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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23675 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, co. II, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 corrente in PO alla Via P.S. Mancini 13, rappresentata e difesa, in virtù di procura su foglio separato da considerarsi in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Armando Stentardo (C.F. ) C.F._2 disgiuntamente dall'Avv. Luciano Lepre (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._3 lo studio dei medesimi, sito in PO alla Via Mezzocannone n. 31; opponente
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_1 C.F._4 alla comparsa di costituzione apposta su foglio a parte, dall'Avv. Bruno Incoronato (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Portici (NA) C.F._5 alla Via A. Diaz n.7 opposto
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è causa trae origine da fatti ormai remoti che, per una migliore comprensione, vanno sommariamente riepilogati in premessa.
In virtù di atto di compravendita per Notaio dell'8.03.2010 (Rep. n. 2501, Racc. n. 1688), Persona_1 trascritto presso la Conservatoria RR.II. di PO 1 in data 11.03.2010, (cfr. all. n 6 dell'atto di citazione della ), , odierno opposto, divenendo proprietario dell'immobile sito in PO Pt_1 Controparte_1 alla Via Pasquale Stanislao Mancini n. 13, primo piano, scala B, censito in catasto dei fabbricati di PO, foglio 3, p.lla n. 1, sub n. 73 z.c. 13, cat. A/3, cl. 1 vani 7, succedeva quale nuovo acquirente del predetto cespite nel contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione sottoscritto e registrato a PO il
19.11.1982 (Ufficio PO al n 26840/30) dalla Società del Risanamento di PO (originario locatore) con l'Avv. Lepre Luciano (conduttore), il quale utilizzava il compendio immobiliare per lo svolgimento di corsi professionali IBM ed Olivetti. (cfr. all. n. 2 della comparsa di costituzione del ). CP_1
Attesa la mancata corresponsione dei canoni scaduti relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, nonché l'omesso pagamento degli oneri condominiali ordinari e dei conguagli per le quote ordinarie da parte del Lepre e della di lui moglie, quale subconduttrice giusta contratto di sublocazione di Parte_1 immobile uso diverso dall'abitazione del 05.03.2001 (reg. in data 27.03.2001 all'Ufficio PO 2 al n.
10071/34), (cfr. all. n 4 dell'atto di citazione della ), incardinava il giudizio di Pt_1 Controparte_1 sfratto per morosità, (RG 11853/2020), nei confronti del conduttore principale. Il Tribunale di PO, IX
Sezione, rilevata la mancata comparizione dell'intimato, convalidava lo sfratto (ord. n. cronol. 6481/2020), emettendo altresì ingiunzione di pagamento n. 4279/2020, provvisoriamente esecutiva e fissando per l'esecuzione la data del 30.09.2020 (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto). proponeva, pertanto, in qualità di subconduttrice, opposizione avverso l'esecuzione Parte_1 intrapresa dall'odierno opposto per il rilascio del compendio immobiliare in parola, ove l'istante svolgeva attività di asilo nido e servizi per l'infanzia; azione esecutiva intrapresa dal in forza dell'ordinanza CP_1
(n. cronol. 6481/2020) resa il 20.07.2020 giustappunto nell'ambito del procedimento recante RG
11853/2020. Parte attrice assumeva che il predetto provvedimento non costituisse titolo idoneo per esigere il rilascio, stante l'insanabile vizio del mancato esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 38 L.
392/1978, che avrebbe vantato come subconduttrice e che sarebbe stato violato quando il aveva CP_1 acquistato l'immobile, con conseguente diritto al riscatto. Al riguardo invocava la sentenza n. 2149/2022 del 17.05.2022 della Corte di Appello di PO, intervenuta nelle more dell'esecuzione, con la quale la
Corte territoriale ritenendo opponibili, all'odierno convenuto, tanto il contratto di sublocazione tra il Lepre
e la , quanto l'esercizio all'interno dell'immobile sublocato di un'attività di natura commerciale Pt_1 avente contatti con il pubblico, riconosceva il diritto di prelazione e di riscatto in favore della esecutata.
(cfr. all. n 8 dell'atto di citazione della ). La concludeva, pertanto, per la declaratoria di Pt_1 Pt_1 inammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa e l'inesistenza del diritto dell'opposto di procedere in executivis ai danni della stessa, con vittoria di spese di giudizio.
