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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/06/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai SI.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 685 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
PERRONE SIMONA, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 Parte_2
si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate all'esito delle modifiche apportate all'udienza del 4.6.2025, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 27.03.1999 in Noli (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Noli al numero 2, parte II, serie C, uff. 1, anno 1999, alle condizioni di seguito esposte:
1. i coniugi vivranno separati nel pieno e reciproco rispetto.
2. Il marito verserà alla moglie entro i primi quindici giorni di ciascun mese, un contributo al mantenimento di € 100,00= mensili.
3. Il marito trasferirà la propria residenza.
4. A definizione di ogni rapporto e pendenza, ed intendendo i coniugi definire compensativamente e complessivamente tutti i possibili rapporti patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale, giacché elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il SI. si impegna ed obbliga a: Parte_2
- cedere la nuda proprietà dell'immobile facente parte del fabbricato denominato “Condominio
Aquilone”, costituito da appartamento posto al piano terreno (primo fuori terra), avente accesso dall'androne civico numero trenta (scala C) di detta via, segnato con il numero interno due, composto di soggiorno, cucina, corridoio, due camere, doppi servizi, con annessi due adiacenti tratti di terreno,
l'uno ad uso corte esclusiva e l'altro ad uso giardino esclusivo. Il tutto formante un unico corpo, a confini: a nord: muro di contenimento;
a sud;
passaggio comune;
ad est: appartamento interno uno della scala D con annessa corte e giardino;
ad ovest: appartamento interno 1 della scala C con annessi corte e giardino e vano scala C.
Sono pure annessi all'appartamento:
a) un locale posto al piano interrato, avente accesso diretto dal giardino esclusivo suddetto a mezzo scala di proprietà esclusiva, a confini: a nord: box n. 16, n. 17 e n. 18; a sud: muro perimetrale su giardino esclusivo di cui sopra;
ad est: cantina C1; ad ovest: atrio scala C;
b) un locale ad uso box con retro, posto al piano primo sotterraneo, segnato con i numero 17 a confini: a nord: corridoio accesso al box;
a sud: cantina 2C; ad est: box numero 18; ad ovest: box numero16.
Dette unità immobiliari risultano così censite: Foglio 13, mappale 848 subalterno 53, Via Olivetta,
scala C, interno 2, piano T, zona censuaria 1, Categoria A/2, classe 1, vani 6,5, Rendita catastale €
872,81 (l'appartamento e la cantina). Foglio 53, mappale 848 subalterno 20, Via Olivetta, interno
17, piano 1S, zona censuaria 1, Categoria C/6, classe 3, metri quadrati 6, Rendita catastale €
143,68=
5. per la quota del 50% al figlio;
Persona_1
6. per la quota del restante 50% al figlio;
Persona_2
7. per il restante diritto di usufrutto vitalizio sull'intero immobile e relative pertinenze alla SI.ra
. Parte_1
8. I coniugi, trattandosi di trasferimento in esecuzione di un accordo assunto in sede di separazione ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, si avvarranno dell'applicazione dei benefici fiscali previsti e, quindi, dichiarano, con riguardo a detti trasferimenti immobiliari, di volersi avvalere in sede di atto pubblico, dell'esenzione dalle imposte di registro, bollo, ipotecaria, catastale e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della normativa vigente, in conformità a quanto disposto dalla Corte Cost. con sentenza n.154 del 10 maggio 1999 (Circolare
Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 punto 9.2).
9. Le parti danno atto di aver provveduto, consensualmente, alla divisione dei beni mobili presenti nella casa ex coniugale.
10. Le parti provvederanno all'estinzione del conto corrente cointestato in essere presso CP_1
con accredito della giacenza di conto corrente in favore della SI.ra ; Parte_1
11. Il SI. sprovvederà a corrispondere per il mantenimento del figlio Parte_2 Per_2
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, un contributo pari a 150,00 euro,
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro Parte_1
il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito indicate.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle eSIenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'eSIenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida: * Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”.
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 4.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo