Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/06/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Francesca Coccoli - Presidente
Dott. Mariangela Fuina – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 413/2024 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza del 25.3.2025, promossa da
(Cod. Fisc. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, e (Cod. Fisc. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Emanuele Argento e Emanuele Liddo per procura in calce all'atto di citazione in appello,
Appellanti
Contro
(Cod. Fisc. , rappresentata dalla E_ P.IVA_2
IE (Cod. Fisc. , in persona dei Controparte_2 P.IVA_3 rispettivi legali rappresentanti, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martella per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta,
Appellata
Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 481/2024 del 27.3.2024.
Conclusioni degli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: 1)= In via pregiudiziale e cautelare, poiché l'“impugnazione principale” è, per i “motivi” tutti esposti in narrativa, “manifestamente fondata” e, in ogni caso, perché “dall'esecuzione della sentenza” ne potrebbe “derivare” loro
“un pregiudizio grave e irreparabile”, voglia “sospendere l'efficacia esecutiva” dell'impugnata sentenza;
2)= In via principale e nel merito, accogliere per i sopra esposti “motivi”, la proposta “impugnazione principale” e, per l'effetto, in riforma 1
“espressamente riproposte in appello” e, perciò, per quivi integralmente trascritte;
4)= Con vittoria delle spese di lite d'entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti Procuratori antistatari”.
Conclusioni dell'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila: in via principale e nel merito, rigettare integralmente tutti i motivi di appello principale, e l'istanza di sospensione formulata dagli appellanti ex art. 283 – 351 c.p.c., perché infondati in fatto ed in diritto;
per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Civile di Pescara n. 481/2024 depositata il 27.3.2024; in subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, condannare la società ed il Parte_1
Sig. al pagamento in solido della diversa, maggiore o minore Parte_2 somma che dovesse essere accertata come dovuta da codesta Ecc.ma Corte di Appello, maggiorata degli interessi come indicati in D.I. e delle spese ivi liquidate;
in ulteriore subordine, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità dell'appellante Sig. riferita Parte_2 alla fideiussione per cui è causa per violazione delle norme sulla concorrenza, accertare e dichiarare la nullità parziale e non totale della garanzia fideiussoria in questione dichiarandola valida ed efficace per le clausole diverse da quelle che fossero in ipotesi dichiarate viziate;
o in ulteriore subordine dichiararne la conversione in altro contratto di garanzia ex art. 1414 c.c.. Con vittoria di spese di lite ex DM 55/2014 e s.m.i., spese generali 15% e accessori di legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 481/2024 del 27.3.2024, 389/2021 del
15.4.2021, ha rigettato l'opposizione proposta dalla IE “ e Parte_1
da quale garante, al decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale n. Parte_2
999/2022, con il quale è stato ad essi ingiunto il pagamento in solido, in favore della IE , dell'importo di € 60.127,98, oltre interessi e E_
spese. Tale importo deriva dal contratto di mutuo chirografario stipulato dalla
IE opponente con la incorporata in Controparte_3 [...]
in data 19.6.2014 (n. 55286924), per la somma di € 200.000,00, Controparte_4
da rimborsare in 60 rate mensili.
2 Gli opponenti, a fondamento dell'opposizione, hanno dedotto, il difetto di legittimazione attiva della IE e il difetto di legittimazione E_ della mandataria per la carenza dell'iscrizione Controparte_2 all'albo di cui all'art. 106 TUB;
la mancanza della prova del credito;
l'indeterminatezza del tasso di interesse l'illegittimità della capitalizzazione composta degli interessi;
il carattere usurario del TEG;
la violazione dell'art. 1956
c.c.; la nullità della fideiussione omnibus per la violazione della normativa antitrust.
La IE rappresentata dalla mandataria E_ [...]
, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Il Tribunale di Pescara ha in primo luogo respinto l'eccezione di carenza della legittimazione attiva della predetta IE essendo stata prodotta la dichiarazione della cedente dell'effettiva cessione del credito derivante dal Controparte_4
contratto di mutuo dedotto in giudizio.