Il G.E. (RGEs. 6430/2022), rilevando che la sentenza n. 2149/2022 della Corte di Appello di PO fosse una sentenza dichiarativa/di mero accertamento, dunque, priva dell'idoneità ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del suo passaggio in giudicato, non ancora avvenuto perché oggetto di ricorso per
Cassazione da parte del e rilevando, altresì, che detto provvedimento giudiziale subordinava CP_1
l'acquisto della proprietà da parte della al pagamento, da parte di quest'ultima, della somma di euro Pt_1
170.000,00, adempimento che non aveva ancora avuto luogo, riteneva che la esecutata non potesse ancora ritenersi proprietaria dell'immobile staggito. Dunque, il titolo sul quale si fondava l'esecuzione azionata da era ancora efficace. Pertanto, con ordinanza del 18.07.2022 revocava la sospensione Controparte_1 disposta con il decreto del 27.06.2022, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e assegnava alla parte interessata il termine perentorio di giorni 90 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo ed osservati i termini a comparire ex art. 163-bis c.p.c., ridotti della metà.
Orbene, con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec del 13.10.2022, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per introdurre la Parte_1 Controparte_1 fase di merito del giudizio di opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c. (RGEs 6430/2022). Reiterando le medesime deduzioni ed argomentazioni sollevate nella fase cautelare, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accogliere l'opposizione alla esecuzione di rilascio immobile intrapresa dal sig. meglio specificata nell'atto di CP_1 citazione perché illegittima, inammissibile ed improcedibile e dichiarare inefficaci gli atti del procedimento esecutivo. Dichiarare
l'esecuzione promossa dal sig. improcedibile, inammissibile ed infondata per l'intervenuto decreto di sequestro CP_1 giudiziario convalidato con successivo decreto della Corte di Appello di PO del (DOC 27), e della ordinanza della
Cassazione n 2790/2025 perché il sig. non ha più la disponibilità dell'immobile e non ha più titolo né CP_1 legittimazione ad agire per il rilascio dell'immobile. Dichiarare l'esecuzione promossa dal sig. improcedibile ed CP_1 inammissibile perché il G.E del Tribunale di PO dott.ssa Stanzione con ordinanza del 29/10/2023 (DOC 28), avente natura di sentenza divenuta definitiva per mancanza di appello con effetto di giudicato tra le parti, ha dichiarato che non ricorrono le condizioni per dare esecuzione allo sfratto. Dichiarare l'esecuzione promossa dal sig. improcedibile ed CP_1 inammissibile perché questi non ha mai notificato alla sig.ra il precetto di rilascio, il titolo, e l'atto di avviso in Pt_1 violazione dell'art. 608 2 co cpc e della sentenza della Cassazione n. 20053 del 2013 (DOC 29). Conseguentemente annullare o dichiarare inefficaci le ordinanze emesse dal GE nei procedimenti n RG 6430/22 e in sede di reclamo RG
18733/22 di condanna al pagamento delle spese di lite e per l'effetto Condannare l'avv. Bruno Incoronato, nella qualità di procuratore antistatario, ed in via alternativa il sig. alla restituzione delle somme riscosse dall'avv. Controparte_1
Incoronato a seguito del pignoramento immobiliare a danno della concludente, n. RGE 550/2022, e liquidate dal GE dott.
Fiengo, a seguito della istanza di conversione, in € 8.557,56 (DOC 30) , somma già versata mediante n. 17 bonifici bancari per complessivi € 7.452,00 ed assegno circolare di € 1.100,00, (DOC 30b ), in forza delle suindicate ordinanze di condanna al pagamento delle spese di lite , di un primo atto di precetto di pagamento di € 3.924,07 del 4/10/2022 ed un secondo atto di precetto di pagamento di € 2.350,13 del 28/10/2022 (DOC 31 e 32) Vittoria delle spese ed onorari della fase sommaria, cautelare e del presente giudizio applicando i valori massimi di tabella tenuto conto della complessità dell'opera professionale svolta, della importanza degli argomenti trattati e delle numerose questioni giuridiche civili e penali affrontate nel procedimento”.
Con comparsa depositata in data 07.03.2023 si costituiva il il quale, contestando la fondatezza CP_1 degli assunti avversi, precisava che il contratto di locazione si fosse risolto a seguito dell'emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità in data 20.07.2020 e poiché detta ordinanza spiegava i propri effetti anche nei confronti della , in qualità di subconduttrice, deduceva che fosse Pt_1 quest'ultima a non avere più alcun titolo legittimante la detenzione del cespite, oggetto di rilascio. Pertanto, lamentando un abuso del diritto di impugnazione in considerazione dei molteplici giudizi promossi dalla esecutata pur nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese, insisteva per il rigetto della domanda con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio, con attribuzione.
