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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 24/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 5514 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. RASO RITA, come in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 55 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO, come in atti RESISTENTE OGGETTO: pensione reversibilità figlio inabile CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 05/05/2023 parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere la figlia di , nato il [...] e deceduto il 21/09/2012 - Persona_1 titolare della pensione cat. VO nn. 018519933910064 - dichiarava di aver presentato domanda all' il 09 Marzo 2021 per il riconoscimento della CP_2 pensione di reversibilità, atteso lo stato di inabilità al momento del decesso del padre e la convivenza a carico.
Affermava, tuttavia, che l non aveva riconosciuto la prestazione richiesta, CP_2 nemmeno dopo aver espletato l'iter procedimentale previsto dalle leggi. Ciò premesso, adiva il Giudice del lavoro affinché, previo accertamento del diritto alla pensione di reversibilità, fosse condannato l , in persona del legale CP_2 rapp.nte pro-tempore, alla corresponsione dei ratei maturati a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della morte dell'avente causa, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
1 L si costituiva opponendosi alla domanda eccependo la decadenza, la CP_2 prescrizione e l'insussistenza del requisito sanitario. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c e successive modificazioni e che le parti hanno depositato le note di trattazione scritta;
il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
* La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L. 903/65, e della L. 335/95 la pensione in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive. Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
- vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
- orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
- genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
- fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa. Quanto, poi, al requisito del carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario. Occorre altresì che:
- il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art.2 L. 222/84,
- ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio,
2 - ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile. Nel caso in esame, lo status di figlio rispetto al dante causa risulta incontestato. La sussistenza, poi, della pensione in titolarità del dante causa è incontestata. Quanto alla sussistenza della convivenza a carico, essa risulta dal certificato di famiglia storico ed è comunque incontestato. In ordine, infine, al requisito della inabilità, il ctu ha accertato che il ricorrente era affetto dalle patologie come analiticamente indicate nella consulenza tecnica, con conseguente inabilità della capacità lavorativa sin dalla data del decesso del padre. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Non è maturata la prescrizione decennale dei ratei atteso che al momento della domanda del 09 Marzo 2021 non erano decorsi i dieci anni dalla morte del padre. Non sussiste decadenza atteso che non è decorso il termine triennale.
Ne consegue la condanna dell'istituto resistente al pagamento, in favore della ricorrente dei ratei maturati della pensione di reversibilità a decorrere dal 1.10.2012, primo giorno del mese successivo alla data della morte dell'avente causa (21/09/2012 ), oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità a decorrere dal 1.10.2012. Condanna l' al pagamento dei ratei maturati della pensione di reversibilità con CP_2 la decorrenza di cui al capo precedente, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati. Condanna l al pagamento delle spese, come da motivazione, che liquida in CP_2 complessivi € 1.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, a favore del procuratore di parte ricorrente distrattario. Si comunichi Aversa, 25/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 24/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 5514 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. RASO RITA, come in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 55 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO, come in atti RESISTENTE OGGETTO: pensione reversibilità figlio inabile CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 05/05/2023 parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere la figlia di , nato il [...] e deceduto il 21/09/2012 - Persona_1 titolare della pensione cat. VO nn. 018519933910064 - dichiarava di aver presentato domanda all' il 09 Marzo 2021 per il riconoscimento della CP_2 pensione di reversibilità, atteso lo stato di inabilità al momento del decesso del padre e la convivenza a carico.
Affermava, tuttavia, che l non aveva riconosciuto la prestazione richiesta, CP_2 nemmeno dopo aver espletato l'iter procedimentale previsto dalle leggi. Ciò premesso, adiva il Giudice del lavoro affinché, previo accertamento del diritto alla pensione di reversibilità, fosse condannato l , in persona del legale CP_2 rapp.nte pro-tempore, alla corresponsione dei ratei maturati a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della morte dell'avente causa, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
1 L si costituiva opponendosi alla domanda eccependo la decadenza, la CP_2 prescrizione e l'insussistenza del requisito sanitario. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c e successive modificazioni e che le parti hanno depositato le note di trattazione scritta;
il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
* La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L. 903/65, e della L. 335/95 la pensione in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive. Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
- vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
- orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
- genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
- fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa. Quanto, poi, al requisito del carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario. Occorre altresì che:
- il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art.2 L. 222/84,
- ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio,
2 - ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile. Nel caso in esame, lo status di figlio rispetto al dante causa risulta incontestato. La sussistenza, poi, della pensione in titolarità del dante causa è incontestata. Quanto alla sussistenza della convivenza a carico, essa risulta dal certificato di famiglia storico ed è comunque incontestato. In ordine, infine, al requisito della inabilità, il ctu ha accertato che il ricorrente era affetto dalle patologie come analiticamente indicate nella consulenza tecnica, con conseguente inabilità della capacità lavorativa sin dalla data del decesso del padre. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Non è maturata la prescrizione decennale dei ratei atteso che al momento della domanda del 09 Marzo 2021 non erano decorsi i dieci anni dalla morte del padre. Non sussiste decadenza atteso che non è decorso il termine triennale.
Ne consegue la condanna dell'istituto resistente al pagamento, in favore della ricorrente dei ratei maturati della pensione di reversibilità a decorrere dal 1.10.2012, primo giorno del mese successivo alla data della morte dell'avente causa (21/09/2012 ), oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità a decorrere dal 1.10.2012. Condanna l' al pagamento dei ratei maturati della pensione di reversibilità con CP_2 la decorrenza di cui al capo precedente, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati. Condanna l al pagamento delle spese, come da motivazione, che liquida in CP_2 complessivi € 1.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, a favore del procuratore di parte ricorrente distrattario. Si comunichi Aversa, 25/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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