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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 22/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
Addì 22/01/2025, davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv.
BASILII in sostituzione dell'Avv. BOCCETTI MARCO e per la parte convenuta l'AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA in persona del funzionario incaricato, Dott.
, giusta delega che rammostra. Per_1
L'Avv. Basilii insiste come in ricorso introduttivo limitando la domanda al quantum stabilito dalla CTU ed in particolare ad Euro 5.718,02.
Chiede la condanna del al pagamento integrale delle spese di CTU e alle spese di lite. CP_1
Il Dott. si riporta integralmente a quanto descritto in memoria e chiede che la causa sia Per_1
trattenuta in decisione.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della Dott.ssa Paola
Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 9 / 2023
promossa da:
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico Parte_1 indicato in atti e presso lo studio e la persona dell'Avv. BOCCETTI MARCO che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Contr 1) , in persona del con Controparte_3 CP_4 sede in Roma Viale Trastevere 76/a, C.F.: domiciliato ex lege presso l'Avvocatura P.IVA_1
distrettuale dello Stato con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane,
2) , in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Via Controparte_5
Assarotti 38 - 16122 Genova, C.F.: domiciliato ex lege presso l'Avvocatura P.IVA_2
distrettuale dello Stato con sede in Genova, in Viale Brigate Partigiane, 2; 3) , in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_6 sede in Piazza Roma, 2 – 18100 C.F. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura CP_6 P.IVA_3
Distrettuale dello Stato di in Genova, Viale Brigate Partigiane,2
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento delle differenze stipendiali per come calcolato nella perizia a firma dello studio Pagano SAS;
Con vittoria di spese di giudizio da distrarre nei confronti dello scrivente procuratore che dichiara di averne fatto anticipazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così giudicare: - respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta da parte ricorrente in quanto inammissibile per nullità e indeterminatezza della domanda e in ogni caso in quanto infondata in fatto e diritto e non provata;
- in subordine, in accoglimento della domanda di riconoscimento alla parità professionale con i dipendenti a tempo indeterminato, accertare che le somme dovute a titolo di differenze retributive sono da calcolarsi tra la classe 0 e la classe 9 dal 4/10/2021 al 30/6/2022, anticipando che la somma – basata sul conteggio di parte ricorrente, per il resto integralmente contestato -appare corrispondere ad € 2.071,82 - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio o comunque di compensazione nell'ipotesi di accoglimento solo parziale della domanda.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha agito in giudizio esponendo: Parte_1 - d'aver stipulato con il ripetuti contratti Controparte_7
d'insegnamento a tempo determinato, a partire dal 18.5.2010 sino all'anno scolastico 2021/2022, sottoscrivendo in totale 36 contratti di lavoro;
- che, pur avendo svolto diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al
30 giugno o al 31 agosto non ha goduto degli scatti biennali di anzianità, parametrando la retribuzione ai docenti assunto a tempo determinato, maturando così differenze retributive pari ad Euro 7.301,65, a decorrere dall'anno scolastico 2017 /2018.
- che tale diversità di trattamento viola la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, clausola nella quale, dopo puntualizzarsi, al comma 1, che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, si dispone al comma 4, bis che: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli
stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli e tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
Si è costituito il convenuto il quale ha eccepito la nullità del ricorso per CP_1 indeterminatezza, l'infondatezza nel merito ed in ogni caso ha contestato i conteggi depositati perché non effettuati sulla base del nuovo CCNL applicabile per la progressione professionale.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite CTU e all'udienza odierna è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza, con parziale rinuncia alla domanda da parte del ricorrente per le somme eccedenti a quanto risultante da CTU.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Occorre innanzitutto premettere che è pacifico tra le parti che il , ai sensi dell'art. CP_1
79 del CCNL del comparto scuola, attribuisce al personale di ruolo un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere di prestabiliti periodi di servizio (il primo dei quali di 3 anni).
Non è invece riconosciuta ai dipendenti assunti a termine alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine per cui, in applicazione dell'art. 526 d.lgs. 297 del 1994
(“Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”), il eroga nei confronti di questi ultimi CP_1
soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posizione stipendiale.
Il personale della scuola non di ruolo, pertanto, percepisce uno stipendio che rimane tale indipendentemente dalla successione dei contratti a tempo determinato, anche ininterrotti, diversamente da quanto corrisposto al personale di ruolo, per il quale il CCNL della scuola disciplina un sistema di incrementi stipendiali in ragione dell'anzianità di servizio.
Il trattamento economico fondamentale del personale docente è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all'anzianità di servizio (cfr., già, il D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, art. 3, c. 3, e tab. A allegata e, successivamente, i CCNL 4 agosto 1995, 1°
agosto 1996, 26 maggio 1999, 15 marzo 2001, 24 luglio 2003, 7 dicembre 2005, 29 novembre
2007, 8 aprile 2008, 23 gennaio 2009); posizioni, queste, che, in numero di sette, sono rimaste immutate sino al CCNL del 4 agosto 2011, che le ha ridotte al numero di 6 (in quanto la nuova prima fascia - da 0 a 8 - ha assorbito le previgenti due fasce - da 0 a 2 e da 3 a 8).