Poi, sul difetto di legittimazione della mandataria a svolgere attività di riscossione non essendo iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, il predetto Tribunale ha rilevato che l'esternalizzazione a terzi non vigilati della riscossione dei crediti ceduti con i servizi di cassa e di pagamento non è vietata dalla legge ed è espressione dell'autonomia contrattuale degli operatori, ferma restando la responsabilità dei (master) servicers vigilati, secondo le indicazioni della Banca
d'Italia.
Il primo Giudice ha quindi escluso l'indeterminatezza del tasso di interesse rilevando che il mutuo chirografario, dedotto in giudizio, attiene ad un settore di mercato completamente estraneo all'accertamento della Commissione UE;
ha anche escluso l'usura genetica – in relazione agli interessi di mora e alla commissione di estinzione anticipata – rilevando che tale commissione non sia un elemento di remunerazione del credito, ma una vera e propria clausola penale risarcitoria, che, avendo una finalità differente, non deve considerarsi per il calcolo del TEG.
Inoltre, con riguardo al c.d. ammortamento alla francese, il Tribunale di Pescara ha escluso ogni questione sull'indeterminatezza e sul divieto dell'anatocismo poiché, in seguito alla stipulazione del contratto di mutuo, al mutuatario sono resi noti di tutti gli indici riguardanti il finanziamento.
3 Infine, in ordine alla dedotta nullità della fideiussione omnibus, il predetto
Tribunale, in relazione alla data della stipulazione – il 24.10.2016 – ha in primo luogo evidenziato, alla luce della decisione della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 419994 del 2021, la mera nullità parziale delle sole clausole contrattuali illecite, dovendo l'attore provare, rispetto alla nullità dell'intera garanzia, che la parte colpita dall'invalidità sia in una correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Quindi, il Tribunale di Pescara, in ragione della stipulazione della garanzia dopo circa undici anni dal provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia - che costituisce prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione assunta sul mercato e del suo eventuale abuso – ha escluso che tale provvedimento in questo caso costituisca una prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla data della fideiussione in esame, rispetto alla quale non risulta alcuna indagine dell'autorità vigilanza, la cui istruttoria ha appunto riguardato il periodo di tempo compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
Gli attori avrebbero quindi dovuto allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio di cui all'art.2 della legge n.287/90, cioè l'esistenza di una intesa illecita sottesa alla fideiussione per cui è causa, ma tale prova non è stata fornita.
La IE , in persona del legale rappresentante, e Parte_1 [...] hanno proposto l'appello alla sentenza in esame, chiedendo, previa Pt_2 sospensione della sua efficacia esecutiva, l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate. La IE , rappresentata dalla mandataria E_ [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, si è Controparte_2 costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di L'Aquila, con l'ordinanza del 20.9.2024, ha respinto la predetta richiesta di sospensione;
poi, la causa è stata trattenuta in decisione mediante la trattazione scritta dell'udienza del 25.3.2025, dopo la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Il primo motivo dell'appello concerne la legittimazione attiva della IE
e dunque la titolarità del credito da parte di tale IE E_
cessionaria: secondo gli appellanti la decisione del Tribunale di Pescara al riguardo
è caratterizzata dalla violazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 1999 e dell'art. 58 T.U.B. nonché dalla violazione degli artt. 2907 c.c., 99 e 112 c.p.c.
Ad avviso dei predetti, la IE cessionaria non ha provato la titolarità del credito dedotto in giudizio attese l'insufficienza della pubblicazione di tale cessione nella
Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione di avvenuta cessione della cedente.
1.1. In ordine a tali rilievi è opportuno richiamare i condivisibili principi espressi dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nell'ordinanza del 6 febbraio 2024, n. 3405, secondo cui l'avviso della cessione ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale è idoneo a provare l'avvenuta cessione se “contenga tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (nello stesso senso, Cass.,
20 luglio 2023, n. 21821).
