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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1722/2024
Udienza del 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e dal resistente;
CP_1
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1722/2024 promossa
DA
(C.F. ), in Parte_1 CodiceFiscale_1 proprio e in qualità di erede di Persona_1 [...]
) C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Tettè e Giovanni Taccone
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_2 te pro P.IVA_1 tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Zaccaria
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 1722/2024
NONCHÉ CONTRO
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
dei crediti Controparte_4
ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/1998, in persona CP_1
e rappresentante pro tempore
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: riduzione di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27/06/2024, Parte_1
, in proprio e in qualità di erede di
[...] Persona_1
(deceduto il 12/06/2017), ha esposto:
[...]
- che al fine di provvedere alla vendita di alcuni beni immobili di sua proprietà, aveva riscontrato l'attualità della iscrizione ipotecaria esattoriale n. 1871, a seguito della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201600001233000 del 07/04/2016;
- che tale ipoteca era stata effettuata ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 ed eseguita dall' CP_2 CP_2
(già presso l'Ufficio del
[...] Controparte_5
Territorio di Reggio Calabria, servizi di Pubblicità Immobiliare,
Registro Generale 17114, Repertorio 3385/9418 del
15/10/2018, avente per oggetto il seguente bene immobile di proprietà del ricorrente: Diritto: Proprietà - Quota 1000/1000;
Comune di Taurianova;
- che l'iscrizione ipotecaria era stata eseguita per la complessiva somma di € 4.255.435,22;
Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 1722/2024
- che alcun riscontro seguiva alla istanza avanzata in via di autotutela in data 13/05/2024;
- che, infatti, in data 13/05/2024 si era provveduto a richiedere un'ispezione ipotecaria telematica, che veniva rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di
Reggio Calabria, servizio di pubblicità immobiliare, dalla quale risultava l'attualità dell'iscrizione ipotecaria esattoriale oggetto di giudizio;
- che l'ipoteca esattoriale oggetto di causa è fondata anche sull'utilizzo di titoli (cartelle di pagamento) non più esistenti, in virtù di un pronunciamento giudiziale di annullamento;
- che, in particolare, si trattava della cartella di pagamento n. 094 2001 0042625056 000, notificata il 24/06/2002, afferente a IVS operai a tempo determinato, somme aggiuntive e SSN operai a tempo determinato e somme aggiuntive per gli anni 1996-1997-1998, in carico presso la sede di CP_1
Catanzaro, per la somma di € 992.712,31, dichiarata non dovuta per intervenuta prescrizione con sentenza n. 787/2020 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, in data
07/10/2020;
- che l'ipoteca oggetto di giudizio (considerato che la somma di € 992.712,31 di cui sopra era stata dichiarata non dovuta con la citata sentenza, poiché prescritta ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995), relativamente alla cartella esattoriale suindicata, deve essere ridotta.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il
Tribunale voglia:
- nel merito, accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla cartella esattoriale di pagamento n. 094 2001 0042625056 000 notificata il 24/06/2002, in carico presso la sede di CP_1
Catanzaro, per la somma di € 992.712,31, dichiarata non
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 1722/2024
dovuta, per intervenuta prescrizione, dalla sentenza n.
787/2020 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, Sez.
Lavoro, in data 07/10/2020, per tutti i motivi esposti in ricorso;
- dichiarare l'illegittimità e l'intervenuta nullità parziale (con riferimento al debito esattoriale di natura previdenziale oggetto delimitato di domanda) dell'iscrizione ipotecaria iscritta presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Reggio Calabria con
Registro Generale 17114, Repertorio 3385/9418 del
15/10/2018, poiché si tratta di importo non più dovuto per pronuncia giudiziale definitiva e per prescrizione;
- ridurre parzialmente l'iscrizione ipotecaria per l'importo di
€ 992.712,31 avente per oggetto i beni immobili di sua proprietà, elencati dettagliatamente alla pagina 2 del ricorso, per tutti i motivi su elencati;
- ordinare all' (già Controparte_6
ed di provvedere alla CP_7 Controparte_5 riduzione presso il Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente della iscrizione ipotecaria n. 1871, sopra richiamata, per l'importo oggetto di domanda;
- fissare ai sensi dell'art 614 bis c.p.c. una somma di denaro, che risulterà di giustizia, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo, nell'esecuzione degli obblighi di fare, nascenti dalla sentenza, a carico dell'Agente della riscossione e, precisamente, la riduzione dell'ipoteca oggetto di giudizio.
