Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 6069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 08/10/2024, da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/10/1999, con il proc. dom. avv. ALESSANDRA CANÉ, giusta procura in atti e
(C.F. ), nato a [...]_2 C.F._2
(CL) il 06/05/1994, con il proc. dom. avv. ROTA GUIDO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 18/09/2021 a Treviglio (BG), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nata (n. a Treviglio il 23/07/2020). Persona_1
1
29/01/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 08/11/204 e il 11/11/2024).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo stante la tenerissima età della bambina ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile. Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1
, alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_2
seguito:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti, confermando di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di sostentamento economico;
2 3. la casa coniugale sita in Treviglio (BG), via C. Carcano n.19, è condotta in locazione con contratto intestato al sig. che ivi attualmente ancora Parte_2
Parte risiede, mentre la sig.ra si è trasferita dal 24.07.2023 a casa dei genitori sita in AN MA (BG) via Torchio n.8, con la figlia minore;
Parte 4. la figlia viene affidata congiuntamente si sig.ri e Persona_1
con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre (presso la Parte_2
quale viene radicata la residenza della bambina) e facoltà del padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo anche telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
5. in ogni caso, il sig. potrà vedere la figlia secondo il seguente Parte_2
calendario: a) a settimane alterne dal sabato pomeriggio alle ore 15.00 (quando il padre preleverà la figlia presso l'abitazione materna) alla domenica sera alle ore
20.00 (quando il padre riporterà la figlia presso l'abitazione materna), nel rispetto delle esigenze lavorative delle parti e scolastiche, ricreative o sportive della minore;
b) - nel fine settimana di competenza della madre, due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì e il venerdì) dalle ore 18.30 (quando il padre preleverà la figlia presso l'abitazione materna) alle ore 20.30 (quando il padre riporterà la figlia presso l'abitazione materna), nel rispetto delle esigenze lavorative delle parti e scolastiche, ricreative o sportive della figlia;
- nel fine settimana di competenza del padre, un giorno infrasettimanale (indicativamente il martedì) dalle ore 18.30 (quando il padre preleverà la figlia presso l'abitazione materna) alle ore 20.30 (quando il padre riporterà la figlia presso l'abitazione materna), nel rispetto delle esigenze lavorative delle parti e scolastiche, ricreative o sportive della figlia. c) per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 sino alla ripresa della scuola;
d) per metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno con la madre le festività di Pasqua e Pasquetta;
e) per tre settimane anche non consecutive, concordando il periodo con la madre entro 30 maggio di ogni anno;
f) le parti concordano che il padre possa contattate la figlia mediante videochiamata/telefonata ogni giorno alle ore 20.00, che non potrà essere saltata se non per cause necessarie e urgenti. Analogamente, quando la bambina resterà con il padre, la madre potrà contattare la figlia mediante videochiamata/ telefonata ogni giorno alle ore 20.00, che non potrà essere saltata se non per
3 cause necessarie e urgenti. Le parti si obbligano, altri ad informarsi reciprocamente circa dove si trovi la minore e chi frequenti;
g) le parti concordano che, per quanto concerne tutte le visite paterne, in assenza della sig.ra
Parte
possa essere accompagnata e consegnata al padre dalla nonna Per_1
materna;
6. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con la precisazione che le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno assunte autonomamente;
Parte
7. il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 250,00 Per_1
(duecentocinquanta//00) da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 27 di ogni mese e di rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici Istat.
8. le parti dovranno comunque contribuire nella misura del 50% alle spese che si rendessero necessarie per la figlia secondo il seguente schema: Spese Per_1
mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N.; d) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia;
c) viaggi e vacanze.
4 Le spese straordinarie verranno comunicate entro 7 giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a cui perviene la richiesta scritta dell'altro, anche con mezzo telematico via WhatsApp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro quindici giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, secondo quanto concordato con il presente ricorso. I documenti giustificativi idonei a costituire valida esibizione sono: ricevuta o fattura di pagamento, prescrizione medica del pediatra o dello specialista se concordato con scontrino della farmacia o del rivenditore dei medicinali da banco con specifica indicazione del C.F. della figlia minore cui si riferisce la prestazione o il farmaco e, ove il medicinale non richiede ricetta medica, è sufficiente la diagnosi medica del pediatra o dello specialista se concordato con lo scontrino della farmacia con specifica indicazione del C.F. della figlia minore cui si riferisce la prestazione o il farmaco.
Parte 9. i sig.ri e si prestano mutuo assenso per il rilascio e/o rinnovo di Parte_2 documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
10. gli assegni familiari / assegno unico per la figlia, qualora dovuti,
Parte competeranno ai sig.ri e nella misura del 50%; Parte_2
11. le parti si danno, altresì, atto di aver già risolto ogni questione patrimoniale sicché tra le stesse non sussiste alcuna ulteriore pendenza;
12. le parti prevedono che le detrazioni fiscali siano in capo ai coniugi nella misura del 50% cadauno”.
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Treviglio (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2021, atto n. 31, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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