Invece, la retribuzione del personale assunto a tempo determinato (per supplenze) è stata sempre parametrata (cfr., già, il d.lgs. n. 297 del 1994, art. 526) al trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con sterilizzazione di ogni progressione economica (per posizioni stipendiali;
v. il CCNL 4 agosto
1995, artt. 47, c. 1, e 53, c. 1; CCNL 24 luglio 2003, artt. 23, 37, 44 e 59; CCNL 29 novembre
2007, artt. 25, 40, 44 e 60).
In pratica ciascun contratto a tempo determinato è stato sempre considerato alla stregua di una prima assunzione con corrispondente determinazione della retribuzione in funzione del trattamento economico iniziale (posizione stipendiale compresa tra 0 e 2 anni di anzianità di servizio).
Va rimarcato che nel settore pubblico - dopo le discipline poste negli anni '80 che hanno portato alla sostituzione degli scatti di anzianità con una quota fissa del trattamento economico fondamentale denominata retribuzione (o salario) individuale di anzianità (cd. RIA;
cfr., per il comparto del personale dei ministeri, l'art. 47 del d.p.r. n. 266/1987) - il rilievo dell'anzianità di servizio è andato via via esaurendosi - cfr. già l'art. 7, c. 3, del d.l. n. 384/1992, conv. in leg. n.
438/1992, nonché l'art. 72, c. 2, del d. lgs. n. 29/1993, che disponeva: «Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente»; successivamente abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80) - di fatto, secondo le discipline contrattuali poste per i diversi comparti, mentre l'anzianità di servizio ha continuato a rivestire un autonomo rilievo, ai fini economici, (proprio) per il solo personale della Scuola (la cui retribuzione, come detto, è
determinata in funzione di classi stipendiali legate al servizio prestato).
Orbene, la condotta del e la normativa che l'autorizza si pongono effettivamente CP_1
in contrasto con la normativa comunitaria e, precisamente, con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999.
Ai sensi di tale clausola “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ai sensi del punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee - le cui sentenze interpretative per pacifica giurisprudenza costituzionale fanno parte delle fonti normative di diritto comunitario di immediata applicabilità (cfr. C.Cost. n. 113/1985 e n. 389/1989) - con più sentenze si è ripetutamente pronunciata sul significato di tale clausola.
Particolare importanza riveste la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia in data 13
settembre 2007 nel procedimento C 307/05 ( ), avente come oggetto il caso di Persona_2
una dipendente dell'amministrazione sanitaria spagnola che era stata assunta a tempo indeterminato dopo dodici anni di rapporti a termine e rivendicava il riconoscimento di questi ultimi in termini di scatti triennali di anzianità, negatole sulla scorta di una previsione della legge nazionale che riconosce detti scatti soltanto al personale a tempo indeterminato.
In tale decisione la Corte comunitaria, nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario Per_3 di particolare importanza”, che devono trovare applicazione in favore di “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
La Corte europea ha poi chiarito che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro e sul punto ha precisato che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.
La Corte di Giustizia ha anche sostenuto, con riferimento alla questione degli scatti di anzianità del personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, che “la mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “deve essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, , che ha Persona_4 Persona_5 ulteriormente precisato che “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo
Quadro”.
Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 la Corte ha affermato che “se Per_6 nell'ambito della presente causa fosse dimostrato – conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza
– che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà
giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
Trattasi di principi ribaditi anche nell'ordinanza 7 marzo 2013 (in causa C-393/11),
laddove la Corte ha richiamato tale orientamento e ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Con questa decisione la Corte europea ha chiarito che non costituisce “ragione oggettiva” il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41).
La Corte di Giustizia ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e 51).
Infine, nell'ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la CGUE ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione”
(punti 45 e 46).
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il limite che giustifica un trattamento differenziato, cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato nella differente qualificazione che l'ordinamento interno dà all'impiego a termine rispetto a quello in ruolo (
Corte di Giustizia II Sez. 13 settembre 2007, causa 307/05 , punti da 26 a 29; Corte di Per_2
Giustizia 22 dicembre 2010 cause riunite 444/09 e 456/09, e . Per_4 Per_5
La Corte di Giustizia ha infatti definito la nozione di ragioni oggettive, tali da giustificare una diversità di trattamento tra assunti a termine e assunti di ruolo, nel senso che si deve trattare di “elementi precisi e concreti (...) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato”
(cfr. Corte di Giustizia, sentenza citata, punti da 49 a 58). Per_2
Nella sentenza Del Cerro la Corte ha inoltre chiarito che l'esclusione delle Per_2
«retribuzioni» sancita dal n. 5 dell'art. 137 CE rispetto al complesso dei settori contemplati dal n. 1 del medesimo articolo – i quali ai sensi dell'art. 139 costituiscono l'ambito di operatività degli accordi conclusi a livello comunitario – “non può essere estesa a ogni questione avente un nesso qualsiasi con la retribuzione, pena svuotare taluni settori contemplati dall'art. 137, n. 1, CE, di gran parte dei loro contenuti”, sicché “la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.