2. Si è costituita l' cha ha Controparte_6 concluso chiedendo che il Tribunale voglia rigettare il ricorso.
3. Si è costituito l' , in proprio e quale mandatario di CP_1
(Società di cartolarizzazione dei crediti ai Controparte_4 CP_1 sensi dell'art. 13 della legge n. 448/1998), che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 1722/2024
- sempre in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e/o l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad esso anche per eventuali spese di lite;
- nel merito, rigettare il ricorso proposto in quanto inammissibile, infondato e privo di prova e, comunque, mandarlo esente da ogni responsabilità anche per eventuali spese di lite.
4. Il ricorso deve essere rigettato, essendo rimasto sfornito di prova.
5. Il ricorrente assume, infatti, che, successivamente all'iscrizione ipotecaria del 15/10/2018 (recte, 22/10/2018, come si evince dall'ispezione ipotecaria in atti) eseguita a seguito della comunicazione preventiva n.
09476201600001233000, datata 14/03/2016 e notificata il
07/04/2016 (si vedano sia il documento allegato al ricorso sia l'avviso di ricevimento prodotto dall' ), era intervenuta la CP_8 sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 787/2020 del
07/10/2020 (pure allegata al ricorso) che aveva annullato
(parzialmente) la cartella di pagamento n. 094 2001
0042625056 000 (relativa ai crediti della sede di CP_1
Catanzaro) avente un importo di € 992.712,31.
5.1. Vi è però da rilevare che il ricorrente - come pure eccepito dall' - non ha affatto provato quale sia l'attuale CP_1 importo oggetto di iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà.
Egli si è infatti limitato a produrre una ispezione ipotecaria telematica (n. T337059 del 13/05/2024) dalla quale si evince
(al punto 21 dell'elenco sintetico delle formalità - pag. 18 del pdf) che in data 22/10/2018 (quindi dopo oltre due anni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201600001233000) veniva eseguita una iscrizione di ipoteca “derivante da ” su “Immobili siti in TAURIANOVA Pt_2
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 1722/2024
(RC)” avente “Registro Particolare 1871 Registro Generale
17114 Pubblico ufficiale Controparte_2
Repertorio 3385/9418 del 15/10/2018”.
[...]
Nello stesso punto 21 dell'elenco sintetico si dà, poi, atto della esistenza di “documenti successivi correlati” alla predetta formalità e in particolare:
1. Annotazione n. 2001 del 12/12/2019 (RIDUZIONE DI
SOMMA);
2. Annotazione n. 3241 del 24/07/2023 (RIDUZIONE DI
SOMMA).
5.2. La seconda annotazione è, quindi, successiva alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 07/10/2020 sicché essa potrebbe attenere - come eccepito dall' - CP_1 proprio alle sopravvenute modifiche del credito anche a seguito della sentenza della Corte d'Appello e all'accertamento in essa contenuto: in parziale riforma della sentenza di primo grado
(prodotta dall' e che aveva, sul punto, rigettato il ricorso), CP_1 la Corte territoriale dichiarava “prescritti i contributi iscritti con azienda riportante numero matricola 0148418 CP_1 limitatamente al comune di Squillace codice 079142 e numero matricola 0147742 limitatamente al comune di Sellia CP_1
Marina codice 079127” (così si legge nel dispositivo).
5.3. In altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto produrre copia della nota di iscrizione ipotecaria del 22/10/2018 e della
“Annotazione n. 3241 del 24/07/2023 (RIDUZIONE DI SOMMA)” al fine di consentire la verifica dell'attualità dell'iscrizione ipotecaria in relazione all'importo (di € 992.712,31) per il quale si invoca la riduzione dell'ipoteca.
Tali documenti erano, peraltro, agevolmente reperibili dal ricorrente trattandosi di “Nota disponibile in formato elettronico
- Presenza Titolo Telematico” (come precisato nell'elenco sintetico delle formalità).
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 1722/2024
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell
[...]
