore della parte opposta Parte_1
Al fine di verificare se le spese processuali così determinate siano conformi ai parametri tariffari al tempo vigenti (D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 37/2018), occorre preliminarmente esaminare le censure mosse dall'appellante in merito all'omessa liquidazione delle spese del procedimento riunito R.G. n. 1240/2019 e dei due giudizi cautelari incidentali instaurati dall'opponente (uno nel fascicolo RG n. 1240/2019, l'altro in quello R.G. n.
792/2019) per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dei precetti opposti.
Ora, ha notificato a un primo precetto in data 04.02.2019 Parte_1 Controparte_1 per intimare il pagamento del contributo al mantenimento previsto con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.211/2002 relativo ai mesi compresi tra settembre 2018 e gennaio 2019. si è opposto al precetto e la prima udienza del suddetto giudizio, iscritto a Controparte_1 ruolo con RG n. 792/2019, è stata fissata in data 03.07.2019.
In data 18.03.2019 ha notificato a un ulteriore precetto Parte_1 Controparte_1 fondato sul medesimo titolo per l'omesso pagamento del contributo al mantenimento relativo ai successivi mesi di febbraio e marzo 2019. si è opposto anche al suddetto Controparte_1 precetto e il giudizio, recante n. R.G. 1240/2019, è stato riunito a quello di più antica iscrizione alla prima udienza del 03.07.2019.
A dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, la liquidazione delle spese per il procedimento riunito 1240/2019 non è dovuta e determinerebbe una duplicazione dei compensi a favore
5 della parte che avrebbe potuto, anziché notificare un secondo precetto, precisare l'importo del credito in considerazione dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento sorta dopo la notifica del primo precetto, nell'ambito del giudizio di opposizione recante RG n. n. 792/2019, ancora in attesa di celebrazione della prima udienza alla data di notifica del secondo precetto.
In tal senso depone il più recente indirizzo giurisprudenziale secondo cui la moltiplicazione di attività pre-esecutive (o di azioni esecutive) in relazione allo stesso credito, realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse, costituisce un' abusiva moltiplicazione delle azioni processuali, impegnando inutilmente le risorse dell'amministrazione della giustizia, e trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese, sicché il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate (cfr. Cass. civ.
SU 7299/2025).
Va disattesa anche la censura dell'omessa liquidazione della fase cautelare incidentale (R.G.
792/2019 sub 1), avente ad oggetto la trattazione dell' istanza di sospensione dell'azione esecutiva domandata da definita con ordinanza di rigetto depositata in data Controparte_1
08.06.2019 e con riserva di determinazione delle spese al merito. Difatti, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo proposta nell'ambito del giudizio di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c. instaura un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative va disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo, mentre sarebbe erronea la liquidazione dei compensi per tale fase in modo autonomo e distinto rispetto al merito.
Ciò chiarito, il Collegio ritiene che le spese del giudizio di primo grado R.G. n. 792/2019 vadano determinate sulla base del D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 37/2018
(applicabile alle liquidazioni successive al 27.04.2018 e fino al 22.10.2022), parametri medi per le fasi introduttiva, studio e trattazione - tenuto conto del procedimento incidentale per cui
è stata celebrata apposita udienza anteriormente al merito - nonché minimi per la fase decisionale, non avendo le parti depositato le memorie difensive di cui all'art. 190 c.p.c.
Procedendo alla stregua dei criteri sopra indicati, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da euro 5.201,01 ad euro 26.000,00), le spese vanno così liquidate: euro 875,00 per
6 la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 1.600,00 per la fase di trattazione, euro 810,00 per la fase decisionale e così, in totale, euro 4.025,00.
Il giudice di primo grado ha invece liquidato l'importo pari ad euro 1200,00 che è inferiore ai valori minimi di tutte le fasi, in violazione dell'art. 4 del DM 55/2014.
L'appello va dunque accolto e riformato il capo della sentenza gravata concernente le spese di lite con conseguente condanna di al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 misura pari ad euro 4.025,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Come rappresentato dall'appellante, alla somma così determinata va sottratto l'importo di euro
1.200,00 già corrisposto dall'appellato in adempimento della sentenza di primo grado e, pertanto, quest'ultimo dovrà corrispondere a titolo di spese processuali relative al giudizio RG
792/2019 la residua somma di euro 2.825,00.
3. Quanto alle spese della presente fase di impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione parziale nella misura ritenuta congrua di 1/2, in ragione dello scarto quantitativo tra petitum (euro 9.437,00) e decisum (euro 4.025,00). La residua parte va posta a carico della parte appellata e determinata in base alle tariffe di cui al D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147/2022, parametri minimi in ragione della bassa complessità della causa, tenendo conto, in punto di individuazione del valore del giudizio, della maggior somma liquidata in appello, ossia euro 2.825,00 (ottenuta sottraendo da
4.025,00 l'importo di euro 1.200,00 riconosciuto in primo grado), in conformità al seguente principio di diritto: “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto
(Cass. civ. 30/11/2022, n. 35195). La somma così ottenuta va distratta in favore del difensore dell'appellante, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
7 - accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina le spese del primo grado a carico di in favore di nella misura pari ad Controparte_1 Parte_1 euro 2.825,00 (già detratta la somma di euro 1.200,00 versata dall'appellato), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo
SI che ne ha fatto richiesta;
- condanna al pagamento, in favore di al pagamento delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio in misura pari ad ½, che liquida, già nella predetta misura, in euro 1453,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo SI che ne ha fatto richiesta;
- compensa per 1/2 le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 24 ottobre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dr. Natalino Sapone
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