In tale pronuncia è stato infine ribadito quanto già in precedenza più volte statuito dalla
Corte di Giustizia circa l'applicabilità delle previsioni dell'Accordo Quadro anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico”, trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza”, di cui devono usufruire “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
Tali principi sono stati, da ultimo, ribaditi nella decisione della Corte di Giustizia del 9 luglio 2015 nella causa C 177/14 tra contro il . Parte_2 Persona_7
In tale decisione la Corte europea, dopo aver ribadito che la definizione «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro, enunciata nella clausola 3, punto 1, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro e a prescindere dalla qualificazione del loro contratto in diritto nazionale, al punto 34 ribadisce che “la mera circostanza che un lavoratore sia qualificato come reclutato occasionalmente sulla base del diritto nazionale o che il suo contratto di lavoro presenti taluni aspetti peculiari, quali, nel procedimento principale, un carattere temporaneo, una libera nomina o cessazione del rapporto di lavoro, o ancora la circostanza che si consideri che siffatto lavoratore svolga una missione di fiducia e di assistenza speciale, è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti dell'Unione (v., per analogia, sentenza , C 307/05, Persona_2
EU:C:2007:509, punto 29)”.
Al punto 46 la Corte di Giustizia evidenzia che, “Al fine di valutare se le persone interessate svolgano un lavoro identico o simile, nel senso dell'accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, di quest'ultimo, tenere conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le qualifiche e competenze, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego (v., in tal senso, sentenza Rosado Santana, C 177/10, EU:C:2011:557, punto 66, nonché ordinanze C 273/10, EU:C:2011:167, punto 37, e Persona_8 Per_9
C 556/11, EU:C:2012:67, punto 43). Qualora, invece, detto giudice ritenesse che la
[...] ricorrente nel procedimento principale ha svolto, in qualità di personale reclutato occasionalmente, una funzione identica o analoga a quella svolta da un dipendente di ruolo del o di un altro ente simile, l'unico elemento che sarebbe tale da differenziare la Persona_7
sua situazione da quella di un dipendente di ruolo sembrerebbe essere la natura temporanea del rapporto di lavoro che la vincola al suo datore di lavoro nello svolgimento di periodi di servizio in quanto personale reclutato occasionalmente”.
In tale decisione la Corte comunitaria, al punto 55, ha ribadito che secondo una costante giurisprudenza, la nozione di «ragioni oggettive» “esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o,
eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(v. sentenze Del Cerro Alonso, C-307/05, EU:C:2007:509, punti 53 e 58, e e Persona_4
C 444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 55, nonché ordinanze Persona_5 Per_8
C 273/10, EU:C:2011:167, punto 41, e C 556/11, EU:C:2012:67,
[...] Persona_9
punto 48).
Al punto 56 – Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza e C 444/09 e C 456/09, EU:C:2010:819, punto 56, nonché Persona_4 Persona_5
ordinanze C 273/10, EU:C:2011:167, punto 42, e C 556/11, Persona_8 Persona_9
EU:C:2012:67, punto 49).
Al punto 57 – Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisce alla durata stessa dell'impiego.
Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro. Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia l'accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio equivarrebbe a rendere permanente il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v. sentenze e C 444/09 e C Persona_4 Persona_5
456/09, EU:C:2010:819, punto 57, e , C 38/13, EU:C:2014:152, punto 38, nonché Per_10
ordinanze C 273/10, EU:C:2011:167, punto 43, e C 556/11, Persona_8 Persona_9
EU:C:2012:67, punto 50)”.
Le riportate pronunce comunitarie sono particolarmente rilevanti nella misura in cui affermano in maniera specifica che una disparità di trattamento, riguardante le condizioni di impiego tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato, non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego e che la disparità di trattamento va valutata, invece, con riferimento a elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda a un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine.
I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, secondo la CGUE, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse.
Orbene, alla luce della interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria, appare chiaro che il non contesta che il personale assunto a tempo determinato Controparte_3
svolge le medesime mansioni ed assume gli stessi obblighi – inerenti allo svolgimento delle mansioni – propri del personale di ruolo.
A fronte di tale completa assimilazione (peraltro notoria e acquisita come dato di comune esperienza), l'unico elemento differenziale, il sistema di reclutamento e ciò che ad esso consegue, attiene ad una condizione esterna al contenuto della prestazione e alla natura delle funzioni espletate dal personale non di ruolo, prestazioni del tutto equivalenti a quelle del personale di ruolo.
Il procedimento di individuazione dei destinatari di contratti a tempo determinato,
attingendo da graduatorie formate anche in base ai titoli, non è tale da riverberarsi sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché sui connotati della professionalità derivante dall'anzianità maturata, cui si commisura il trattamento retributivo del personale di ruolo.
Le ragioni oggettive devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione (v., in tal senso, sentenza del 9.7.2015 della Corte di Giustizia innanzi citata) e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro sia una pubblica amministrazione, né nelle modalità del reclutamento.
Non esiste, pertanto, alcuna ragione per escludere la valorizzazione attuale dell'esperienza professionale acquisita nel corso dell'attività prestata con contratto a tempo determinato.