, che si liquidano nella somma di € Controparte_6
1.500,00 per soli compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge;
- condanna il ricorrente al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell e di CP_1 che si liquidano nella somma complessiva di CP_4
€ 1.500,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e dal resistente;
CP_1
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1722/2024 promossa
DA
(C.F. ), in Parte_1 CodiceFiscale_1 proprio e in qualità di erede di Persona_1 [...]
) C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Tettè e Giovanni Taccone
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_2 te pro P.IVA_1 tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Zaccaria
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 1722/2024
NONCHÉ CONTRO
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
dei crediti Controparte_4
ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/1998, in persona CP_1
e rappresentante pro tempore
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: riduzione di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27/06/2024, Parte_1
, in proprio e in qualità di erede di
[...] Persona_1
(deceduto il 12/06/2017), ha esposto:
[...]
- che al fine di provvedere alla vendita di alcuni beni immobili di sua proprietà, aveva riscontrato l'attualità della iscrizione ipotecaria esattoriale n. 1871, a seguito della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201600001233000 del 07/04/2016;
- che tale ipoteca era stata effettuata ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 ed eseguita dall' CP_2 CP_2
(già presso l'Ufficio del
[...] Controparte_5
Territorio di Reggio Calabria, servizi di Pubblicità Immobiliare,
Registro Generale 17114, Repertorio 3385/9418 del
15/10/2018, avente per oggetto il seguente bene immobile di proprietà del ricorrente: Diritto: Proprietà - Quota 1000/1000;
Comune di Taurianova;
- che l'iscrizione ipotecaria era stata eseguita per la complessiva somma di € 4.255.435,22;
Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 1722/2024
- che alcun riscontro seguiva alla istanza avanzata in via di autotutela in data 13/05/2024;
- che, infatti, in data 13/05/2024 si era provveduto a richiedere un'ispezione ipotecaria telematica, che veniva rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di
Reggio Calabria, servizio di pubblicità immobiliare, dalla quale risultava l'attualità dell'iscrizione ipotecaria esattoriale oggetto di giudizio;
- che l'ipoteca esattoriale oggetto di causa è fondata anche sull'utilizzo di titoli (cartelle di pagamento) non più esistenti, in virtù di un pronunciamento giudiziale di annullamento;
- che, in particolare, si trattava della cartella di pagamento n. 094 2001 0042625056 000, notificata il 24/06/2002, afferente a IVS operai a tempo determinato, somme aggiuntive e SSN operai a tempo determinato e somme aggiuntive per gli anni 1996-1997-1998, in carico presso la sede di CP_1
Catanzaro, per la somma di € 992.712,31, dichiarata non dovuta per intervenuta prescrizione con sentenza n. 787/2020 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, in data
07/10/2020;
- che l'ipoteca oggetto di giudizio (considerato che la somma di € 992.712,31 di cui sopra era stata dichiarata non dovuta con la citata sentenza, poiché prescritta ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995), relativamente alla cartella esattoriale suindicata, deve essere ridotta.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il
Tribunale voglia:
- nel merito, accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla cartella esattoriale di pagamento n. 094 2001 0042625056 000 notificata il 24/06/2002, in carico presso la sede di CP_1
Catanzaro, per la somma di € 992.712,31, dichiarata non
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 1722/2024
dovuta, per intervenuta prescrizione, dalla sentenza n.
787/2020 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, Sez.
Lavoro, in data 07/10/2020, per tutti i motivi esposti in ricorso;
- dichiarare l'illegittimità e l'intervenuta nullità parziale (con riferimento al debito esattoriale di natura previdenziale oggetto delimitato di domanda) dell'iscrizione ipotecaria iscritta presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Reggio Calabria con
Registro Generale 17114, Repertorio 3385/9418 del
15/10/2018, poiché si tratta di importo non più dovuto per pronuncia giudiziale definitiva e per prescrizione;
- ridurre parzialmente l'iscrizione ipotecaria per l'importo di
€ 992.712,31 avente per oggetto i beni immobili di sua proprietà, elencati dettagliatamente alla pagina 2 del ricorso, per tutti i motivi su elencati;
- ordinare all' (già Controparte_6
ed di provvedere alla CP_7 Controparte_5 riduzione presso il Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente della iscrizione ipotecaria n. 1871, sopra richiamata, per l'importo oggetto di domanda;
- fissare ai sensi dell'art 614 bis c.p.c. una somma di denaro, che risulterà di giustizia, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo, nell'esecuzione degli obblighi di fare, nascenti dalla sentenza, a carico dell'Agente della riscossione e, precisamente, la riduzione dell'ipoteca oggetto di giudizio.