Espletati gli incombenti di rito;
conclusa l'istruttoria svoltasi esclusivamente mediamente prove documentali;
con provvedimento fuori udienza del 19.12.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Orbene, occorre rilevare che, in sede di comparsa conclusionale, parte opponente depositava l'ordinanza n.
2790/2025 (RG 15977/2022) con la quale la Corte di Cassazione, rigettando il gravame promosso dal avverso la sentenza n. 2149/2002 della Corte di Appello di PO, osservava come: “la corte CP_1 territoriale abbia correttamente ritenuto assorbita (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) ogni questione in ordine alle possibili pretese del sull'immobile dallo stesso acquistato;
e ciò, in conseguenza dell'avvenuto riscatto dell'immobile da parte CP_1 della in forza dell'accoglimento della domanda di riscatto, infatti, trova applicazione il consolidato insegnamento della Pt_1 giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, in tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, l'esercizio del diritto di riscatto ha come effetto, non la risoluzione del contratto traslativo a vantaggio del terzo e la contestuale formazione di un titolo di acquisto ex nunc a favore del retraente, né un nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, ma la sostituzione con effetto ex tunc di detto titolare al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia, sicché la pronuncia, che decida positivamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del conduttore, è di mero accertamento del già avvenuto trasferimento (Sez. 3, Sentenza n. 40252 del 15/12/2021, Rv. 663334 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 410 del 12/01/2006,
Rv. 586209 - 01);
l'avvenuta sostituzione ex tunc del con la nella proprietà dell'immobile locato ha, pertanto, determinato, CP_1 Pt_1 quale conseguenza, la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva del nella prospettazione di qualsivoglia CP_1 inadempimento del conduttore in relazione al principale contratto di locazione (in tesi riferibile a fatti successivi all'acquisto della e, a sua volta, la conseguente irrilevanza delle eventuali pronunce ottenute dal nei confronti del Pt_1 CP_1 conduttore sulla base di un contratto di locazione da lui non invocabile”. (cfr. all. n. 1 della comparsa conclusionale della , depositata in data 17.02.2025). Pt_1
Dunque con detta pronuncia per i giudici di legittimità, assumendo di rilievo dirimente il riscontro dell'assoluta irrilevanza delle questioni concernenti l'eventuale inadempimento del Lepre, quale conduttore principale, al contratto di locazione, hanno ribadito la mancanza assoluta di legittimazione attiva in capo al alla proposizione di qualsiasi domanda risolutoria in considerazione dell'avvenuto accoglimento CP_1 della domanda di riscatto proposta dalla e della conseguente retroattività dell'acquisto della Pt_1 proprietà dell'immobile di quest'ultima al posto dello stesso . CP_1
Questo giudice, prendendo atto dell'intervenuta carenza del titolo esecutivo in forza del quale l'opposto aveva intrapreso l'azione esecutiva per rilascio ad oggi in essere, rileva il principio di diritto reiteratamente espresso in giurisprudenza, per cui il titolo esecutivo rappresenta presupposto necessario, oltre che sufficiente, per l'esercizio dell'azione esecutiva. Esso, dunque, rappresenta l'irrinunciabile fondamento di legittimità dell'esecuzione forzata, in mancanza del quale non può legittimamente procedersi al compimento di atti esecutivi.
Ora la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo non consente la prosecuzione del giudizio d'esecuzione, e ciò in ossequio al noto principio, espresso con il brocardo nulla executio sine titulo, il quale implica due conseguenti corollari. Anzitutto, un valido ed efficace titolo esecutivo deve sussistere fin dal momento in cui l'esecuzione è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto, ed iniziata con il compimento del primo atto esecutivo (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11769; Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2002 n.
7631; Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2007, n. 8061; Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13249). In caso contrario si configura un difetto originario del titolo esecutivo, il quale non è suscettibile di essere sanato dalla sua successiva sopravvenienza. Nulla executio sine titulo significa, altresì, che il titolo esecutivo, sussistente nel momento in cui l'esecuzione è intrapresa, debba permanere, valido ed efficace, per tutta la sua durata e fino alla sua conclusione (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11769; Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2002 n. 7631; Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2007, n. 8061; Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n.
13249.) Ove questo, originariamente esistente, venga meno per vicende che si verificano quando il processo di esecuzione forzata è già pendente, risulta integrato un difetto sopravvenuto del titolo esecutivo, il quale determina l'illegittimità, con efficacia “ex tunc”, della esecuzione in atto, privando di efficacia gli atti esecutivi già compiuti, essendo venuto meno il loro fondamentale presupposto processuale.