Se ciò è vero, ne consegue che gli elementi dedotti essendo esterni alla prestazione e non avendo a oggetto la natura particolare delle “mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” (v. ordinanza CGUE del 7 marzo 2013 innanzi richiamata, punto 50 e 51), non costituiscono “ragioni oggettive” idonee a derogare al principio comunitario di non discriminazione.
La mera specialità della disciplina di settore non è sufficiente per ritenere fondata la disparità di trattamento, tenuto conto dell'oggettiva identità contenutistica della prestazione resa dal dipendente a tempo determinato rispetto a quella resa dal dipendente in ruolo.
Questione determinante è di accertare se le prestazioni svolte dai precari siano “identiche o analoghe” a quelle svolte dal personale di ruolo, in quanto solo nel caso in cui manchi tale identità o analogia il dipendente a termine non si trova in una situazione comparabile a quella del dipendente di ruolo.
Ma non esistono norme che richiedono al personale insegnante non di ruolo una prestazione qualitativamente diversa da quella richiesta al personale di ruolo assunto per concorso, per cui la ragione giustificatrice non sussiste neppure sotto questo profilo.
L'accertata incompatibilità, con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva 99/70, di norme interne che escludono il personale a tempo determinato dagli scatti retributivi riconosciuti invece ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, non può che risolversi nel senso dell'applicazione del diritto dell'Unione, in ragione dell'indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, con la conseguente disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della normativa italiana confliggente.
E' pacifico, infatti, che – come ribadito pure nella sentenza del 2010 e Persona_4
– “Qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad un'applicazione Persona_5 della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”. Nel caso di specie sussistono in effetti tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato e un'amministrazione pubblica e – come specificamente statuito nella sentenza citata e ribadito da ultimo nella sentenza del 18
ottobre 2012 resa nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri – “la clausola 4 Per_6 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70”.
Tale impostazione, ormai ribadita a più riprese dalla Suprema Corte (sentenze della
Sezione Lavoro del 7 novembre 2016 nn° da 22552 a 22558, “Nel settore scolastico, la clausola
4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE,
di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”) impone di riconoscere alla parte appellata ai vari effetti giuridici ed economici un'anzianità di servizio sin dal primo rapporto a termine, negli stessi esatti termini in cui l'anzianità sarebbe stata riconosciuta se il lavoratore fosse stato immesso in ruolo sin da tale momento.
Da ultimo Cass. n. 11381/19 e n. 11910/2021 (quest'ultima così in parte motiva: “.....2.3.
Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza, confermata dalle deduzioni contenute nel controricorso (v. pag. 6-7), il diritto riconosciuto dal giudice del merito ha riguardato solo le differenze stipendiali conseguenti al riconoscimento dell'anzianità pregressa in virtù del principio di non discriminazione tra lavoratori, sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro in tutto analogo a quello dei lavoratori a tempo indeterminato e dell'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare un diverso trattamento retributivo (clausola 4 dell'Accordo quadro). In
nessuna parte della sentenza risulta invece riconosciuto il diritto ad una ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici previa disapplicazione delle norme contenute nel testo unico sulla scuola (articoli 485 e 489), ovvero la declaratoria della illegittimità dei decreti di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo”).
Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va accolto. Dallo “stato matricolare” prodotto risulta che il ricorrente ha prestato servizio per i periodi indicati alle pagine 1-7 dello stato matricolare.
Preso atto della contestazione dei conteggi operata dalla parte convenuta è stata licenziata
CTU che, con motivazione congrua e puntuale che in questa sede non può che essere recepita, ha rilevato che:
a) Per il periodo 18/5/2010 – 5/06/2015 non sono state maturate differenze retributive stante l'assenza di cedolini paga prodotti, nonostante l'espressa contestazione di controparte;
b) Dal 6/6/2015 al 31/8/2017, parimenti non sono maturate differenze retributive
(risultando dal conteggio espressamente riconosciute come “prescritte”);
c) Dal 1/11/2017 al 30/6/2022 sono state conteggiate differenze retributive ammontanti complessivamente ad Euro 5718,02, considerando la retribuzione che lo stesso avrebbe conseguito se fosse stato assunto a tempo indeterminato a decorrere dalla prima assunzione in servizio (18.5.2010), giovandosi in tal caso, del maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia 9/14 considerando il diritto alla percezione ad personam dell'importo di cui alla fascia stipendiale 3-8 anni, per un totale di Euro 5.718,02
Ne consegue che al ricorrente deve essere attribuita la somma complessiva di Euro
5718,02.
La rinuncia del ricorrente all'eccedenza rispetto a quanto risultante dai conteggi depositati, somma tra l'altro non specificata in sede di atto introduttivo, consente di ritenere il ricorrente totalmente vittorioso.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e queste ultime sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del , così Parte_1 Controparte_3
provvede:
a) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL comparto scuola 2011;
b) Condanna il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto CP_1 di causa, pari a complessivi € 5.718,02, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza di ciascun mese sino al saldo. c) Condanna la parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in Euro 2.695,00 oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
d) Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separata ordinanza.
Imperia, 22 gennaio 2025.