In questo caso, nell'avviso pubblicato i predetti elementi sussistono effettivamente, essendo specificato che la cessione ha ad oggetto i crediti derivanti da contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione, ma esclusi, a scanso di equivoci, leasing e finanziamenti rotativi ancora non revocati) concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 30 settembre
2019, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 272/2008.
In ordine al finanziamento in esame l'odierna appellata ha in effetti prodotto la comunicazione del 29.5.2018, inviata alla IE mutuataria, di revoca dell'affidamento e intimazione di pagamento, nella quale è specificato che in mancanza del tempestivo pagamento dell'importo dovuto, i dati relativi ai ritardi e/o ai mancati pagamenti saranno registrati in uno o più Sistemi di Informazioni
Creditizie (SIC) e che analogamente saranno registrati, senza ulteriore avviso,
5 anche gli eventuali ritardi che dovessero verificarsi in futuro sul medesimo contratto.
1.2. Pertanto, già dal contenuto dell'avviso della pubblicazione ora indicato si evince univocamente che il credito in esame è compreso nella cessione a favore dell'odierna appellata.
Quest'ultima inoltre ha prodotto la dichiarazione della Banca cedente in data
24.10.2022 dalla quale risulta la conferma che il credito dedotto in giudizio, specificamente identificato, è compreso nella cessione, per cui la è _1
divenuta, in data 25.11.2019, piena e legittima titolare del credito nei confronti della IE ., con ogni accessorio e garanzia. Parte_1
La predetta dichiarazione costituisce un ulteriore elemento di fatto che consente di confermare l'accertamento della cessione, in favore dell'odierna appellata, del credito dedotto in giudizio, dovendosi considerare che, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte nella decisione sopra citata, la prova di tale cessione deve essere verificata attraverso “un accertamento complessivo delle risultanze di fatto”.
Pertanto il primo motivo dell'appello è infondato.
2. Il secondo motivo dell'impugnazione concerne il difetto di legittimazione della
IE mandataria a svolgere l'attività di riscossione per la mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.: il rigetto di tale eccezione, ad avviso degli appellanti, è contrario alle disposizioni inerenti alla predetta iscrizione nonché all'art. 132 c.p.c., per la carenza della motivazione.
2.1. Occorre al riguardo considerare, con rilievo determinante, che nella procura conferita alla IE “ , prodotta unitamente al Controparte_2
ricorso per decreto ingiuntivo, è indicato che tale IE è iscritta al n. 32993 dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ai sensi dell'art. 106 T.U.B. e gli appellanti non hanno dedotto alcun elemento obiettivamente idoneo a contestare la predetta iscrizione, della quale, come si è detto, è stato indicato anche il relativo numero.
In ogni caso, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene,
6 piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali (Cass., 18 marzo 2024, n. 7243).
Pertanto, rispetto all'eccezione in esame emerge la carenza del presupposto processuale dell'interesse ad agire degli appellanti, atteso che la medesima eccezione non può comunque incidere sulla validità del ricorso per decreto ingiuntivo e dei successivi atti processuali, essendo dunque inidonea a determinare una modificazione della decisione impugnata.
Pertanto anche il secondo motivo dell'appello è infondato.
3. La medesima infondatezza concerne anche il terzo motivo dell'impugnazione, inerente alla nullità della fideiussione omnibus del 24.10.2016: il rigetto di tale eccezione, da parte del Giudice di primo grado, ad avviso degli appellanti è caratterizzato dalla violazione dell'art. 115 c.p.c. poiché, rispetto alla normativa antitrust”, il predetto Giudice ha ritenuto la validità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. di cui all'art. 6 della fideiussione.
3.1. Si devono al riguardo considerare, rispetto alla normativa suddetta e al provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n. 55 del 2005, i condivisibili principi espressi dalla Corte di Cassazione in ordine alle fideiussioni stipulate, come quella ora in esame, in data successiva al citato provvedimento sanzionatorio.