2. Si è costituita l' cha ha Controparte_6 concluso chiedendo che il Tribunale voglia rigettare il ricorso.
3. Si è costituito l' , in proprio e quale mandatario di CP_1
(Società di cartolarizzazione dei crediti ai Controparte_4 CP_1 sensi dell'art. 13 della legge n. 448/1998), che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 1722/2024
- sempre in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e/o l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad esso anche per eventuali spese di lite;
- nel merito, rigettare il ricorso proposto in quanto inammissibile, infondato e privo di prova e, comunque, mandarlo esente da ogni responsabilità anche per eventuali spese di lite.
4. Il ricorso deve essere rigettato, essendo rimasto sfornito di prova.
5. Il ricorrente assume, infatti, che, successivamente all'iscrizione ipotecaria del 15/10/2018 (recte, 22/10/2018, come si evince dall'ispezione ipotecaria in atti) eseguita a seguito della comunicazione preventiva n.
09476201600001233000, datata 14/03/2016 e notificata il
07/04/2016 (si vedano sia il documento allegato al ricorso sia l'avviso di ricevimento prodotto dall' ), era intervenuta la CP_8 sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 787/2020 del
07/10/2020 (pure allegata al ricorso) che aveva annullato
(parzialmente) la cartella di pagamento n. 094 2001
0042625056 000 (relativa ai crediti della sede di CP_1
Catanzaro) avente un importo di € 992.712,31.
5.1. Vi è però da rilevare che il ricorrente - come pure eccepito dall' - non ha affatto provato quale sia l'attuale CP_1 importo oggetto di iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà.
Egli si è infatti limitato a produrre una ispezione ipotecaria telematica (n. T337059 del 13/05/2024) dalla quale si evince
(al punto 21 dell'elenco sintetico delle formalità - pag. 18 del pdf) che in data 22/10/2018 (quindi dopo oltre due anni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201600001233000) veniva eseguita una iscrizione di ipoteca “derivante da ” su “Immobili siti in TAURIANOVA Pt_2
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 1722/2024
(RC)” avente “Registro Particolare 1871 Registro Generale
17114 Pubblico ufficiale Controparte_2
Repertorio 3385/9418 del 15/10/2018”.
[...]
Nello stesso punto 21 dell'elenco sintetico si dà, poi, atto della esistenza di “documenti successivi correlati” alla predetta formalità e in particolare:
1. Annotazione n. 2001 del 12/12/2019 (RIDUZIONE DI
SOMMA);
2. Annotazione n. 3241 del 24/07/2023 (RIDUZIONE DI
SOMMA).
5.2. La seconda annotazione è, quindi, successiva alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 07/10/2020 sicché essa potrebbe attenere - come eccepito dall' - CP_1 proprio alle sopravvenute modifiche del credito anche a seguito della sentenza della Corte d'Appello e all'accertamento in essa contenuto: in parziale riforma della sentenza di primo grado
(prodotta dall' e che aveva, sul punto, rigettato il ricorso), CP_1 la Corte territoriale dichiarava “prescritti i contributi iscritti con azienda riportante numero matricola 0148418 CP_1 limitatamente al comune di Squillace codice 079142 e numero matricola 0147742 limitatamente al comune di Sellia CP_1
Marina codice 079127” (così si legge nel dispositivo).
5.3. In altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto produrre copia della nota di iscrizione ipotecaria del 22/10/2018 e della
“Annotazione n. 3241 del 24/07/2023 (RIDUZIONE DI SOMMA)” al fine di consentire la verifica dell'attualità dell'iscrizione ipotecaria in relazione all'importo (di € 992.712,31) per il quale si invoca la riduzione dell'ipoteca.
Tali documenti erano, peraltro, agevolmente reperibili dal ricorrente trattandosi di “Nota disponibile in formato elettronico
- Presenza Titolo Telematico” (come precisato nell'elenco sintetico delle formalità).
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 1722/2024
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell
[...]
, che si liquidano nella somma di € Controparte_6
1.500,00 per soli compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge;
- condanna il ricorrente al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell e di CP_1 che si liquidano nella somma complessiva di CP_4
€ 1.500,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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