Il GL
Paola Cappello
VERBALE DI UDIENZA
Addì 22/01/2025, davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv.
BASILII in sostituzione dell'Avv. BOCCETTI MARCO e per la parte convenuta l'AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA in persona del funzionario incaricato, Dott.
, giusta delega che rammostra. Per_1
L'Avv. Basilii insiste come in ricorso introduttivo limitando la domanda al quantum stabilito dalla CTU ed in particolare ad Euro 5.718,02.
Chiede la condanna del al pagamento integrale delle spese di CTU e alle spese di lite. CP_1
Il Dott. si riporta integralmente a quanto descritto in memoria e chiede che la causa sia Per_1
trattenuta in decisione.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della Dott.ssa Paola
Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 9 / 2023
promossa da:
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico Parte_1 indicato in atti e presso lo studio e la persona dell'Avv. BOCCETTI MARCO che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Contr 1) , in persona del con Controparte_3 CP_4 sede in Roma Viale Trastevere 76/a, C.F.: domiciliato ex lege presso l'Avvocatura P.IVA_1
distrettuale dello Stato con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane,
2) , in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Via Controparte_5
Assarotti 38 - 16122 Genova, C.F.: domiciliato ex lege presso l'Avvocatura P.IVA_2
distrettuale dello Stato con sede in Genova, in Viale Brigate Partigiane, 2; 3) , in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_6 sede in Piazza Roma, 2 – 18100 C.F. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura CP_6 P.IVA_3
Distrettuale dello Stato di in Genova, Viale Brigate Partigiane,2
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento delle differenze stipendiali per come calcolato nella perizia a firma dello studio Pagano SAS;
Con vittoria di spese di giudizio da distrarre nei confronti dello scrivente procuratore che dichiara di averne fatto anticipazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così giudicare: - respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta da parte ricorrente in quanto inammissibile per nullità e indeterminatezza della domanda e in ogni caso in quanto infondata in fatto e diritto e non provata;
- in subordine, in accoglimento della domanda di riconoscimento alla parità professionale con i dipendenti a tempo indeterminato, accertare che le somme dovute a titolo di differenze retributive sono da calcolarsi tra la classe 0 e la classe 9 dal 4/10/2021 al 30/6/2022, anticipando che la somma – basata sul conteggio di parte ricorrente, per il resto integralmente contestato -appare corrispondere ad € 2.071,82 - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio o comunque di compensazione nell'ipotesi di accoglimento solo parziale della domanda.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha agito in giudizio esponendo: Parte_1 - d'aver stipulato con il ripetuti contratti Controparte_7
d'insegnamento a tempo determinato, a partire dal 18.5.2010 sino all'anno scolastico 2021/2022, sottoscrivendo in totale 36 contratti di lavoro;
- che, pur avendo svolto diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al
30 giugno o al 31 agosto non ha goduto degli scatti biennali di anzianità, parametrando la retribuzione ai docenti assunto a tempo determinato, maturando così differenze retributive pari ad Euro 7.301,65, a decorrere dall'anno scolastico 2017 /2018.
- che tale diversità di trattamento viola la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, clausola nella quale, dopo puntualizzarsi, al comma 1, che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, si dispone al comma 4, bis che: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli
stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli e tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
Si è costituito il convenuto il quale ha eccepito la nullità del ricorso per CP_1 indeterminatezza, l'infondatezza nel merito ed in ogni caso ha contestato i conteggi depositati perché non effettuati sulla base del nuovo CCNL applicabile per la progressione professionale.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite CTU e all'udienza odierna è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza, con parziale rinuncia alla domanda da parte del ricorrente per le somme eccedenti a quanto risultante da CTU.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Occorre innanzitutto premettere che è pacifico tra le parti che il , ai sensi dell'art. CP_1
79 del CCNL del comparto scuola, attribuisce al personale di ruolo un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere di prestabiliti periodi di servizio (il primo dei quali di 3 anni).
Non è invece riconosciuta ai dipendenti assunti a termine alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine per cui, in applicazione dell'art. 526 d.lgs. 297 del 1994
(“Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”), il eroga nei confronti di questi ultimi CP_1
soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posizione stipendiale.
Il personale della scuola non di ruolo, pertanto, percepisce uno stipendio che rimane tale indipendentemente dalla successione dei contratti a tempo determinato, anche ininterrotti, diversamente da quanto corrisposto al personale di ruolo, per il quale il CCNL della scuola disciplina un sistema di incrementi stipendiali in ragione dell'anzianità di servizio.
Il trattamento economico fondamentale del personale docente è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all'anzianità di servizio (cfr., già, il D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, art. 3, c. 3, e tab. A allegata e, successivamente, i CCNL 4 agosto 1995, 1°
agosto 1996, 26 maggio 1999, 15 marzo 2001, 24 luglio 2003, 7 dicembre 2005, 29 novembre
2007, 8 aprile 2008, 23 gennaio 2009); posizioni, queste, che, in numero di sette, sono rimaste immutate sino al CCNL del 4 agosto 2011, che le ha ridotte al numero di 6 (in quanto la nuova prima fascia - da 0 a 8 - ha assorbito le previgenti due fasce - da 0 a 2 e da 3 a 8).