Ne consegue che la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, comporti la cessazione della materia del contendere. Infatti, è ius receptum che “in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziario non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (…) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì, con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.“ (cfr. Cass. S.U. n. 25478/2021), ciò in quanto la sopravvenuta caducazione del titolo fa venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione all'esecuzione.
A questo punto va evidenziato che il giudice, quando per la intervenuta cessazione della materia del contendere non debba pronunciare sulla domanda, deve tuttavia provvedere sulle spese di lite applicando il principio della cd. “soccombenza virtuale” da verificare sulla base di un semplice giudizio delibativo circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (Cass. civ. Sent. n. 2215 del 06.02.2015 e Cass. civ. Sent. n. 4442 del 28.03.2001).
Venendo al caso di specie, in ipotesi di opposizioni esecutive costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti in virtù della disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. Cass., 24 settembre 1999 n. 10493; Cass., 20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica la censura sollevata nel libello introduttivo integra, senza dubbio alcuno, motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma. c.p.c. poiché volta a porre in discussione il diritto della creditrice a procedere in executivis.
Dunque, quanto all'esistenza del titolo esecutivo, nei fatti di causa, non può che rilevarsi che la procedura esecutiva è stata azionata dal nel settembre 2020, sulla scorta dell'ordinanza di convalida di CP_1 sfratto (n. cron. 6481/2020) del 20.07.2020, la cui caducazione è intervenuta solo successivamente, con l'ordinanza n. 2790/2025 del 10.12.204 del Supremo Collegio a definizione del procedimento recante RG
15977/2022. (cfr. all. n. 1 della comparsa conclusionale depositata dall'opponente in data 17.02.2025).
Ne consegue che il legittimamente azionava l'ordinanza di convalida di sfratto in virtù della CP_1 persistente forza esecutiva della stessa, non essendo stata ancora espressamente resa inefficace all'esito del giudizio di Cassazione.
Invero, sul punto mette conto evidenziare che, nella fattispecie in esame, trovando applicazione l'art. 1595, comma III, c.c., a mente del quale “la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del sub conduttore e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui”, non si può non ribadire il fatto che, in applicazione del principio testé esposto, il contratto di sublocazione in questione avesse carattere “derivato” rispetto al contratto tra il locatore ed il conduttore Lepre. Pertanto, il CP_1 contratto di sublocazione sottoscritto dal Lepre con la non poteva che seguire le sorti del negozio Pt_1 da cui traeva origine, sicché lo sfratto ottenuto dall'odierno opposto nei confronti del conduttore principale non poteva che riversarsi anche sulla odierna opponente quale detentrice del bene. Tale conclusione trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (per tutte Cass. 08.11.2007 n. 23302; 24.7.2012 n. 12895) secondo cui, poiché la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi del terzo comma dell'art. 1595 c.c., la sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore e il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione esplicano nei confronti del subconduttore, ancorché rimasto estraneo al giudizio e, quindi, non menzionato nel titolo esecutivo, non solo gli effetti della cosa giudicata in senso sostanziale, ma anche l'efficacia del titolo esecutivo per il rilascio.
Dunque, se è pacifico che l'ordinanza emessa dal Supremo Collegio ha riconosciuto il diritto di prelazione di cui all'art. 38 della L. n. 392/1978, spettante sull'immobile staggito in favore della sublocatrice Ussorio, è altrettanto pacifico che il abbia legittimamente azionato l'esecuzione per il rilascio quando il CP_1 titolo esecutivo era valido ed efficace e al quale non era opponibile la sentenza della Corte di Appello di
PO n. 2149/2022 del 17.05.2022, attesa la sua natura di sentenza di mero accertamento che, così come quelle costitutive, “non ha l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile”. (cfr. Cass Sez. 2, 26 marzo 2009, n. 7369; Cassazione civile, 18 gennaio
2018 n. 1211 con riferimento agli obblighi di fare).
Pertanto, come nei fatti di causa, finché non è intervenuta la pronuncia di rigetto della Suprema Corte di
Cassazione, la forza esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto del 20.07.2022 permaneva e gli obblighi, cui essa dava luogo, persistevano. Dunque, legittimamente, l'opposto azionava l'esecuzione in parola.