La predetta Corte ha affermato che, in caso di compresenza delle tre clausole oggetto del citato provvedimento successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, provando anche il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro compresenza ed esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della
Banca d'Italia nel suddette provvedimento;
la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, considerando che, rispetto alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957
c.c., l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (Cass., 17 gennaio 2025, n. 1170; nello stesso senso,
Cass., 25 novembre 2024, n. 30383; Cass., 11 settembre 2024, n. 24380; Cass., 17 luglio 2023, n. 20713).
7 In questo caso, pur sussistendo le clausole oggetto del citato provvedimento sanzionatorio, gli odierni appellanti non hanno provato l'esistenza, alla data della stipulazione della garanzia dedotta in giudizio, di un'intesa anticoncorrenziale tra vari istituti di credito – la cui sussistenza “a monte” è stata accertata dalla Banca
d'Italia nel provvedimento sanzionatorio del 2005 -, con la conseguente permanenza dell'imposizione ai clienti finali di condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale tali da impedire un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
Invero, la Corte di Cassazione nella citata ordinanza n. 1170 del 2025 ha precisato che l'intesa anticoncorrenziale debba essere specificamente provata, non potendosi avere riguardo al precedente provvedimento della Banca d'Italia del 2005.
In questo caso tale prova non è stata fornita.
3.2. Si deve poi rilevare che gli appellanti, richiamando nell'atto di citazione di appello le conclusioni del giudizio di primo grado – contenuto nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo – hanno chiesto la dichiarazione di inefficacia della fideiussione e nelle conclusioni da ultimo precisate la dichiarazione di nullità della fideiussione. Diversamente, l'invalidità delle clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio del 2005 comporta, come pure il primo Giudice ha rilevato, la nullità parziale della fideiussione, secondo i principi che la Corte di
Cassazione ha affermato nella sentenza emessa a Sezioni Unite il 30 dicembre
2021, n. 41994. In tale decisione ha stessa Corte ha precisato che qualora le parti omettano un'espressa istanza di accertamento della nullità parziale, la domanda deve essere rigettata non potendo inammissibilmente la decisione del giudice sovrapporsi alla valutazione delle parti e alle loro determinazioni espresse nel processo.
4. Il quarto motivo dell'impugnazione concerne la generica riproposizione delle eccezioni, rigettate dal Tribunale di Pescara, sulla “mancanza di prova del credito azionato”, sull'indeterminatezza del tasso di interesse commisurato all'indice
Euribor e la nullità degli stessi per la c.d. “truffa Euribor”, sull'“illegittima applicazione del criterio di capitalizzazione composta degli interessi secondo il piano di ammortamento francese”; sull'“usura del TEG” tenendo conto della commissione di estinzione anticipata e degli interessi di mora;
sull'“illegittima
8 segnalazione in Centrale Rischi”; sulla “violazione della norma ex art. 1956 c.c. e della normativa consumeristica”.
Tale motivo è inammissibile atteso che in questo caso, anche in ragione del rigetto delle citate eccezioni – sulle quali dunque il Tribunale di Pescara si è espressamente pronunciato – gli appellanti avrebbero dovuto formulare, secondo il principio di specificità dei motivi di appello, le loro difese indicando le ragioni per le quali le stesse siano idonee a incrinare la decisione impugnata, non essendo in alcun caso sufficiente un generico richiamo al precedente grado del giudizio.
Infatti, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (in tal senso, tra le altre, Cass., 13 dicembre 2022, n. 36481; Cass., 30 maggio 2018, n.
15535).
5. Alla luce delle considerazioni esposte l'impugnazione proposta dalla IE
e da è integralmente infondata e deve essere Parte_1 Parte_2
quindi respinta, disponendo la condanna delle appellanti, in ragione della loro soccombenza e in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore dell'appellata, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 gli appellanti sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla IE , in persona del Parte_1 legale rappresentante, e nei confronti della IE Parte_2 _1
, rappresentata dalla IE , in persona dei
[...] Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti, alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 481/2024 del 27.3.2024, che dunque conferma integralmente.
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante, delle spese di questo grado del
9 giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all'i.v.a. 22% come per legge.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 13 giugno 2025.
La Presidente
Dott. Francesca Coccoli
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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