Invece, la retribuzione del personale assunto a tempo determinato (per supplenze) è stata sempre parametrata (cfr., già, il d.lgs. n. 297 del 1994, art. 526) al trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con sterilizzazione di ogni progressione economica (per posizioni stipendiali;
v. il CCNL 4 agosto
1995, artt. 47, c. 1, e 53, c. 1; CCNL 24 luglio 2003, artt. 23, 37, 44 e 59; CCNL 29 novembre
2007, artt. 25, 40, 44 e 60).
In pratica ciascun contratto a tempo determinato è stato sempre considerato alla stregua di una prima assunzione con corrispondente determinazione della retribuzione in funzione del trattamento economico iniziale (posizione stipendiale compresa tra 0 e 2 anni di anzianità di servizio).
Va rimarcato che nel settore pubblico - dopo le discipline poste negli anni '80 che hanno portato alla sostituzione degli scatti di anzianità con una quota fissa del trattamento economico fondamentale denominata retribuzione (o salario) individuale di anzianità (cd. RIA;
cfr., per il comparto del personale dei ministeri, l'art. 47 del d.p.r. n. 266/1987) - il rilievo dell'anzianità di servizio è andato via via esaurendosi - cfr. già l'art. 7, c. 3, del d.l. n. 384/1992, conv. in leg. n.
438/1992, nonché l'art. 72, c. 2, del d. lgs. n. 29/1993, che disponeva: «Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente»; successivamente abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80) - di fatto, secondo le discipline contrattuali poste per i diversi comparti, mentre l'anzianità di servizio ha continuato a rivestire un autonomo rilievo, ai fini economici, (proprio) per il solo personale della Scuola (la cui retribuzione, come detto, è
determinata in funzione di classi stipendiali legate al servizio prestato).
Orbene, la condotta del e la normativa che l'autorizza si pongono effettivamente CP_1
in contrasto con la normativa comunitaria e, precisamente, con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999.
Ai sensi di tale clausola “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ai sensi del punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee - le cui sentenze interpretative per pacifica giurisprudenza costituzionale fanno parte delle fonti normative di diritto comunitario di immediata applicabilità (cfr. C.Cost. n. 113/1985 e n. 389/1989) - con più sentenze si è ripetutamente pronunciata sul significato di tale clausola.
Particolare importanza riveste la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia in data 13
settembre 2007 nel procedimento C 307/05 ( ), avente come oggetto il caso di Persona_2
una dipendente dell'amministrazione sanitaria spagnola che era stata assunta a tempo indeterminato dopo dodici anni di rapporti a termine e rivendicava il riconoscimento di questi ultimi in termini di scatti triennali di anzianità, negatole sulla scorta di una previsione della legge nazionale che riconosce detti scatti soltanto al personale a tempo indeterminato.
In tale decisione la Corte comunitaria, nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario Per_3 di particolare importanza”, che devono trovare applicazione in favore di “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
La Corte europea ha poi chiarito che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro e sul punto ha precisato che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.
La Corte di Giustizia ha anche sostenuto, con riferimento alla questione degli scatti di anzianità del personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, che “la mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “deve essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, , che ha Persona_4 Persona_5 ulteriormente precisato che “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo
Quadro”.
Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 la Corte ha affermato che “se Per_6 nell'ambito della presente causa fosse dimostrato – conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza
– che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà
giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
Trattasi di principi ribaditi anche nell'ordinanza 7 marzo 2013 (in causa C-393/11),
laddove la Corte ha richiamato tale orientamento e ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Con questa decisione la Corte europea ha chiarito che non costituisce “ragione oggettiva” il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41).
La Corte di Giustizia ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e 51).
Infine, nell'ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la CGUE ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione”
(punti 45 e 46).
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il limite che giustifica un trattamento differenziato, cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato nella differente qualificazione che l'ordinamento interno dà all'impiego a termine rispetto a quello in ruolo (
Corte di Giustizia II Sez. 13 settembre 2007, causa 307/05 , punti da 26 a 29; Corte di Per_2
Giustizia 22 dicembre 2010 cause riunite 444/09 e 456/09, e . Per_4 Per_5
La Corte di Giustizia ha infatti definito la nozione di ragioni oggettive, tali da giustificare una diversità di trattamento tra assunti a termine e assunti di ruolo, nel senso che si deve trattare di “elementi precisi e concreti (...) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato”
(cfr. Corte di Giustizia, sentenza citata, punti da 49 a 58). Per_2
Nella sentenza Del Cerro la Corte ha inoltre chiarito che l'esclusione delle Per_2
«retribuzioni» sancita dal n. 5 dell'art. 137 CE rispetto al complesso dei settori contemplati dal n. 1 del medesimo articolo – i quali ai sensi dell'art. 139 costituiscono l'ambito di operatività degli accordi conclusi a livello comunitario – “non può essere estesa a ogni questione avente un nesso qualsiasi con la retribuzione, pena svuotare taluni settori contemplati dall'art. 137, n. 1, CE, di gran parte dei loro contenuti”, sicché “la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.