In conclusione, ai soli fini della valutazione prognostica della soccombenza virtuale per la regolazione delle spese di lite, tenuto conto del fatto che l'opposizione all'esecuzione viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che si matura in una diversa sede e del quale il giudice dell'opposizione non può che prendere atto, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, II comma, c.p.c. per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in PO, il 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23675 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, co. II, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 corrente in PO alla Via P.S. Mancini 13, rappresentata e difesa, in virtù di procura su foglio separato da considerarsi in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Armando Stentardo (C.F. ) C.F._2 disgiuntamente dall'Avv. Luciano Lepre (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._3 lo studio dei medesimi, sito in PO alla Via Mezzocannone n. 31; opponente
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_1 C.F._4 alla comparsa di costituzione apposta su foglio a parte, dall'Avv. Bruno Incoronato (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Portici (NA) C.F._5 alla Via A. Diaz n.7 opposto
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è causa trae origine da fatti ormai remoti che, per una migliore comprensione, vanno sommariamente riepilogati in premessa.
In virtù di atto di compravendita per Notaio dell'8.03.2010 (Rep. n. 2501, Racc. n. 1688), Persona_1 trascritto presso la Conservatoria RR.II. di PO 1 in data 11.03.2010, (cfr. all. n 6 dell'atto di citazione della ), , odierno opposto, divenendo proprietario dell'immobile sito in PO Pt_1 Controparte_1 alla Via Pasquale Stanislao Mancini n. 13, primo piano, scala B, censito in catasto dei fabbricati di PO, foglio 3, p.lla n. 1, sub n. 73 z.c. 13, cat. A/3, cl. 1 vani 7, succedeva quale nuovo acquirente del predetto cespite nel contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione sottoscritto e registrato a PO il
19.11.1982 (Ufficio PO al n 26840/30) dalla Società del Risanamento di PO (originario locatore) con l'Avv. Lepre Luciano (conduttore), il quale utilizzava il compendio immobiliare per lo svolgimento di corsi professionali IBM ed Olivetti. (cfr. all. n. 2 della comparsa di costituzione del ). CP_1
Attesa la mancata corresponsione dei canoni scaduti relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, nonché l'omesso pagamento degli oneri condominiali ordinari e dei conguagli per le quote ordinarie da parte del Lepre e della di lui moglie, quale subconduttrice giusta contratto di sublocazione di Parte_1 immobile uso diverso dall'abitazione del 05.03.2001 (reg. in data 27.03.2001 all'Ufficio PO 2 al n.
10071/34), (cfr. all. n 4 dell'atto di citazione della ), incardinava il giudizio di Pt_1 Controparte_1 sfratto per morosità, (RG 11853/2020), nei confronti del conduttore principale. Il Tribunale di PO, IX
Sezione, rilevata la mancata comparizione dell'intimato, convalidava lo sfratto (ord. n. cronol. 6481/2020), emettendo altresì ingiunzione di pagamento n. 4279/2020, provvisoriamente esecutiva e fissando per l'esecuzione la data del 30.09.2020 (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto). proponeva, pertanto, in qualità di subconduttrice, opposizione avverso l'esecuzione Parte_1 intrapresa dall'odierno opposto per il rilascio del compendio immobiliare in parola, ove l'istante svolgeva attività di asilo nido e servizi per l'infanzia; azione esecutiva intrapresa dal in forza dell'ordinanza CP_1
(n. cronol. 6481/2020) resa il 20.07.2020 giustappunto nell'ambito del procedimento recante RG
11853/2020. Parte attrice assumeva che il predetto provvedimento non costituisse titolo idoneo per esigere il rilascio, stante l'insanabile vizio del mancato esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 38 L.
392/1978, che avrebbe vantato come subconduttrice e che sarebbe stato violato quando il aveva CP_1 acquistato l'immobile, con conseguente diritto al riscatto. Al riguardo invocava la sentenza n. 2149/2022 del 17.05.2022 della Corte di Appello di PO, intervenuta nelle more dell'esecuzione, con la quale la
Corte territoriale ritenendo opponibili, all'odierno convenuto, tanto il contratto di sublocazione tra il Lepre
e la , quanto l'esercizio all'interno dell'immobile sublocato di un'attività di natura commerciale Pt_1 avente contatti con il pubblico, riconosceva il diritto di prelazione e di riscatto in favore della esecutata.
(cfr. all. n 8 dell'atto di citazione della ). La concludeva, pertanto, per la declaratoria di Pt_1 Pt_1 inammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa e l'inesistenza del diritto dell'opposto di procedere in executivis ai danni della stessa, con vittoria di spese di giudizio.