In tale pronuncia è stato infine ribadito quanto già in precedenza più volte statuito dalla
Corte di Giustizia circa l'applicabilità delle previsioni dell'Accordo Quadro anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico”, trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza”, di cui devono usufruire “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
Tali principi sono stati, da ultimo, ribaditi nella decisione della Corte di Giustizia del 9 luglio 2015 nella causa C 177/14 tra contro il . Parte_2 Persona_7
In tale decisione la Corte europea, dopo aver ribadito che la definizione «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro, enunciata nella clausola 3, punto 1, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro e a prescindere dalla qualificazione del loro contratto in diritto nazionale, al punto 34 ribadisce che “la mera circostanza che un lavoratore sia qualificato come reclutato occasionalmente sulla base del diritto nazionale o che il suo contratto di lavoro presenti taluni aspetti peculiari, quali, nel procedimento principale, un carattere temporaneo, una libera nomina o cessazione del rapporto di lavoro, o ancora la circostanza che si consideri che siffatto lavoratore svolga una missione di fiducia e di assistenza speciale, è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti dell'Unione (v., per analogia, sentenza , C 307/05, Persona_2
EU:C:2007:509, punto 29)”.
Al punto 46 la Corte di Giustizia evidenzia che, “Al fine di valutare se le persone interessate svolgano un lavoro identico o simile, nel senso dell'accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, di quest'ultimo, tenere conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le qualifiche e competenze, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego (v., in tal senso, sentenza Rosado Santana, C 177/10, EU:C:2011:557, punto 66, nonché ordinanze C 273/10, EU:C:2011:167, punto 37, e Persona_8 Per_9
C 556/11, EU:C:2012:67, punto 43). Qualora, invece, detto giudice ritenesse che la
[...] ricorrente nel procedimento principale ha svolto, in qualità di personale reclutato occasionalmente, una funzione identica o analoga a quella svolta da un dipendente di ruolo del o di un altro ente simile, l'unico elemento che sarebbe tale da differenziare la Persona_7
sua situazione da quella di un dipendente di ruolo sembrerebbe essere la natura temporanea del rapporto di lavoro che la vincola al suo datore di lavoro nello svolgimento di periodi di servizio in quanto personale reclutato occasionalmente”.
In tale decisione la Corte comunitaria, al punto 55, ha ribadito che secondo una costante giurisprudenza, la nozione di «ragioni oggettive» “esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o,
eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(v. sentenze Del Cerro Alonso, C-307/05, EU:C:2007:509, punti 53 e 58, e e Persona_4
C 444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 55, nonché ordinanze Persona_5 Per_8
C 273/10, EU:C:2011:167, punto 41, e C 556/11, EU:C:2012:67,
[...] Persona_9
punto 48).
Al punto 56 – Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza e C 444/09 e C 456/09, EU:C:2010:819, punto 56, nonché Persona_4 Persona_5
ordinanze C 273/10, EU:C:2011:167, punto 42, e C 556/11, Persona_8 Persona_9
EU:C:2012:67, punto 49).
Al punto 57 – Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisce alla durata stessa dell'impiego.
Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro. Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia l'accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio equivarrebbe a rendere permanente il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v. sentenze e C 444/09 e C Persona_4 Persona_5
456/09, EU:C:2010:819, punto 57, e , C 38/13, EU:C:2014:152, punto 38, nonché Per_10
ordinanze C 273/10, EU:C:2011:167, punto 43, e C 556/11, Persona_8 Persona_9
EU:C:2012:67, punto 50)”.
Le riportate pronunce comunitarie sono particolarmente rilevanti nella misura in cui affermano in maniera specifica che una disparità di trattamento, riguardante le condizioni di impiego tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato, non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego e che la disparità di trattamento va valutata, invece, con riferimento a elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda a un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine.
I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, secondo la CGUE, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse.
Orbene, alla luce della interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria, appare chiaro che il non contesta che il personale assunto a tempo determinato Controparte_3
svolge le medesime mansioni ed assume gli stessi obblighi – inerenti allo svolgimento delle mansioni – propri del personale di ruolo.
A fronte di tale completa assimilazione (peraltro notoria e acquisita come dato di comune esperienza), l'unico elemento differenziale, il sistema di reclutamento e ciò che ad esso consegue, attiene ad una condizione esterna al contenuto della prestazione e alla natura delle funzioni espletate dal personale non di ruolo, prestazioni del tutto equivalenti a quelle del personale di ruolo.
Il procedimento di individuazione dei destinatari di contratti a tempo determinato,
attingendo da graduatorie formate anche in base ai titoli, non è tale da riverberarsi sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché sui connotati della professionalità derivante dall'anzianità maturata, cui si commisura il trattamento retributivo del personale di ruolo.
Le ragioni oggettive devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione (v., in tal senso, sentenza del 9.7.2015 della Corte di Giustizia innanzi citata) e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro sia una pubblica amministrazione, né nelle modalità del reclutamento.
Non esiste, pertanto, alcuna ragione per escludere la valorizzazione attuale dell'esperienza professionale acquisita nel corso dell'attività prestata con contratto a tempo determinato.