Il G.E. (RGEs. 6430/2022), rilevando che la sentenza n. 2149/2022 della Corte di Appello di PO fosse una sentenza dichiarativa/di mero accertamento, dunque, priva dell'idoneità ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del suo passaggio in giudicato, non ancora avvenuto perché oggetto di ricorso per
Cassazione da parte del e rilevando, altresì, che detto provvedimento giudiziale subordinava CP_1
l'acquisto della proprietà da parte della al pagamento, da parte di quest'ultima, della somma di euro Pt_1
170.000,00, adempimento che non aveva ancora avuto luogo, riteneva che la esecutata non potesse ancora ritenersi proprietaria dell'immobile staggito. Dunque, il titolo sul quale si fondava l'esecuzione azionata da era ancora efficace. Pertanto, con ordinanza del 18.07.2022 revocava la sospensione Controparte_1 disposta con il decreto del 27.06.2022, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e assegnava alla parte interessata il termine perentorio di giorni 90 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo ed osservati i termini a comparire ex art. 163-bis c.p.c., ridotti della metà.
Orbene, con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec del 13.10.2022, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per introdurre la Parte_1 Controparte_1 fase di merito del giudizio di opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c. (RGEs 6430/2022). Reiterando le medesime deduzioni ed argomentazioni sollevate nella fase cautelare, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accogliere l'opposizione alla esecuzione di rilascio immobile intrapresa dal sig. meglio specificata nell'atto di CP_1 citazione perché illegittima, inammissibile ed improcedibile e dichiarare inefficaci gli atti del procedimento esecutivo. Dichiarare
l'esecuzione promossa dal sig. improcedibile, inammissibile ed infondata per l'intervenuto decreto di sequestro CP_1 giudiziario convalidato con successivo decreto della Corte di Appello di PO del (DOC 27), e della ordinanza della
Cassazione n 2790/2025 perché il sig. non ha più la disponibilità dell'immobile e non ha più titolo né CP_1 legittimazione ad agire per il rilascio dell'immobile. Dichiarare l'esecuzione promossa dal sig. improcedibile ed CP_1 inammissibile perché il G.E del Tribunale di PO dott.ssa Stanzione con ordinanza del 29/10/2023 (DOC 28), avente natura di sentenza divenuta definitiva per mancanza di appello con effetto di giudicato tra le parti, ha dichiarato che non ricorrono le condizioni per dare esecuzione allo sfratto. Dichiarare l'esecuzione promossa dal sig. improcedibile ed CP_1 inammissibile perché questi non ha mai notificato alla sig.ra il precetto di rilascio, il titolo, e l'atto di avviso in Pt_1 violazione dell'art. 608 2 co cpc e della sentenza della Cassazione n. 20053 del 2013 (DOC 29). Conseguentemente annullare o dichiarare inefficaci le ordinanze emesse dal GE nei procedimenti n RG 6430/22 e in sede di reclamo RG
18733/22 di condanna al pagamento delle spese di lite e per l'effetto Condannare l'avv. Bruno Incoronato, nella qualità di procuratore antistatario, ed in via alternativa il sig. alla restituzione delle somme riscosse dall'avv. Controparte_1
Incoronato a seguito del pignoramento immobiliare a danno della concludente, n. RGE 550/2022, e liquidate dal GE dott.
Fiengo, a seguito della istanza di conversione, in € 8.557,56 (DOC 30) , somma già versata mediante n. 17 bonifici bancari per complessivi € 7.452,00 ed assegno circolare di € 1.100,00, (DOC 30b ), in forza delle suindicate ordinanze di condanna al pagamento delle spese di lite , di un primo atto di precetto di pagamento di € 3.924,07 del 4/10/2022 ed un secondo atto di precetto di pagamento di € 2.350,13 del 28/10/2022 (DOC 31 e 32) Vittoria delle spese ed onorari della fase sommaria, cautelare e del presente giudizio applicando i valori massimi di tabella tenuto conto della complessità dell'opera professionale svolta, della importanza degli argomenti trattati e delle numerose questioni giuridiche civili e penali affrontate nel procedimento”.
Con comparsa depositata in data 07.03.2023 si costituiva il il quale, contestando la fondatezza CP_1 degli assunti avversi, precisava che il contratto di locazione si fosse risolto a seguito dell'emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità in data 20.07.2020 e poiché detta ordinanza spiegava i propri effetti anche nei confronti della , in qualità di subconduttrice, deduceva che fosse Pt_1 quest'ultima a non avere più alcun titolo legittimante la detenzione del cespite, oggetto di rilascio. Pertanto, lamentando un abuso del diritto di impugnazione in considerazione dei molteplici giudizi promossi dalla esecutata pur nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese, insisteva per il rigetto della domanda con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio, con attribuzione.
Espletati gli incombenti di rito;
conclusa l'istruttoria svoltasi esclusivamente mediamente prove documentali;
con provvedimento fuori udienza del 19.12.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Orbene, occorre rilevare che, in sede di comparsa conclusionale, parte opponente depositava l'ordinanza n.
2790/2025 (RG 15977/2022) con la quale la Corte di Cassazione, rigettando il gravame promosso dal avverso la sentenza n. 2149/2002 della Corte di Appello di PO, osservava come: “la corte CP_1 territoriale abbia correttamente ritenuto assorbita (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) ogni questione in ordine alle possibili pretese del sull'immobile dallo stesso acquistato;
e ciò, in conseguenza dell'avvenuto riscatto dell'immobile da parte CP_1 della in forza dell'accoglimento della domanda di riscatto, infatti, trova applicazione il consolidato insegnamento della Pt_1 giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, in tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, l'esercizio del diritto di riscatto ha come effetto, non la risoluzione del contratto traslativo a vantaggio del terzo e la contestuale formazione di un titolo di acquisto ex nunc a favore del retraente, né un nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, ma la sostituzione con effetto ex tunc di detto titolare al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia, sicché la pronuncia, che decida positivamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del conduttore, è di mero accertamento del già avvenuto trasferimento (Sez. 3, Sentenza n. 40252 del 15/12/2021, Rv. 663334 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 410 del 12/01/2006,
Rv. 586209 - 01);
l'avvenuta sostituzione ex tunc del con la nella proprietà dell'immobile locato ha, pertanto, determinato, CP_1 Pt_1 quale conseguenza, la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva del nella prospettazione di qualsivoglia CP_1 inadempimento del conduttore in relazione al principale contratto di locazione (in tesi riferibile a fatti successivi all'acquisto della e, a sua volta, la conseguente irrilevanza delle eventuali pronunce ottenute dal nei confronti del Pt_1 CP_1 conduttore sulla base di un contratto di locazione da lui non invocabile”. (cfr. all. n. 1 della comparsa conclusionale della , depositata in data 17.02.2025). Pt_1
Dunque con detta pronuncia per i giudici di legittimità, assumendo di rilievo dirimente il riscontro dell'assoluta irrilevanza delle questioni concernenti l'eventuale inadempimento del Lepre, quale conduttore principale, al contratto di locazione, hanno ribadito la mancanza assoluta di legittimazione attiva in capo al alla proposizione di qualsiasi domanda risolutoria in considerazione dell'avvenuto accoglimento CP_1 della domanda di riscatto proposta dalla e della conseguente retroattività dell'acquisto della Pt_1 proprietà dell'immobile di quest'ultima al posto dello stesso . CP_1
Questo giudice, prendendo atto dell'intervenuta carenza del titolo esecutivo in forza del quale l'opposto aveva intrapreso l'azione esecutiva per rilascio ad oggi in essere, rileva il principio di diritto reiteratamente espresso in giurisprudenza, per cui il titolo esecutivo rappresenta presupposto necessario, oltre che sufficiente, per l'esercizio dell'azione esecutiva. Esso, dunque, rappresenta l'irrinunciabile fondamento di legittimità dell'esecuzione forzata, in mancanza del quale non può legittimamente procedersi al compimento di atti esecutivi.
Ora la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo non consente la prosecuzione del giudizio d'esecuzione, e ciò in ossequio al noto principio, espresso con il brocardo nulla executio sine titulo, il quale implica due conseguenti corollari. Anzitutto, un valido ed efficace titolo esecutivo deve sussistere fin dal momento in cui l'esecuzione è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto, ed iniziata con il compimento del primo atto esecutivo (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11769; Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2002 n.
7631; Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2007, n. 8061; Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13249). In caso contrario si configura un difetto originario del titolo esecutivo, il quale non è suscettibile di essere sanato dalla sua successiva sopravvenienza. Nulla executio sine titulo significa, altresì, che il titolo esecutivo, sussistente nel momento in cui l'esecuzione è intrapresa, debba permanere, valido ed efficace, per tutta la sua durata e fino alla sua conclusione (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11769; Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2002 n. 7631; Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2007, n. 8061; Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n.
13249.) Ove questo, originariamente esistente, venga meno per vicende che si verificano quando il processo di esecuzione forzata è già pendente, risulta integrato un difetto sopravvenuto del titolo esecutivo, il quale determina l'illegittimità, con efficacia “ex tunc”, della esecuzione in atto, privando di efficacia gli atti esecutivi già compiuti, essendo venuto meno il loro fondamentale presupposto processuale.