Se ciò è vero, ne consegue che gli elementi dedotti essendo esterni alla prestazione e non avendo a oggetto la natura particolare delle “mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” (v. ordinanza CGUE del 7 marzo 2013 innanzi richiamata, punto 50 e 51), non costituiscono “ragioni oggettive” idonee a derogare al principio comunitario di non discriminazione.
La mera specialità della disciplina di settore non è sufficiente per ritenere fondata la disparità di trattamento, tenuto conto dell'oggettiva identità contenutistica della prestazione resa dal dipendente a tempo determinato rispetto a quella resa dal dipendente in ruolo.
Questione determinante è di accertare se le prestazioni svolte dai precari siano “identiche o analoghe” a quelle svolte dal personale di ruolo, in quanto solo nel caso in cui manchi tale identità o analogia il dipendente a termine non si trova in una situazione comparabile a quella del dipendente di ruolo.
Ma non esistono norme che richiedono al personale insegnante non di ruolo una prestazione qualitativamente diversa da quella richiesta al personale di ruolo assunto per concorso, per cui la ragione giustificatrice non sussiste neppure sotto questo profilo.
L'accertata incompatibilità, con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva 99/70, di norme interne che escludono il personale a tempo determinato dagli scatti retributivi riconosciuti invece ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, non può che risolversi nel senso dell'applicazione del diritto dell'Unione, in ragione dell'indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, con la conseguente disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della normativa italiana confliggente.
E' pacifico, infatti, che – come ribadito pure nella sentenza del 2010 e Persona_4
– “Qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad un'applicazione Persona_5 della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”. Nel caso di specie sussistono in effetti tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato e un'amministrazione pubblica e – come specificamente statuito nella sentenza citata e ribadito da ultimo nella sentenza del 18
ottobre 2012 resa nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri – “la clausola 4 Per_6 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70”.
Tale impostazione, ormai ribadita a più riprese dalla Suprema Corte (sentenze della
Sezione Lavoro del 7 novembre 2016 nn° da 22552 a 22558, “Nel settore scolastico, la clausola
4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE,
di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”) impone di riconoscere alla parte appellata ai vari effetti giuridici ed economici un'anzianità di servizio sin dal primo rapporto a termine, negli stessi esatti termini in cui l'anzianità sarebbe stata riconosciuta se il lavoratore fosse stato immesso in ruolo sin da tale momento.
Da ultimo Cass. n. 11381/19 e n. 11910/2021 (quest'ultima così in parte motiva: “.....2.3.
Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza, confermata dalle deduzioni contenute nel controricorso (v. pag. 6-7), il diritto riconosciuto dal giudice del merito ha riguardato solo le differenze stipendiali conseguenti al riconoscimento dell'anzianità pregressa in virtù del principio di non discriminazione tra lavoratori, sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro in tutto analogo a quello dei lavoratori a tempo indeterminato e dell'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare un diverso trattamento retributivo (clausola 4 dell'Accordo quadro). In
nessuna parte della sentenza risulta invece riconosciuto il diritto ad una ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici previa disapplicazione delle norme contenute nel testo unico sulla scuola (articoli 485 e 489), ovvero la declaratoria della illegittimità dei decreti di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo”).
Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va accolto. Dallo “stato matricolare” prodotto risulta che il ricorrente ha prestato servizio per i periodi indicati alle pagine 1-7 dello stato matricolare.
Preso atto della contestazione dei conteggi operata dalla parte convenuta è stata licenziata
CTU che, con motivazione congrua e puntuale che in questa sede non può che essere recepita, ha rilevato che:
a) Per il periodo 18/5/2010 – 5/06/2015 non sono state maturate differenze retributive stante l'assenza di cedolini paga prodotti, nonostante l'espressa contestazione di controparte;
b) Dal 6/6/2015 al 31/8/2017, parimenti non sono maturate differenze retributive
(risultando dal conteggio espressamente riconosciute come “prescritte”);
c) Dal 1/11/2017 al 30/6/2022 sono state conteggiate differenze retributive ammontanti complessivamente ad Euro 5718,02, considerando la retribuzione che lo stesso avrebbe conseguito se fosse stato assunto a tempo indeterminato a decorrere dalla prima assunzione in servizio (18.5.2010), giovandosi in tal caso, del maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia 9/14 considerando il diritto alla percezione ad personam dell'importo di cui alla fascia stipendiale 3-8 anni, per un totale di Euro 5.718,02
Ne consegue che al ricorrente deve essere attribuita la somma complessiva di Euro
5718,02.
La rinuncia del ricorrente all'eccedenza rispetto a quanto risultante dai conteggi depositati, somma tra l'altro non specificata in sede di atto introduttivo, consente di ritenere il ricorrente totalmente vittorioso.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e queste ultime sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del , così Parte_1 Controparte_3
provvede:
a) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL comparto scuola 2011;
b) Condanna il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto CP_1 di causa, pari a complessivi € 5.718,02, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza di ciascun mese sino al saldo. c) Condanna la parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in Euro 2.695,00 oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
d) Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separata ordinanza.
Imperia, 22 gennaio 2025.
Il GL
Paola Cappello