Ne consegue che la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, comporti la cessazione della materia del contendere. Infatti, è ius receptum che “in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziario non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (…) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì, con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.“ (cfr. Cass. S.U. n. 25478/2021), ciò in quanto la sopravvenuta caducazione del titolo fa venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione all'esecuzione.
A questo punto va evidenziato che il giudice, quando per la intervenuta cessazione della materia del contendere non debba pronunciare sulla domanda, deve tuttavia provvedere sulle spese di lite applicando il principio della cd. “soccombenza virtuale” da verificare sulla base di un semplice giudizio delibativo circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (Cass. civ. Sent. n. 2215 del 06.02.2015 e Cass. civ. Sent. n. 4442 del 28.03.2001).
Venendo al caso di specie, in ipotesi di opposizioni esecutive costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti in virtù della disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. Cass., 24 settembre 1999 n. 10493; Cass., 20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica la censura sollevata nel libello introduttivo integra, senza dubbio alcuno, motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma. c.p.c. poiché volta a porre in discussione il diritto della creditrice a procedere in executivis.
Dunque, quanto all'esistenza del titolo esecutivo, nei fatti di causa, non può che rilevarsi che la procedura esecutiva è stata azionata dal nel settembre 2020, sulla scorta dell'ordinanza di convalida di CP_1 sfratto (n. cron. 6481/2020) del 20.07.2020, la cui caducazione è intervenuta solo successivamente, con l'ordinanza n. 2790/2025 del 10.12.204 del Supremo Collegio a definizione del procedimento recante RG
15977/2022. (cfr. all. n. 1 della comparsa conclusionale depositata dall'opponente in data 17.02.2025).
Ne consegue che il legittimamente azionava l'ordinanza di convalida di sfratto in virtù della CP_1 persistente forza esecutiva della stessa, non essendo stata ancora espressamente resa inefficace all'esito del giudizio di Cassazione.
Invero, sul punto mette conto evidenziare che, nella fattispecie in esame, trovando applicazione l'art. 1595, comma III, c.c., a mente del quale “la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del sub conduttore e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui”, non si può non ribadire il fatto che, in applicazione del principio testé esposto, il contratto di sublocazione in questione avesse carattere “derivato” rispetto al contratto tra il locatore ed il conduttore Lepre. Pertanto, il CP_1 contratto di sublocazione sottoscritto dal Lepre con la non poteva che seguire le sorti del negozio Pt_1 da cui traeva origine, sicché lo sfratto ottenuto dall'odierno opposto nei confronti del conduttore principale non poteva che riversarsi anche sulla odierna opponente quale detentrice del bene. Tale conclusione trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (per tutte Cass. 08.11.2007 n. 23302; 24.7.2012 n. 12895) secondo cui, poiché la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi del terzo comma dell'art. 1595 c.c., la sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore e il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione esplicano nei confronti del subconduttore, ancorché rimasto estraneo al giudizio e, quindi, non menzionato nel titolo esecutivo, non solo gli effetti della cosa giudicata in senso sostanziale, ma anche l'efficacia del titolo esecutivo per il rilascio.
Dunque, se è pacifico che l'ordinanza emessa dal Supremo Collegio ha riconosciuto il diritto di prelazione di cui all'art. 38 della L. n. 392/1978, spettante sull'immobile staggito in favore della sublocatrice Ussorio, è altrettanto pacifico che il abbia legittimamente azionato l'esecuzione per il rilascio quando il CP_1 titolo esecutivo era valido ed efficace e al quale non era opponibile la sentenza della Corte di Appello di
PO n. 2149/2022 del 17.05.2022, attesa la sua natura di sentenza di mero accertamento che, così come quelle costitutive, “non ha l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile”. (cfr. Cass Sez. 2, 26 marzo 2009, n. 7369; Cassazione civile, 18 gennaio
2018 n. 1211 con riferimento agli obblighi di fare).
Pertanto, come nei fatti di causa, finché non è intervenuta la pronuncia di rigetto della Suprema Corte di
Cassazione, la forza esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto del 20.07.2022 permaneva e gli obblighi, cui essa dava luogo, persistevano. Dunque, legittimamente, l'opposto azionava l'esecuzione in parola.
In conclusione, ai soli fini della valutazione prognostica della soccombenza virtuale per la regolazione delle spese di lite, tenuto conto del fatto che l'opposizione all'esecuzione viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che si matura in una diversa sede e del quale il giudice dell'opposizione non può che prendere atto, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, II comma, c.p.c. per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in PO, il 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale